Commissione Parlamentare Consultiva
in materia di riforma fiscale

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 LUGLIO 1997, N. 241, IN MATERIA DI TERMINI PER IL VERSAMENTO DI IMPOSTE E CONTRIBUTI.

L'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, prevede che con D.P.C.M. possono essere modificati, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione, i termini riguardanti gli adempimenti degli stessi soggetti, relativi a imposte e contributi, prevedendo l'applicazione di una maggiorazione ragguagliata allo 0,50 per cento mensile a titolo di interesse corrispettivo in caso di differimento del pagamento. Tale maggiorazione non ha luogo in sede di prima applicazione per i 15 primi giorni.

Con le modifiche apportate dal presente decreto, viene prevista, innanzitutto, la riduzione allo 0,40 della predetta maggiorazione. Analoga riduzione viene stabilita, per identitā di fattispecie, per la maggiorazione di cui all'articolo 11 dello stesso decreto legislativo n. 241, concernente l'imposta sul valore aggiunto.

In tale modo, la misura delle maggiorazioni in parola viene diminuita in linea con la riduzione generalizzata dei tassi di interesse.

Si prevede, inoltre, a regime, la possibilitā di non far luogo alla maggiorazione per un massimo di 20 giorni in caso di modificazione dei termini in commento.

Attraverso tale modifica si č inteso accompagnare l'eventuale proroga dei termini di presentazione delle dichiarazioni con il differimento dei termini dei relativi versamenti.

Si stabilisce, infine, che a partire dal 2000 la misura delle maggiorazioni in questione venga determinata con apposito D.P.C.M. emanato su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, avuto riguardo ai tassi di mercato.

L'articolo 1 č stato modificato, recependo il suggerimento riformulato dalla Commissione parlamentare, prevedendo che con decreto del Ministro delle finanze potranno essere individuati altri tributi che potranno confluire nel sistema dei versamenti unitari con compensazione. In tal modo, potranno essere perseguiti obiettivi di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, assicurando, nel contempo, la necessaria flessibilitā al sistema dei versamenti unitari attraverso l'estensione del meccanismo delle compensazioni.

Dalle modifiche normative proposte non deriva alcun aggravio a carico del bilancio dello Stato in quanto:

  1. il differimento senza maggiorazione č comunque contenuto nel primo semestre dell'anno;
  2. l'ulteriore differimento risulta comunque compensato dalla corresponsione di interessi in misura superiore a quella mediamente erogata dallo Stato per l'acquisizione di capitali sul mercato.

ritorno alla home della Commissione riforma fiscale