Commissione Parlamentare Consultiva
in materia di riforma fiscale

RELAZIONE AL DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEI DECRETI LEGISLATIVI 15 DICEMBRE 1997, N. 446, E 18 DICEMBRE 1997, N. 472, RECANTI, RISPETTIVAMENTE, DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E DI TRIBUTI LOCALI, NONCHE’ DI SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE.

In via del tutto preliminare giova osservare che il Governo ha ritenuto in occasione della deliberazione definitiva dei decreti legislativi che intervengono tra l’altro in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di operare una fusione dei corpi normativi dei due originari decreti delegati. Questa decisione si giustifica con il fatto che tali provvedimenti intervengono, in realtà, sul tessuto di un unico decreto delegato (n. 446 del 1997) ed in virtù di un potere di intervento correttivo attribuito con la medesima delega legislativa (articolo 3, comma 17 della legge n. 662 del 1996). Il fatto che, in origine, i testi fossero separati si giustifica esclusivamente con il fatto che il Governo ha esaminato in momenti diversi i due interventi correttivi. Tuttavia, atteso che i pareri resi dalla Commissione sono stati conosciuti dal Governo lo stesso giorno, questa circostanza ha reso tecnicamente possibile l’accorpamento di cui sopra, per una più chiara lettura dell’insieme degli articolati. Merita, peraltro, anticipare sin d’ora che il testo del decreto in materia di addizionale regionale all’IRPEF si trova, nella versione unificata, nell’articolo 1, comma 1, lettera r), numeri 1) e 2), lettera s), numero 1) e lettera u).

Il presente schema di decreto apporta alcune modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con il quale, tra l'altro, sono state istituite l'imposta regionale sulle attività produttive Irap) e l'addizionale regionale all'irpef, ed è stata riordinata la disciplina dei tributi locali.

La disciplina istitutiva dell'Irap, nella parte riguardante la determinazione della base imponibile delle imprese in genere, è stata di recente modificata dal decreto legislativo n. 176 dei 10 giugno 1999. Si è trattato di un intervento teso, in particolare, a correggere alcuni effetti derivanti hda un'automatica applicazione del meccanismo di individuazione e delle componenti rilevanti ai fini del valore della produzione attraverso il diretto riferimento a voci di conto economico. In questa prospettiva, le correzioni introdotte hanno consentito di ovviare alle possibili divergenze tra costo fiscale ai fini Irap e costo fiscale ai fini Irpef (o Irpeg) e di attrarre nell'ambito impositivo le sopravvenienze attive e passive, riconoscendo rilevanza anche agli elementi classificabili in voci di conto economico straordinarie o, comunque, diverse da quelle espressamente individuate, per le varie categorie di soggetti, dagli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 446 del 1997 ma correlati a voci ordinarie.

Con il nuovo intervento correttivo, nell'ottica di un'ulteriore semplificazione e nazionalizzazione del sistema, si intende, da un lato, completare il processo di omogeneizzazione della base imponibile dell'Irap con quella delle imposte sui redditi e, dall'altro, introdurre specifiche disposizioni di chiusura volte a regolare il trattamento, ai fini del valore della produzione, di talune componenti di origine meramente fiscale.

Preliminarmente, occorre rilevare che il testo proposto contiene, fra l'altro, la riscrittura di alcune disposizioni della disciplina sull'Irap con la sola finalità di riformulare in modo più organico e sistematico la disciplina stessa. Per quanto riguarda, invece, le disposizioni aventi effettiva portata innovativa, che saranno espressamente segnalate in prosieguo, si sottolinea fin d'ora che ad esse viene data decorrenza applicativa a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento.

La modifica apportata al comma 2 dell'articolo 4 ha lo scopo di chiarire, coerentemente con l'interpretazione già manifestata dall'Amministrazione finanziaria, che il criterio di ripartizione della base imponibile Irap in funzione dei depositi in denaro e in titoli deve intendersi riferito a quelli verso la clientela, con esclusione quindi dei depositi interbancari.

L'articolo 5 che, come è noto, disciplina, la determinazione del valore della produzione delle imprese diverse da quelle bancarie, finanziarie ed assicurative, ha già subito modifiche ad opera del decreto legislativo n. 137 del 1998 e del citato decreto legislativo n. 176 del 1999.

Con il presente provvedimento se ne sostituisce il testo con una versione che si compone di un solo comma, recante un regime valevole per tutte le imprese industriali e commerciali (siano esse tenute o meno a rispettare il modello di conto economico dell'art. 2425 del codice civile). In base a questa nuova impostazione, il valore della produzione delle imprese in parola viene determinato sulla differenza dei componenti economici classificabili nelle voci delle lettere A e B dello schema di conto economico recato dall'art. 2425 del codice civile, ad eccezione delle perdite su crediti e delle spese del personale dipendente. La modifica va posta in relazione, naturalmente, con le disposizioni dell'articolo 11-bis inserito nello stesso D.Lgs. n. 446, che impongono di assumere i componenti positivi e negativi concorrenti a formare il valore della produzione in conformità ai criteri previsti dalla disciplina del reddito d'impresa e con la soppressione del comma l-ter del vigente articolo 1l.

Si è inteso, in tal modo, eliminare definitivamente le questioni interpretative che, fin dalla sua originaria formulazione, l'art. 5 aveva fatto sorgere nella parte in cui escludeva dal concorso alla formazione della base imponibile, oltre ai costi del personale dipendente indicati alla voce B9 dello schema di conto economico del citato art. 2425 del codice civile, le svalutazioni delle immobilizzazioni e dei crediti indicati, rispettivamente, alle lettere e) e d) della voce B10 dello stesso schema nonché gli accantonamenti per rischi ed oneri di cui alle voci B12 e B13.

In effetti, solo relativamente alle perdite su crediti l'esclusione ha assunto, così come per i costi del personale, portata sostanziale nel senso che tali perdite, - in considerazione del fatto che esse rappresentano un fenomeno successivo alla produzione - non partecipano alla formazione della base imponibile vuoi se imputate al conto economico in via meramente estimativa attraverso accantonamenti o svalutazioni dei crediti (voci B10, lett. d), e B11), vuoi se ivi rilevate a seguito di realizzi definitivi (voce B14): in questo senso si è già provveduto ad un chiarimento normativo con una apposita modifica inserita nell'art. 5 dal citato D.Lgs. n. 176 del 1999.

Per gli altri accantonamenti e le altre svalutazioni, invece, la loro esclusione - come già chiarito dall'Amministrazione finanziaria - aveva la funzione di disconoscere ai fini Irap la rilevanza dei costi della produzione imputati al conto economico in via estimativa, rinviandone implicitamente la deducibilità al momento del loro definitivo sostenimento. Peraltro, lo stesso legislatore, con l'art 11, comma l-ter, aveva riconosciuto deducibili taluni accantonamenti già ammessi in deduzione agli effetti della determinazione del reddito d'impresa.

Con il nuovo assetto normativo si intendono perseguire obiettivi di mera semplificazione e razionalizzazione della materia, eliminando dall'articolo 5 indicazioni inutili, posto che esso va coordinato con l'affermazione di principio del nuovo art. 11-bis - già contenuta nell'attuale art. 11 - secondo cui i componenti positivi e negativi vanno assunti con le variazioni in aumento o in diminuzione previste ai fini delle imposte sui redditi e quindi, per quel che concerne gli accantonamenti e le svalutazioni, con i limiti stabiliti a tali effetti. In questo conteso è stato, di conseguenza, soppresso il comma 1-ter del citato art. 1l.

Con l'integrazione dell'art. 6, comma 1, lett. n), si riconosce alle banche e agli altri enti finanziari la deducibilità degli accantonamenti per rischi su crediti. Com'è noto, per tali soggetti, a differenza di quelli indicati nell'art. 5, le perdite su crediti sono un componente rilevante ai fini Irap, così come rilevanti sono le svalutazioni su crediti, che costituiscono un'imputazione in via anticipata ed estimativa di tali perdite. Sicché il mancato riconoscimento degli accantonamenti ai fondi rischi (che hanno natura estimativa analoga alle svalutazioni), costituiva un fenomeno di "terzo binario" rispetto alle risultanze contabili e alla determinazione dell'imponibile ai fini della determinazione del reddito privo di giustificazioni, che, pertanto, si è ritenuto opportuno rimuovere.

Costituisce un mero adeguamento tecnico l'aggiunta allo stesso art. 6 del comma 5-bis che va posta in relazione con la soppressione del comma l-ter dell'attuale art. 1 l.

Le disposizioni comuni del suddetto art. 11 sono state suddivise per materia e collocate in due distinti articoli: 11 e 11-bis, il primo dei quali, in particolare, detta le ulteriori regole, ad integrazione degli articoli precedenti per individuare le poste del conto economico che rilevano ai fini del valore della produzione: mentre il secondo detta le regole per operare le variazioni fiscali delle poste in parola, in conformità ai criteri stabiliti ai fini delle imposte sui redditi.

In ordine all'art. 11, va sottolineato che la disposizione ripropone sostanzialmente la disciplina vigente. Si segnala, in particolare, l'affermazione di principio secondo cui tra i costi di lavoro indeducibili agli effetti dell'Irap non vanno considerate le spese sostenute dal datore di lavoro, quale ne sia la classificazione nel conto economico, per l'acquisizione di beni e di servizi destinati alla generalità dei dipendenti e collaboratori e quelle erogate ai dipendenti e collaboratori medesimi (quali, ad esempio l'acquisto di tute da lavoro) né quelle corrisposte a tali soggetti a titolo di rimborso documentato delle spese da essi sostenute nell'espletamento dell'attività lavorativa a fronte di prestazioni di servizi o di cessioni di beni ricevute da terzi, quali, ad esempio, le spese di viaggio, alloggio e vitto.

Quanto alla disposizione del comma 2 del vigente art. 11, essa stabilisce, com'è noto, che "indipendentemente dalla collocazione nel conto economico, le componenti positive e negative sono accertate in ragione della loro classificazione secondo corretti principi contabili". La norma è stata introdotta con l'intento di fornire agli Uffici finanziari uno strumento per accertare la corretta determinazione del valore della produzione da parte dei contribuenti: poiché, infatti, per le imprese tale valore è direttamente connesso alla classificazione delle poste del conto economico, l'ufficio deve poter determinare la correttezza di tale classificazione senza dover procedere alla impugnazione del bilancio. In questa prospettiva, la norma ha una valenza esattamente parallela a quella che l'articolo 75 del TUIR esplica ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG, nel senso che, così come ai fini di tali imposte, l'ufficio verifica la competenza delle poste del conto economico con autonomi poteri, così ai fini dell'IRAP ne verifica anche la concorrenza o meno alla formazione del valore della produzione. E’ evidente, dunque, che con l'espressione "... secondo corretti principi contabili" il legislatore ha inteso fare riferimento ai princìpi, in senso astratto, che dovrebbero informare una corretta contabilità, così come desumibili dal codice civile, dalle disposizioni comunitarie, dall'elaborazione della dottrina specializzata e dalle interpretazioni giurisprudenziali. Poiché su questo tema sì sono ingenerate tesi contrastanti, si è ritenuto opportuno modificare la norma, con finalità di chiarificazione, sostituendo il testo in parola con il seguente: `indipendentemente dalla collocazione nel conto economico, le componenti positive e negative sono accertate in ragione della loro corretta classificazione".

L'art. 11-bis, di nuova istituzione, confermando l'impostazione dell'Amministrazione finanziaria, stabilisce, al comma 1, in modo più puntuale rispetto all'attuale formulazione che le variazioni fiscali vanno apportate ai componenti positivi e negativi così come individuati dai precedenti articoli: ne consegue, ad esempio, che per gli immobili sfitti non và assunta la rendita catastale prevista ai fini delle imposte sui redditi, non rinvenendosi in tale ipotesi alcun componente positivo del conto economico da sottoporre a variazione fiscale. Inoltre tali variazioni, devono tener conto non solo delle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi ma anche delle altre norme valevoli ai fini della determinazione del reddito anche extra testo unico. In quest'ottica si è ritenuto opportuno puntualizzare che non trovano, comunque applicazione, le disposizioni degli articoli 58, 63, 75, comma 5, seconda parte, e comma 5-bis, del Tuir nonché dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e che non sono ammesse in deduzione le erogazioni liberali, comprese quelle previste dall’articolo 65, comma 2 del citato testo unico delle imposte sui redditi.

Quanto all'art. 58, che, come è noto, esclude dal concorso alla formazione del reddito d'impresa i proventi esenti, quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, ecc., si è ritenuto di dover confermare la sua inapplicabilità ai fini dell'Irap, cui peraltro l'amministrazione finanziaria è già pervenuta in via interpretativa.

E' stata, altresì, disposta la non applicazione del regime di deduzione proporzionale degli interessi passivi e delle spese generali di cui agli artt. 63 e 75, comma 5, seconda parte, e comma 5-bis, per motivi di semplificazione e razionalizzazione.

Inoltre, per quanto riguarda la disapplicazione dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 504 del 1992, si è inteso sancire la deducibilità dell'ICI agli effetti dell'Irap, confermando anche in questo caso la soluzione già adottata dall'Amministrazione finanziaria.

Infine, si è ritenuto opportuno inserire come regola di razionalizzazione volta a correggere effetti non pienamente coerenti, in via di principio, con il presupposto impositivo dell'Irap, l'irrilevanza delle erogazioni liberali dell'art. 65 del TUIR. Trattasi di una disposizione innovativa che non interferisce, ovviamente, con i comportamenti adottati precedentemente alla sua introduzione.

In quest'ottica, trovano giustificazione anche le disposizioni inserite nel comma 2 dell'art. 11-bis con cui viene data rilevanza ai fini dell'Irap a talune componenti di origine solo fiscale, quali le destinazioni dei beni a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o all'autoconsumo ovvero assegnati ai soci, che danno origine a ricavi o plusvalenze determinate in base al valore normale dei beni stessi. Il concorso di tali componenti, attualmente esclusi dal valore della produzione in quanto non classificabili nel conto economico, appare infatti coerente con l'esigenza di assumere a tassazione, in via di principio, tutto il maggior valore prodotto dall'impresa anche se non destinato al mercato.

Per quanto riguarda, invece, le altre modifiche che con il presente schema di decreto si apportano alla disciplina dell'Irap, esse riguardano l'imposta dovuta dagli organi dello Stato e dalle amministrazioni pubbliche, e, in merito ad esse va osservato preliminarmente che sono volte a semplificare gli adempimenti cui dette amministrazioni sono tenute ai fini dell’applicazione di detta imposta. A tal fine, le disposizioni concernenti l'Irap dovuta dai predetti soggetti sono state separate da quelle relative dagli enti non commerciali privati e raccolte in autonome disposizioni. La disciplina risulta così più razionale anche nei confronti degli altri soggetti che determinano l'Irap dovuta con il sistema retributivo.

Pertanto, nell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, concernente i soggetti tenuti al pagamento dell'Irap, la precedente lettera e) è stata sostituita con due lettere, la e) e la e-bis), contenenti, la prima, l'individuazione, quali soggetti passivi, degli enti privati non commerciali, e cioè gli enti privati di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del Tuir, nonché le società e gli enti di cui alla lettera d) dello stesso comma e, la seconda, gli organi dello Stato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio del 1993, n. 29. Con la lettera g) del comma 1 dell'articolo 1, è stato, quindi, introdotto un articolo 10-bis, concernente la determinazione della base imponibile Irap per gli organi dello Stato e per le amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo n. 29 del 1993, ed è stato conseguentemente modificato il precedente articolo 10 (si veda la lett. f)) sia per eliminare nel corpo dello stesso ogni riferimento agli organi dello Stato e alle amministrazioni pubbliche, sia per apportare alcune correzioni tecnico-formali.

Inoltre, è stato meglio formulata la disposizione concernente le modalità di determinazione della base imponibile dei soggetti che svolgono anche attività commerciali.

Va precisato, altresì, che sono state comunque confermate le modalità di determinazione della base imponibile precedentemente in vigore e, pertanto, per gli organi dello Stato e per le Amministrazioni pubbliche la base imponibile continua a essere determinata in un importo pari all'ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 47 del Tuir e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 81, comma 1, lettera 1), dello stesso Tuir. Il nuovo articolo 10-bis ribadisce l'esclusione dalla base imponibile delle somme di cui all'articolo 47, comma 1, lettera c), del Tuir esenti dall'Irpef relative a borse di studio o assegni attribuiti fino al 31 dicembre 1999. Viene, altresì confermato che la determinazione della base imponibile con il sistema "retributivo" non si applica per gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale. Per questi soggetti la base imponibile è determinata secondo le disposizioni contenute negli altri articoli del decreto legislativo a seconda della tipologia di attività commerciale svolta. Inoltre, è previsto, come del resto già in precedenza che per gli organi o le amministrazioni pubbliche che esercitano anche attività commerciali è possibile optare per la determinazione della base imponibile relativa a tali attività commerciali secondo le disposizioni contenute nell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, computando i costi deducibili ivi indicati non specificamente riferibili alle attività commerciali per un importo corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi considerati dalla predetta disposizione e l'ammontare complessivo di tutte le entrate correnti. Al riguardo si evidenzia che, aderendo ad un suggerimento espresso nel parere della Conferenza unificata, si è provveduto a correggere nel testo l’errore materiale consistente nel rinvio all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, contenuto nel comma 2 dell’articolo 10-bis, inserito dall’articolo 1, lettera g, del provvedimento.

La base imponibile relativa alle altre attività è determinata con il sistema retributivo, ma l'ammontare degli emolumenti ivi indicati è ridotto dell'importo di essi specificamente riferibile alle attività commerciali. Inoltre, è specificamente previsto che qualora gli emolumenti non siano specificamente riferibili alle attività commerciali, l'ammontare degli stessi è ridotto di un importo imputabile alle attività commerciali determinato in base al rapporto sopra indicato. Opportunamente è stato precisato, confermando il precedente testo normativo, che per l'applicazione delle disposizioni in esame le attività commerciali sono quelle considerate tali ai fini delle imposte sui redditi.

Di mero coordinamento la modifica della disposizione dell'articolo 12, concernente la determinazione del valore della produzione netta realizzata fuori dal territorio dello Stato o da soggetti non residenti, in quanto nella norma in questione è stato aggiunto il riferimento al nuovo articolo 10-bis) introdotto con la lettera i) dell'articolo 1 del decreto in esame.

Di molto rilievo, la modifica apportata all'articolo 16, comma 2 (si veda la lett. l)), concernente la determinazione dell'imposta in quanto oltre a sostituire il precedente riferimento ai soggetti dell'articolo 88 del Tuir e agli altri enti pubblici con quello agli organi dello Stato e alle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo n. 29 del 1993, è stata sostituita la precedente previsione che comportava l'applicazione di una diversa aliquota tra i redditi di lavoro dipendente e gli altri redditi, nonché nell'ambito di ciascun gruppo di reddito in funzione del loro ammontare con la previsione dell'assoggettamento ad una unica aliquota, indipendentemente dall'importo e dal tipo di reddito. Al comma 3 del medesimo articolo, invece, mediante la sostituzione della parola "maggiorare" con la parola "variare" è stato previsto, in linea con un intervento già apportato alla legge di delega, la possibilità per le Regioni di modificare l'aliquota Irap anche in diminuzione.

Di mero coordinamento è la modifica apportata all'articolo 24, comma 3, concernente i poteri delle Regioni relativi alle violazioni afferenti l'imposta sulle attività produttive. La vigente formulazione della norma, infatti, potrebbe far sorgere il dubbio che le Amministrazioni regionali debbano "partecipare" a tutta l'attività strumentale alla rilevazione delle violazioni quali accessi, ispezioni, ecc.

Di coordinamento terminologico è anche la modifica apportata all'articolo 30, nel comma 5, dello stesso decreto legislativo n. 446 del 1997, concernente la riscossione dell'imposta e i versamenti in acconto, nella quale è stato precisato che i soggetti che determinano la base imponibile ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 1, versano l'acconto mensilmente, con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, sentita la conferenza Stato-Regioni, in un importo pari a quello risultante dall'applicazione dell'aliquota prevista nell'articolo 16, comma 2, all'ammontare degli emolumenti ivi indicati corrisposti nel mese precedente.

Per quanto riguarda, invece, le modifiche apportate con il presente schema di decreto legislativo alle disposizioni concernenti il riordino della disciplina dei tributi locali, si segnala quanto segue. Nell'articolo 52, relativo alla potestà regolamentare generale delle province e dei comuni, viene completato il riferimento ai regolamenti, precisando che si tratta dei regolamenti sulle entrate tributarie. L'attuale dizione, infatti, appare troppo generica e foriera di equivoci interpretativi e di indebite ingerenze ministeriali sulla gestione di entrate non tributarie. Nello stesso articolo, in accoglimento dell’osservazione avanzata dalla Conferenza unificata è stato soppresso il comma 7-bis volto a prevedere l'obbligo da parte degli enti locali di fornire i dati necessari alla costituzione di un sistema informativo sulle entrate di province e comuni.

Relativamente, invece, alle modifiche proposte alla disciplina dell'imposta provinciale di trascrizione, si segnala che l'intervento operato nel secondo periodo del comma 2 appare indispensabile per dare concreta attuazione alle intenzioni del legislatore dell'articolo 56 e chiarifica il campo delle agevolazioni applicabili alla richiesta delle formalità, come recita la stessa relazione tecnica all'articolo 56.

La sostituzione del comma 4 dell'art. 56 consente, invece, di adeguare la disciplina delle sanzioni per l'omesso o ritardato pagamento dell'imposta provinciale al sistema introdotto con i decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473, nonché lasciare maggiore libertà alle province di stabilire le modalità di richiesta dell'imposta suppletiva e dei rimborsi. Viene, infine, risolto il problema della riscossione dell'imposta che si ritiene debba essere collegata alla gestione del P.R.A., problematica non definita, se non in via transitoria, dalle modifiche introdotte in merito dall’art. 31, comma 15, della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, collegata alla finanziaria per il 1999. Viene chiarito, infatti che tale attività è affidata al concessionario del pubblico registro automobilistico soltanto nelle ipotesi in cui la provincia non ritenga di svolgerla direttamente ovvero nelle forme previste dal comma 5 dell'articolo 52 dello stesso decreto n. 446 del 1997.

Inoltre, con l'inserimento nel comma 6 dell'articolo 56 di un nuovo periodo, si è inteso integrare le agevolazioni previste dall'articolo 56 del decreto legislativo n.446 del 1997 e quella indicata nelle premesse al decreto del Ministro delle finanze n.435 dei 27 novembre 1998 con quelle stabilite nella nota 1 dell'articolo 7 della tariffa, parte prima, del DPR 26 aprile 1986, n.131, relativo all'imposta di registro. In proposito si osserva che, se non esplicitamente richiamate, dette agevolazioni risulterebbero abrogate dall'articolo 57, comma 1, lettera c), numero 2, del citato D.lgs. n.446 dei 1997.

La modifica apportata al comma 1 dell'articolo 61 è finalizzata a dettare le modalità per la riduzione definitiva, a decorrere dal 1999, del fondo ordinario spettante alle province sulla base dei dati disponibili a consuntivo relativamente al gettito dell'imposta sulle assicurazioni riscossa nel medesimo anno. Viene prevista una prima riduzione basata sulla stima del predetto gettito annuo effettuata, sulla base dei dati disponibili, dal Ministero delle finanze. Successivamente, sulla base dei dati finali, saranno determinate le riduzioni definitive della dotazione del predetto fondo. Il Ministero dell’interno provvederà, con la seconda e la terza rata dei contributi ordinari relativi al 2000, ad operare i conguagli e a determinare in via definitiva l'importo annuo del contributo ridotto spettante ad ogni provincia a decorrere dal 1999. In accoglimento delle osservazioni avanzate dalla Conferenza unificata è stato rideterminato il criterio di riduzione dei trasferimenti erariali connessi all’acquisizione, da parte delle province, del gettito dell’imposta sulle assicurazioni per responsabilità civile derivanti dalla circolazione degli autoveicoli, al fine di tener conto dell’incremento dei premi assicurativi, su cui viene applicata l’imposta, realizzatosi nel corso dell’anno 1999.

Relativamente, invece, alla modifica apportata all'articolo 64, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, contenente disposizioni finali e transitorie, si sottolinea che la stessa si presenta opportuna al fine di garantire al comune che non abbia predisposto alcun apparato per la gestione diretta del servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali, la possibilità di prorogare il vincolo contrattuale con il concessionario di detto servizio, in considerazione dell'inattuata formazione dell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446 del 1997.

Si sottolinea, infine, che gli interventi proposti per la modifica degli articoli 16, comma 3, 38, comma 1, 41 e 60 del D.Lgs. n. 446 del 1997, possono essere qualificate come di mero coordinamento legislativo in quanto tengono conto delle modifiche operate dall'articolo 6 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dall'articolo 10 della legge 17 maggio 1999, n. 133, ai criteri direttivi contenuti nella legge che ha attribuito la delega al Governo per l'emanazione dello stesso decreto legislativo n. 446 del 1997.

Da ultimo si tiene conto delle disposizioni originariamente contenute nel decreto legislativo correttivo in materia di addizionale regionale all’IRPEF, che si trovano nell’articolo 1, comma 1, lettera r), numeri 1) e 2), lettera s), numero 1) e lettera u), del presente decreto correttivo delegato.

In particolare, mediante alcune modifiche all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interviene in merito alle modalità del prelievo dell'addizionale regionale all'Irpef relativa ai redditi di lavoro dipendente e assimilati. La modifica risponde alle richieste da più parti avanzate di diluire il prelievo dell'addizionale nel corso dell'anno evitando la trattenuta in unica soluzione. A tal fine, viene disposto che l'addizionale dovuta è determinata al momento di effettuazione delle operazioni di conguaglio ed è trattenuta in rate a partire dal periodo successivo a quello in cui le predette operazioni sono effettuate. E' stato, inoltre, disposto che le rate in questione non possono comunque superare il numero di undici e che l'ultimo prelievo deve comunque avvenire nel mese di novembre affinchè il conseguente versamento dell'importo trattenuto venga effettuato da parte dei sostituti nel mese di dicembre. Naturalmente, è stato confermato che in caso di interruzione del rapporto di lavoro il prelievo è effettuato in unica soluzione.

Inoltre, viene sostanzialmente accolta l’osservazione formulata dalla Commissione parlamentare rivolta ad una modificazione dell’articolo 58, comma 4, onde sia stabilito che si provvede con un decreto interministeriale (Ministeri delle finanze e della giustizia) all’approvazione di un modello unificato cui i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica dei dati necessari per la pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta ufficiale, delle deliberazioni concernenti le aliquote ICI. Il Governo, cogliendo l’opportunità, ha ritenuto ancor più utile introdurre la modificazione in argomento nell’articolo 52, comma 2, e ciò per consentire che all’utilizzazione del modello unificato possa validamente ricorrersi in ogni ipotesi di pubblicazione, per estratto nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti degli enti locali in materia di entrate tributarie nonché di ogni altra loro deliberazione in materia di aliquote e tariffe inerenti a tributi.

L'articolo 2 del provvedimento, ha lo scopo di superare le problematiche conseguenti al disallineamento tra le disposizioni recate dall'articolo 13, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 472 del 1997 e dall'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 (come modificato dall'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica contenente modifiche alla disciplina in materia di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA, in corso di pubblicazione); con tale ultima disposizione, infatti, si è ampliato il periodo di tempo, portato da 30 a 90 giorni, entro cui la presentazione della dichiarazione, pur se tardiva, è considerata valida . La modifica operata con l'articolo in commento, conseguentemente, fornisce di sanzione l'ipotesi della dichiarazione presentata con ritardo superiore ai 30 giorni ma entro i 90 giorni.

Nell’articolo 3, recante disposizioni in materia di decorrenze, l’applicazione delle modificazioni contenute nell’articolo 1, comma 1, lettere da a) a r), è stata opportunamente messa in relazione al periodo di imposta in corso alla data di emanazione del decreto legislativo in esame (originariamente la norma prevedeva che le disposizioni relative a tali lettere, si applicassero a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore dello stesso decreto). Infatti, il notevole tempo trascorso dall’esame preliminare del provvedimento da parte del Consiglio dei Ministri, non avrebbe più consentito di applicare le predette modificazioni già a partire dal 1999.

In relazione al punto 1 del parere della Commissione parlamentare, si ritiene che la proposta di riscrittura dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 446 del 1997, da un lato non consenta una maggiore "semplificazione" rispetto a quanto prevede la normativa attuale, anche tenendo conto delle modifiche recate dal presente schema di decreto legislativo correttivo; anzi, posto che i contribuenti hanno ormai seguito da due anni lo schema di determinazione della base imponibile previsto dalla vigente disciplina, questo stravolgimento formale produrrebbe soltanto ulteriori incertezze. Dall’altro lato, rispetto alla formulazione proposta dal Governo, la proposta contenuta nell’osservazione in questione, sembrerebbe aprire degli spazi per l’esenzione di fatto di alcune componenti imponibili (quali per esempio i redditi esenti ai fini delle imposte sul reddito) che provocherebbe una perdita di gettito.

In merito al punto 2 dello stesso parere, il Governo non può che mantenere ferma la sua convinzione, già espressa in altre occasioni alla medesima Commissione, che la deducibilità delle perdite su crediti e per gli sconti finanziari non risulta coerente con la definizione della base imponibile dell’IRAP.

Avuto invece riguardo al punto 3, il richiesto rinvio dell’entrata in vigore delle modifiche che hanno natura di semplificazione, sembra porsi in contrasto proprio con l’esigenza di agevolare gli adempimenti dei contribuenti fin dalla prossima dichiarazione dei redditi. Inoltre, è estremamente complesso individuare decorrenze separate per norme modificative tra loro interagenti.

Con riferimento all’osservazione del punto 4, non è chiara l’esigenza sottesa alla modifica proposta.

Riguardo alla osservazione numero 5, si evidenzia che la proposta di introdurre la cessione delle eccedenze IRAP infragruppo non è compatibile con i principi ed i criteri direttivi contenuti nelle norme di delega.

Con riferimento al punto 6 del predetto parere, non si è ritenuto di apportare la modifica proposta dalla Commissione parlamentare, in quanto la stessa creerebbe difficoltà gestionali ed organizzative relativamente ad un tributo di recente acquisizione da parte della province. Si determinerebbe, inoltre, una redistribuzione del gettito a livello provinciale rispetto al sistema attuale ed a quanto già fissato nei bilanci di previsione delle province, la cui entità non è facilmente stimabile.

Per quel che concerne, infine, l’osservazione n. 7 relativa alla materia delle sanzioni, si fa presente che le esigenze alla stessa sottese verranno valutate nell’ambito di altro decreto legislativo correttivo, con il quale dovrebbe essere operato un intervento organico sui decreti legislativi nn. 471, 472, e 473 del 1997.

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