RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ULTERIORI DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEI DECRETI LEGISLATIVI 18 DICEMBRE 1997, NUMERI 471, 472 E 473, IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE.
Il decreto correttivo si propone
di apportare alcune modifiche alle disposizioni riguardanti sia la parte generale del
nuovo sistema sanzionatorio tributario in vigore dal 1° aprile 1998, sia talune
previsioni concernenti singoli tributi, allo scopo di correggere sviste, errori materiali
o semplici disarmonie del sistema, di superare qualche difficoltà emersa in sede
operativa e anche di aggiornare laspetto sanzionatorio alla luce del mutato quadro
normativo tributario.
Nellarticolo 1 sono contenute le modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471, relativo alle sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia di imposte
dirette e sul valore aggiunto, nonché sulla riscossione dei tributi, già integrato dal
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 203.
Larticolo si compone di un unico comma, ripartito in più lettere.
Nella lettera a), con la soppressione al comma 1 dellart. 5 della parola
"periodica", si è inteso eliminare la previsione della sanzione proporzionale
(dal centoventi al duecentoquaranta per cento dellimposta dovuta) per lomessa
presentazione della dichiarazione periodica in materia di imposta sul valore aggiunto,
tenuto conto della peculiarità di tale dichiarazione, la cui funzione principale è
quella di comunicare tempestivamente allAmministrazione finanziaria i dati relativi
alle liquidazioni periodiche eseguite dal contribuente.
Con laggiunta al comma 3 dello stesso art. 5 delle parole "periodica e
quella" è stata prevista, per lomessa presentazione della dichiarazione
periodica IVA, la sanzione da lire cinquecentomila a lire quattromilioni in luogo di
quella proporzionale.
Con lintegrazione di cui al comma 4 del medesimo art. 5, è stato chiarito che la
stessa sanzione da lire cinquecentomila a lire quattromilioni si applica anche per i casi
di infedele dichiarazione periodica.
Con riferimento alla seconda considerazione di carattere generale formulata dalla
Commissione parlamentare, non è sembrato necessario introdurre anche per la dichiarazione
periodica la distinzione fra le sanzioni applicabili al caso di omessa dichiarazione ed a
quello di dichiarazione infedele, prevista dallattuale sistema sanzionatorio per la
dichiarazione annuale, in quanto il trattamento differenziato tra le due fattispecie
potrà in concreto essere operato graduando la misura della pena al momento della
irrogazione della sanzione da parte dellUfficio finanziario. Neanche si è ritenuto
opportuno ridurre, come suggerito dalla medesima Commissione (osservazione n. 5) la
sanzione massima applicabile alla omessa presentazione della dichiarazione periodica IVA,
pari a 4 milioni di lire. Infatti, la misura massima della sanzione è concretamente
applicabile soltanto nelle fattispecie di maggiore gravità ed inoltre lentità
della sanzione in questione risulta coerente con quella stabilita per altre violazioni
previste nel decreto legislativo n. 471 del 1997, connotate da un pari grado di
offensività.
Nella lettera b), con lintegrazione dellarticolo 8, è stata inclusa la
dichiarazione periodica IVA fra quelle la cui irregolare compilazione o presentazione
viene espressamente sanzionata.
Nella lettera c), con la correzione apportata allarticolo 9, si è chiarito che la
tolleranza fino al cinquanta per cento per il mancato rispetto di certi adempimenti non
riguarda soltanto gli obblighi contabili (di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo 9)
ma anche gli altri obblighi (fatturazione, registrazione, liquidazione, versamento,
dichiarazione) previsti in materia di imposta sul valore aggiunto e imposte dirette.
Nella lettera d), con la modifica allarticolo 11, si è inteso precisare che la
violazione può riguardare sia lomissione di una comunicazione imposta direttamente
dalla legge sia le diverse fattispecie in cui lomissione riguardi una richiesta di
comunicazione, in ogni caso conforme alla legge, avanzata dagli Uffici o dalla Guardia di
finanza.
Con riferimento alle perplessità manifestate dalla Commissione avuto riguardo alla
previsione di una sanzione relativa alla condotta omissiva del contribuente rispetto alla
richiesta di comunicazioni "legittime" (osservazione n. 1), si fa presente che
la disposizione non è finalizzata ad estendere la portata della sanzione, ma soltanto a
chiarire che la stessa si applica, senza che sia necessaria la richiesta
dellUfficio, quando la comunicazione è prescritta dalla legge tributaria. Comunque,
in linea con la osservazione della Commissione, la norma in questione è stata riformulata
per eliminare qualsiasi dubbio sulla sua effettiva portata.
Con la modifica introdotta dalla lettera e), si è recepito il suggerimento della
Commissione (osservazione n. 6) relativo alla opportunità di integrare il testo con una
norma che prevedesse una ulteriore riduzione della sanzione in quei particolari casi in
cui il contribuente provveda spontaneamente, entro 15 giorni dal termine, ad effettuare i
versamenti omessi relativi a crediti erariali interamente assistiti, fin dal loro sorgere,
da garanzia per lintero ammontare. In tali casi, si applica comunque la riduzione al
un ottavo del minimo prevista per il ravvedimento (articolo 13 del decreto legislativo n.
472 del 1997) e la sanzione è ulteriormente ridotta ad un importo pari al un quindicesimo
per ogni giorno di ritardo nel versamento.
Larticolo 2 del decreto riguarda il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,
relativo ai principi generali del nuovo sistema sanzionatorio, già modificato e integrato
con i decreti legislativi n. 203 del 5 giugno 1998 e n. 422 del 19 novembre 1998.
Anchesso consta di un solo comma ripartito in più lettere.
Con la lettera a) è stato modificato larticolo 12 del decreto legislativo n. 472
riguardante il concorso di violazioni e la continuazione, tenuto conto degli inconvenienti
cui dà luogo lattuale testo, allorchè il cumulo giuridico debba essere applicato
nei confronti di tributi amministrati da diversi Dipartimenti (Dogane ed Entrate) o con
riguardo a diversi periodi di imposta. Si è stabilito, pertanto, che le previsioni sul
concorso, continuazione o progressione si applicano separatamente rispetto ai tributi
doganali e alle imposte sulla produzione e sui consumi, agli altri tributi erariali e ai
tributi di ciascun altro ente impositore.
Inoltre si è chiarito che, per poter applicare il cumulo giuridico per più periodi di
imposta non è indispensabile che le singole violazioni siano legate da un nesso di
progressione, ai sensi del comma 2 dellarticolo da ultimo citato, essendo
sufficiente che si tratti di violazioni della stessa indole. Le ulteriori modifiche
specificano meglio gli adempimenti degli uffici finanziari e delle commissioni tributarie
relativi alla determinazione della sanzione, nella suddetta ipotesi di continuazione
estesa a più periodi dimposta. A tal riguardo si precisa che il chiarimento
richiesto dalla Commissione, (osservazione n. 2) relativamente allapplicabilità del
cumulo giuridico anche alle violazioni commesse nello stesso periodo dimposta, non
richiede specifici interventi sul testo in quanto tale cumulo già è consentito in
applicazione del vigente articolo 12, commi 1 e 2.
Peraltro, non si è ritenuto di modificare il testo dellarticolo 2 per tener conto
delle perplessità manifestate dalla Commissione (considerazione generale n. 1) in
relazione alla disposizione che prevede, tra laltro, lapplicazione del cumulo
giuridico per i tributi erariali separatamente per le imposte doganali e per quelle sulla
produzione e sui consumi. Infatti, le imposte doganali e quelle sulla produzione e sui
consumi si contraddistinguono per una disciplina peculiare che le rende diverse dagli
altri tributi erariali, diversità che spiega i propri effetti anche per quel che concerne
il profilo del contenzioso essendo tali imposte sottratte, per la gran parte, alla
giurisdizione delle Commissioni tributarie. Tale intrinseca differenza ha la stessa
valenza di quella esistente tra tributi erariali e tributi locali per i quali è già
prevista la separazione in questione.
Nella lettera b) sono state previste alcune modifiche in tema di ravvedimento, istituto
disciplinato dallarticolo 13 dei decreto legislativo n. 472.
Con la diminuzione della riduzione dallattuale "un sesto del minimo" ad
"un quinto del minimo" si è inteso, soprattutto, aumentare dal cinque al sei
per cento la sanzione da corrispondere per la regolarizzazione degli omessi versamenti,
tenuto conto dellampio margine di tempo (entro il termine per la presentazione della
dichiarazione o entro un anno) previsto per il tipo di ravvedimento.
Si è chiarito inoltre che lestensione del termine da trenta a novanta giorni
riguarda solo lomessa presentazione delle dichiarazioni annuali, mentre per la
regolarizzazione di quelle periodiche rimane fermo il termine di trenta giorni,
considerato che la presentazione delle stesse con un ritardo superiore non consentirebbe
allAmministrazione finanziaria di svolgere le funzioni di monitoraggio e di
controllo delle stesse, e, quindi, non giustificherebbe la previsione di un trattamento
sanzionatorio premiale.
Nella lettera c), con le modifiche introdotte, si è inteso sostanzialmente chiarire che
il termine previsto per beneficiare della riduzione ad un quarto della sanzione irrogata
(c.d. definizione in via breve) deve essere sospeso durante il periodo feriale. A tal
fine, invece che al termine di sessanta giorni dalla data di notificazione dellatto
di contestazione, la norma modificata fa riferimento al termine previsto per la
proposizione del ricorso, in armonia con quanto dispone larticolo 15 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativo alla rinuncia allimpugnazione
dellavviso di accertamento.
Nella lettera d) è stata apportata analoga modifica in ordine al termine previsto per la
definizione in via breve, nellipotesi di irrogazione immediata della sanzione.
Nella lettera e) è stata apportata una modifica allarticolo 20 tesa ad armonizzare
il termine di decadenza per lirrogazione della sanzione con quello eventualmente
diverso (non necessariamente maggiore) previsto per laccertamento del tributo.
Nella lettera f) è stato previsto che le eventuali omissioni o irregolarità relative a
tutte le dichiarazioni presentate nel 1999 che, a giudizio degli uffici, non abbiano
inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo, possono essere regolarizzate
entro trenta giorni dallinvito, senza applicazione di sanzioni. Nella medesima
lettera f), sono inoltre state trasfuse le disposizioni finalizzate a semplificare le
procedure di controllo formale delle dichiarazioni già contenute nellarticolo 14
del disegno di legge A.S. 4336. Comè noto, gli uffici finanziari sono tenuti a
completare, entro il 31 dicembre 2000, lattività di recupero dellarretrato
relativo al controllo formale delle dichiarazioni presentate negli anni dal 1994 al 1998
per le imposte dirette e negli anni dal 1995 al 1998 per lI.V.A.. A tale riguardo,
al fine di ottimizzare le risorse a disposizione dei concessionari e, nel contempo,
improntare alla massima trasparenza il rapporto con i contribuenti, con la norma si
modifica lordinaria procedura di riscossione dei carichi in argomento, assimilandola
a quella sulla cui base si procederà dal prossimo anno, ai sensi dei decreti legislativi
9 luglio 1997, n. 241 (articolo 13), e 18 dicembre 1997, n. 462 (articoli 2 e 3), al
recupero delle somme dovute a seguito delleffettuazione delle liquidazioni delle
imposte sui redditi e di quella sul valore aggiunto. In relazione a quanto suggerito dalla
Commissione (osservazione n. 3) si evidenzia che proprio la natura temporanea della norma
concernente la regolarizzazione delle violazioni formali relative alle dichiarazioni
presentate nel 1999 rende opportuno linserimento della stessa nellarticolo 25
che introduce nel decreto legislativo n. 472 del 1997 alcune disposizioni transitorie.
Infine, la Commissione ha suggerito (osservazione n. 4) di prevedere il rinvio della
riscossione della sanzione al momento della definitività della sentenza per le violazioni
compiute dai dipendenti, dai rappresentanti o dagli amministratori, ovvero, in subordine
il pagamento della sanzione stessa da parte del contribuente. Riguardo al primo
suggerimento, si fa presente che non si è ritenuto possibile apportare modifiche al testo
in considerazione dei limiti posti dalla legge di delega la quale prevede in via generale
[si veda larticolo 3, comma 133, lett. m), della legge n. 662 del 1996], la
riscossione della sanzione allesito della pronuncia di primo grado. Non si è
ritenuto opportuno seguire neanche la proposta formulata in via subordinata in quanto la
previsione della riscossione a carico del contribuente appare in contrasto con
limpianto complessivo della riforma delle sanzioni tributarie non penali che ha
nella responsabilità dellautore della violazione uno dei cardini principali.
Larticolo 3 del decreto contiene modifiche al decreto legislativo n. 473 del 1997,
riguardante la disciplina sanzionatoria per le violazioni in materia di tributi sugli
affari, sulla produzione, sui consumi, nonché di altri tributi indiretti.
Lo schema di norma recata dalla lettera a) del comma 1 dellarticolo 3 rivede , come
suggerito dalla Commissione (osservazione n. 7) la disciplina delle sanzioni
amministrative tributarie nel settore degli spettacoli e degli intrattenimenti, alla luce
della riforma del sistema impositivo attuato con il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.60.
Il comma 1, lettera a), della norma prevede la completa sostituzione dellarticolo 7 del decreto legislativo n.
473 del 1997, riguardante sanzioni in materia di imposta sugli spettacoli, e tiene conto
delle innovazioni introdotte in materia spettacolistica dal
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, con listituzione
dellimposta sugli intrattenimenti. La disciplina sanzionatoria è stata quindi adattata ai nuovi obblighi prescritti
dal citato decreto n. 60 del 1999 e dai relativi provvedimenti attuativi
(decreto 29 dicembre 1999; decreto del Presidente della Repubblica. 30 dicembre 1999, n.
544), in parte analoghi a quelli previsti in materia di imposta sul valore aggiunto.
In particolare, il nuovo articolo 7 del decreto legislativo n. 473 del 1997 comprende la
lettera a) sostitutiva dellarticolo. 32 del D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 640, e la lettera b) sostitutiva
dellarticolo 33 dello stesso D.P.R. n. 640.
Il nuovo articolo 32 comprende tre commi. Il comma 1 prevede
la sanzione dal 100 al 200 per cento dellimposta (con un minimo di lire 1.000.000)
per lomessa fatturazione o annotazione delle operazioni relative alle prestazioni di
pubblicità, sponsorizzazione, ecc.. Lentità della
sanzione è pari a quella prevista in materia di IVA dallart 6, comma 1, del decreto
legislativo n. 471 del 1997.
Il comma 2 stabilisce la sanzione dal 100 al 200 per cento dellimposta, con un
minimo di lire 500.000 per lomessa o infedele dichiarazione prescritta per gli
intrattenimenti organizzati da enti, società o associazioni o in via occasionale o
accessoria. La misura coincide con quella prevista per linfedele dichiarazione IVA
dallart. 5, comma 4, del citato decreto legislativo n. 471.
Il comma 3 punisce lomessa certificazione dei corrispettivi con la sanzione del 100
per cento della corrispondente imposta, pari a quella prevista in materia di IVA.
Da notare che non viene più riproposta la sanzione accessoria della chiusura dei locali
(prevista ai commi 2 e 3 del precedente art. 32) in quanto linosservanza
dellordine di chiusura, già punita penalmente dallart 36, comma 2, del D.P.R.
n. 640 del 1972, è ora stata depenalizzata ( trasformata in
sanzione amministrativa pecuniaria) dallarticolo 89 del
decreto legislativo n. 507 del 1999, perdendo così la sua efficacia deterrente.
Il nuovo articolo 33 comprende quattro commi. Il comma 1 introduce una sanzione da lire cinquecentomila a lire duemilioni per
una serie di inadempimenti di obblighi normativamente previsti ed elencati dalla lettera
a) alla lettera h).
I successivi commi 2, 3 e 4, introducono, in materia di apparecchi misuratori
fiscali e di esibizione di documenti, sanzioni analoghe a quelle previste nel settore dellIVA.
Il comma 2, del presente articolo prevede lapplicazione
delle vecchie sanzioni in ipotesi marginali in cui resta in vigore (a regime o in via
transitoria) la precedente normativa sugli apparecchi da divertimento.
Da ultimo, con il comma 3 si è stabilito che la competenza ad irrogare le sanzioni in
materia di imposta sugli intrattenimenti è dellUfficio
delle entrate (o se non ancora istituito dallUfficio
del Registro) nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente;
tale soluzione è finalizzata ad evitare che possano essere interessati due diversi uffici
( quello del luogo in cui è stata commessa la violazione, ex
art. 16, comma 2, legge n. 408
del 1990, per limposta sugli intrattenimenti e quello
del domicilio del contribuente per lIVA applicata nei
modi normali a seguito di opzione).
Nel medesimo comma 1, la lettera b), per motivi di uniformità, porta da lire
cinquantamila a lire centomila il limite massimo della sanzione in materia di tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi interni.
La lettera c) individua più esattamente nellultimo comma dellarticolo 76 del
decreto legislativo n. 507 del 1991 la norma da intendersi abrogata dal 1° aprile 1998.
Inoltre, sempre per motivi di uniformità, porta da lire duecentomila a lire centomila il
limite minimo della sanzione in materia di imposta comunale per lesercizio di arti e
professioni.
Larticolo 4 del decreto stabilisce la decorrenza dellefficacia delle
disposizioni correttive o integrative.
Non si procede alla redazione della nota tecnica atteso che le disposizioni recate dal
provvedimento non hanno effetti sul bilancio dello Stato. In particolare, per quanto
concerne le disposizioni di semplificazione delle procedure di controllo formale delle
dichiarazioni (articolo 2, comma 1, lettera f) si rinvia a quanto precisato nella nota
tecnica relativa allarticolo 14 del disegno di legge A.S. 4336 sopra citato.
VERSIONE VECCHIA
Art. 3
(Norme integrative e correttive delle disposizioni concernenti le sanzioni
amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché
di altri tributi indiretti)
1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, recante revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) larticolo 7 è sostituito dal seguente: "Articolo 7 (Sanzioni in materia di imposta sugli spettacoli) 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, concernente limposta sugli intrattenimenti, sono apportate le seguenti modificazioni :
a) larticolo 32 è sostituito dal seguente : "Articolo 32 (Sanzioni amministrative per violazioni concernenti la fatturazione e lannotazione delle operazioni, nonché la presentazione della dichiarazione e il rilascio di titoli di accesso) 1. Per lomessa fatturazione o annotazione delle operazioni indicate nellarticolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, si applica la sanzione compresa fra il cento e il duecento per cento dellimposta relativa allimponibile non correttamente documentato o registrato, con un minimo di lire un milione. Alla stessa sanzione, commisurata allimposta, è soggetto chi indica nella documentazione o nellannotazione unimposta inferiore a quella dovuta.
4. Per lomessa presentazione della dichiarazione prescritta dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, o per la presentazione della stessa con indicazione di importi inferiori a quelli reali si applica la sanzione compresa fra il cento e il duecento per cento dellimposta o della maggiore imposta dovuta, con un minimo di lire cinquecentomila.
5. Per il mancato rilascio dei titoli di accesso o dei documenti di certificazione dei corrispettivi, ovvero per lemissione degli stessi per importi inferiori a quelli reali, si applica la sanzione pari al cento per cento dellimposta corrispondente allimporto non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali.";
c) larticolo 33 è sostituito dal seguente: "Articolo 33 (Altre violazioni) 1. Si applica la sanzione da lire cinquecentomila a lire due milioni per :
a) lirregolare certificazione dei corrispettivi;
b) la mancata o irregolare tenuta o conservazione dei registri e dei documenti obbligatori;
c) lomessa comunicazione degli intermediari incaricati della vendita dei titoli di accesso;
d) la mancata emissione del documento riepilogativo degli incassi;
e) lomessa o infedele dichiarazione di effettuazione di attività;
f) la mancata o irregolare compilazione delle distinte di contabilizzazione dei proventi delle case da gioco;
g) lomessa o infedele fornitura dei dati di cui allarticolo 74-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
h) lomessa o infedele comunicazione del numero e degli importi degli abbonamenti al concessionario di cui allarticolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, o allufficio delle entrate competente.
5. Per lomessa installazione degli apparecchi misuratori fiscali o delle biglietterie automatizzate si applica la sanzione da lire due milioni a lire otto milioni.
6. La mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione dei misuratori fiscali è punita con la sanzione da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.
7. Al destinatario del titolo di accesso o del documento di certificazione dei corrispettivi che, a richiesta degli organi accertatori, nel luogo di effettuazione delloperazione o nelle immediate adiacenze, non esibisce i predetti documenti o li esibisce con indicazione di corrispettivi inferiori a quelli reali, si applica la sanzione da lire centomila a lire due milioni.".
4. Restano ferme le sanzioni amministrative applicabili in materia di imposta sugli spettacoli fino al 31 dicembre 1999, per le violazioni riguardanti gli apparecchi da divertimento per i quali limposta sugli intrattenimenti è determinata con le modalità previste dal decreto ministeriale 12 aprile 1990.
5. Competente alla irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di imposta sugli intrattenimenti è lufficio delle entrate nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente.";
b) nellarticolo 12, comma 1, lettera d), riguardante le sanzioni relative alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi interni, la parola "cinquantamila" è sostituita dalla seguente: "centomila";
c) nellarticolo 13, comma 1, riguardante sanzioni in materia di imposta comunale per lesercizio di imprese e di arti e professioni:
1) nella lettera a), le parole: "il comma 10" sono sostituite dalle seguenti: "ultimo comma";
2) nella lettera b), allarticolo 5, comma 1, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, la parola "duecentomila" è sostituita dalla seguente: "centomila".