RELAZIONE AL DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEI DECRETI LEGISLATIVI 18 DICEMBRE 1997, N. 463, E N. 466, IN MATERIA, RISPETTIVAMENTE, DI UTILIZZAZIONE DI PROCEDURE TELEMATICHE PER LA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI IN MATERIA DI ATTI IMMOBILIARI E DI ULTERIORI INTERVENTI DI RIORDINO DELLE IMPOSTE PERSONALI SUL REDDITO AL FINE DI FAVORIRE LA CAPITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ".
Il presente decreto legislativo
reca integrazioni e correzioni ai decreti legislativi correttive del decreti legislativi
18 dicembre 1997, n. 463, e n. 466. Entrambi gli interventi correttivi si sono resi
necessari a seguito di interventi modificativi delle originarie norme di delega. Sul
decreto legislativo è stato acquisito il parere della Commissione parlamentare istituita
ai sensi dellarticolo 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
In particolare, per quanto riguarda larticolo 1 che interviene sul decreto
legislativo n. 463 del 1997, giova rammentare che lart.3, comma 134, lett.g)
della legge 23 dicembre 1996, n.662, come modificato dallart.7, comma 5, della legge
23 dicembre 1998, n. 448, prevede lemanazione di uno o più decreti legislativi,
volti a disciplinare lutilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti
degli uffici finanziari al fine di semplificare ed unificare, anche previa definizione di
un codice unico identificativo, tutte le operazioni di competenza in materia immobiliare,
nonché le modalità di pagamento e lautoliquidazione dei tributi dovuti in
relazione a detti adempimenti.
La stessa delega prevede anche la possibilità di provvedere alla necessaria
armonizzazione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e degli altri
tributi e diritti collegati.
Lo schema di decreto legislativo contiene disposizioni integrative del decreto legislativo
n. 463 del 1997, concernente semplificazioni in materia di versamenti unitari per tributi
determinati dagli enti impositori e di adempimenti connessi agli uffici del registro.
Larticolo 3-bis, aggiunto al d.lgs. n. 463/97 dallo schema di provvedimento in
esame, stabilisce che per le formalità degli atti relativi a diritti sugli immobili,
quali la registrazione, la trascrizione, liscrizione, lannotazione e la
voltura catastale si provvede con procedura telematica. Lattivazione del servizio, i
soggetti interessati e le tipologie di atti saranno stabilite con decreto del Ministero
delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia, da emanare a decorrere dal 30
giugno 2000.
Ai successivi commi 2 e 3 dello stesso articolo è previsto un apposito modello unico
informatico da utilizzare per lesecuzione delle formalità sopraspecificate per via
telematica; è altresì precisato che lesecuzione delle formalità avviene
successivamente al pagamento dei tributi dovuti, liquidati dagli stessi pubblici
ufficiali. Con riferimento alla osservazione n. 2 del parere della Commissione
parlamentare, si osserva che laccoglimento della stessa sarebbe in controtendenza
rispetto ai principi di unitarietà dellautoliquidazione e della modulistica che
costituiscono linnovazione più rilevante del nuovo sistema. Pertanto, senza il
preventivo pagamento dei tributi dovuti non sarebbe possibile eseguire con un unico
adempimento le formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale.
In considerazione dellesigenza manifestata dalla Commissione parlamentare al punto
n. 3 del parere, è stata invece operata una integrazione del testo proposto (art. 3-bis,
comma 2, ultimo periodo), la quale prevede che con il decreto ministeriale di cui al comma
1 del citato articolo 3-bis, è fissata anche la data a decorrere dalla quale il titolo è
trasmesso per via telematica, con valenza di copia conforme.
Viene altresì disciplinata lipotesi di irregolarità o malfunzionamento del
collegamento telematico.
E altresì prevista lintroduzione nel sistema catastale di un codice unico
immobiliare espressamente contemplato nella delega legislativa quale elemento forte di
semplificazione e unificazione procedimentale.
Il comma 4 stabilisce che, nei comuni in cui vige il sistema del libro fondiario,
ladozione del modello unico informatico dovrà avvenire solo ed esclusivamente per
la registrazione e la voltura degli atti immobiliari.
Avuto riguardo, infine, ai timori manifestati dalla Commissione al punto n. 4 del
parere, si ritiene che gli stessi possono essere superati tenendo conto che, attualmente,
fermi restando gli adempimenti connessi al sistema tavolare, le formalità di
registrazione e di voltura catastale sono eseguite presso due diversi Uffici, utilizzando
specifica modulistica. Lintroduzione del sistema telematico, invece, comporta
lesecuzione di tali ultime formalità con lutilizzo di un unico modello da
trasmettere per via telematica unitamente alla relativa documentazione, con evidente
semplificazione della procedura.
Larticolo 3-ter prevede,
lintroduzione di forme di controllo da parte degli uffici al fine di effettuare le
opportune verifiche entro trenta giorni dalla presentazione del modello unico informatico;
a tale proposito è previsto che la notifica dellavviso di liquidazione con il quale
lufficio richiede leventuale integrazione dellimposta dovuta in via
principale nonché gli interessi e la sanzione di cui allart.13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n.471, possa avvenire per via telematica. Giova, peraltro,
evidenziare da un lato la natura compensativa degli interessi che verranno applicati e
dallaltro che la sanzione verrà irrogata solo a decorrere dalla scadenza del
periodo concesso al pubblico ufficiale per assolvere lobbligo di integrare quanto
già versato al momento della richiesta di esecuzione delle formalità (quindici giorni
dalla notifica). La prevista corresponsione degli interessi a decorrere dalla scadenza del
termine concesso per la registrazione assolve, evidentemente, sia la funzione di compenso
per la posticipazione delle entrate sia quello di deterrente contro possibili
comportamenti dilatori.
A fronte del nuovo schema procedimentale non può sottacersi, inoltre, che
lunificazione delle procedure, insieme alla previsione dellobbligo per i
pubblici ufficiali di procedere allautoliquidazione, comporterà, rispetto al
passato, una tendenziale anticipazione dei pagamenti finalizzata ad ottenere
limmediata esecuzione delle formalità, con particolare riguardo alla trascrizione
stante la rilevanza di questultima ai fini civilistici. Ove a quanto appena rilevato
si unisca la considerazione che gli strumenti informatici consentiranno modalità di
controllo esperibili in termini molto brevi, è del tutto evidente che le procedure per il
recupero delle differenze potranno essere attivate in tempi altrettanto brevi entro i
quali potrebbe non essere dovuta la corresponsione degli oneri accessori stessi. E,
altresì, prevista ladozione, da parte dei competenti organi di controllo, di misure
disciplinari nei confronti dei pubblici ufficiali che per dolo o colpa grave effettuano
autoliquidazioni inferiori alle imposte dovute.
Nellarticolo 3-quater viene introdotta una modifica allart.42 del D.P.R. n.131
del 1986 al fine di precisare la natura di imposta principale del tributo versato dal
pubblico ufficiale ad integrazione di quello autoliquidato e corrisposto in sede di
applicazione della procedura della registrazione per via telematica.
Quanto precede al fine di mantenere, sia pure per un tempo limitato, la responsabilità
del pubblico ufficiale per lobbligazione tributaria per limposta dovuta al
momento della registrazione, qualora sia stata corrisposta in misura inferiore a quella
dovuta.
Larticolo 3-quinquies del provvedimento in esame introduce modifiche alla tariffa
dellimposta di bollo annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642, stabilendo che il
pagamento del tributo, in misura forfetaria, per lesecuzione delle formalità per
via telematica deve essere eseguito, con le stesse modalità degli altri tributi dovuti.
Si è infatti tenuto conto che lutilizzazione della nuova procedura comporta a
regime il venire meno del supporto cartaceo che allo stato attuale viene depositato presso
i competenti uffici finanziari.
In relazione alla osservazione n. 1 della Commissione parlamentare, avuto riguardo alle
ordinarie modalità di applicazione dellimposta di bollo e alle modalità di
esecuzione delle formalità che sono eseguite per via telematica occorre tenere conto
delle difficoltà per il contribuente di determinare in autoliquidazione limposta
dovuta e per lAmministrazione finanziaria di operare un controllo sulla esattezza
della stessa. Di conseguenza sembra preferibile mantenere la previsione della misura
forfetaria dellimposta di bollo, il cui ammontare è stata individuato in lire
320.000 in considerazione del numero di atti che necessitano per lesecuzione delle
formalità di registro ipotecarie e catastali, nonché del numero di pagine che nella
maggior parte dei casi compongono un atto, oltre che in considerazione della modulistica
utilizzata per i citati adempimenti. Evidentemente gli auspici della Commissione
troveranno senzaltro risposta non appena saranno introdotte, nel quadro di una
revisione organica dellimposta di bollo, modalità di applicazione della stessa
coerenti con lesigenza di sottoporre a tassazione atti e documenti formati e gestiti
per via telematica.
Larticolo 3-sexies prevede che, con regolamento da emanare ai sensi
dellarticolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vengano introdotte
le modifiche necessarie alle norme che regolano limposta di registro, limposta
ipotecaria e catastale, limposta comunale sullincremento di valore degli
immobili, limposta di bollo, nonché in materia catastale.
In relazione allarticolo 2, giova ricordare che, come è noto, con
larticolo 3, comma 162, della legge 23.12.1996, n. 662, nel quadro della complessiva
riforma fiscale delineata allavvio della nuova legislatura, è stata conferita una
delega al Governo per lintroduzione della dual income tax. Si tratta di una
novità assoluta per il nostro ordinamento che consente lassoggettamento ad un
regime fiscale agevolato per gli interventi volti a favorire la ricapitalizzazione delle
imprese. Il relativo provvedimento attuativo è stato adottato con il decreto legislativo
18.12.1997, n. 466, entrato in vigore il 20.1.1998.
Il rilievo del nuovo regime così introdotto si coglie soprattutto nellimportanza
strategica dellassetto delineato rispetto ad uno degli aspetti di tradizionale
debolezza del sistema produttivo ed economico nazionale, e cioè la diffusa insufficiente
capitalizzazione delle imprese, incentivate dalla normativa fiscale a ricorrere
allindebitamento per il finanziamento piuttosto che a forme di strutturale
rafforzamento della propria dimensione patrimoniale. In questo senso è evidente il nesso
essenziale tra questa misura ed altre di rilievo centrale nella riforma fiscale attuata
negli ultimi anni: il riferimento corre innanzi tutto allIRAP, che per la sua
struttura e la finalità ultima dalla quale è animata mira anche essa a stimolare le
potenzialità produttive dellimpresa, penalizzando il ricorso al capitale di debito
rispetto alle altre forme di finanziamento.
Come è stato rilevato, il senso principale dellinnovazione è nellavere
privilegiato, attraverso specifiche misure agevolative, un regime fiscale articolato di
incentivazione degli investimenti derivanti dagli utili, e non anche dal mero
indebitamento.
Inoltre, il coordinamento con le modifiche apportate alla disciplina della maggiorazione
di conguaglio ha eliminato la parziale riduzione delleffetto incentivante che ne
sarebbe altrimenti derivato. Ma soprattutto, non si è trattato di un provvedimento
emergenziale, di durata limitata nel tempo, e con finalità contingenti: piuttosto, si è
introdotta una misura agevolativa permanente in relazione al reinvestimento degli utili
sotto forma di capitalizzazione. In questo senso, quindi, non si prende come punto di
riferimento un incremento rispetto alla media degli investimenti degli anni precedenti, ma
proprio la destinazione al capitale degli utili prodotti: leffetto ultimo che ne
deriva è la progressiva riduzione dellimposizione sui profitti percepiti nello
svolgimento dellattività di impresa, fino alla soglia del 27%, con riflessi
evidenti in termini di rafforzamento della struttura produttiva delle imprese, maggiore
solidità e competitività anche nello scenario internazionale, in definitiva utilizzo
della leva fiscale per la accelerazione della ripresa economica e della crescita dei
livelli occupazionali.
La realizzazione degli effetti delineati, naturalmente, dipende dalla incisività e
dallestensione prestata al descritto meccanismo di imposizione agevolata, nel senso
che la rapidità e la misura dei risultati positivi che è in grado di produrre dipendono
direttamente dallambito applicativo riservato dallordinamento. Nella
consapevolezza di questa esigenza, lo scorso anno il Parlamento ha approvato una
importante misura che prevede lestensione ed il potenziamento della disciplina della
DIT. Attraverso la integrazione dei criteri di delega già contenuti nellarticolo 3,
comma 162 della sopra citata legge n. 662/96, con larticolo 2, comma 4 della legge
13.5.1999, n. 133 (collegato ordinamentale fiscale per il 1999) si è prevista
lapplicazione del meccanismo impositivo della dual income tax anche con
riferimento ad un moltiplicatore dellaumento di capitale investito, da un lato, e
dallaltro, anche allintero patrimonio netto delle imprese individuali e delle
società di persone.
È evidente che la prima misura consente una sensibile accelerazione nella riduzione
dellimposizione sui profitti dimpresa, incentivando la destinazione degli
utili verso tale ricapitalizzazione. Mentre, la prevista applicazione
dellagevolazione per le imprese individuali consente un analogo potenziamento della
capacità di attrattiva di investimenti per tali soggetti, tenendo adeguatamente conto
della loro specificità giuridica e contabile. In definitiva, il complesso delle misure
delineate rappresenta un tassello fondamentale per la realizzazione del disegno di
utilizzo della disciplina fiscale in funzione dello stimolo del mondo produttivo
allespressione di tutte le potenzialità di crescita economica ed occupazionale di
cui è in possesso.
Leffettiva realizzazione degli obiettivi segnati, però, passa attraverso
ladeguata dotazione finanziaria dellinsieme delle innovazioni introdotte,
destinate altrimenti a restare prive di concreti effetti degni di significato, nei termini
indicati. Si è dovuto, così, attendere lultima legge finanziaria (legge
23.12.1999, n. 488) anche in considerazione della mutata natura dei provvedimenti
finanziari e di bilancio e dei positivi risultati derivanti dal gettito tributario - per
la previsione delle idonee misure di finanziamento delle modifiche previste: a tal fine,
infatti, larticolo 6, comma 14 della citata legge n. 488/99 ha destinato consistenti
risorse finanziarie (500 miliardi di lire per lanno 2001 e 1500 miliardi di lire per
lanno 2002), idonee a ritenere che possano effettivamente prodursi
dallattuazione delle disposizioni sopra segnalate, i positivi effetti sperati.
Ma è evidente come lattuazione delle citate disposizioni, destinate a trovare
spazio in un apposito decreto legislativo correttivo - in grado di preservare la coerenza
complessiva della disciplina introdotta in attuazione sempre della legge n. 662/96
non è stata concretamente possibile fino alla definitiva approvazione e allentrata
in vigore dellultima legge finanziaria, in quanto solo in tale momento si è resa
certa e correttamente utilizzabile la dotazione finanziaria necessaria. Pertanto, solo
adesso è possibile ladozione del decreto correttivo che traduca in misure
immediatamente precettive quella modifica dei criteri originari di delega enunciata nella
legge n. 133/99.
In questo senso si è espressa la Commissione (punto 5 del parere), invitando il Governo a
dare attuazione alla delega, indicando, in particolare i seguenti criteri:
che la variazione in aumento del capitale investito, rispetto a quello esistente alla chiusura dellesercizio in corso al 30 settembre 1996, sia moltiplicata per un coefficiente ritenuto congruo al fine di incentivare la capitalizzazione delle società e degli enti commerciali;
che le imprese individuali e le società di persone applichino le disposizioni in materia di DIT allintero patrimonio risultante in bilancio escluso lutile di esercizio;
ogni ulteriore norma di coordinamento.
La finalità delle modifiche
normative, come ricordato in precedenza, è quella di potenziare gli effetti di incentivo
della DIT. Ciò viene attuato, per le società di capitali, accelerando
lavvicinamento della variazione in aumento del capitale investito (cioè della base
di riferimento per la determinazione della parte di reddito di impresa da assoggettare a
tassazione ridotta) al valore del patrimonio netto, che rimane il limite massimo cui
lagevolazione è commisurata. In particolare, il comma 1, lettera a)
dellarticolo in oggetto dispone che la predetta variazione in aumento del capitale
investito, rispetto al capitale esistente alla chiusura dellesercizio in corso al 30
settembre 1996, sia incrementata del 20 per cento per lesercizio successivo a quello
in corso al 30 settembre 1999, e del 40 per cento per gli esercizi successivi. Si mantiene
altresì fermo il criterio che il valore massimo della variazione in aumento, anche se
incrementato come sopra, non può comunque eccedere il valore del patrimonio netto.
Dallaltro lato, per le persone fisiche e le società di persone, viene previsto che
il patrimonio netto sia la base di riferimento per lagevolazione da subito (cioè
dallesercizio successivo a quello in corso al 30 settembre 1999). Ciò dispone il
comma 1, lettera b), numero 1). Il successivo numero 2) rettifica, nel senso di una
maggiore semplificazione e di una più puntuale aderenza alle finalità della norma e al
suo coordinamento con le altre modifiche introdotte, il regime di tassazione separata in
IRPEF del reddito dimpresa oggetto dellagevolazione. In particolare, mentre si
mantiene per tale reddito il regime di tassazione separata con aliquota del 19 per cento,
si dispone che, ai fini della determinazione delle aliquote sugli altri redditi, esso
continui sì a concorrere alla formazione del reddito complessivo, ma comunque per un
importo che non può superare quello del primo scaglione dellIRPEF (attualmente pari
a 15 milioni di lire). Il successivo numero 3) elimina le vigenti restrizioni alla DIT per
le persone fisiche, che limitano lammontare dellagevolazione in funzione della
riduzione dei debiti da finanziamento e degli investimenti in beni strumentali nuovi.
Questa soppressione è coerente con un modello di DIT a regime parametrato sul patrimonio
netto, e non sulle sue variazioni, oltre a comportare una notevole semplificazione del
regime dellagevolazione. Infine, il successivo numero 4) disciplina il regime delle
stabili organizzazioni dei soggetti non residenti, attualmente assimilate alle persone
fisiche e alle società di persone. Stante il principio di delega che limita alle sole
persone fisiche e società di persone ladozione del patrimonio netto come parametro
di riferimento della DIT; data altresì linopportunità di mantenere un regime
specifico per le sole stabili organizzazioni, che tra laltro si potrebbe prestare a
rilievi di trattamento discriminatorio; considerata infine linopportunità di
divaricare il regime delle stabili organizzazioni rispetto a quello delle società
controllate da soggetti esteri, si è stabilito che alle predette stabili organizzazioni
sia applicabile il regime previsto per le società di capitali.
Il comma 2 fissa le decorrenze, disponendo altresì che le modifiche introdotte non hanno
effetto ai fini della determinazione delle imposte sui redditi da versare in acconto per
il primo periodo dimposta, mentre il comma 3 provvede alla copertura finanziaria
degli oneri del provvedimento indicando le fonti normative che predisponevano lo
stanziamento necessario a finanziare la presente disposizione e precisando che per la
quota (pari a circa 1.000 miliardi) di oneri a fronte della quale non è ancora definita,
in modo esplicito, la copertura finanziaria per gli anni successivi al 2002, si
provvederà attraverso una corretta formulazione della posta da inserire nel bilancio
dello Stato a legislazione vigente per gli esercizi finanziari 2001-2003 che accolga lo
stanziamento programmatico già previsto nel DPEF per gli anni 2000-2003.