Commissione parlamentare per l'infanzia

 

Risoluzione 7-00029 Montagnino ed altri: Iniziative in materia di pedofilia (*)

La Commissione bicamerale per l'infanzia,

premesso che:
            il fenomeno della pedofilia e della pedopornografia ha assunto dimensioni internazionali sempre più drammatiche;
            l'estensione incontrollata del fenomeno ha trovato una sua vetrina privilegiata in Internet-20.000 sono stati i siti pedofili sino ad ora censiti – che consente la diffusione di aberrazioni criminali senza che si siano trovati ancora strumenti validi a fermare tali messaggi e ad individuare e punire i responsabili;
            numerose sono le iniziative assunte dall'Unione europea e in sede internazionale per contrastare la diffusione via internet di materiale pedopornografico, tra cui:
        le risoluzioni adottate dal Parlamento europeo il 18 settembre 1996 sui minorenni vittime di violenza, il 12 dicembre 1996 sulle misure per la protezione dei minori nell'Unione europea, il 24 aprile 1997 sulla comunicazione della Commissione sulle informazioni di contenuto illegale e nocivo su Internet e il 6 novembre 1997 sulla comunicazione della Commissione sulla lotta al turismo sessuale che coinvolge l'infanzia e sul promemoria sul contributo dell'Unione europea al rafforzamento della lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei bambini;
        la dichiarazione e il piano d'azione approvati al Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali (Stoccolma 1996) e le conclusioni e raccomandazioni della successiva conferenza europea (Strasburgo, aprile 1998);

        il piano d'azione per combattere la criminalità organizzata del Consiglio del 28 aprile 1997 approvato dal Consiglio europeo di Amsterdam nel giugno 1997 e i dieci principi del G8 di lotta alla criminalità nel settore dell'alta tecnologia, di cui ha preso atto il Consiglio nella sessione del 19 marzo 1998, nonché l'esortazione del Consiglio europeo di Vienna dell'11 e 12 dicembre 1998 ad assicurare sul piano europeo ed internazionale una efficace follow-up delle iniziative per la protezione dell'infanzia, in particolare nel settore della pedopornografia su Internet;
        la decisione 276/199/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 gennaio 1999, che adotta un piano pluriennale d'azione comunitario per promuovere l'uso sicuro di internet attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali;
        il Parlamento europeo si è riunito di recente per votare la risoluzione del controllo parentale delle emissioni televisive, (COM 371) al cui interno sono previste misure per la tutela mediatica dei minori;
        l'ultima versione della Carta Europea sui diritti Fondamentali (Convenant 45 del 28 luglio 2000) – in linea con i principi internazionali accettati dagli Stati membri con la ratifica della Convenzione ONU sui diritti del bambino del 1989 – contiene, all'articolo 23, la tutela dell'interesse superiore del bambino;
        le Nazioni Unite, nella scadenza, nell'anno 2000, del X anniversario del Summit mondiale per l'infanzia, hanno varato due protocolli facoltativi alla Convenzione ONU del 1989, uno dei quali è dedicato alla vendita dei minori, della prostituzione e della pornografia infantile, che richiama gli Stati membri all'attuazione dei provvedimenti contenuti nel Programma d'azione per la prevenzione della prostituzione e della pornografia infantile, nella Dichiarazione e Piano d'azione adottati al Congresso di Stoccolma contro lo sfruttamento sessuale commerciale dell'infanzia, tenutosi a Stoccolma dal 27 al 31 agosto 1996;
            la XIII legislatura ha registrato rilevanti provvedimenti attuativi e conseguenti alla Convenzione sui diritti del fanciullo (New York, 20 novembre 1989) e alla Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale (L'Aja, 29 maggio 1993) quali la legge 23 dicembre 1997, n. 451, la legge 28 agosto 1997, n. 285 e la legge 3 agosto 1998, n. 269;
            in particolare con la legge n. 269 del 3 agosto 1998, «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno ai minori quali nuove forme di riduzione in schiavitù», si sono iniziate a mettere le basi per una più efficace, anche se ancora insufficiente, forma di contrasto a questi reati;
            sulla base delle norme previste all'articolo 14 della legge n. 269 del 1998 si è dato modo alla polizia telematica di intervenire efficacemente, come ha evidenziato la recente inchiesta della procura di Torre Annunziata;
            la polizia telematica dispone di un organico di 200 agenti di cui 50 impegnati nella sede centrale e 150 sul territorio, organico numericamente carente dato l'impegno e la qualità dell'azione di contrasto ad un turpe fenomeno in crescita come quello della mercificazione, anche via internet, della violenza sessuale sull'infanzia, fenomeno che, oltre ad essere un delitto contro l'umanità, produce grandi profitti a quelle che ormai si configurano come vere e proprie imprese criminali;
            anche altre forze dell'ordine con Corpi specializzati sono impegnate attivamente nella lotta contro questi tipi di crimini;
            secondo recenti stime, il giro d'affari legato allo sfruttamento sessuale dei minori, in prevalenza extracomunitari e provenienti da situazioni di grave disagio economico, supera i 10.000 miliardi di lire e da una recente inchiesta condotta da esperti di psichiatria è emerso che almeno una volta su dieci che un minore si collega alla rete senza l'assistenza del genitore rischia di subire molestie sessuali verbali o tentativi di adescamento;
            risulta che i server ed i provider informatici dei paesi esteri, ai quali è stato richiesto dall'autorità giudiziaria italiana di fornire notizie e informazioni sulle gravissime ipotesi di reato in danno dei minori, non hanno fornito collaborazione;
            in Germania è stato possibile condannare un provider per non aver filtrato il materiale pornografico relativo ai minori messo in rete;
            l'articolo 34 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata da 191 paesi, impegna gli Stati firmatari a proteggere i bambini contro ogni forma di abuso e sfruttamento dei minori,
        impegna il Governo:
            a presentare, entro il 31 dicembre 2000, il piano delle azioni applicative rispetto alle decisioni 276/199/CE del Parlamento europeo del 25 gennaio 1999 e 2000/375/GAI del Consiglio per la giustizia e gli affari interni, in particolare:
                per incoraggiare gli utenti di internet a notificare, direttamente o indirettamente, alle autorità preposte all'applicazione della legge elementi e informazioni sulla diffusione su internet di materiale di pornografia infantile;
                per agevolare stili di cooperazione – tra gli Stati membri – tesi al più efficace accertamento di reati di pornografia infantile su internet, anche cointeressando Europol;
                per predisporre ulteriori sistemi di controllo per combattere la produzione, il trattamento, il possesso e la diffusione di materiale di pornografia infantile; per incoraggiare le realtà industriali e tecnologiche a collaborare nella preparazione di «filtri» e di altre possibilità tecniche atte ad impedire ed individuare la diffusione di pornografia infantile;
            a valutare la possibilità di istituire presso il Ministero dell'interno il «Dipartimento operativo a tutela dell'infanzia» (DOTI): una task-force che coordini ed armonizzi, nell'ambito delle rispettive competenze, tutte le forze in campo che già operano nella lotta contro la pedopornografia, dotandolo di strumenti normativi e tecnici e di adeguate risorse per una sempre più incisiva ed efficace azione di contrasto;
            a verificare la congruità della legislazione vigente anche in relazione alle problematiche evidenziate dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione che, con una interpretazione molto letterale dell'articolo 600-ter del Codice penale, potrebbe mettere a repentaglio l'integrità fisica e psichica dei minori stessi ed il lavoro proficuo di giudici ed investigatori già avviato;
            a valutare la possibilità di introdurre l'obbligo per tutti i provider nazionali di adottare un codice deontologico con il fine precipuo di contrastare la pedofilia in rete;
            ad assumere, in sede nazionale ed internazionale, tutte le opportune iniziative per contrastare la diffusione e commercializzazione di materiale pedofilo e pornografico attraverso internet, estendendo anche a livello europeo una normativa sul modello di quella italiana che consenta di perseguire coloro che commettono i reati di riduzione in schiavitù e prostituzione minorile attraverso le tecnologie digitali e telematiche anche quando i fatti vengono commessi all'estero, in modo da garantire agli utenti della rete un servizio libero, efficiente ma anche sicuro;
            a dare attuazione alla Conferenza di Vienna del 1988 sulla pedofilia, che richiedeva l'istituzione di una banca dati e di un archivio sui minori scomparsi;
            a rafforzare il rispetto delle normative vigenti e delle Carte di autoregolamentazione, non ultima la Carta di Treviso del 1990 che ha recepito la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, che impongono ai mezzi di comunicazione il rispetto della dignità umana e dello sviluppo equilibrato della personalità del minore, al fine di evitare il ripetersi di fatti quali la trasmissione televisiva in orario di massimo ascolto di immagini di violenza su minori;
            a farsi portavoce, come prossimo Paese presidente del G8, di una comune strategia politica e giudiziaria a livello mondiale che, anche attraverso trattati multilaterali, impegni i Paesi membri, quali la Russia ed il Giappone, ad una strategia di regolamentazione dei siti internet;
            a farsi portavoce perché alla prossima Conferenza intergovernativa di Nizza la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sia integrata nei Trattati e sia considerata giuridicamente applicabile;
            ad intensificare le campagne di sensibilizzazione antipedofilia a tutti i livelli, soprattutto nelle scuole, in modo che sia sempre vigile l'allarme sociale verso uno dei crimini più efferati dell'umanità;
            a intervenire affinché siano vincolati i provider ed i server di internet a conservare i dati di accesso per 10 anni, in modo da facilitare le indagini condotte dalle Forze di Polizia;
            a potenziare le risorse indicate con la legge n. 285 del 1998 e con il Piano d'Azione per l'Infanzia 2000-2001 ai servizi sul territorio per la presa in carico, da parte delle strutture pubbliche o del privato sociale, dell'assistenza ai minori italiani ed extracomunitari vittime di violenze e maltrattamenti sessuali.


(*)  La risoluzione 7-00029 è stata presentata alla Presidenza del Senato per essere discussa presso la Commissione parlamentare per l'infanzia.
L'articolo 50, comma 2, del Regolamento del Senato non può trovare applicazione, in quanto trattasi di Commissione bicamerale presieduta da un componente dell'altro ramo del Parlamento.

 

 

 

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