Commissione Parlamentare Consultiva
in materia di riforma fiscale

RELAZIONE AL DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE L’UNIFICAZIONE AI FINI FISCALI E CONTRIBUTIVI DELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE, RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO, A NORMA DELL’ARTICOLO 3, COMMA 134, LETT. B), DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 662.

Sulla base dei principi e dei criteri direttivi fissati dall’articolo 3, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è stato emanato il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante "norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni".

Al fine di riorganizzare il lavoro degli uffici finanziari e di assicurare, ove possibile, la gestione unitaria delle posizioni dei singoli contribuenti, è stato predisposto l’unito schema di decreto legislativo tendente, come previsto dall’art. 3, comma 134, lettera b), ad unificare le procedure di liquidazione, riscossione e accertamento ai fini fiscali e contributivi sia pure per questi ultimi limitatamente ai contributi c.d. personali il cui ammontare deve essere determinato nella dichiarazione dei redditi.

Coerentemente alle misure adottate per la predisposizione e la presentazione di una dichiarazione unica ai fini fiscali e contributivi da parte dei singoli contribuenti, l’unificazione delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento é stata realizzata estendendo le relative disposizioni previste in materia di imposta sui redditi anche ai contributi ed ai premi previdenziali ed assistenziali che devono essere indicati nelle dichiarazioni dei redditi (articolo 1).

La soluzione adottata consentirà ai competenti uffici dell’amministrazione finanziaria di gestire unitariamente le posizioni dei singoli contribuenti e di assicurare una maggiore efficacia ed efficienza all’azione amministrativa, nonché di migliorare e semplificare i rapporti con i contribuenti.

Con gli articoli 2 e 3 è stata invece disciplinata la riscossione delle eventuali somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici e dei controlli formali introdotti con il citato decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997.

In entrambi i casi è prevista la possibilità per il contribuente o per il sostituto d’imposta di pagare direttamente le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione degli esiti della liquidazione o del controllo formale effettuato dall’amministrazione finanziaria.

In base alle disposizioni contenute nell’articolo 13 dello schema di decreto legislativo recante "norme per la revisione delle sanzioni amministrative in materia di accertamento delle imposte dirette, di imposte sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi", alle somme o maggiori somme dovute a seguito dei controlli automatici e formali si renderà applicabile una sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo dovuto. Pertanto, in considerazione delle differenti peculiarità delle due tipologie di controllo, la riduzione dell’ammontare delle sanzioni amministrative in presenza di pagamento spontaneo da parte del contribuente è stata diversamente commisurata (rispettivamente, ad un terzo e ai due terzi).

Inoltre, per uniformare le vigenti procedure di riscossione dei tributi conseguenti agli accertamenti non ancora definitivi, con l’articolo 4 è stato sostituito il primo comma dell’articolo 15 del D.P.R. n. 602 del 1973, prevedendo che, anche in materia di imposta sui redditi, gli ammontari dei tributi corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati sono iscrivibili a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell’atto di accertamento, nella misura del 50%.

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