Commissione Parlamentare Consultiva
in materia di riforma fiscale

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DECRETO LEGISLATIVO RECANTE NORME INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 LUGLIO 1997, N. 241, IN MATERIA DI RIFORMA DELLA DISCIPLINA DEI CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE.

Il decreto legislativo in esame è stato predisposto in esecuzione della delega di cui all’articolo 3, comma 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quale disposizione integrativa del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, emanato ai sensi dell’articolo 3, comma 134 della citata legge n. 662 del 1996.

Il decreto disciplina organicamente l’assistenza fiscale ai contribuenti prevedendo una più incisiva utilizzazione di strutture intermedie tra contribuenti e amministrazione finanziaria.

A tal fine, è stata riformulata la disciplina riguardante la costituzione e le competenze dei centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti, con una netta separazione tra i centri preposti all’assistenza fiscale alle persone fisiche che non esercitavano attività imprenditoriali e professionali.

E’ stata disciplinata l’attività di assistenza fiscale resa dai professionisti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni tributarie che gli stessi predispongono ed elaborano a favore dei propri clienti.

I soggetti che prestano l’assistenza fiscale assumono un ruolo particolarmente importante sia per garantire ai contribuenti assistiti un corretto adempimento degli obblighi tributari, sia per l’amministrazione finanziaria che sarà agevolata nella selezione delle posizioni da controllare e nell’esecuzione dei controlli di propria competenza.

Accogliendo le osservazioni nn. 1 e 2, formulate dalla Commissione parlamentare, il testo del provvedimento è stato rivisto sotto il profilo della tecnica normativa con l’inserimento della nuova disciplina dell’assistenza fiscale come un nuovo capo del decreto legislativo n. 241 del 1997 e con la riformulazione delle disposizioni concernenti i vari aspetti della disciplina in articoli omogenei per materia.

In particolare, l’articolo 1 del decreto inserisce nel decreto legislativo n. 241 del 1997 il Capo V, composto da nove articoli (da 32 a 40), recante disposizioni in materia di assistenza fiscale che individuano i soggetti abilitati a prestare assistenza fiscale, le attività che gli stessi svolgono e relative sanzioni e responsabilità in caso di inadempimenti ed irregolarità.

Gli articoli 2 e 3 introducono ulteriori disposizioni in materia di sanzioni per mancato invio telematico delle dichiarazioni, nonché alcune specifiche in materia di effettuazione delle ritenute sui redditi di capitale da parte delle Amministrazioni dello Stato, sulla base dei suggerimenti nn. 4 e 25 della Commissione parlamentare.

Il contenuto e gli aspetti più significativi del decreto vengono di seguito illustrati.

Centri di assistenza fiscale per le imprese

In base alle disposizioni del nuovo articolo 32, i centri di assistenza fiscale (C.A.F.) per le imprese possono essere costituiti da:

  1. associazioni sindacali di categoria tra imprenditori presenti nel Consiglio Nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), istituite da almeno dieci anni;
  2. associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, istituite da almeno dieci anni, non presenti nel CNEL qualora sia loro riconosciuta la rilevanza nazionale con decreto del Ministero delle finanze. L’attribuzione di detto riconoscimento è subordinata all’esistenza di specifici requisiti quantitativi di rappresentatività in ordine al numero di associati (5 per cento degli appartenenti alla stessa categoria) e al territorio nel quale dette associazioni presentano strutture organizzative (almeno 30 province);
  3. organizzazioni aderenti alle associazioni di cui alle lettere a) e b), previa delega della propria associazione nazionale.

Rispetto alla previgente disciplina, non è più richiesta una preventiva autorizzazione ministeriale per la costituzione dei Centri da parte dei soggetti indicati alla lettera c).

E’ invece prevista dall’articolo 40, una preventiva autorizzazione da parte del Ministero delle finanze per l’esercizio dell’attività di assistenza fiscale, sulla base dei criteri e delle condizioni che saranno stabiliti con uno o più regolamenti.

Nel confermare la tipologia dei soggetti che possono costituire i Centri di assistenza fiscale per le imprese, già individuata dall’articolo 78 della legge n. 413 del 1991, è stata valutata l’osservazione n. 13 della Commissione, in ordine alla possibilità di prevedere la delega anche a società cooperative o società consortili, già costituite alla data del 31 dicembre 1997, i cui soci o consorziati siano e permangano nella loro totalità associati alle associazioni nazionali deleganti ovvero alle organizzazioni aderenti.

Il mancato recepimento di detta osservazione trova giustificazione nelle diverse caratteristiche strutturali e giuridiche delle società cooperative o consortili, nonché nella considerazione che in caso di accoglimento si sarebbe determinata una ingiustificata disparità di trattamento tra la generalità delle imprese che fruiscono dell’assistenza fiscale dei CAF, secondo la disciplina generale dettata dal presente decreto, e i soci delle società in argomento che attraverso la struttura alla quale aderiscono fruiscono dell’attività di assistenza senza che sia garantita una posizione di terzietà tra Centro e utente. Inoltre, nel parere della Commissione sono contenute alcune osservazioni (nn. 8, 10 e 11) le quali presuppongono che l’attività di assistenza fiscale possa essere svolta dai soggetti individuati dal decreto legislativo n. 460 del 1997. Al riguardo si osserva che nella legge delega non si rinvengono i presupposti per addivenire alla assimilazione prospettata dalla Commissione. Del resto, la natura giuridica dei Centri che sono costituiti nella forma di società di capitali risulta incompatibile con quella dei predetti soggetti.

Non si è ritenuto di poter accogliere, in considerazione dei limiti posti dalla legge di delega, il suggerimento di cui all’osservazione n. 6 della Commissione, relativamente alla possibilità di consentire conferimenti ai Centri, in esenzione d’imposta, da parte delle associazioni che già operano in tale settore dei beni dalle stesse utilizzati per l’assistenza fiscale.

Al fine incentivare la costituzione dei Centri di assistenza fiscale, sono stati eliminati taluni vincoli ed adempimenti previsti nella precedente normativa, quali:

I Centri prestano assistenza fiscale alle imprese associate alle organizzazioni che hanno costituito i Centri stessi. Rispetto alla previgente disciplina è stata ampliata la platea delle imprese che possono fruire dell’assistenza fiscale da parte dei Centri, con l’inclusione anche delle imprese soggette all’imposta sul reddito delle persone giuridiche non tenute alla nomina del collegio sindacale e di quelle alle quali sono applicabili le disposizioni concernenti gli studi di settore. Risultano pertanto escluse dalla possibilità di rivolgersi ai suddetti Centri soltanto le imprese alle quali non sono applicabili gli studi di settore, in considerazione della rilevanza che gli stessi assumono. Rispetto al testo originario tale esclusione è stata limitata alla categoria di imprese sopra specificata, così accogliendo la richiesta , contenuta nella osservazione n. 12 della Commissione.

Non è stata accolta, invece, l’osservazione n. 14 concernente l’obbligo della certificazione in quanto la delega non consente di apportare deroghe, mediante l’introduzione di un regime transitorio, alla previgente disciplina che regola la materia.

E’ previsto che i Centri designano uno o più responsabili dell’assistenza fiscale da individuare tra gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri liberi professionisti, dagli stessi soggetti cioè fra i quali doveva essere individuato il direttore tecnico del Centro nella previgente disciplina. In merito non si è ritenuto di poter accogliere la osservazione n. 17 della Commissione (relativa alla possibilità di consentire anche ad altre figure professionali di svolgere il ruolo di responsabile), in quanto la particolare delicatezza delle funzioni dei responsabili ha consigliato di individuare tra le suddette categorie professionali quelle che garantiscono una adeguata qualificazione e preparazione. Del resto occorre precisare che i criteri di delega prevedevano l’adeguamento della disciplina dei Centri ai nuovi adempimenti agli stessi demandati; pertanto si sarebbero ecceduti i limiti posti al legislatore delegato ove si fosse proceduto ad individuare nuove categorie professionali (oltre a quelle che già potevano svolgere la funzione di Direttore tecnico dei Centri previsti dalla legge n. 413 del 1991), alle quali affidare la responsabilità dei Centri.

Il responsabile dell’assistenza fiscale, a richiesta del contribuente:

- rilascia il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni tributarie, predisposte ed elaborate dal Centro, alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile;

- assevera che gli elementi contabili ed extra-contabili comunicati all’Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore corrispondono a quelli delle scritture contabili e di altra documentazione idonea.

Per conto degli utenti i C.A.F. per le imprese possono redigere le scritture contabili, predisporre le dichiarazioni tributarie e curare gli ulteriori adempimenti di carattere tributario.

C.A.F. per lavoratori dipendenti e pensionati

Il suddetto articolo 32 prevede, inoltre, che i Centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati possono essere costituiti da:

a) organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati od organizzazioni territoriali da esse delegate, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti;

b) sostituti di cui all’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, aventi complessivamente almeno cinquantamila dipendenti;

c) associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti.

Anche tali Centri designano uno o più responsabili dell’assistenza fiscale da individuare tra gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri liberi professionisti, dagli stessi soggetti cioè fra i quali doveva essere individuato il direttore tecnico del Centro nella previgente disciplina.

I Centri prestano assistenza fiscale ai contribuenti che non svolgono attività professionale e imprenditoriale, non titolari quindi di reddito di lavoro autonomo e d’impresa, indicati rispettivamente negli articoli 49, comma 1, e 51 del testo unico delle imposte sui redditi.

In particolare, su richiesta dei contribuenti elaborano e predispongono le dichiarazioni tributarie (quali quelle ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta comunale sugli immobili, dell’imposta sulle successioni e donazioni) e curano ulteriori adempimenti di carattere tributario.

Sempre su richiesta dei contribuenti, il responsabile dell’assistenza fiscale rilascia un visto di conformità dei dati delle dichiarazioni unificate alla relativa documentazione.

Per quanto concerne l’adempimento degli obblighi di dichiarazione delle imposte sui redditi mediante un apposito modello (attualmente denominato modello 730), il decreto prevede significative novità.

In primo luogo, è stata ampliata la platea dei soggetti che possono fruire di tale specifica forma di assistenza fiscale: infatti, oltre ai titolari di lavoro dipendente e assimilati già previsti dalla previgente disciplina, sono stati inclusi anche i soggetti impegnati in lavori socialmente utili e quelli possessori di redditi di collaborazione coordinata e continuativa.

In secondo luogo, è stabilito che i Centri devono sempre verificare la conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni alle risultanze della relativa documentazione esibita dai contribuenti. Relativamente ad ogni dichiarazione elaborata deve essere pertanto riscontrata la corrispondenza dei dati rilevanti ai fini della determinazione del reddito alla relativa certificazione tributaria, nonché la legittimità dello scomputo delle ritenute d’acconto risultanti dalla medesima certificazione. Inoltre, deve essere verificata la legittimità della deducibilità degli oneri e della spettanza delle detrazioni in luogo degli stessi.

In considerazione dei nuovi adempimenti posti a carico dei Centri l’articolo 38, prevede l’aumento del compenso spettante a lire 25.000 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa. Tale maggior compenso deve evitare ulteriori oneri a carico dei contribuenti che presentano la dichiarazione già compilata e che non richieda particolari difficoltà di controllo.

L’osservazione n. 21 della Commissione in merito all’opportunità di prevedere un allargamento del termine per la presentazione dei prospetti di liquidazione e delle comunicazioni ai sostituti d’imposta per le conseguenti operazioni di conguaglio, sarà valutata in sede di predisposizione del regolamento attuativo del decreto in commento.

Soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni

E’ stato altresì previsto che anche i soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (cioè gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri liberi professionisti, dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro, nonché i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per la subcategoria tributi), possono, su richiesta dei propri utenti, rilasciare il visto di conformità sulle dichiarazioni unificate e l’asseverazione.

L’osservazione n. 19 relativa alle modalità con le quali i soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni rilasciano il visto di conformità, è stata recepita mediante una modifica del testo, fermo restando che specifiche disposizioni attuative saranno dettate con il regolamento di cui all’articolo 40.

Certificazione tributaria

Con l’articolo 36 viene introdotto l’istituto della certificazione tributaria.

Il comma 1 del medesimo articolo prevede che i revisori contabili iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro, con comprovati requisiti di adeguata preparazione sia in materia contabile che fiscale, possono rilasciare la certificazione tributaria, su richiesta del contribuente, a condizione che: abbiano esercitato la professione per almeno cinque anni; abbiano tenuto le scritture contabili del proprio cliente; sia stato rilasciato il visto di conformità, e, qualora siano applicabili le disposizioni concernenti gli studi di settore, abbiano rilasciato l’asseverazione; abbiano accertato l’esatta applicazione delle norme tributarie sostanziali ed eseguito gli adempimenti, i controlli e le attività indicate annualmente con decreto del Ministro delle finanze.

Pertanto, con la certificazione tributaria, l'amministrazione finanziaria riceve garanzie in ordine: alla regolarità delle scritture contabili dei contribuenti, al rispetto di determinate disposizioni in materia contabile e fiscale e alla corretta rispondenza tra il risultato dell'esercizio e l'imponibile dichiarato.

La citata certificazione può essere rilasciata solo nei confronti dei soggetti titolari di redditi di impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione.

Il comma 3 dell’articolo in commento disciplina gli effetti della certificazione.

In particolare, qualora venga rilasciata una certificazione tributaria regolare, è stato stabilito che:

- non sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 39, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

- gli accertamenti basati sugli studi di settore di cui all’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale è stata effettuata la certificazione;

- se il contribuente propone ricorso contro l’atto di accertamento in rettifica le imposte o le maggiori imposte, unitamente ai relativi interessi e sanzioni, sono iscritti a ruolo in via provvisoria dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale.

Al riguardo è stata accolta l’osservazione generale, lett. c), e l’osservazione specifica n. 22, volte ad incentivare l’utilizzo della certificazione tributaria, escludendo l’utilizzo dell’accertamento induttivo nei confronti dei contribuenti ai quali è stata rilasciata una certificazione tributaria regolare. Viceversa non si è ritenuto opportuno prevedere limitazioni temporali in ordine alle verifiche, accessi ed ispezioni da parte dell’Amministrazione finanziaria in caso di rilascio della predetta certificazione (si veda l’ultimo periodo della citata osservazione n. 22), in quanto non è stata prevista una contestuale riduzione del termine per l’effettuazione dell’attività di controllo.

Sostituti d’imposta

I sostituti d’imposta, in base alla nuova disciplina recata dall’articolo 37, non sono più obbligati a prestare l’assistenza fiscale, ma ne hanno solo la facoltà. Conseguentemente, è stata prevista dall’articolo 4, comma 1, lett. e), del provvedimento in esame, l’abrogazione, a partire dal 1° gennaio 1999, della disposizione contenuta nell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che prevedeva, a partire dal 1° gennaio 1999, la facoltà di prestare assistenza fiscale per i sostituti con un numero di dipendenti fino a venti.

Peraltro, non si è mancato di tenere presente che l’eventuale scelta del sostituto d’imposta di non svolgere più l’assistenza fiscale potrebbe comportare per i dipendenti la necessità di rivolgersi personalmente ad un Centro per l’elaborazione del mod. 730 o del mod.UNICO ovvero ad un libero professionista per l’elaborazione del mod. UNICO. Per tale motivo è stato previsto che i sostituti d’imposta, che decidono di non prestare assistenza fiscale, devono, indipendentemente dal numero dei dipendenti, consentire l’accesso dei Centri presso la sede dell’impresa ovvero presso i luoghi di lavoro per la raccolta degli atti e dei documenti necessari per l’elaborazione delle dichiarazioni dei propri dipendenti.

La previgente normativa prevedeva la possibilità per il sostituto d’imposta di stipulare convenzioni con i C.A.A.F. al fine di non prestare assistenza fiscale diretta nei casi previsti dalla legge. Considerato che con il nuovo provvedimento il sostituto d’imposta non è più obbligato a prestare l’assistenza fiscale diretta, si ritiene che le convenzioni previste dalla previgente normativa non possono trovare attuazione e pertanto non possa essere accolto il suggerimento della Commissione in tal senso di cui all’osservazione n. 20. Per quanto concerne l’esigenza, manifestata dalla stessa Commissione con la medesima osservazione n. 20, si precisa che le disposizioni di dettaglio in materia di modalità di raccolta degli atti e documenti necessari per l’attività di assistenza fiscale da parte dei Centri saranno contenute nei regolamenti attuativi previsti dall’articolo 40.

Per l’assolvimento delle operazioni di assistenza fiscale ai sostituti d’imposta, è riconfermato il riconoscimento del compenso a carico del bilancio dello Stato, nella misura unitaria di lire 20.000 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa. E’ stato chiarito, accogliendo l’invito in tal senso operato dalla Commissione con l’osservazione n. 5, ultima parte, che tali compensi non costituiscono corrispettivo ai fini I.V.A..

Per la presentazione della dichiarazione dei redditi (attualmente denominata mod. 730) è stato previsto l’ampliamento della platea dei soggetti che possono usufruire dell’assistenza fiscale. Infatti possono avvalersi dell’assistenza fiscale anche i soggetti impegnati in lavori socialmente utili, indicati all’articolo 47, comma 1, lett. l) del citato Tuir.

Sanzioni e responsabilità

Con riferimento al regime sanzionatorio, recato dall’articolo 39, si segnala preliminarmente che la delega esercitata con il presente decreto consente di operare un intervento in tale materia, ai sensi dell’articolo 3, comma 134, lett. d) n.4 e lett. h), della legge 23 dicembre 1996, n.662, i quali prevedono, rispettivamente, la possibilità, in sede di adeguamento della disciplina degli adempimenti demandati ai centri di assistenza fiscale, di intervenire anche con riferimento alle relative responsabilità nonché di razionalizzare la materia delle sanzioni.

Al riguardo è stata accolta l’osservazione n. 3 della Commissione, per quanto riguarda l’esplicitazione dell’applicazione delle disposizioni relative alle sanzione tributarie non penali.

Nel merito, è possibile sintetizzare il nuovo regime sanzionatorio introdotto dalla normativa in esame nel modo seguente:

  1. si introducono sanzioni amministrative specifiche volte a colpire i comportamenti contra legem che gli intermediari dell’assistenza fiscale dovessero porre in essere nell’ambito delle loro attività.
  2. in particolare tali sanzioni sono costituite da:

Giova osservare che la non esatta corrispondenza delle misure sanzionatorie (diverse da quelle pecuniarie) previste nei riguardi dei responsabili dell’assistenza fiscale e dei liberi professionisti che possono rilasciare la certificazione tributaria, è dovuta ad una precisa scelta di doveroso equilibrio della reazione a comportamenti contra legem che, se formalmente concernono attività assimilabili tra loro, attengono in realtà ad evenienze occorrenti in ambiti di presupposti diversi.

Invero, a fronte della maggiori responsabilità che vengono richieste al libero professionista che rilascia la certificazione tributaria, costituirà un dato di fatto la circostanza che, in termini quantitativi, saranno più numerose le pratiche di assistenza fiscale svolte da responsabili operanti all’interno dei CAF. Se dunque in astratto il nuovo regime sanzionatorio non pecuniario previsto per tali responsabili può apparire più severo (si contempla senz’altro l’inibitoria non preceduta da misure cautelari di carattere interinale) rispetto a quello dei liberi professionisti (per i quali l’inibitoria può essere preceduta da una misura cautelare temporanea) è altrettanto vero che dai responsabili dell’assistenza è preteso, tenuto conto del numero di pratiche che gli stessi potranno evadere, un grado di responsabilità complessivamente più ampio rispetto a quello dei liberi professionisti cui è consentito il rilascio della certificazione tributaria.

Con riferimento alle preoccupazioni manifestate dalla Commissione con l’osservazione generale b) e con le osservazioni specifiche nn. 9, 16 e 23, si è ritenuto di demandare la concreta graduazione delle garanzie, al fine di consentire la tutela dei contribuenti in relazione all’attività di assistenza fiscale prestata con il visto di conformità, l’asseverazione ovvero la certificazione, con lo strumento regolamentare previsto dall’articolo 40. Alla medesima preoccupazione viene altresì data risposta con la specifica previsione contenuta nell’articolo 39 che il mancato pagamento delle eventuali sanzioni comminate a carico dei professionisti, costituisce violazione di particolare gravità e, pertanto, presupposto per l’inibizione dalle attività di assistenza fiscale.

Al momento della emanazione del medesimo strumento regolamentare si provvederà a valutare la possibilità di introdurre una limitazione annuale al numero dei visti, delle asseverazioni e delle certificazioni, secondo quanto rappresentato dalla Commissione con l’osservazione generale b), seconda parte, e le osservazioni specifiche nn. 7, 15 e 24. Del pari, in tale sede, potranno essere specificati i controlli che dovranno essere effettuati ai fini del rilascio del visto di conformità (si veda l’osservazione n. 18).

L’articolo 40, come già anticipato, prevede l’emanazione di uno o più regolamenti, che devono essere adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di disciplinare:

- la costituzione e l’attività dei C.A.F;

- i poteri di vigilanza, anche ispettiva, dell’amministrazione finanziaria;

- le modalità per l’esecuzione dei controlli e per l’erogazione dei rimborsi per i contribuenti che hanno chiesto l’apposizione del visto di conformità, l’asseverazione o la certificazione;

- la prestazione di congrue garanzie assicurative per la riscossione delle sanzioni amministrative e per la tutela dei contribuenti in relazione alle attività di assistenza fiscale e di certificazione tributaria;

- ulteriori attività previste dal Capo V da ultimo introdotto nel decreto legislativo n.241 del 1997, quali quella di assistenza dei sostituti.

Passando all’esame dell’articolo 2 del presente provvedimento, si evidenzia che, accogliendo l’osservazione n. 4 delle Commissione è stata prevista, in caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti incaricati, indicati all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, la sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni, introducendo l’articolo 7-bis nel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Con l’articolo 3, è stata apportata una correzione formale ad un errore materiale segnalato dalla Commissione con l’osservazione n. 25, relativamente alla mancata riproposizione della disposizione che prevedeva l’obbligo, per le Amministrazioni dello Stato, nonché per gli Organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, specificamente indicati nei commi 1 e 3 dell’articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, di effettuare la ritenuta in caso di corresponsione di redditi di capitale.

Con l’articolo 4, comma 1, del provvedimento in commento si è provveduto alle necessarie abrogazioni in coerenza con le disposizioni introdotte con il presente decreto, tenendo conto della osservazione n. 5, sollevata dalla Commissione.

Con il comma 2, è stata prevista una modifica alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante norme per l’ordinamento della professione di consulente del lavoro, al fine di consentire alle imprese artigiane e alle piccole imprese l’affidamento dell’esecuzione degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza, oltre che a servizi istituiti dalle rispettive associazioni di categoria, anche ai centri di assistenza..

A seguito dell’abrogazione dei commi 16 e 22 dell’articolo 78 della citata legge n. 413 del 1991, al fine di garantire il pagamento dei compensi spettanti, è stato stabilito con il comma 3, che per la determinazione e la modalità di corresponsione dei compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale per l’attività prestata nel 1998, nonché per l’adeguamento della misura dei compensi spettanti ai medesimi centri e ai sostituti d’imposta per l’attività prestata negli anni 1997 e 1998, si applicano le procedure stabilite sulla base della previgente normativa. Infine, per quanto riguarda il comma 4, recante la norma di copertura, si osserva che le modifiche alla presentazione della dichiarazione dei redditi con la introduzione del visto di conformità, dell’asseverazione e della certificazione tributaria, vanno lette alla luce del processo di semplificazione avviato proprio con il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

In particolare, si segnala che l’attribuzione ai C.A.F. e agli altri intermediari abilitati al controllo, di fatto, della coerenza contabile e sostanziale delle dichiarazioni, comporterà effetti sulle procedure di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria che favoriranno un ulteriore risparmio di capacità operativa da poter impegnare in attività di verifica e accertamento sostanziale nei confronti dei contribuenti a più elevato rischio di evasione, con ovvi incrementi di gettito.

Si ritiene, pertanto, che i maggiori oneri derivanti dal provvedimento sono compensati dai suddetti effetti indotti.

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