Lattuazione della delega di cui allart. 3, comma 162, lettera h), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di tassazione dei contratti di borsa, è stata effettuata mediante la redazione di un singolo articolo suddiviso in più commi, destinato ad affiancarsi alla disciplina attualmente in vigore (regio decreto n. 3278/23 e successive integrazioni e modifiche). La disciplina prevista dal citato regio decreto comprende numerosi aspetti di natura fiscale e altri di natura civilistica. E stata esclusa la possibilità di un intervento strutturale volto a una riscrittura completa del testo del regio decreto, adeguandolo alla normativa più recente: un intervento di questo tipo, infatti, sarebbe andato oltre i limiti consentiti dalla legge delega e si sarebbe scontrato con loggettiva complessità di introdurre lesenzione per i contratti conclusi nei mercati regolamentati in un testo originariamente diretto a disciplinare la tassazione dei contratti di borsa, nonché di raccordare il testo di nuova redazione con le norme precedenti in materia di accertamento e sanzioni e con quelle di natura non fiscale.
Si è pertanto ritenuta preferibile lipotesi di un intervento intermedio, con la redazione di un articolato che prevede la sostituzione della tabella allegata e la modifica dellarticolo 1 del regio decreto n. 3278/23 e di successivi testi ad esso collegati, oltre alla sistematizzazione nei commi successivi di una serie di norme in vigore introdotte negli ultimi anni.
Il comma 1 prevede la sostituzione della tabella allegata al regio decreto al fine di adeguarne la formulazione al nuovo assetto degli intermediari previsto dal decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, e di descrivere in modo più sistematico la casistica dei rapporti tra le controparti contrattuali. La tabella individua i rapporti intercorrenti tra le controparti del contratto distinguendoli secondo le tre possibili combinazioni dei soggetti appartenenti alle categorie dei privati e degli intermediari e prevedendo aliquote differenziate. In sostanza nella lettera a) sono compresi i rapporti diretti tra privati; nella lettera b) i rapporti tra privati e intermediari (sia quando costituiscano solo una fase della transazione tra due privati in cui intervengano anche intermediari, sia quando costituiscano un trasferimento tra privato e intermediario operante in conto proprio); nella lettera c) i rapporti tra intermediari, individuati in banche, ivi compresa la Banca dItalia, soggetti abilitati allesercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento di cui al decreto legislativo n. 415/1996 e agenti di cambio. Per agevolare le modalità di applicazione, nella tabella è stata precisata la definizione della lettera b) ed è stata aggiornata la definizione degli intermediari alla più recente disciplina.
Il comma 2 introduce il primo dei due princìpi enunciati nella delega, relativo alleliminazione del tributo in parola per i contratti conclusi nei mercati regolamentati. Nella formulazione del testo è stata disposta lesenzione dalla tassa sui contratti di borsa, che evita di far ricadere i contratti medesimi nellambito di applicazione dellimposta di registro.
Le particolari modalità di applicazione della tassa in relazione alla tipologia delle controparti hanno consigliato di esplicitarne lambito di applicazione. In particolare, dal momento che per gli scambi per conto terzi sui mercati regolamentati di norma la tassazione è applicata sia al rapporto tra i due intermediari abilitati che al rapporto tra gli intermediari stessi e i rispettivi clienti, si è ritenuto opportuno esplicitare che lesenzione non è limitata al contratto concluso materialmente sul mercato tra gli intermediari (lettera c) della tabella) ma si estende anche al rapporto di committenza con la clientela (lettera b) della tabella).
Ai fini di risolvere un problema collegato alloperatività dei mercati di strumenti derivati, si è ritenuto inoltre utile specificare che lesenzione si applica anche quando nella transazione intervengano i soggetti che svolgono le funzioni di compensazione e garanzia di cui allart. 52, comma 3, del decreto legislativo n. 415/96.
Il comma 3 prende spunto dal secondo principio della delega (evitare disparità di trattamento). Il ripristino di una condizione di parità di trattamento tra operatori residenti e non residenti, per quanto riguarda le negoziazioni nei mercati regolamentati, non sembra infatti esaurire le possibili situazioni di discriminazione degli operatori nazionali. I non residenti infatti - in presenza dellesenzione a loro favore - manterrebbero una posizione di vantaggio nelle operazioni effettuate fuori dai mercati regolamentati, che in alcuni casi sono strettamente collegate alloperatività sui mercati regolamentati, determinando una situazione che non agevola quel processo di spostamento da unattività di intermediazione pura a unattività di market making che è di frequente auspicato ai fini del raggiungimento di una maggiore competitività sul piano internazionale. Per queste ragioni, si è ritenuto utile prevedere - lettera a) - un regime di esenzione generalizzato per le operazioni stipulate fuori mercato tra gli intermediari nazionali o esteri.
Tenuto conto che le ragioni che determinarono lintroduzione dellesenzione generalizzata a favore dei non residenti erano dirette a favorire la clientela e non già gli intermediari, si è previsto - lettera b) -che lesenzione sia limitata a tutte le operazioni effettuate dagli intermediari (residenti e non residenti) con la clientela non residente. Il presupposto per lapplicazione della tassa è quindi rappresentato dal rapporto contrattuale fuori mercato tra un intermediario (residente o non) e la clientela residente, riportando, in questo modo, in una condizione di effettiva parità gli intermediari nazionali ed esteri per quanto riguarda il loro rapporto con la clientela, sia residente che non residente.Ovviamente, è tassato il rapporto contrattuale stipulato in italia tra due soggetti (anche non residenti) che non siano intermediari autorizzati.
Da un punto di vista operativo, gli interventi descritti ai punti precedenti penalizzano gli organismi di investimento collettivo del risparmio italiani, che sono ricompresi nellambito della clientela e per i quali verrebbe meno il canale degli intermediari esteri come opportunità di operare fuori mercato in esenzione di imposta. Per ovviare a questa situazione, considerata loggettiva disparità di trattamento rispetto ai concorrenti non residenti, si è ritenuto di uniformare gli organismi di investimento collettivo del risparmio residenti a quelli non residenti, rendendo esenti tutte le loro operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari quotati concluse fuori mercato con gli intermediari.
Il comma 4 contiene disposizioni che:
- considerata la stretta correlazione con le operazioni concluse nei mercati regolamentati, prevedono - lettera a) - lesenzione per i contratti di trasferimento relativi a operazioni di collocamento tramite offerta pubblica di vendita finalizzate allammissione a quotazione o aventi a oggetto titoli già ammessi a quotazione in mercati regolamentati;
- prevedono - lettera b) - lestensione dellesenzione a favore dei soggetti non residenti ai contratti aventi a oggetto strumenti finanziari non ammessi a quotazioni nei mercati regolamentati conclusi con intermediari;
- replicano - lettere c), d) ed e) - condizioni di esenzione già previste dal testo in vigore.
I commi 5 e 6 confermano le disposizioni già in vigore, rispettivamente, per i contratti "pronti contro termine" e in materia di emissione dei foglietti bollati.
Il comma 7 introduce per gli intermediari non residenti la possibilità di corrispondere la tassa in modo virtuale, secondo le modalità previste per quelli residenti.
Il comma 8 conferma la disposizione già oggi in vigore che prevede lesenzione dalle imposte di bollo e registro per tutti i contratti esenti dallapplicazione della tassa sui contratti di borsa.
Il comma 9 replica una disposizione quantitativa già presente in una nota della tabella allegata al testo in vigore, precisandone la validità anche con riferimento ai contratti "pronti contro termine".
Il comma 10, funzionale alla tassazione dei contratti tra intermediari non residenti e clientela residente, replica una disposizione introdotta con la legge n.110/96.
Il comma 11 prevede labrogazione di una serie di disposizioni trasfuse nel testo proposto per lattuazione della delega al fine di agevolare la sistematicità e la funzionalità della normativa.
Il comma 12 prevede lentrata in vigore del provvedimento dal 1° gennaio 1998, con riferimento ai contratti stipulati da tale data.
Si fa, infine, osservare che non si procede alla redazione della nota tecnica del provvedimento in quanto la stessa, come previsto dallarticolo 3, comma 163 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dovrà essere predisposta in maniera unitaria per i provvedimenti che danno attuazione alle deleghe recate dai commi 160, 161 e 162 dellarticolo 3 della stessa legge n. 662 del 1996.