Commissione Parlamentare Consultiva
in materia di riforma fiscale

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEI DECRETI LEGISLATIVI EMANATI A NORMA DELL'ARTICOLO 3, COMMI 19, 66, 134, 138, DA 143 A 149, 151, E 162, LETTERE A), B), C), D) ED F) DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 662.

Al fine di razionalizzare e coordinare con la normativa collegata le disposizioni contenute nei decreti legislativi 9 luglio 1997, n. 237 e n. 241, in materia, rispettivamente di soppressione dei servizi autonomi di cassa e di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, 2 settembre 1997, n. 313, in materia di imposta sul valore aggiunto, 2 settembre 1997, n. 314, recante disposizioni sui redditi di lavoro dipendente, 15 dicembre 1997, n. 446, recante istituzione dell’IRAP, 18 dicembre 1997, n. 466, sul riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, si è reso necessario emanare un decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni ai citati decreti, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tali interventi sono effettuati in attuazione del comma 13, dell’articolo 3, legge n. 662/1996, che prevede la possibilità, entro due anni dalla entrata in vigore dei decreti delegati, di emanare disposizioni integrative o correttive.

Nel parere reso sul decreto integrativo la Commissione parlamentare ha preliminarmente segnalato la necessità di assumere iniziative per venire incontro ai disagi causati ai contribuenti dalla soppressione dei servizi autonomi di cassa. A tal riguardo si precisa che si stanno adottando le misure necessarie per l’introduzione di strumenti alternativi di pagamento (carte prepagate, bancomat, carte di credito, ecc.), in tal modo semplificando gli adempimenti richiesti ai contribuenti per assolvere ai relativi versamenti.

La Commissione ha, inoltre, sollecitato la pronuncia sulle osservazioni avanzate nei pareri ai decreti legislativi recanti la soppressione della maggiorazione di conguaglio. Si fa presente che le dette osservazioni sono oggetto di approfondita valutazione e che potranno formare oggetto di un distinto intervento legislativo correttivo.

In particolare:

Articolo 1:

co. 1, lett. a) e c): la modifica del quinto comma dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, prevede l’inclusione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, tra i soggetti che fruiscono del differimento dell’esigibilità dell’imposta al momento del pagamento. Nel terzo periodo, la sostituzione del riferimento al secondo periodo con il quarto periodo dell’articolo 21, quarto comma è conseguenziale alla modifica apportata a tale articolo con la lettera c) mediante la quale si consente il differimento del momento di emissione della fattura (e pertanto della relativa esigibilità) al mese successivo rispetto a quello di effettuazione delle operazioni, limitatamente alle cessioni effettuate dal cessionario a terzi per il tramite del proprio cedente sempreché in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Ministro delle finanze in base ad effettive esigenze delle imprese.

co. 1, lett. b) e g), n. 2): la disposizione modificativa del primo periodo del decimo comma dell’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, si rende necessaria al fine di chiarire, così come richiesto dalla Commissione parlamentare (punto n. 17 lett. c) del parere), che i soggetti destinatari della stessa, e cioè i raccoglitori e i rivenditori dotati e non di sede fissa, non hanno diritto alla detrazione dell’imposta.

A tal fine si è provveduto conseguentemente a modificare l’articolo 19, comma 3, lettera e), sopprimendo il riferimento, ai fini della detrazione, al nono comma dell’articolo 74. Le modifiche di cui al secondo periodo del medesimo decimo comma sono volte a precisare che il limite dei 150 milioni fissato per poter esercitare l’opzione per il regime ordinario, in conformità alle previsioni comunitarie, è riferito all’importo complessivo delle cessioni di rottami ferrosi effettuate e non al volume d’affari.

Con le modifiche apportate al terzo periodo viene stabilito, al fine di evitare incertezze interpretative, a seguito dell’opzione esercitata dai soggetti compresi nella fascia di volume di affari da 150 milioni di lire a 2 miliardi di lire, che la garanzia da prestare di cui all’articolo 38-bis, primo comma, deve essere pari all’importo derivante dall’applicazione dell’aliquota ordinaria all’ammontare di lire due miliardi.

co. 1, lett. d): la disposizione adegua i termini di registrazione delle fatture ricevute facendoli coincidere con quelli previsti per il periodo in cui viene esercitata la detrazione;

co. 1, lett. e), n.1): la soppressione di alcune parole del comma 4 dell’articolo 34 è motivata da esigenze di coordinamento con l’articolo 19-bis2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. In sostanza, si stabilisce che l’imprenditore agricolo che transita dal regime ordinario al regime speciale riversa all’Erario la differenza tra l’imposta detratta in modo ordinario e la detrazione forfetaria effettivamente spettante. E’ evidente, pertanto, che la disposizione risponde a finalità antielusive.

co. 1, lett, e), n. 2): (vedasi punto n. 7 del parere) si è migliorata la formulazione del comma 6 dell’articolo 34. Indicando le zone, invece dei centri abitati si è voluto precisare che le agevolazioni competono anche agli agricoltori che esercitano la loro attività nei nuclei abitati e nelle case sparse. Non si è recepita l’osservazione tesa a sopprimere dallo stesso comma la parola "esclusivamente" al fine di evitare evidenti fenomeni elusivi.

co. 1, lett. f): (punto n. 8 del parere) Con il provvedimento in esame, sono apportate disposizioni integrative all’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Ciò in quanto questa Amministrazione intende semplificare e razionalizzare l’attuale sistema delle garanzie che il contribuente deve prestare in concomitanza con la richiesta di rimborso IVA, in linea con la previsione contenuta nell’articolo 3, comma 134, lettera i), della legge n. 662 del 1996.

In particolare si prevede che le piccole e medie imprese presentino apposita garanzia rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) costituiti anche sotto forma di società consortili e cooperative, basata sulla consegna di denaro vincolato (pegno irregolare) a garanzia del soddisfacimento dell’eventuale credito. Sul pegno viene applicato un moltiplicatore calcolato in base al rapporto sofferenze/fidi concessi. Il valore così risultante rappresenta il tetto massimo delle garanzie concedibili. La selezione dei Confidi rimane atto dell’Amministrazione così come il controllo sugli stessi. Ciò comporta per le piccole e medie imprese una significativa riduzione dei costi e, per l’Amministrazione finanziaria, una riduzione dei rischi legata sia alla particolare analisi effettuata dai Confidi che garantiscono soltanto i propri associati, sia alla natura collettiva della garanzia.

Per i gruppi di società con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 500 miliardi di lire è stato previsto che la garanzia può essere prestata mediante la diretta assunzione da parte della società capogruppo o controllante di cui all’articolo. 2539 c.c. dell’obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare, comprensiva dei relativi interessi. Ciò viene stabilito anche in caso di cessione della partecipazione nella società controllata o collegata.

Allo scopo, inoltre, di evitare al contribuente adempimenti onerosi in relazione al modesto importo di cui si chiede il rimborso, il provvedimento prevede la esclusione della prestazione di garanzia per i soggetti cui spetta un rimborso non superiore a 10 milioni di lire; somma che si ritiene di importo "esiguo" come richiesto dalla stessa Commissione.

co. 1, lett. g), n. 1): non costituiscono "supporti integrativi" o "altri beni" e sono, quindi, considerati alla stregua delle pubblicazioni e soggetti allo stesso regime monofase con resa forfetaria, quei supporti integrativi o altri beni che sono funzionalmente connessi ai libri, giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici, in quanto integrano ed esplicano una funzione illustrativa del contenuto delle suddette pubblicazioni.

Tale connessione funzionale deve risultare da dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall’editore ai sensi della legge n. 15 del 1968.

co. 1, lett. h): (punto n. 9 del parere) Il comma 5-bis inserito nell’articolo 74-ter, con l’aggiunta nella disciplina delle agenzie di viaggio dei servizi singoli, preventivamente acquisiti alla disponibilità delle stesse, ha lo scopo di completarne l’adeguamento all’articolo 26 della sesta direttiva CEE.

co. 2: viene stabilito, per gli enti e le società di mero godimento non considerati soggetti passivi d’imposta ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. b) del decreto legislativo n. 313 del 1997, che le disposizioni in materia di autoconsumo si applicano limitatamente agli acquisti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 1998. La disposizione, che ha natura interpretativa ed è in linea con la volontà del legislatore delegato come desumibile dalla relazione illustrativa e tecnica del provvedimento, chiarisce il carattere non retroattivo della nuova normativa. Va peraltro sottolineato che la disposizione ha rilevanza soltanto per gli immobili commerciali, in quanto per quelli di tipo abitativo è prevista, nella nuova disciplina, l’esenzione (vedasi punto n. 1 del parere lett. c)).

co. 3 : in accoglimento di una osservazione formulata dalla Commissione parlamentare (punto n. 6 del parere) si è previsto che il divieto delle separazione delle attività nel regime speciale dell’agricoltura trovi applicazione per le cooperative a decorrere dal 2000, al fine di evitare effetti distorsivi della concorrenza fra operatori del medesimo settore.

Si fa osservare, infine, che le proposte avanzate dalla commissione ai punti 1-a e 1-b del parere non sono state accolte in quanto si è ritenuto che le problematiche sollevate potessero essere adeguatamente risolte in via interpretativa, senza cioè la necessità di uno specifico intervento normativo. Si precisa a tal fine che è in corso l’emanazione di una circolare esplicativa che farà chiarezza sia sulla individuazione delle operazioni non soggette ad Iva, di cui viene lamentata l’estrema genericità, sia sulla individuazione delle fattispecie che, ai sensi dell’articolo 19 - bis 2, consentono di procedere alla rettifica in aumento o in diminuzione della detrazione dell’imposta.

Per quel che concerne le osservazioni della Commissione (punto n. 2 del parere) riguardo l’opportunità di anticipare al 1° luglio 1998 la compensazione fra IRPEG, IVA, ritenute per le imprese soggette ad IRPEG che siano strutturalmente a credito IVA, si fa presente che la stesse non hanno trovato accoglimento a causa della rilevante perdita di gettito che conseguirebbe a tale anticipazione.

Né si è ritenuto, d’altro canto, come richiesto dalla Commissione (con l’osservazione n. 3), di reintrodurre l’originaria formulazione dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che detta norme in materia di recupero dell’imposta sul valore aggiunto da parte del creditore di una procedura concorsuale, in quanto la relativa disciplina ha formato oggetto di un intervento normativo posteriore alla approvazione della legge delega in materia Iva. Inoltre, per quanto riguarda la proposta avanzata dalla Commissione in via subordinata, di prendere a riferimento - per l’effettuazione delle rettifiche in diminuzione da parte dei predetti creditori - il momento dell’insinuazione del credito nello stato passivo, si fa presente che la questione è allo studio.

La proposta n. 10 finalizzata ad annoverare le importazioni di prodotti editoriali, da cedere successivamente alle biblioteche universitarie, tra le fattispecie che fanno eccezione ai criteri restrittivi in materia di detraibilità dell’imposta sul valore aggiunto disposti dal nuovo articolo 19, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, non appare allo stato compatibile con le previsioni di gettito tenendo anche presente i prevedibili effetti emulativi in favore di altre categorie di soggetti in analoghe condizioni.

Non si è ritenuto di poter accogliere, inoltre, la proposta avanzata dalla Commissione (punto 11) con la quale si chiede di introdurre disposizioni di agevolazione a favore di beni come le autoambulanze, di particolare utilità sociale, in quanto in contrasto con la normativa comunitaria.

Le compatibilità finanziarie non consentono, del pari, di accogliere la proposta (punto 13 del parere) di estendere il regime di non imponibilità per le operazioni effettuate da consorzi a favore di soggetti che intendono esportare, anche alle operazioni strumentali alla successiva esportazione, rese dalle imprese consorziate, a favore del consorzio medesimo.

Relativamente alla gravosità dell’obbligo di numerare i documenti di trasporto (punto n. 14 del parere) come introdotto dall’articolo 3 del regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto approvato con DPR n. 441/1997, si precisa che tale problematica verrà risolta attraverso uno specifico intervento modificativo con lo stesso strumento normativo regolamentare.

Per quel che concerne le osservazioni di cui al punto 17 del parere, eccezion fatta per quelle relativo al regime speciale per i rivenditori di materiali ferrosi che ha formato oggetto di uno specifico intervento normativo (articolo 1, comma 1, lettere b), e g), n. 2), le stesse saranno oggetto di approfondimento in sede di emanazione di una apposita circolare esplicativa.

Articolo 2:

co. 1, lett. a), n. 1): è stato disposto che i CAAF trasmettano telematicamente anche i dati relativi alle scelte effettuate dai contribuenti della destinazione dell’8 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a scopi di carattere religioso e umanitario e del 4 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche per il finanziamento dei movimenti e partiti politici. E’ previsto, altresì, che l’obbligo di trasmissione telematica delle dichiarazioni da parte dei soggetti diversi dai CAAF decorre dall’anno 1999;

co. 1, lett. a), n. 2): in adesione a quanto segnalato dalla Commissione (vedasi premessa del parere) è stata prevista la possibilità di modificare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti tenendo presente le esigenze dell’amministrazione e degli stessi soggetti tenuti ai versamenti relativi a imposte e tasse di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso di concessione di un differimento per i versamenti, è prevista la corresponsione di un modesto interesse di natura corrispettiva. Per la prima applicazione non si fa luogo alla maggiorazione, limitatamente ai primi quindici giorni, e si garantirà il riversamento dell’iva in tesoreria entro il 31 marzo 1998,

co. 1, lett. b), n. 1): la norma consente ai contribuenti di compensare anche il saldo, da versare nel mese di maggio 1998, di tributi che dall’anno di imposta 1998 saranno sostituiti dall’IRAP (vedasi premessa del parere).

co. 1, lett. b), n. 2): viene esclusa la possibilità di compensazione per i crediti e i debiti di imposta sul valore aggiunto da parte degli enti e delle società che già attuano, all’interno del gruppo, la compensazione dell’imposta sul valore aggiunto. Resta salva la facoltà, per i menzionati soggetti, di compensare le altre imposte previste dal comma 2 dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241;

co. 1, lett. c), n. 1): l’entrata in funzione del regime dei versamenti unitari viene fissata a partire da maggio 1998;

co. 1, lett. c), n. 2): con le modifiche apportate si realizza il coordinamento, in materia di garanzia da prestare per l’esecuzione dei rimborsi di imposta, con le disposizioni previste al riguardo dall’articolo 38- bis del decreto del Presidente della Repubblica n 633 del 1972 come modificato dall’articolo 24, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

co. 2 : viene estesa ai contribuenti minori la possibilità di versare l’imposta dovuta a saldo entro la data di presentazione della dichiarazione annuale unificata, maggiorando l’importo dovuto degli interessi nella misura dello 0,50 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla data ordinaria di scadenza del versamento fissata al 15 marzo. Tale disposizione era già prevista per i contribuenti mensili.

co. 3 : con il presente comma viene confermata la validità delle disposizioni contenute nell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n.662, secondo cui gli adempimenti formali e contabili dei contribuenti sono disciplinati con regolamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400.

L’osservazione del punto 2, con la quale si suggeriva di anticipare al 1° luglio 1998, il regime della compensazione fissato con il decreto legislativo n. 241 del 1997 per i soggetti IRPEG al 2000, non è stata accolta. Si fa osservare che lo scaglionamento della entrata in vigore del suddetto regime di compensazione, stabilito dall’articolo 25 del decreto legislativo n. 241/1997, è stato fissato tenendo conto del gettito derivante dalle varie categorie di contribuenti, sicché l’introduzione della deroga proposta determinerebbe uno scostamento delle previsioni effettuate.

Articolo 3: la norma correttiva in esame è rivolta a dare compiuta attuazione al disposto dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 466 del 18 dicembre 1997, n. 466 (DIT), che si pone la finalità di evitare, come peraltro già sottolineato nella relazione illustrativa al citato provvedimento, che soggetti operanti in ambito di gruppi d’impresa possano volgere a proprio ingiustificato vantaggio le norme atte ad accordare un beneficio alla scelta di capitalizzazione d’impresa, compiendo operazioni di natura meramente elusiva.

Articolo 4 : con la norma in esame viene previsto che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le indennità di mensa corrisposte agli addetti ai cantieri edili, e comunque ai lavoratori operanti presso strutture a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione, con esclusione dunque delle indennità corrisposte a dipendenti continuativamente adibiti a mansioni esterne, senza sede fissa. Appare, inoltre, opportuno precisare che il requisito della temporaneità ricorre anche nei casi di stagionalità dell’attività svolta dal lavoratore dipendente.

Articolo 5 : la modifica dell’articolo 6 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, mira a rendere utilizzabili, oltre al pagamento tramite conto corrente postale, anche altri canali di riscossione, in particolare il pagamento con sistemi diversi dal contante. Le modifiche all’articolo 10, invece, sono volte a rendere più agevole il servizio dei pagamenti delle spese di giustizia, demandando allo strumento del decreto ministeriale, la cui emanazione è prevista dal nuovo comma 5 dello stesso articolo 10, i criteri di ripartizione delle competenze tra concessionari e uffici postali per eseguire i pagamenti, nonché le regolazioni finanziarie per le attività svolte dagli uffici postali. Tali modifiche sono finalizzate a rendere più rapido ed efficiente lo svolgimento delle attività suddette con il conseguimento di risparmi di gestione.

Articolo 6 : viene apportata una modifica all’articolo 54 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, finalizzata a chiarire che la disposizione non ha inteso innovare l’attuale disciplina relativa alla competenza degli organi comunali e provinciali in ordine alle delibere di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici e di approvazione del bilancio, ma stabilire la connessione logico-funzionale tra le predette delibere in quanto l’approvazione delle tariffe è presupposto per la determinazione delle entrate e, quindi, per la formazione del bilancio dell’ente locale.

Il parere in più parti (vedi in particolare l’osservazione n. 4) ritorna sul tema della detrazione d’imposta, in particolare si richiede una diversa modalità di applicazione del pro-rata riferita alle attività imponibili ed esenti oltre che alle modifiche del meccanismo della rettifica della detrazione.

Al riguardo si precisa che le scelte fatte in sede di approvazione del decreto legislativo n. 313 del 1997 sono state quelle di applicare un pro-rata complessivo calcolato sul totale degli acquisti riferiti sia ad attività che danno luogo ad operazioni imponibili sia ad attività che danno luogo ad operazioni esenti.

La soluzione alternativa potrebbe essere quella di limitare l’applicazione del pro-rata solo agli acquisti di beni e servizi ad utilizzazione promiscua (riferibili contemporanemente sia ad operazioni imponibili che esenti) e non a tutti gli acquisti effettuati.

La questione effettivamente appare degna di ulteriore riflessioni, attesa la complessità delle problematiche e dei riflessi in termini di gettito.

Per tale motivo il Governo ritiene di dover riprendere l’esame della questione e si riserva di proporre una eventuale diversa soluzione normativa.

Analoghe esigenze di approfondimento sono emerse per le seguenti altre osservazioni della Commissione, per le quali, parimenti saranno eventualmente avanzate altre proposte normative:

- armonizzazione ed unificazione delle normative sui pagamenti di imposte e tasse per le formalità ipotecarie (osservazioni preliminari del parere, lett. b));

- modifiche in tema di indetraibilità dell’iva per l’acquisto di beni e servizi che formano oggetto di operazioni a premio (punto n.15 del parere);

- previsione di indetraibilità totale delle operazioni esenti di cui all’articolo 36-bis. La disposizione consentirebbe di escludere dal pro-rata tali operazioni (punto n.16, lett. b)).

Non si è ritenuto di accogliere, in quanto non compatibili o non rietranti nell’ambito della delega legislativa, le seguenti osservazioni:

- interventi in materia di depositerie. A tale proposito si evidenzia che è in corso di predisposizione un apposito regolamento in materia di gestione degli veicoli confiscati in via amministrativa (osservazioni preliminari del perare, lett. c)).

- modifica alla normativa fallimentare (punto 3 del parere);

- prestazioni di garanzie per i rimborsi di imposta (disciplinate con l’ultimo collegato alla finanziaria - articolo 24, comma 22, della legge n. 449 del 1997, - norma successiva alla delega) (punto 8 del parere);

- prestazioni socio-sanitarie in favore di persone svantaggiate (punto n. 12 del parere);

- coordinamento dell’imposta di registro con le modifiche in materia di cessioni di immobili esentate ai fini dell’iva (punto n. 16 del parere, lett. a));

- operazioni fatte nei confronti dei terremotati nelle regioni Basilicata, Campania e nell’area di Calaggio (punto n. 16 del parere, lett. d)) .

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