Lart. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ha delegato il Governo della Repubblica ad emanare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per la revisione organica e il completamento della disciplina del sistema sanzionatorio tributario non penale.
Il presente schema di decreto attua la delega nella parte riguardante il riordino della materia mediante ladozione di princìpi e regole generali realizzando una disciplina largamente innovativa, centrata sulla adozione di ununica specie di sanzione cui viene impresso uno stampo schiettamente penalistico.
I primi otto articoli configurano, appunto, la sanzione amministrativa, prevedendo criteri di commisurazione ispirati alle disposizioni del codice penale e della legge 24 novembre 1981, n. 689. Viene in tal modo eliminato ogni equivoco circa la natura apertamente repressiva ed intimidatoria della risposta amministrativa apprestata dallordinamento alla violazione tributaria.
Linnovazione comporta lapplicazione integrale delle garanzie oggettive offerte dai princìpi di legalità, imputabilità e colpevolezza, cui si riferiscono i primi articoli dello schema, in armonia con quanto è previsto da tutti gli ordinamenti degli Stati dellUnione europea.
In particolare, lart. 1 determina loggetto del decreto.
Il comma 1 dellart. 2 individua nel pagamento di una somma di denaro la sanzione principale tipica in materia tributaria prevedendo la possibilità che ad essa si aggiungano, nei casi espressamente contemplati, le sanzioni accessorie individuate dal successivo art. 21.
Il comma 2 riferisce la sanzione alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione. E parso opportuno eliminare loriginario comma 3, in quanto, indicando tutte le possibili modalità di determinazione della sanzione, si configurava come norma priva di reale portata precettiva. La previsione, sostanzialmente coincidente, della legge delega, infatti, appare essere un criterio che il legislatore delegato è tenuto ad osservare più che nel disciplinare i princìpi generali della materia sanzionatoria, in occasione della determinazione delle singole sanzioni edittali.
Con il comma 3 viene sancito il principio per cui la sanzione non produce interessi moratori; principio non derogato nellipotesi, peraltro del tutto eccezionale, di rateazione del debito (art. 24).
Il comma 4, infine, con previsione analoga a quella dettata per le sanzioni relative alla infrazioni previste dal codice della strada, contempla ladeguamento delle misure minime e massime della sanzione e della sanzione fissa alle variazioni dellindice del costo della vita.
Lart. 3 consacra il "principio di legalità".
I commi 2 e 3 riferiscono il principio penalistico del favor rei alle ipotesi di soppressione della previsione punitiva e di successione di leggi che prevedono diverse misure della sanzione. In particolare, nel caso di violazione non più sanzionata, il provvedimento, ancorché definitivo, non costituisce titolo per la riscossione delle somme non ancora pagate, mentre è sembrato ragionevole tenere ferma lefficacia del provvedimento divenuto definitivo nel caso di mutamento di entità della sanzione.
Larticolo 4 disciplina limputabilità dellautore della violazione, rinviando ai criteri fissati nel codice penale.
Larticolo 5 regola lelemento soggettivo, stabilendo, nel comma 1, che per la punibilità è sufficiente una condotta cosciente e volontaria, essendo indifferente la misura dellelemento soggettivo (dolo o colpa). Tuttavia, in accoglimento di un espresso rilievo della commissione parlamentare riguardante il più ampio problema della responsabilità di soggetti che agiscono per conto altrui (persona fisica, associazione, società o ente, con o senza personalità giuridica), nel comma 2 si è ritenuto di introdurre una distinzione nellambito dellelemento soggettivo, finalizzata a consentire la limitazione della responsabilità patrimoniale di detti soggetti. Invero, è previsto che quando la violazione non è commessa con dolo o con colpa grave, concetto, questultimo, espressamente definito nel comma 3, per evitare dispute interpretative, lautore della violazione, nei cui confronti viene comunque irrogata la sanzione (così come stabilisce la legge di delegazione), non è assoggettato a procedura esecutiva, per la riscossione dellimporto stabilito con la sanzione, se non entro il limite di cento milioni di lire. La norma trova applicazione anche quando la sanzione irrogata sia stata determinata tenendo conto della recidiva del responsabile, del concorso di violazioni e della continuazione fra le stesse. Limporto stabilito nel comma 2 è suscettibile di adeguamento alle variazioni del costo della vita ed è soggetto alla riduzione ad un quarto, secondo la previsione dellart. 16, comma 3, in caso di definizione immediata.
Si sottolinea che la colpa discende oltre che da negligenza, imprudenza o imperizia, dallinosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 cod. pen.), cosicché, di fronte ad una violazione tributaria, lonere di dimostrarne linesistenza grava sullautore della violazione. Naturalmente, stante la previsione del comma 1, purché la condotta sia cosciente e volontaria, non necessita di dimostrazione lelemento soggettivo della colpa lieve (desumibile per differenza dalla colpa grave), spettando allautore della violazione lonere di dimostrare la carenza anche di tale grado minimo della colpa. Per converso grava sullamministrazione finanziaria la prova dellelemento soggettivo doloso o della colpa grave.
Lart. 6 disciplina le cause di non punibilità. Accanto allerrore incolpevole, il secondo comma menziona espressamente le violazioni determinate da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sullambito di applicazione delle norme e quelle che discendono da indeterminatezza dei modelli per le dichiarazioni o per il pagamento, ovvero delle richieste di informazioni. La norma riprende il contenuto dellart. 8, decreto legislativo n. 546/92 e di altre previsioni disseminate nellordinamento, ma abbraccia un ambito più vasto. Considera infatti giustificate anche le violazioni causate da un comportamento dellamministrazione e prevede che le sanzioni possano essere disapplicate anche dagli uffici e, per violazioni attinenti a liti non riconducibili alla giurisdizione delle commissioni tributarie, anche dal giudice ordinario.
Il comma 3 esclude la punibilità del contribuente, sostituto o responsabile dimposta, quando il mancato pagamento del tributo è addebitabile esclusivamente a terzi a condizione che il fatto venga denunciato allautorità giudiziaria. Si intendono così prevenire accordi fraudolenti diretti a conseguire limpunità. La norma sottintende limpossibilità di deleghe diverse da quelle concernenti il versamento del tributo e dovrebbe sollecitare la sorveglianza degli obbligati sullesecuzione del pagamento ad altri rimesso.
Il comma 4 ammette, sia pur sul piano teorico, il rilievo dellignoranza inevitabile della previsione punitiva connettendosi al principio fissato dalla Corte costituzionale in materia penale. Il comma 5 configura come scriminante la sola ipotesi di forza maggiore. La limitazione si fonda sullestrema difficoltà di configurare un caso fortuito determinante una violazione tributaria; del resto, quando una simile eventualità potesse verificarsi, si tradurrebbe comunque nellesclusione dellelemento soggettivo necessario per la punibilità. Per identica ragione non sono state richiamate le altre scriminanti previste dal codice penale.
Lart. 7 disciplina i criteri di determinazione della sanzione, riprendendo quelli dettati dallart. 4 della legge n. 4 del 1929 in relazione alla pena pecuniaria e dallart. 11 della legge n. 689 del 1981 in relazione alla sanzione amministrativa.
Il comma 3 disciplina la recidiva, prevedendo laumento della sanzione fino alla metà nei confronti di chi sia incorso, nei tre anni precedenti, in violazioni della stessa indole. Laumento è tuttavia escluso quando le precedenti trasgressioni sono state definite ai sensi dellart. 16 o in esito ad accertamento con adesione ovvero sono state rimosse in esito a ravvedimento (art. 13).
Riprendendo una previsione del d.m. 1 settembre 1931, che viene espressamente abrogato, il comma 4 ammette la riduzione della sanzione fino alla metà del minimo edittale qualora ricorrano eccezionali circostanze che rendano manifesta la sproporzione fra entità del tributo cui la violazione si riferisce e sanzione medesima.
Lart. 8 prevede, in linea con lart. 7 della legge n. 689 del 1981, che non si trasmette agli eredi dellobbligazione avente ad oggetto il pagamento della sanzione. Questa disposizione non fa venir meno la responsabilità dei soggetti per conto dei quali ha agito lautore della violazione, che, come si dirà illustrando lart. 11, assume particolare rilevanza nel nuovo sistema sanzionatorio anche quando la morte dellautore della violazione si sia verificata anteriormente allirrogazione della sanzione, secondo lespressa prescrizione della delega.
I successivi due articoli disciplinano il concorso di più persone nella violazione tributaria ed il caso dellautore mediato.
Lart. 9, in aderenza alle previsioni dellart. 5 della legge n. 689 del 1981 e dellart. 110 del codice penale, disciplina lipotesi del concorso di persone, stabilendo lapplicazione di unautonoma sanzione ad ogni coautore della violazione. Al principio deroga, peraltro, il secondo periodo del comma 1, prevedendo per le violazioni consistenti nellomissione di un comportamento cui sono obbligati più soggetti (caso tipico lomissione della dichiarazione della successione), lirrogazione di ununica sanzione in modo che il pagamento di uno dei debitori liberi gli altri. Non è raro, infatti, che le leggi tributarie pongano a carico di più soggetti ladempimento di un obbligo prevedendo che ladempimento compiuto da uno qualsiasi di essi liberi gli altri. Come esempio evidente si può ricordare lobbligo di presentazione della dichiarazione di successione ed anche lobbligo di dichiarazione ai fini delle imposte dirette posto a carico dei soci (amministratori) delle società di persone. In questi casi lirrogazione di altrettante sanzioni a ciascuno degli obbligati e la rigorosa applicazione del principio penalistico per il quale ciascuno dei trasgressori dovrebbe essere assoggettato ad autonoma sanzione appare incongruo rispetto alla disciplina sostanziale e condurrebbe a conseguenze manifestamente inique.
Lart. 10 prevede la responsabilità di colui che abbia indotto lautore materiale in errore incolpevole o che si sia avvalso di persona incapace di intendere e di volere. Esso tende a reprimere comportamenti antigiuridici mediati: si può pensare al caso in cui un soggetto induca in errore il proprio rappresentante sottoponendogli documenti falsi in modo che questi, per esempio, presenti una dichiarazione infedele. La previsione deve poi essere coordinata con lart. 6, comma 2, cosicché, per quanto specificamente riguarda il professionista, non è prospettabile responsabilità per i pareri resi e le indicazioni date nellambito della sua attività, se non nei casi di colpa grave. La disposizione tuttavia non esclude, ovviamente, la responsabilità dei coautori della violazione nelle ipotesi di concorso.
Gli artt. 11 e 12 riguardano due istituti fondamentali nelleconomia della nuova disciplina.
In proposito, la commissione parlamentare ha formulato unosservazione riguardante la problematica di coniugare il principio della responsabilità personale dellautore della violazione, stabilito dalla legge di delegazione, con lesigenza di non irrogare sanzioni di importo così elevato da trascendere la capacità contributiva del trasgressore, quando questultimo abbia agito per conto o nellinteresse del contribuente, sul cui patrimonio si sono riversati i vantaggi economici della violazione. In proposito si è sviluppato un ampio dibattito, sul quale ha dominato il timore che la responsabilità personale di amministratori di società e di dipendenti comporti pesi insostenibili per le persone fisiche, con efficacia intimidatoria tale da paralizzare lattività dei predetti soggetti, quando investiti di responsabilità in materia tributaria, soprattutto nelle società medie e grandi, determinandone lingessamento e compromettendone loperatività. Ciò in quanto, nonostante la notevole generale attenuazione delle sanzioni, determinata non soltanto da congrue riduzioni delle loro misure edittali, ma anche e soprattutto dalla nuova disciplina del concorso e della continuazione, nonché dalla generalizzata possibilità di conseguire abbattimenti (artt. 13, 16 e 17), le sanzioni medesime, generalmente collegate allammontare del tributo evaso, possono raggiungere entità elevate, tanto da apparire incongrue rispetto alle situazioni economiche proprie delle persone fisiche, anche se titolari di redditi e di patrimoni notevoli.
Ciò premesso, si deve subito notare, alla luce del contenuto della delega legislativa, che non si può mettere in discussione il principio di personalità della sanzione, ladozione del quale risponde peraltro palesemente ad esigenze di giustizia oltre che allesigenza di conferire al sistema sanzionatorio una efficacia intimidatoria effettiva, pressoché assente in quello fondato sulla responsabilità diretta della società e degli enti.
Per elidere il denunciato inconveniente, si ritiene praticabile una soluzione incentrata sulla distinzione tra violazioni commesse con dolo o colpa grave, e violazioni che, benché colpose, costituiscono invece espressione di comportamenti connessi ad interpretazioni della norma violata non irragionevoli, cioè di comportamenti che sono espressione di negligenza o di errore non evidenti o macroscopici. Le preoccupazioni innanzi accennate possono infatti essere ragionevolmente condivise rispetto a questa categoria di violazioni, mentre non meritano di essere raccolte rispetto ai comportamenti di mala fede o che sfiorano la mala fede, ossia a condotte caratterizzate dal dolo, costituenti attuazione del deliberato intento di violare la legge tributaria in funzione di evadere lobbligo costituzionale di concorrere nelle spese pubbliche, ovvero rispetto ai comportamenti caratterizzati da colpa grave, cioè posti in essere con palese ed indiscutibile negligenza, violando norme il cui significato non può essere ragionevolmente messo in discussione.
Se, fino ad oggi, la giurisprudenza prevalente e buona parte della dottrina ritenevano che lapplicazione delle sanzioni tributarie potesse avvenire anche indipendentemente dallesistenza di un elemento soggettivo che qualificasse il comportamento in violazione della norma, cosicché lintroduzione del principio di colpevolezza costituisce uninnovazione della riforma, par chiaro come non sia possibile giungere addirittura a limitare lapplicazione della sanzione alla colpa grave, come pure accade in altri ordinamenti europei (la colpa grave, per esempio, è considerata necessaria, nel diritto tedesco, dallart. 378 della Abgabenordnung: legge generale per le imposte, per la repressione dellevasione dimposta costituente violazione amministrativa, in caso di dolo il fatto è considerato reato, ed analogo regime vige nei Paesi Bassi) e come sia invece necessario mantenere la punibilità con sanzione amministrativa anche in caso di colpa lieve, così come accade nel diritto spagnolo. E tuttavia possibile differenziare le fattispecie stabilendo una attenuazione rilevante della responsabilità nei casi di colpa non qualificata e limitando ad una somma massima lentità della sanzione irrogabile in concreto ed anche eventualmente con il prevedere una generalizzata riduzione delle misure edittali. A queste misure mitigatrici si è ritenuto opportuno aggiungere la previsione della possibilità, sempre nei casi di infrazioni commesse senza dolo o colpa grave, di assunzione del debito dellautore della violazione da parte della società o dellente.
Lapplicazione di questi princìpi, come già anticipato in relazione allart. 5, ha comportato lintroduzione dei commi 2 e 3 in questultimo articolo (riguardanti la limitazione di responsabilità del trasgressore per le violazioni compiute senza dolo o colpa grave) e la riscrittura dellart. 11 rispetto al testo licenziato dalla commissione parlamentare.
Il nuovo art. 11 disciplina il regime della responsabilità dei soggetti che hanno tratto vantaggio dalla violazione compiuta da altri. Nel comma 1, definiti i rapporti nellambito dei quali operano le previsioni innanzi accennate (rappresentanza legale o negoziale della persona fisica, rapporto di lavoro subordinato, di mandato, di preposizione institoria con società, associazioni o enti, con o senza personalità giuridica), è ribadito il principio della responsabilità personale dellautore della violazione, cui si affianca lobbligazione sussidiaria, sulla scorta del modulo legislativo della persona civilmente obbligata per la multa o per lammenda, dei soggetti che traggono vantaggio economico dalla violazione. Questi ultimi, infatti, sono obbligati al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata ed hanno diritto di regresso nei confronti dellautore della violazione. Naturalmente, lamministrazione finanziaria non potrà agire per la riscossione della sanzione nei confronti del responsabile se il soggetto obbligato in via sussidiaria ha adempiuto lobbligazione.
Il comma 2 introduce una presunzione relativa di identificazione del responsabile della violazione, per agevolare lazione della amministrazione finanziaria.
Nei commi 3, 4 e 5 si prevede che, nel caso di concorso di persone nella violazione, lobbligazione sussidiaria è commisurata alla più grave delle sanzioni irrogate e prevedendo altresì che detta obbligazione si estingue con il pagamento della sanzione da parte del trasgressore. Quando invece la violazione non è commessa con dolo o con colpa grave il pagamento della sanzione più grave irrogata estingue tutte le obbligazioni dei concorrenti. In tal caso lobbligazione sussidiaria è limitata alla parte eccedente il quantum a carico del trasgressore.
In applicazione dellulteriore misura di favore cui si è fatto cenno, nel comma 6 è previsto laccollo del debito del trasgressore.
Infine il comma 7, dando attuazione ad un principio contenuto nella legge delega, prevede che la responsabilità dellobbligato sussidiario permane anche quando il trasgressore sia deceduto prima dellirrogazione della sanzione nei suoi confronti.
Lart. 12 detta la disciplina del concorso di violazioni e della continuazione. Questa costituisce sul piano pratico linnovazione probabilmente più rilevante espressa nella nuova disciplina giacché rende obbligatoria lapplicazione di ununica sanzione, congruamente elevata nellammontare, sia in presenza di plurime violazioni di una stessa disposizione di legge, sia in presenza di più violazioni di disposizioni diverse suscettibili di considerazione oggettivamente unitaria in quanto tendenti alla realizzazione di unevasione e ciò così nel caso in cui il comportamento sia giunto a realizzarla, come nel caso in cui la progressione sia stata anticipatamente interrotta.
In armonia con la disciplina del concorso di reati di cui allart. 81 del codice penale, qualora con una sola azione od omissione vengano violate diverse disposizioni, anche relative a tributi diversi, ovvero commesse, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni della stessa disposizione, la sanzione è commisurata alla violazione più grave aumentata fino al doppio.
Per ciò che concerne la continuazione, non potendo utilizzare la nozione di "disegno criminoso", di cui allart. 81 del codice penale, che sottintende necessariamente il dolo, si è valorizzata lobiettiva convergenza di più trasgressioni tese allevasione, in quanto pregiudicano la determinazione dellimponibile o la liquidazione del tributo.
E parso infatti che nei casi di più violazioni formali "funzionali" alla dichiarazione infedele (evidente la progressione, in materia di I.V.A., tra omessa fatturazione, omessa registrazione e dichiarazione, così come, in materia di imposte dirette, tra irregolare tenuta delle scritture contabili e dichiarazione) la sanzione debba avere riguardo essenzialmente alla violazione sostanziale e, di conseguenza, questa soltanto (e cioè, negli esempi, linfedele dichiarazione) debba formare oggetto di sanzione, anche se aumentata nella misura, per tener conto delle violazioni formali "assorbite". Nei casi in cui, poi, alle violazioni formali non faccia seguito la dichiarazione infedele, è ragionevole unificare le violazioni medesime benché, di fronte alla loro pluralità, quella irrogabile possa rivelarsi relativamente modesta. Si tende in questo modo ad incentivare la desistenza del contribuente da un comportamento volto a realizzare levasione.
Si è prevista lapplicazione dellistituto anche alle violazioni commesse in diversi periodi dimposta, stabilendo, tuttavia, che la continuazione viene interrotta dalla contestazione delle violazioni.
Infine, in sintonia con la previsione dellultimo comma dellart. 81 del codice penale, il comma 6 stabilisce, facendo applicazione del princìpio del favor rei, che la sanzione da irrogare in applicazione delle disposizioni sul concorso di violazioni e sulle violazioni continuate non può comunque eccedere quella risultante dal cumulo materiale delle sanzioni previste per le singole violazioni, unificate quoad peonam.
Lart. 13 risponde alla specifica esigenza di consentire al trasgressore di rimuovere la violazione mediante ravvedimento ed individua fattispecie tipiche di riduzione automatica della sanzione.
La lettera a) del comma 1 si riferisce alle ipotesi di ritardato pagamento del tributo o di un acconto ed abbatte la sanzione ad un ottavo del minimo nellipotesi in cui il pagamento venga eseguito nel termine di trenta giorni. La lettera b) contempla le ipotesi di errori ed omissioni non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo dovuto e anchesso labbatte ad un ottavo del minimo nellipotesi di regolarizzazione attuata entro tre mesi. La lettera c) riduce la sanzione ad un sesto del minimo nei casi di regolarizzazione di errori ed omissioni, anche se incidenti sullammontare o sul pagamento del tributo, se la regolarizzazione viene attuata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa allanno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dallomissione o dallerrore. Finalmente, la lettera d) riduce ad un ottavo la sanzione minima prevista per lomissione della dichiarazione quando questa venga presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni.
Le varie previsioni e, in particolare, quella di cui alla lettera c) intendono incentivare il ravvedimento operoso già previsto in materia di imposte dirette, estendendolo a tutti i tributi ed accentuandone in modo notevole la convenienza.
In accoglimento di uno specifico suggerimento della commissione parlamentare, si è ritenuto opportuno non esercitare la delega legislativa riguardo il principio di specialità. Infatti, si è ritenuto che, anche in previsione della riforma della disciplina dei reati tributari ormai avviata, sia migliore soluzione quella di non alterare la normativa vigente, lasciando allintervento penale la scelta di una eventuale introduzione del principio in questione.
. Lart. 14 riafferma il principio già fissato dallart. 19 della legge n. 4 del 1929: esso, tuttavia, migliora il sistema previgente, giacché equipara alla certificazione negativa il mancato rilascio, entro un termine ragionevole, da parte degli uffici dellamministrazione finanziaria e dellente locale, dellattestazione circa la sussistenza di contestazioni e di debiti per sanzioni.
Lart. 15 prevede la successione della società risultante dalla trasformazione o fusione nei debiti di quella originaria, ferma la responsabilità illimitata dei soci in relazione a debiti per sanzioni relative ad infrazioni commesse prima della trasformazione della società di persone in società di capitali secondo e con i limiti previsti dallart. 2499 del codice civile.
Per il caso di scissione, è parso necessario prevedere la responsabilità solidale delle società ed enti risultanti.
Lart. 16 disciplina il procedimento di contestazione e irrogazione della sanzione da parte dellufficio competente allaccertamento del tributo.
Il contraddittorio anticipato rispetto al provvedimento di irrogazione è assicurato dalla notificazione di un atto di contestazione, dopo la quale il trasgressore e i soggetti obbligati in via sussidiaria ai sensi dellart. 11, comma 1, possono definire la controversia con il pagamento della sanzione in misura ridotta, ovvero produrre deduzioni difensive. Se gli obbligati non intendono definire la controversia, né presentare deduzioni, è senzaltro possibile il ricorso contro latto di contestazione che in tal caso si considera provvedimento di irrogazione.
Proposte le deduzioni, se lufficio o lente le ritiene infondate emana provvedimento di irrogazione motivato anche in ordine al loro contenuto.
Ai sensi dellart. 17, in accoglimento di unosservazione della commissione parlamentare, la sanzione, correlata allammontare del tributo può essere irrogata contestualmente allavviso di accertamento o di rettifica. Lesclusione del contraddittorio anticipato si connette alle previsioni concernenti laccertamento con adesione che opera in tali fattispecie. Anche in tal caso è ammessa la definizione agevolata prevista nellart. 16 comma 3.
Il comma 3 prevede limmediata iscrizione a ruolo della sanzione relativa a mancato o ritardato pagamento dei tributi, anche se risultante da liquidazioni eseguite ai sensi delle disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi e dellimposta sul valore aggiunto: in questo caso non trova applicazione listituto della definizione agevolata.
Lart. 18 disciplina il ricorso avanti alle commissioni tributarie per le violazioni inerenti a tributi che rientrano nella loro giurisdizione. Per le altre ipotesi, contempla ricorso amministrativo nonché azione avanti allautorità giudiziaria ordinaria. Tenuto conto dellorientamento più volte espresso dalla Corte costituzionale, il ricorso amministrativo è alternativo allazione giudiziaria e tende ad assicurare una tutela accelerata rispetto a quella del giudice.
Il comma 3 fissa la disciplina del concorso di azioni amministrative e giurisdizionali ed il comma 4 prevede limmediata esecutività delle decisioni degli organi investiti del giudizio.
Anche questa è una innovazione di carattere fondamentale, visto che, fino ad oggi, lesecuzione delle sanzioni amministrative (specificamente della pena pecuniaria) è rinviata al momento in cui il provvedimento di irrogazione è divenuto definitivo. Lesecuzione (parziale) in base a sentenza di primo grado (o a decisione amministrativa) è ampiamente giustificata non potendosi cogliere alcuna differenza realmente significativa tra esecuzione provvisoria della pretesa tributaria ed esecuzione provvisoria della sanzione. E logico presumere che la nuova disciplina concorrerà in maniera sensibile sia a sfoltire le controversie in grado di appello, sia ad incentivare lutilizzazione delle varie forme di definizione agevolata, sia, infine, a restituire serietà al sistema sanzionatorio il cui funzionamento è stato finora del tutto insoddisfacente anche a causa dei tempi lunghissimi frapposti allesecuzione delle sanzioni, del resto quasi sempre evitate in grazia dei frequenti provvedimenti di clemenza.
Daltra parte, lesecuzione provvisoria è circondata da garanzie specifiche (possibilità di sospensione giudiziaria e, addirittura, sospensione assicurata dalla prestazione di idonea garanzia). Ed infatti lart. 19 richiama le disposizioni dettate dallart. 68, primo e secondo comma, del D. lgs. n. 546 del 1992 inerenti al pagamento del tributo in corso di giudizio, riferendo la disciplina ivi espressa alla sanzione. Nello stesso tempo, la norma conferisce alle commissioni tributarie regionali il potere di sospendere lesecuzione obbligandole alla sospensione se viene offerta idonea garanzia. Regole simili sono dettate per lesecuzione delle decisioni dellautorità amministrativa e delle sentenze del giudice ordinario. Lesecuzione delle sanzioni accessorie è invece ammessa soltanto quando il provvedimento di irrogazione è divenuto definitivo.
Lart. 20 stabilisce il termine di decadenza per la contestazione della sanzione ovvero per la sua irrogazione (artt. 16 e 17). Il comma 2 contempla la proroga di un anno del termine medesimo se la notificazione dellatto o del provvedimento è stata eseguita ad almeno uno degli autori della violazione o degli obbligati in via sussidiaria. Si intende così consentire allAmministrazione di intraprendere tempestivamente il procedimento di irrogazione anche nei confronti del soggetto indicato come vero autore nelle difese svolte da colui nei cui confronti sia stata attuata la contestazione.
La norma, infine, disciplina il termine prescrizionale del diritto alla riscossione della sanzione, interrotto, con effetto permanente, dallimpugnazione del provvedimento che la irroga.
Lart. 21 individua le sanzioni accessorie rinviando alle singole leggi dimposta per la previsione dei casi in cui esse si applicano e la determinazione dei loro limiti temporali in relazione alla gravità dellinfrazione e alle misure edittali della sanzione principale.
Lart. 22 disciplina liscrizione di ipoteca e lesecuzione del sequestro conservativo, rimettendo i relativi poteri al giudice speciale tributario e, in mancanza della sua giurisdizione, al tribunale, competente in ragione della sede dellufficio richiedente.
Il comma 6 prevede che lesecuzione delle misure cautelari possa essere evitata con la prestazione di idonea garanzia; il comma 7 impone allufficio di intraprendere il procedimento di irrogazione della sanzione nel termine massimo di centoventi giorni, pena la perdita di efficacia dei provvedimenti cautelari. Seguendo una sollecitazione della commissione parlamentare si è ritenuto utile prevedere un procedimento per la cancellazione dellipoteca quando il giudizio di merito non si concluda con sentenza. Se il ricorso o la domanda riguardante il merito sono accolti solo parzialmente è prevista una proporzionale riduzione della misura cautelare imposta, che, su istanza di parte, viene stabilita dal giudice che ha pronunciato la sentenza: in caso di accoglimento parziale, ma senza rinvio, del ricorso per cassazione provvede il giudice la cui sentenza è stata impugnata con tale mezzo di gravame.
Lart. 23 prevede che, ove intervenga la contestazione di una violazione, il pagamento del credito per rimborso vantato dal trasgressore o dagli obbligati sussidiari possa essere sospeso. La sospensione é tuttavia limitata allammontare della sanzione indicata nellatto ovvero a quello risultante dalla sentenza o dalla decisione amministrativa. Il comma 2 contempla la compensazione fra debito per sanzioni risultante da provvedimento definitivo e credito per rimborso. Sono assicurati, in ogni caso, il rimedio giurisdizionale e la possibilità di sospensione dei provvedimenti.
Lart. 24 richiama, per la riscossione, le disposizioni riguardanti lesazione dei tributi cui la violazione si riferisce e prevede la possibilità di rateazione del pagamento a favore di chi versi in condizioni economiche disagiate. Non si è ritenuto di accogliere un suggerimento della commissione parlamentare finalizzato a prevedere che la riscossione della sanzione possa avvenire solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ovvero dopo la pronuncia di una sentenza ricorribile solo per cassazione. Ciò in quanto la delega legislativa stabilisce che la disciplina della riscossione della sanzione deve conformarsi a quella dei tributi. Neppure è stato accolto lulteriore suggerimento della medesima commissione di eseguire la sanzione nei confronti dellautore della violazione solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla violazione, consentendo fino a tale momento di riscuotere la sanzione nei confronti del contribuente. Invero, a parte losservazione che in moltissimi casi contribuente e autore della violazione possono coincidere, una norma quale quella suggerita dalla commissione parlamentare comprometterebbe del tutto il principio di personalità della sanzione.
Gli artt. da 25 a 29 dettano previsioni transitorie e di coordinamento con la disciplina previgente allentrata in vigore del decreto. In particolare, lart. 25, connette lapplicazione delle nuove norme alle violazioni non ancora contestate o irrogate alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, salva però lapplicazione immediata delle regole inerenti al principio di legalità, allimputabilità, allelemento soggettivo, alle cause di non punibilità, al concorso formale e alla continuazione. Il comma 3 ammette la definizione dei procedimenti caratterizzati dalla non definitività del provvedimento mediante il pagamento di un quarto della sanzione irrogata dallufficio o risultante dallultima sentenza o decisione amministrativa. Si consente così di definire in maniera agevolata i procedimenti ancor non esauriti in modo da minimizzare le disparità di trattamento pur non rilevanti, da un punto di vista giuridico, in quanto connesse necessariamente al mutamento della disciplina generale delle sanzioni.
Lart. 26 sostituisce il riferimento alle sanzioni della pena pecuniaria e della soprattassa con il riferimento alla sanzione amministrativa pecuniaria, precisando altresì che il riferimento a disposizioni e istituti abrogati, contenuti nelle singole leggi dimposta, si intende effettuato ai corrispondenti istituti e previsioni introdotti con il presente decreto. Lart. 27 trasforma le violazioni finora riferite alle società, associazioni o enti commesse dopo lentrata in vigore del decreto in sanzioni riferite alla o alle persone fisiche autrici della violazione.
Lart. 28 richiama lesigenza che vengano disciplinate prima dellentrata in vigore del decreto, le modalità per il pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione tenuto conto, in particolare, che, fin da questultima data, deve essere possibile avvalersi della definizione agevolata di cui allart. 25, comma 3, e degli abbattimenti per ravvedimento di cui allart. 13.
Lart. 29 abroga le norme incompatibili con quelle del decreto ed espressamente, fra le altre, quelle comprese nella legge n. 4 del 1929 e nel d.m. 1 settembre 1931.
In accoglimento di un suggerimento della commissione parlamentare, si è abbreviato loriginario termine dellentrata in vigore del decreto legislativo, fissandola, nellart. 30, per la data del 1° aprile 1998: il termine dilatorio é necessario perché lamministrazione finanziaria e gli enti impositori possano predisporsi ad applicare le nuove norme.