La legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede, allarticolo 3, comma 134, lettere f) e g), una delega al Governo finalizzata a dettare norme di semplificazione riguardanti, rispettivamente, la previsione di versamenti unitari per i tributi determinati direttamente dallente impositore e la riorganizzazione degli adempimenti degli uffici del registro attribuendo agli uffici del territorio le competenze relative alla gestione degli atti immobiliari.
Larticolo 1 del presente provvedimento dà attuazione alla prima delle deleghe legislative sopra citate e stabilisce, in particolare il principio generale che, a partire dallanno 1999, gli enti impositori diversi dallo Stato debbono inviare al contribuente un unico avviso per ogni anno con lindicazione dellimporto da versare con riferimento ai tributi da loro stessi direttamente determinati. Lo stesso principio vale per i tributi erariali di importo predeterminato che verranno individuati con decreto del Ministro delle finanze. Il comma 4, in particolare, prevede che necessarie disposizioni attuative saranno dettate da appositi regolamenti i quali, in considerazione dei molteplici e delicati aspetti riguardanti la competenza dei vari enti locali, saranno predisposti sentite, per quanto riguarda i tributi regionali e locali, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in ordine ai singoli tributi comunali e ai tributi erariali di importo predeterminato. La norma prevede, infine, che i predetti regolamenti potranno stabilire lemissione di un unico avviso nei confronti del medesimo soggetto che comprenda in un solo atto i tributi e i contributi dovuti a enti diversi.
Larticolo 2, al fine di dare attuazione alla delega di cui alla citata lettera g) del comma 134 dellarticolo 3 della legge n. 662 del 1996, stabilisce il principio che, a decorrere dal 1° gennaio 1999, è attribuita al dipartimento del territorio del Ministero delle finanze la competenza in materia di gestione degli atti immobiliari. A partire da tale data, pertanto, gli uffici del territorio diverranno competenti a gestire sia laspetto relativo alla conservazione dei registri immobiliari ed allaggiornamento del catasto, sia quello concernente lapplicazione dellimposta di registro relativamente a:
- atti pubblici e scritture private autenticate traslativi della proprietà a titolo oneroso sui beni immobili;
- atti traslativi o costitutivi di diritti reali sugli stessi beni immobili;
- trasferimenti coattivi, atti pubblici, e scritture private autenticate che possono dar luogo a formalità relative alla conservazione dei pubblici registri immobiliari;
- atti, relativi ai beni immobili, formati allestero e depositati in Italia.
Il comma 3, stabilisce che il predetto trasferimento di competenze non comprende gli atti sopracitati nellipotesi in cui abbiano ad oggetto, contemporaneamente, sia beni mobili che immobili, gli atti societari e gli atti giudiziari. Tali atti, pertanto, rimangono di competenza degli uffici del registro in considerazione del fatto che non si tratta di atti immobiliari "puri" ma di atti complessi, in relazione ai quali lapplicazione dellimposta di registro presenta aspetti problematici che possono essere senzaltro affrontati più efficacemente dagli uffici periferici dellamministrazione finanziaria che hanno, al riguardo una consolidata esperienza.
Con larticolo 3 si è previsto che la data di entrata in funzione del nuovo sistema di riscossione e versamento delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali sarà stabilita con decreto direttoriale.
Ciò si è reso necessario in quanto le modifiche normative in questa specifica materia presuppongono la predisposizione di appositi impianti informatici capaci di garantire una gestione che tenga conto delle nuove logiche di semplificazione.
Si rende, perciò, opportuno prevedere un rinvio dellavvio del nuovo sistema di riscossione e versamento delle predette entrate in considerazione dei tempi tecnici necessari per linstallazione ed il collaudo delle strumentazioni idonee ad assicurare il servizio in questione.
Con il provvedimento in esame, pertanto, si attua un importante intervento di razionalizzazione e di semplificazione delle procedure relative alla gestione degli atti sopra citati che comporterà certamente un aumento dellefficienza dellamministrazione ed un miglioramento dei rapporti tra questultima e gli utenti.
Tale intervento, giova precisare, avverrà senza oneri di alcun genere a carico del bilancio dello Stato. Per quanto riguarda laspetto organizzativo, si evidenzia che, ancorché venga posto in essere lo spostamento di competenze sopra delineato, non è prefigurabile una sostanziale modifica della attuale distribuzione del personale allinterno del Ministero delle finanze determinata con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 1996.
Nondimeno, ove effettive ragioni dovessero comportare consistenti spostamenti di personale, la configurazione delle dotazioni organiche degli uffici del territorio sarà operata con strumenti normativi secondari, nel rispetto dei principi di delegificazione in materia, in modo tale da determinare mere compensazioni interne tra i diversi uffici del Ministero delle finanze senza alterazione alcuna della dotazione complessiva e dei posti dirigenziali.
la gestione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate traslativi a titolo oneroso della proprietà di fabbricati o porzioni di fabbricati e di terreni aventi destinazione agricola forniti di rendita catastale, degli atti traslativi o costitutivi di altri diritti reali sugli stessi beni compresa la rinuncia pura e semplice, dei trasferimenti coattivi, degli atti pubblici e delle scritture private autenticate che possono dar luogo alle formalità di trascrizione, iscrizione o annotazione nei pubblici registri immobiliari.
[1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, è attribuita al dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, la gestione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili, degli atti traslativi o costitutivi di altri diritti reali sugli stessi beni compresa la rinuncia pura e semplice, dei trasferimenti coattivi, degli atti pubblici e delle scritture private autenticate che possono dar luogo alle formalità di trascrizione, iscrizione o annotazione nei pubblici registri immobiliari.]
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli atti formati allestero e depositati nello Stato ai sensi dellarticolo 106, primo comma, numero 4°, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, concernente lordinamento del notariato e degli archivi notarili.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano agli atti societari di cui allarticolo 4 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, agli atti giudiziari di cui allarticolo 8 della stessa tariffa, nonché agli atti di cui al comma 1 aventi per oggetto, oltre i beni immobili ivi indicati, altri beni mobili o immobili [anche beni mobili].