Commissione parlamentare per l'infanzia

 

Risoluzione 7-00952 Valetto Bitelli ed altri: in materia di pedofilia

La Commissione parlamentare per l'infanzia,

premesso che:

a) le risoluzioni adottate dal Parlamento europeo il 18 settembre 1996 sui minorenni vittime di violenza, il 12 dicembre 1996 sulle misure per la protezione dei minori nell'Unione europea, il 24 aprile 1997 sulla comunicazione della Commissione sulle informazioni di contenuto illegale e nocivo su Internet e il 6 novembre 1997 sulla comunicazione della Commissione sulla lotta al turismo sessuale che coinvolge l'infanzia e sul promemoria sul contributo dell'Unione europea al rafforzamento della lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei bambini;
b) la dichiarazione e il piano d'azione approvati al Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali (Stoccolma 1996) e le conclusioni e raccomandazioni della successiva conferenza europea (Strasburgo, aprile 1998);
c) il piano d'azione per combattere la criminalità organizzata dal Consiglio il 28 aprile 1997 approvato dal Consiglio europeo di Amsterdam nel giugno 1997 e i dieci principi del G8 di lotta alla criminalità nel settore dell'alta tecnologia, di cui ha preso atto il Consiglio nella sessione del 19 marzo 1998, nonché l'esortazione del Consiglio europeo di Vienna dell'11 e 12 dicembre 1998 ad assicurare sul piano europeo ed internazionale una efficace follow-up delle iniziative per la protezione dell'infanzia, in particolare nel settore della pedopornografia su Internet;
d) la decisione 276/199/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 gennaio 1999, che adotta un piano pluriennale d'azione comunitario per promuovere l'uso sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali;
e) la XIII legislatura ha registrato rilevanti provvedimenti attuativi e conseguenti alla Convenzione sui diritti del fanciullo (New York, 20 novembre 1989) e alla Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale (L'Aja, 29 maggio 1993) quali la legge 23 dicembre 1997, n. 451, la legge 28 agosto 1997, n. 285 e la legge 3 agosto 1998, n. 269;
f) in particolare, quanto già disposto dall'insieme delle norme della citata legge 269/98 e - per la specifica materia - delle disposizioni degli articoli 3, 14 e 17;
g) il Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva (aprile 2000);
h) il Consiglio dell'Unione europea - consapevole della necessità di adottare ulteriori misure dell'Unione per promuovere l'uso sicuro di Internet al fine di prevenire e combattere lo sfruttamento sessuale dei bambini - ha assunto un'ulteriore decisione in data 29 maggio 2000;

impegna il Governo

1. a presentare, entro il 30 settembre 2000, il piano delle azioni applicative rispetto alle decisioni 276/199/CE e 2000/375/GAI in particolare per incoraggiare gli utenti di Internet a notificare, direttamente o indirettamente, alle autorità preposte all'applicazione della legge elementi e informazioni sulla diffusione su Internet di materiale di pornografia infantile; per agevolare stili di cooperazione - tra gli Stati membri - tesi al più efficace accertamento di reati di pornografia infantile su Internet, anche cointeressando Eurogol; per predisporre ulteriori sistemi di controllo per combattere la produzione, il trattamento, il possesso e la diffusione di materiale di pornografia infantile; per incoraggiare le realtà industriali e tecnologiche a collaborare nella preparazione di "filtri" e di altre possibilità tecniche atte ad impedire ed individuare la diffusione di pornografia infantile.

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