Commissione Parlamentare Consultiva
in materia di riforma fiscale

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ULTERIORI DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEI DECRETI LEGISLATIVI 18 DICEMBRE 1997, NUMERI 471, 472 E 473, IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE.

Il decreto correttivo si propone di apportare alcune modifiche alle disposizioni riguardanti sia la parte generale del nuovo sistema sanzionatorio tributario in vigore dal 1° aprile 1998, sia talune previsioni concernenti singoli tributi, allo scopo di correggere sviste, errori materiali o semplici disarmonie del sistema, di superare qualche difficoltà emersa in sede operativa e anche di aggiornare l’aspetto sanzionatorio alla luce del mutato quadro normativo tributario.
Nell’articolo 1 sono contenute le modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, relativo alle sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia di imposte dirette e sul valore aggiunto, nonché sulla riscossione dei tributi, già integrato dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 203.
L’articolo si compone di un unico comma, ripartito in più lettere.
Nella lettera a), con la soppressione al comma 1 dell’art. 5 della parola "periodica", si è inteso eliminare la previsione della sanzione proporzionale (dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell’imposta dovuta) per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica in materia di imposta sul valore aggiunto, tenuto conto della peculiarità di tale dichiarazione, la cui funzione principale è quella di comunicare tempestivamente all’Amministrazione finanziaria i dati relativi alle liquidazioni periodiche eseguite dal contribuente.
Con l’aggiunta al comma 3 dello stesso art. 5 delle parole "periodica e quella" è stata prevista, per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica IVA, la sanzione da lire cinquecentomila a lire quattromilioni in luogo di quella proporzionale.
Con l’integrazione di cui al comma 4 del medesimo art. 5, è stato chiarito che la stessa sanzione da lire cinquecentomila a lire quattromilioni si applica anche per i casi di infedele dichiarazione periodica.
Con riferimento alla seconda considerazione di carattere generale formulata dalla Commissione parlamentare, non è sembrato necessario introdurre anche per la dichiarazione periodica la distinzione fra le sanzioni applicabili al caso di omessa dichiarazione ed a quello di dichiarazione infedele, prevista dall’attuale sistema sanzionatorio per la dichiarazione annuale, in quanto il trattamento differenziato tra le due fattispecie potrà in concreto essere operato graduando la misura della pena al momento della irrogazione della sanzione da parte dell’Ufficio finanziario. Neanche si è ritenuto opportuno ridurre, come suggerito dalla medesima Commissione (osservazione n. 5) la sanzione massima applicabile alla omessa presentazione della dichiarazione periodica IVA, pari a 4 milioni di lire. Infatti, la misura massima della sanzione è concretamente applicabile soltanto nelle fattispecie di maggiore gravità ed inoltre l’entità della sanzione in questione risulta coerente con quella stabilita per altre violazioni previste nel decreto legislativo n. 471 del 1997, connotate da un pari grado di offensività.
Nella lettera b), con l’integrazione dell’articolo 8, è stata inclusa la dichiarazione periodica IVA fra quelle la cui irregolare compilazione o presentazione viene espressamente sanzionata.
Nella lettera c), con la correzione apportata all’articolo 9, si è chiarito che la tolleranza fino al cinquanta per cento per il mancato rispetto di certi adempimenti non riguarda soltanto gli obblighi contabili (di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo 9) ma anche gli altri obblighi (fatturazione, registrazione, liquidazione, versamento, dichiarazione) previsti in materia di imposta sul valore aggiunto e imposte dirette.
Nella lettera d), con la modifica all’articolo 11, si è inteso precisare che la violazione può riguardare sia l’omissione di una comunicazione imposta direttamente dalla legge sia le diverse fattispecie in cui l’omissione riguardi una richiesta di comunicazione, in ogni caso conforme alla legge, avanzata dagli Uffici o dalla Guardia di finanza.
Con riferimento alle perplessità manifestate dalla Commissione avuto riguardo alla previsione di una sanzione relativa alla condotta omissiva del contribuente rispetto alla richiesta di comunicazioni "legittime" (osservazione n. 1), si fa presente che la disposizione non è finalizzata ad estendere la portata della sanzione, ma soltanto a chiarire che la stessa si applica, senza che sia necessaria la richiesta dell’Ufficio, quando la comunicazione è prescritta dalla legge tributaria. Comunque, in linea con la osservazione della Commissione, la norma in questione è stata riformulata per eliminare qualsiasi dubbio sulla sua effettiva portata.
Con la modifica introdotta dalla lettera e), si è recepito il suggerimento della Commissione (osservazione n. 6) relativo alla opportunità di integrare il testo con una norma che prevedesse una ulteriore riduzione della sanzione in quei particolari casi in cui il contribuente provveda spontaneamente, entro 15 giorni dal termine, ad effettuare i versamenti omessi relativi a crediti erariali interamente assistiti, fin dal loro sorgere, da garanzia per l’intero ammontare. In tali casi, si applica comunque la riduzione al un ottavo del minimo prevista per il ravvedimento (articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997) e la sanzione è ulteriormente ridotta ad un importo pari al un quindicesimo per ogni giorno di ritardo nel versamento.
L’articolo 2 del decreto riguarda il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, relativo ai principi generali del nuovo sistema sanzionatorio, già modificato e integrato con i decreti legislativi n. 203 del 5 giugno 1998 e n. 422 del 19 novembre 1998. Anch’esso consta di un solo comma ripartito in più lettere.
Con la lettera a) è stato modificato l’articolo 12 del decreto legislativo n. 472 riguardante il concorso di violazioni e la continuazione, tenuto conto degli inconvenienti cui dà luogo l’attuale testo, allorchè il cumulo giuridico debba essere applicato nei confronti di tributi amministrati da diversi Dipartimenti (Dogane ed Entrate) o con riguardo a diversi periodi di imposta. Si è stabilito, pertanto, che le previsioni sul concorso, continuazione o progressione si applicano separatamente rispetto ai tributi doganali e alle imposte sulla produzione e sui consumi, agli altri tributi erariali e ai tributi di ciascun altro ente impositore.
Inoltre si è chiarito che, per poter applicare il cumulo giuridico per più periodi di imposta non è indispensabile che le singole violazioni siano legate da un nesso di progressione, ai sensi del comma 2 dell’articolo da ultimo citato, essendo sufficiente che si tratti di violazioni della stessa indole. Le ulteriori modifiche specificano meglio gli adempimenti degli uffici finanziari e delle commissioni tributarie relativi alla determinazione della sanzione, nella suddetta ipotesi di continuazione estesa a più periodi d’imposta. A tal riguardo si precisa che il chiarimento richiesto dalla Commissione, (osservazione n. 2) relativamente all’applicabilità del cumulo giuridico anche alle violazioni commesse nello stesso periodo d’imposta, non richiede specifici interventi sul testo in quanto tale cumulo già è consentito in applicazione del vigente articolo 12, commi 1 e 2.
Peraltro, non si è ritenuto di modificare il testo dell’articolo 2 per tener conto delle perplessità manifestate dalla Commissione (considerazione generale n. 1) in relazione alla disposizione che prevede, tra l’altro, l’applicazione del cumulo giuridico per i tributi erariali separatamente per le imposte doganali e per quelle sulla produzione e sui consumi. Infatti, le imposte doganali e quelle sulla produzione e sui consumi si contraddistinguono per una disciplina peculiare che le rende diverse dagli altri tributi erariali, diversità che spiega i propri effetti anche per quel che concerne il profilo del contenzioso essendo tali imposte sottratte, per la gran parte, alla giurisdizione delle Commissioni tributarie. Tale intrinseca differenza ha la stessa valenza di quella esistente tra tributi erariali e tributi locali per i quali è già prevista la separazione in questione.
Nella lettera b) sono state previste alcune modifiche in tema di ravvedimento, istituto disciplinato dall’articolo 13 dei decreto legislativo n. 472.
Con la diminuzione della riduzione dall’attuale "un sesto del minimo" ad "un quinto del minimo" si è inteso, soprattutto, aumentare dal cinque al sei per cento la sanzione da corrispondere per la regolarizzazione degli omessi versamenti, tenuto conto dell’ampio margine di tempo (entro il termine per la presentazione della dichiarazione o entro un anno) previsto per il tipo di ravvedimento.
Si è chiarito inoltre che l’estensione del termine da trenta a novanta giorni riguarda solo l’omessa presentazione delle dichiarazioni annuali, mentre per la regolarizzazione di quelle periodiche rimane fermo il termine di trenta giorni, considerato che la presentazione delle stesse con un ritardo superiore non consentirebbe all’Amministrazione finanziaria di svolgere le funzioni di monitoraggio e di controllo delle stesse, e, quindi, non giustificherebbe la previsione di un trattamento sanzionatorio premiale.
Nella lettera c), con le modifiche introdotte, si è inteso sostanzialmente chiarire che il termine previsto per beneficiare della riduzione ad un quarto della sanzione irrogata (c.d. definizione in via breve) deve essere sospeso durante il periodo feriale. A tal fine, invece che al termine di sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto di contestazione, la norma modificata fa riferimento al termine previsto per la proposizione del ricorso, in armonia con quanto dispone l’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativo alla rinuncia all’impugnazione dell’avviso di accertamento.
Nella lettera d) è stata apportata analoga modifica in ordine al termine previsto per la definizione in via breve, nell’ipotesi di irrogazione immediata della sanzione.
Nella lettera e) è stata apportata una modifica all’articolo 20 tesa ad armonizzare il termine di decadenza per l’irrogazione della sanzione con quello eventualmente diverso (non necessariamente maggiore) previsto per l’accertamento del tributo.
Nella lettera f) è stato previsto che le eventuali omissioni o irregolarità relative a tutte le dichiarazioni presentate nel 1999 che, a giudizio degli uffici, non abbiano inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo, possono essere regolarizzate entro trenta giorni dall’invito, senza applicazione di sanzioni. Nella medesima lettera f), sono inoltre state trasfuse le disposizioni finalizzate a semplificare le procedure di controllo formale delle dichiarazioni già contenute nell’articolo 14 del disegno di legge A.S. 4336. Com’è noto, gli uffici finanziari sono tenuti a completare, entro il 31 dicembre 2000, l’attività di recupero dell’arretrato relativo al controllo formale delle dichiarazioni presentate negli anni dal 1994 al 1998 per le imposte dirette e negli anni dal 1995 al 1998 per l’I.V.A.. A tale riguardo, al fine di ottimizzare le risorse a disposizione dei concessionari e, nel contempo, improntare alla massima trasparenza il rapporto con i contribuenti, con la norma si modifica l’ordinaria procedura di riscossione dei carichi in argomento, assimilandola a quella sulla cui base si procederà dal prossimo anno, ai sensi dei decreti legislativi 9 luglio 1997, n. 241 (articolo 13), e 18 dicembre 1997, n. 462 (articoli 2 e 3), al recupero delle somme dovute a seguito dell’effettuazione delle liquidazioni delle imposte sui redditi e di quella sul valore aggiunto. In relazione a quanto suggerito dalla Commissione (osservazione n. 3) si evidenzia che proprio la natura temporanea della norma concernente la regolarizzazione delle violazioni formali relative alle dichiarazioni presentate nel 1999 rende opportuno l’inserimento della stessa nell’articolo 25 che introduce nel decreto legislativo n. 472 del 1997 alcune disposizioni transitorie.
Infine, la Commissione ha suggerito (osservazione n. 4) di prevedere il rinvio della riscossione della sanzione al momento della definitività della sentenza per le violazioni compiute dai dipendenti, dai rappresentanti o dagli amministratori, ovvero, in subordine il pagamento della sanzione stessa da parte del contribuente. Riguardo al primo suggerimento, si fa presente che non si è ritenuto possibile apportare modifiche al testo in considerazione dei limiti posti dalla legge di delega la quale prevede in via generale [si veda l’articolo 3, comma 133, lett. m), della legge n. 662 del 1996], la riscossione della sanzione all’esito della pronuncia di primo grado. Non si è ritenuto opportuno seguire neanche la proposta formulata in via subordinata in quanto la previsione della riscossione a carico del contribuente appare in contrasto con l’impianto complessivo della riforma delle sanzioni tributarie non penali che ha nella responsabilità dell’autore della violazione uno dei cardini principali.


L’articolo 3 del decreto contiene modifiche al decreto legislativo n. 473 del 1997, riguardante la disciplina sanzionatoria per le violazioni in materia di tributi sugli affari, sulla produzione, sui consumi, nonché di altri tributi indiretti.
Lo schema di norma recata dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 rivede , come suggerito dalla Commissione (osservazione n. 7) la disciplina delle sanzioni amministrative tributarie nel settore degli spettacoli e degli intrattenimenti, alla luce della riforma del sistema impositivo attuato con il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.60.
Il comma 1, lettera a), della norma prevede la completa sostituzione dellarticolo 7 del decreto legislativo n. 473 del 1997, riguardante sanzioni in materia di imposta sugli spettacoli, e tiene conto delle innovazioni introdotte in materia spettacolistica dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, con listituzione dellimposta sugli intrattenimenti. La disciplina sanzionatoria è stata quindi adattata ai nuovi obblighi prescritti dal citato decreto n. 60 del 1999 e dai relativi provvedimenti attuativi (decreto 29 dicembre 1999; decreto del Presidente della Repubblica. 30 dicembre 1999, n. 544), in parte analoghi a quelli previsti in materia di imposta sul valore aggiunto.
In particolare, il nuovo articolo 7 del decreto legislativo n. 473 del 1997 comprende la lettera a) sostitutiva dell’articolo. 32 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, e la lettera b) sostitutiva dell’articolo 33 dello stesso D.P.R. n. 640.
Il nuovo articolo 32 comprende tre commi. Il comma 1 prevede la sanzione dal 100 al 200 per cento dell’imposta (con un minimo di lire 1.000.000) per l’omessa fatturazione o annotazione delle operazioni relative alle prestazioni di pubblicità, sponsorizzazione, ecc.. L’entità della sanzione è pari a quella prevista in materia di IVA dall’art 6, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997.
Il comma 2 stabilisce la sanzione dal 100 al 200 per cento dell’imposta, con un minimo di lire 500.000 per l’omessa o infedele dichiarazione prescritta per gli intrattenimenti organizzati da enti, società o associazioni o in via occasionale o accessoria. La misura coincide con quella prevista per l’infedele dichiarazione IVA dall’art. 5, comma 4, del citato decreto legislativo n. 471.
Il comma 3 punisce l’omessa certificazione dei corrispettivi con la sanzione del 100 per cento della corrispondente imposta, pari a quella prevista in materia di IVA.
Da notare che non viene più riproposta la sanzione accessoria della chiusura dei locali (prevista ai commi 2 e 3 del precedente art. 32) in quanto l’inosservanza dell’ordine di chiusura, già punita penalmente dall’art 36, comma 2, del D.P.R. n. 640 del 1972, è ora stata depenalizzata ( trasformata in sanzione amministrativa pecuniaria) dall’articolo 89 del decreto legislativo n. 507 del 1999, perdendo così la sua efficacia deterrente.
Il nuovo articolo 33 comprende quattro commi. Il comma 1 introduce una sanzione da lire cinquecentomila a lire duemilioni per una serie di inadempimenti di obblighi normativamente previsti ed elencati dalla lettera a) alla lettera h).
I successivi commi 2, 3 e 4, introducono, in materia di apparecchi misuratori fiscali e di esibizione di documenti, sanzioni analoghe a quelle previste nel settore dell’IVA.
Il comma 2, del presente articolo prevede lapplicazione delle vecchie sanzioni in ipotesi marginali in cui resta in vigore (a regime o in via transitoria) la precedente normativa sugli apparecchi da divertimento.
Da ultimo, con il comma 3 si è stabilito che la competenza ad irrogare le sanzioni in materia di imposta sugli intrattenimenti è dellUfficio delle entrate (o se non ancora istituito dallUfficio del Registro) nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente; tale soluzione è finalizzata ad evitare che possano essere interessati due diversi uffici ( quello del luogo in cui è stata commessa la violazione, ex art. 16, comma 2, legge n. 408 del 1990, per limposta sugli intrattenimenti e quello del domicilio del contribuente per l’IVA applicata nei modi normali a seguito di opzione).
Nel medesimo comma 1, la lettera b), per motivi di uniformità, porta da lire cinquantamila a lire centomila il limite massimo della sanzione in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi interni.
La lettera c) individua più esattamente nell’ultimo comma dell’articolo 76 del decreto legislativo n. 507 del 1991 la norma da intendersi abrogata dal 1° aprile 1998. Inoltre, sempre per motivi di uniformità, porta da lire duecentomila a lire centomila il limite minimo della sanzione in materia di imposta comunale per l’esercizio di arti e professioni.
L’articolo 4 del decreto stabilisce la decorrenza dell’efficacia delle disposizioni correttive o integrative.
Non si procede alla redazione della nota tecnica atteso che le disposizioni recate dal provvedimento non hanno effetti sul bilancio dello Stato. In particolare, per quanto concerne le disposizioni di semplificazione delle procedure di controllo formale delle dichiarazioni (articolo 2, comma 1, lettera f) si rinvia a quanto precisato nella nota tecnica relativa all’articolo 14 del disegno di legge A.S. 4336 sopra citato.

VERSIONE VECCHIA

Art. 3
(Norme integrative e correttive delle disposizioni concernenti le sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti)

1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, recante revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) larticolo 7 è sostituito dal seguente: "Articolo 7 (Sanzioni in materia di imposta sugli spettacoli) 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, concernente limposta sugli intrattenimenti, sono apportate le seguenti modificazioni :

        a) larticolo 32 è sostituito dal seguente : "Articolo 32 (Sanzioni amministrative per violazioni concernenti la fatturazione e l’annotazione delle operazioni, nonché la presentazione della dichiarazione e il rilascio di titoli di accesso) 1. Per l’omessa fatturazione o annotazione delle operazioni indicate nell’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, si applica la sanzione compresa fra il cento e il duecento per cento dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato, con un minimo di lire un milione. Alla stessa sanzione, commisurata all’imposta, è soggetto chi indica nella documentazione o nell’annotazione un’imposta inferiore a quella dovuta.

        4. Per l’omessa presentazione della dichiarazione prescritta dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, o per la presentazione della stessa con indicazione di importi inferiori a quelli reali si applica la sanzione compresa fra il cento e il duecento per cento dell’imposta o della maggiore imposta dovuta, con un minimo di lire cinquecentomila.

        5. Per il mancato rilascio dei titoli di accesso o dei documenti di certificazione dei corrispettivi, ovvero per l’emissione degli stessi per importi inferiori a quelli reali, si applica la sanzione pari al cento per cento dell’imposta corrispondente allimporto non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali.";

        c) l’articolo 33 è sostituito dal seguente: "Articolo 33 (Altre violazioni) 1. Si applica la sanzione da lire cinquecentomila a lire due milioni per :

a) l’irregolare certificazione dei corrispettivi;

b) la mancata o irregolare tenuta o conservazione dei registri e dei documenti obbligatori;

c) l’omessa comunicazione degli intermediari incaricati della vendita dei titoli di accesso;

d) la mancata emissione del documento riepilogativo degli incassi;

e) l’omessa o infedele dichiarazione di effettuazione di attività;

f) la mancata o irregolare compilazione delle distinte di contabilizzazione dei proventi delle case da gioco;

g) l’omessa o infedele fornitura dei dati di cui all’articolo 74-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

h) l’omessa o infedele comunicazione del numero e degli importi degli abbonamenti al concessionario di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, o all’ufficio delle entrate competente.

        5. Per lomessa installazione degli apparecchi misuratori fiscali o delle biglietterie automatizzate si applica la sanzione da lire due milioni a lire otto milioni.

        6. La mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione dei misuratori fiscali è punita con la sanzione da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.

        7. Al destinatario del titolo di accesso o del documento di certificazione dei corrispettivi che, a richiesta degli organi accertatori, nel luogo di effettuazione dell’operazione o nelle immediate adiacenze, non esibisce i predetti documenti o li esibisce con indicazione di corrispettivi inferiori a quelli reali, si applica la sanzione da lire centomila a lire due milioni.".

        4. Restano ferme le sanzioni amministrative applicabili in materia di imposta sugli spettacoli fino al 31 dicembre 1999, per le violazioni riguardanti gli apparecchi da divertimento per i quali l’imposta sugli intrattenimenti è determinata con le modalità previste dal decreto ministeriale 12 aprile 1990.

        5. Competente alla irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di imposta sugli intrattenimenti è l’ufficio delle entrate nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente.";

        b) nell’articolo 12, comma 1, lettera d), riguardante le sanzioni relative alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi interni, la parola "cinquantamila" è sostituita dalla seguente: "centomila";

        c) nell’articolo 13, comma 1, riguardante sanzioni in materia di imposta comunale per l’esercizio di imprese e di arti e professioni:

        1) nella lettera a), le parole: "il comma 10" sono sostituite dalle seguenti: "ultimo comma";

        2) nella lettera b), all’articolo 5, comma 1, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, la parola "duecentomila" è sostituita dalla seguente: "centomila".

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