Il decreto legislativo in esame è stato predisposto in esecuzione della delega di cui allarticolo 3, comma 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quale disposizione integrativa del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, emanato ai sensi dellarticolo 3, comma 134 della citata legge n. 662 del 1996.
Il decreto disciplina organicamente lassistenza fiscale ai contribuenti prevedendo una più incisiva utilizzazione di strutture intermedie tra contribuenti e amministrazione finanziaria.
A tal fine, è stata riformulata la disciplina riguardante la costituzione e le competenze dei centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti, con una netta separazione tra i centri preposti allassistenza fiscale alle persone fisiche che non esercitavano attività imprenditoriali e professionali.
E stata disciplinata lattività di assistenza fiscale resa dai professionisti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni tributarie che gli stessi predispongono ed elaborano a favore dei propri clienti.
I soggetti che prestano lassistenza fiscale assumono un ruolo particolarmente importante sia per garantire ai contribuenti assistiti un corretto adempimento degli obblighi tributari, sia per lamministrazione finanziaria che sarà agevolata nella selezione delle posizioni da controllare e nellesecuzione dei controlli di propria competenza.
Accogliendo le osservazioni nn. 1 e 2, formulate dalla Commissione parlamentare, il testo del provvedimento è stato rivisto sotto il profilo della tecnica normativa con linserimento della nuova disciplina dellassistenza fiscale come un nuovo capo del decreto legislativo n. 241 del 1997 e con la riformulazione delle disposizioni concernenti i vari aspetti della disciplina in articoli omogenei per materia.
In particolare, larticolo 1 del decreto inserisce nel decreto legislativo n. 241 del 1997 il Capo V, composto da nove articoli (da 32 a 40), recante disposizioni in materia di assistenza fiscale che individuano i soggetti abilitati a prestare assistenza fiscale, le attività che gli stessi svolgono e relative sanzioni e responsabilità in caso di inadempimenti ed irregolarità.
Gli articoli 2 e 3 introducono ulteriori disposizioni in materia di sanzioni per mancato invio telematico delle dichiarazioni, nonché alcune specifiche in materia di effettuazione delle ritenute sui redditi di capitale da parte delle Amministrazioni dello Stato, sulla base dei suggerimenti nn. 4 e 25 della Commissione parlamentare.
Il contenuto e gli aspetti più significativi del decreto vengono di seguito illustrati.
Centri di assistenza fiscale per le imprese
In base alle disposizioni del nuovo articolo 32, i centri di assistenza fiscale (C.A.F.) per le imprese possono essere costituiti da:
Rispetto alla previgente disciplina, non è più richiesta una preventiva autorizzazione ministeriale per la costituzione dei Centri da parte dei soggetti indicati alla lettera c).
E invece prevista dallarticolo 40, una preventiva autorizzazione da parte del Ministero delle finanze per lesercizio dellattività di assistenza fiscale, sulla base dei criteri e delle condizioni che saranno stabiliti con uno o più regolamenti.
Nel confermare la tipologia dei soggetti che possono costituire i Centri di assistenza fiscale per le imprese, già individuata dallarticolo 78 della legge n. 413 del 1991, è stata valutata losservazione n. 13 della Commissione, in ordine alla possibilità di prevedere la delega anche a società cooperative o società consortili, già costituite alla data del 31 dicembre 1997, i cui soci o consorziati siano e permangano nella loro totalità associati alle associazioni nazionali deleganti ovvero alle organizzazioni aderenti.
Il mancato recepimento di detta osservazione trova giustificazione nelle diverse caratteristiche strutturali e giuridiche delle società cooperative o consortili, nonché nella considerazione che in caso di accoglimento si sarebbe determinata una ingiustificata disparità di trattamento tra la generalità delle imprese che fruiscono dellassistenza fiscale dei CAF, secondo la disciplina generale dettata dal presente decreto, e i soci delle società in argomento che attraverso la struttura alla quale aderiscono fruiscono dellattività di assistenza senza che sia garantita una posizione di terzietà tra Centro e utente. Inoltre, nel parere della Commissione sono contenute alcune osservazioni (nn. 8, 10 e 11) le quali presuppongono che lattività di assistenza fiscale possa essere svolta dai soggetti individuati dal decreto legislativo n. 460 del 1997. Al riguardo si osserva che nella legge delega non si rinvengono i presupposti per addivenire alla assimilazione prospettata dalla Commissione. Del resto, la natura giuridica dei Centri che sono costituiti nella forma di società di capitali risulta incompatibile con quella dei predetti soggetti.
Non si è ritenuto di poter accogliere, in considerazione dei limiti posti dalla legge di delega, il suggerimento di cui allosservazione n. 6 della Commissione, relativamente alla possibilità di consentire conferimenti ai Centri, in esenzione dimposta, da parte delle associazioni che già operano in tale settore dei beni dalle stesse utilizzati per lassistenza fiscale.
Al fine incentivare la costituzione dei Centri di assistenza fiscale, sono stati eliminati taluni vincoli ed adempimenti previsti nella precedente normativa, quali:
I Centri prestano assistenza fiscale alle imprese associate alle organizzazioni che hanno costituito i Centri stessi. Rispetto alla previgente disciplina è stata ampliata la platea delle imprese che possono fruire dellassistenza fiscale da parte dei Centri, con linclusione anche delle imprese soggette allimposta sul reddito delle persone giuridiche non tenute alla nomina del collegio sindacale e di quelle alle quali sono applicabili le disposizioni concernenti gli studi di settore. Risultano pertanto escluse dalla possibilità di rivolgersi ai suddetti Centri soltanto le imprese alle quali non sono applicabili gli studi di settore, in considerazione della rilevanza che gli stessi assumono. Rispetto al testo originario tale esclusione è stata limitata alla categoria di imprese sopra specificata, così accogliendo la richiesta , contenuta nella osservazione n. 12 della Commissione.
Non è stata accolta, invece, losservazione n. 14 concernente lobbligo della certificazione in quanto la delega non consente di apportare deroghe, mediante lintroduzione di un regime transitorio, alla previgente disciplina che regola la materia.
E previsto che i Centri designano uno o più responsabili dellassistenza fiscale da individuare tra gli iscritti nellalbo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri liberi professionisti, dagli stessi soggetti cioè fra i quali doveva essere individuato il direttore tecnico del Centro nella previgente disciplina. In merito non si è ritenuto di poter accogliere la osservazione n. 17 della Commissione (relativa alla possibilità di consentire anche ad altre figure professionali di svolgere il ruolo di responsabile), in quanto la particolare delicatezza delle funzioni dei responsabili ha consigliato di individuare tra le suddette categorie professionali quelle che garantiscono una adeguata qualificazione e preparazione. Del resto occorre precisare che i criteri di delega prevedevano ladeguamento della disciplina dei Centri ai nuovi adempimenti agli stessi demandati; pertanto si sarebbero ecceduti i limiti posti al legislatore delegato ove si fosse proceduto ad individuare nuove categorie professionali (oltre a quelle che già potevano svolgere la funzione di Direttore tecnico dei Centri previsti dalla legge n. 413 del 1991), alle quali affidare la responsabilità dei Centri.
Il responsabile dellassistenza fiscale, a richiesta del contribuente:
- rilascia il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni tributarie, predisposte ed elaborate dal Centro, alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile;
- assevera che gli elementi contabili ed extra-contabili comunicati allAmministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dellapplicazione degli studi di settore corrispondono a quelli delle scritture contabili e di altra documentazione idonea.
Per conto degli utenti i C.A.F. per le imprese possono redigere le scritture contabili, predisporre le dichiarazioni tributarie e curare gli ulteriori adempimenti di carattere tributario.
C.A.F. per lavoratori dipendenti e pensionati
Il suddetto articolo 32 prevede, inoltre, che i Centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati possono essere costituiti da:
a) organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati od organizzazioni territoriali da esse delegate, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti;
b) sostituti di cui allarticolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, aventi complessivamente almeno cinquantamila dipendenti;
c) associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti.
Anche tali Centri designano uno o più responsabili dellassistenza fiscale da individuare tra gli iscritti nellalbo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri liberi professionisti, dagli stessi soggetti cioè fra i quali doveva essere individuato il direttore tecnico del Centro nella previgente disciplina.
I Centri prestano assistenza fiscale ai contribuenti che non svolgono attività professionale e imprenditoriale, non titolari quindi di reddito di lavoro autonomo e dimpresa, indicati rispettivamente negli articoli 49, comma 1, e 51 del testo unico delle imposte sui redditi.
In particolare, su richiesta dei contribuenti elaborano e predispongono le dichiarazioni tributarie (quali quelle ai fini delle imposte sui redditi, dellimposta comunale sugli immobili, dellimposta sulle successioni e donazioni) e curano ulteriori adempimenti di carattere tributario.
Sempre su richiesta dei contribuenti, il responsabile dellassistenza fiscale rilascia un visto di conformità dei dati delle dichiarazioni unificate alla relativa documentazione.
Per quanto concerne ladempimento degli obblighi di dichiarazione delle imposte sui redditi mediante un apposito modello (attualmente denominato modello 730), il decreto prevede significative novità.
In primo luogo, è stata ampliata la platea dei soggetti che possono fruire di tale specifica forma di assistenza fiscale: infatti, oltre ai titolari di lavoro dipendente e assimilati già previsti dalla previgente disciplina, sono stati inclusi anche i soggetti impegnati in lavori socialmente utili e quelli possessori di redditi di collaborazione coordinata e continuativa.
In secondo luogo, è stabilito che i Centri devono sempre verificare la conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni alle risultanze della relativa documentazione esibita dai contribuenti. Relativamente ad ogni dichiarazione elaborata deve essere pertanto riscontrata la corrispondenza dei dati rilevanti ai fini della determinazione del reddito alla relativa certificazione tributaria, nonché la legittimità dello scomputo delle ritenute dacconto risultanti dalla medesima certificazione. Inoltre, deve essere verificata la legittimità della deducibilità degli oneri e della spettanza delle detrazioni in luogo degli stessi.
In considerazione dei nuovi adempimenti posti a carico dei Centri larticolo 38, prevede laumento del compenso spettante a lire 25.000 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa. Tale maggior compenso deve evitare ulteriori oneri a carico dei contribuenti che presentano la dichiarazione già compilata e che non richieda particolari difficoltà di controllo.
Losservazione n. 21 della Commissione in merito allopportunità di prevedere un allargamento del termine per la presentazione dei prospetti di liquidazione e delle comunicazioni ai sostituti dimposta per le conseguenti operazioni di conguaglio, sarà valutata in sede di predisposizione del regolamento attuativo del decreto in commento.
Soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni
E stato altresì previsto che anche i soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (cioè gli iscritti nellalbo dei dottori commercialisti, dei ragionieri liberi professionisti, dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro, nonché i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per la subcategoria tributi), possono, su richiesta dei propri utenti, rilasciare il visto di conformità sulle dichiarazioni unificate e lasseverazione.
Losservazione n. 19 relativa alle modalità con le quali i soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni rilasciano il visto di conformità, è stata recepita mediante una modifica del testo, fermo restando che specifiche disposizioni attuative saranno dettate con il regolamento di cui allarticolo 40.
Certificazione tributaria
Con larticolo 36 viene introdotto listituto della certificazione tributaria.
Il comma 1 del medesimo articolo prevede che i revisori contabili iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro, con comprovati requisiti di adeguata preparazione sia in materia contabile che fiscale, possono rilasciare la certificazione tributaria, su richiesta del contribuente, a condizione che: abbiano esercitato la professione per almeno cinque anni; abbiano tenuto le scritture contabili del proprio cliente; sia stato rilasciato il visto di conformità, e, qualora siano applicabili le disposizioni concernenti gli studi di settore, abbiano rilasciato lasseverazione; abbiano accertato lesatta applicazione delle norme tributarie sostanziali ed eseguito gli adempimenti, i controlli e le attività indicate annualmente con decreto del Ministro delle finanze.
Pertanto, con la certificazione tributaria, l'amministrazione finanziaria riceve garanzie in ordine: alla regolarità delle scritture contabili dei contribuenti, al rispetto di determinate disposizioni in materia contabile e fiscale e alla corretta rispondenza tra il risultato dell'esercizio e l'imponibile dichiarato.
La citata certificazione può essere rilasciata solo nei confronti dei soggetti titolari di redditi di impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione.
Il comma 3 dellarticolo in commento disciplina gli effetti della certificazione.
In particolare, qualora venga rilasciata una certificazione tributaria regolare, è stato stabilito che:
- non sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 39, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
- gli accertamenti basati sugli studi di settore di cui allarticolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale è stata effettuata la certificazione;
- se il contribuente propone ricorso contro latto di accertamento in rettifica le imposte o le maggiori imposte, unitamente ai relativi interessi e sanzioni, sono iscritti a ruolo in via provvisoria dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale.
Al riguardo è stata accolta losservazione generale, lett. c), e losservazione specifica n. 22, volte ad incentivare lutilizzo della certificazione tributaria, escludendo lutilizzo dellaccertamento induttivo nei confronti dei contribuenti ai quali è stata rilasciata una certificazione tributaria regolare. Viceversa non si è ritenuto opportuno prevedere limitazioni temporali in ordine alle verifiche, accessi ed ispezioni da parte dellAmministrazione finanziaria in caso di rilascio della predetta certificazione (si veda lultimo periodo della citata osservazione n. 22), in quanto non è stata prevista una contestuale riduzione del termine per leffettuazione dellattività di controllo.
Sostituti dimposta
I sostituti dimposta, in base alla nuova disciplina recata dallarticolo 37, non sono più obbligati a prestare lassistenza fiscale, ma ne hanno solo la facoltà. Conseguentemente, è stata prevista dallarticolo 4, comma 1, lett. e), del provvedimento in esame, labrogazione, a partire dal 1° gennaio 1999, della disposizione contenuta nellarticolo 9, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che prevedeva, a partire dal 1° gennaio 1999, la facoltà di prestare assistenza fiscale per i sostituti con un numero di dipendenti fino a venti.
Peraltro, non si è mancato di tenere presente che leventuale scelta del sostituto dimposta di non svolgere più lassistenza fiscale potrebbe comportare per i dipendenti la necessità di rivolgersi personalmente ad un Centro per lelaborazione del mod. 730 o del mod.UNICO ovvero ad un libero professionista per lelaborazione del mod. UNICO. Per tale motivo è stato previsto che i sostituti dimposta, che decidono di non prestare assistenza fiscale, devono, indipendentemente dal numero dei dipendenti, consentire laccesso dei Centri presso la sede dellimpresa ovvero presso i luoghi di lavoro per la raccolta degli atti e dei documenti necessari per lelaborazione delle dichiarazioni dei propri dipendenti.
La previgente normativa prevedeva la possibilità per il sostituto dimposta di stipulare convenzioni con i C.A.A.F. al fine di non prestare assistenza fiscale diretta nei casi previsti dalla legge. Considerato che con il nuovo provvedimento il sostituto dimposta non è più obbligato a prestare lassistenza fiscale diretta, si ritiene che le convenzioni previste dalla previgente normativa non possono trovare attuazione e pertanto non possa essere accolto il suggerimento della Commissione in tal senso di cui allosservazione n. 20. Per quanto concerne lesigenza, manifestata dalla stessa Commissione con la medesima osservazione n. 20, si precisa che le disposizioni di dettaglio in materia di modalità di raccolta degli atti e documenti necessari per lattività di assistenza fiscale da parte dei Centri saranno contenute nei regolamenti attuativi previsti dallarticolo 40.
Per lassolvimento delle operazioni di assistenza fiscale ai sostituti dimposta, è riconfermato il riconoscimento del compenso a carico del bilancio dello Stato, nella misura unitaria di lire 20.000 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa. E stato chiarito, accogliendo linvito in tal senso operato dalla Commissione con losservazione n. 5, ultima parte, che tali compensi non costituiscono corrispettivo ai fini I.V.A..
Per la presentazione della dichiarazione dei redditi (attualmente denominata mod. 730) è stato previsto lampliamento della platea dei soggetti che possono usufruire dellassistenza fiscale. Infatti possono avvalersi dellassistenza fiscale anche i soggetti impegnati in lavori socialmente utili, indicati allarticolo 47, comma 1, lett. l) del citato Tuir.
Sanzioni e responsabilità
Con riferimento al regime sanzionatorio, recato dallarticolo 39, si segnala preliminarmente che la delega esercitata con il presente decreto consente di operare un intervento in tale materia, ai sensi dellarticolo 3, comma 134, lett. d) n.4 e lett. h), della legge 23 dicembre 1996, n.662, i quali prevedono, rispettivamente, la possibilità, in sede di adeguamento della disciplina degli adempimenti demandati ai centri di assistenza fiscale, di intervenire anche con riferimento alle relative responsabilità nonché di razionalizzare la materia delle sanzioni.
Al riguardo è stata accolta losservazione n. 3 della Commissione, per quanto riguarda lesplicitazione dellapplicazione delle disposizioni relative alle sanzione tributarie non penali.
Nel merito, è possibile sintetizzare il nuovo regime sanzionatorio introdotto dalla normativa in esame nel modo seguente:
Giova osservare che la non esatta corrispondenza delle misure sanzionatorie (diverse da quelle pecuniarie) previste nei riguardi dei responsabili dellassistenza fiscale e dei liberi professionisti che possono rilasciare la certificazione tributaria, è dovuta ad una precisa scelta di doveroso equilibrio della reazione a comportamenti contra legem che, se formalmente concernono attività assimilabili tra loro, attengono in realtà ad evenienze occorrenti in ambiti di presupposti diversi.
Invero, a fronte della maggiori responsabilità che vengono richieste al libero professionista che rilascia la certificazione tributaria, costituirà un dato di fatto la circostanza che, in termini quantitativi, saranno più numerose le pratiche di assistenza fiscale svolte da responsabili operanti allinterno dei CAF. Se dunque in astratto il nuovo regime sanzionatorio non pecuniario previsto per tali responsabili può apparire più severo (si contempla senzaltro linibitoria non preceduta da misure cautelari di carattere interinale) rispetto a quello dei liberi professionisti (per i quali linibitoria può essere preceduta da una misura cautelare temporanea) è altrettanto vero che dai responsabili dellassistenza è preteso, tenuto conto del numero di pratiche che gli stessi potranno evadere, un grado di responsabilità complessivamente più ampio rispetto a quello dei liberi professionisti cui è consentito il rilascio della certificazione tributaria.
Con riferimento alle preoccupazioni manifestate dalla Commissione con losservazione generale b) e con le osservazioni specifiche nn. 9, 16 e 23, si è ritenuto di demandare la concreta graduazione delle garanzie, al fine di consentire la tutela dei contribuenti in relazione allattività di assistenza fiscale prestata con il visto di conformità, lasseverazione ovvero la certificazione, con lo strumento regolamentare previsto dallarticolo 40. Alla medesima preoccupazione viene altresì data risposta con la specifica previsione contenuta nellarticolo 39 che il mancato pagamento delle eventuali sanzioni comminate a carico dei professionisti, costituisce violazione di particolare gravità e, pertanto, presupposto per linibizione dalle attività di assistenza fiscale.
Al momento della emanazione del medesimo strumento regolamentare si provvederà a valutare la possibilità di introdurre una limitazione annuale al numero dei visti, delle asseverazioni e delle certificazioni, secondo quanto rappresentato dalla Commissione con losservazione generale b), seconda parte, e le osservazioni specifiche nn. 7, 15 e 24. Del pari, in tale sede, potranno essere specificati i controlli che dovranno essere effettuati ai fini del rilascio del visto di conformità (si veda losservazione n. 18).
Larticolo 40, come già anticipato, prevede lemanazione di uno o più regolamenti, che devono essere adottati ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di disciplinare:
- la costituzione e lattività dei C.A.F;
- i poteri di vigilanza, anche ispettiva, dellamministrazione finanziaria;
- le modalità per lesecuzione dei controlli e per lerogazione dei rimborsi per i contribuenti che hanno chiesto lapposizione del visto di conformità, lasseverazione o la certificazione;
- la prestazione di congrue garanzie assicurative per la riscossione delle sanzioni amministrative e per la tutela dei contribuenti in relazione alle attività di assistenza fiscale e di certificazione tributaria;
- ulteriori attività previste dal Capo V da ultimo introdotto nel decreto legislativo n.241 del 1997, quali quella di assistenza dei sostituti.
Passando allesame dellarticolo 2 del presente provvedimento, si evidenzia che, accogliendo losservazione n. 4 delle Commissione è stata prevista, in caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti incaricati, indicati allarticolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, la sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni, introducendo larticolo 7-bis nel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Con larticolo 3, è stata apportata una correzione formale ad un errore materiale segnalato dalla Commissione con losservazione n. 25, relativamente alla mancata riproposizione della disposizione che prevedeva lobbligo, per le Amministrazioni dello Stato, nonché per gli Organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, specificamente indicati nei commi 1 e 3 dellarticolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, di effettuare la ritenuta in caso di corresponsione di redditi di capitale.
Con larticolo 4, comma 1, del provvedimento in commento si è provveduto alle necessarie abrogazioni in coerenza con le disposizioni introdotte con il presente decreto, tenendo conto della osservazione n. 5, sollevata dalla Commissione.
Con il comma 2, è stata prevista una modifica alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante norme per lordinamento della professione di consulente del lavoro, al fine di consentire alle imprese artigiane e alle piccole imprese laffidamento dellesecuzione degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza, oltre che a servizi istituiti dalle rispettive associazioni di categoria, anche ai centri di assistenza..
A seguito dellabrogazione dei commi 16 e 22 dellarticolo 78 della citata legge n. 413 del 1991, al fine di garantire il pagamento dei compensi spettanti, è stato stabilito con il comma 3, che per la determinazione e la modalità di corresponsione dei compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale per lattività prestata nel 1998, nonché per ladeguamento della misura dei compensi spettanti ai medesimi centri e ai sostituti dimposta per lattività prestata negli anni 1997 e 1998, si applicano le procedure stabilite sulla base della previgente normativa. Infine, per quanto riguarda il comma 4, recante la norma di copertura, si osserva che le modifiche alla presentazione della dichiarazione dei redditi con la introduzione del visto di conformità, dellasseverazione e della certificazione tributaria, vanno lette alla luce del processo di semplificazione avviato proprio con il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
In particolare, si segnala che lattribuzione ai C.A.F. e agli altri intermediari abilitati al controllo, di fatto, della coerenza contabile e sostanziale delle dichiarazioni, comporterà effetti sulle procedure di controllo da parte dellamministrazione finanziaria che favoriranno un ulteriore risparmio di capacità operativa da poter impegnare in attività di verifica e accertamento sostanziale nei confronti dei contribuenti a più elevato rischio di evasione, con ovvi incrementi di gettito.
Si ritiene, pertanto, che i maggiori oneri derivanti dal provvedimento sono compensati dai suddetti effetti indotti.