Commissione Parlamentare Consultiva
in materia di riforma fiscale

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CORRETTIVO ED INTEGRATIVO DEI DECRETI LEGISLATIVI NN. 460 E 461 DEL 1997, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REDDITI DI CAPITALE E DI DIFFERIMENTO DI TERMINI.

Giova preliminarmente osservare che il parere reso dalla Commissione parlamentare ha formulato una serie di considerazioni anche in merito a quello che era l’articolo 1 del provvedimento originario, che recava disposizioni in materia di IRAP. Come è noto, la parte del provvedimento che si riferiva all’IRAP è stata stralciata, per le esigenze di urgenza che imponevano l’immediata entrata in vigore di tali disposizioni formando oggetto di un autonomo decreto legislativo.

Il presente provvedimento, pertanto, riprende le disposizioni concernenti i redditi di capitale (articolo 2 dell’originario provvedimento), alla luce di una più approfondita valutazione delle relative problematiche risultanti anche dalle considerazioni rinvenibili nel parere della Commissione parlamentare: tra tali considerazioni si evidenzia il suggerimento di rinviare ad altro provvedimento l’intervento concernente la determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti dalla cessione di azioni assegnate ai lavoratori dipendenti, suggerimento in conseguenza del quale è stata espunta l’originaria disposizione recata dall’articolo 2, comma 1, lettera d), del provvedimento.

ARTICOLO 1

In linea con la esigenza evidenziata dalla Commissione parlamentare, avuto riguardo alla opportunità di prevedere una ulteriore proroga del termine previsto dall’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 460 del 1997, concernente le agevolazioni temporanee per il trasferimento di beni a favore di enti non commerciali, è stato inserito un nuovo articolo che fissa tale termine al 30 settembre 1999. La modifica che viene apportata non comporta la necessità di rivedere le valutazioni finanziarie già effettuate al momento della fissazione del termine previgente (31 marzo 1999) in quanto il nuovo termine cade nello stesso anno finanziario 1999.

ARTICOLO 2

Nel comma 1, lettera a), dell'articolo 2 è stato esteso il presupposto di extra territorialità contenuto nell'articolo 20 del Tuir anche ad altre fattispecie di redditi di capitale e di redditi diversi conseguiti da non residenti. In particolare, attraverso la modifica della lettera b) del citato articolo 20, sono stati esclusi da imposizione gli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali. Tali proventi, quindi, non sono più disciplinati dalla norma di esenzione prevista dall'articolo 26-bis, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973 e dalle condizioni ivi previste, disposizione che è stata conseguentemente modificata dall'articolo 2 del presente decreto.

Inoltre, sostituendo la lettera f) del medesimo articolo 20 del Tuir, è stata confermata l'esclusione da imposizione delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti negoziate in mercati regolamentati, sempreché rappresentino una partecipazione non rilevante ai sensi dell'articolo 81, comma 1, lettera c-bis), del Tuir. Inoltre, la predetta esclusione è stata estesa a talune plusvalenze di cui al medesimo articolo 81, comma 1, lettera c-ter); si tratta, in particolare, delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa a condizione che detti titoli e certificati siano negoziati in mercati regolamentati, nonché delle plusvalenze derivanti da operazioni che comportino una cessione o un prelievo di valuta estera rinveniente da depositi e conti correnti. Con apposita disposizione è stata altresì disposta, l'esclusione dalla imposizione per i redditi di cui all'articolo 81, comma 1, lettere c-quater) e c-quinquies), del Tuir, a condizione che i contratti dai quali i redditi derivano siano conclusi in mercati regolamentati.

Tali modifiche derivano dalla circostanza che la normativa vigente (D.Lgs. n. 461 del 1997) prevede che le plusvalenze conseguite da investitori non residenti in seguito alla negoziazione di titoli azionari siano escluse dall'imposizione, mentre, per quanto riguarda quelle relative alla negoziazione di strumenti derivati, vige un regime di esenzione per i residenti in Paesi convenzionati, che prevede come presupposto l'accertamento della residenza dell'investitore.

Il problema dell'asimmetria del trattamento fiscale di strumenti finanziari strutturalmente analoghi è complicato dal fatto che le modalità di documentazione del diritto all'esenzione richiedono che l'intermediario (italiano o estero) che esegue materialmente gli ordini sul mercato debba attestare all’amministrazione fiscale il diritto del proprio cliente all'esenzione. Alla luce delle modalità operative di trattamento delle negoziazioni in strumenti derivati praticate dagli intermediari, ciò rende complessa la gestione delle operazioni finalizzate al riconoscimento dell'esenzione, con il concreto rischio di un allontanamento dal mercato italiano di una quota significativa dell'operatività dei singoli operatori internazionali verso altri mercati.

Pertanto, è stato modificato l'attuale regime di esenzione per le plusvalenze conseguite da investitori non residenti su strumenti derivati negoziati su mercati regolamentati, estendendo ad esse il regime di esclusione dall'imposizione attualmente previsto per i titoli azionari.

Per le stesse motivazioni, l’esclusione è stata disposta per i titoli e i certificati di cui all'articolo 81, comma 1, lettera c-ter), del Tuir, negoziati in mercati regolamentati. Inoltre è stata altresì prevista la non tassabilità delle cessioni e dei prelievi di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti.

Al fine di poter usufruire delle predette disposizioni contenute nell'articolo 20 del Tuir, la qualità di soggetto non residente deve essere documentata mediante una dichiarazione da parte dell'interessato. Per il riconoscimento dell'esclusione, sarà pertanto sufficiente che i soggetti non residenti che intrattengono rapporti di custodia, amministrazione, deposito o gestione con intermediari operanti sui mercati regolamentati italiani dichiarino loro in forma scritta, nella forma delle autocertificazioni, di non essere residenti fiscalmente nel territorio dello Stato Italiano. Qualora i predetti rapporti siano intrattenuti da intermediari non residenti per conto di propri clienti non residenti, tale dichiarazione deve essere resa, invece di questi ultimi, dagli stessi intermediari, che dovranno dichiarare che tutti i soggetti per conto dei quali sono intrattenuti i predetti rapporti non sono residenti nel territorio dello Stato Italiano.

Non si è ritenuto di operare l’intervento suggerito dalla Commissione nella osservazione b) del parere, avuto riguardo alla estensione dell’esclusione da imposizione per le operazioni relative all’intera categoria dei titoli emessi dai c.d. "grandi emittenti", che sono disciplinati dal decreto legislativo n. 239 del 1996. Tuttavia, l’Amministrazione finanziaria avrà cura di precisare che gli obblighi di comunicazione a carico degli intermediari, di cui all’articolo 10, del decreto legislativo n. 461 del 1997, non sussistono per le operazioni relative a titoli obbligazionari diversi da quelli quotati, poste in essere dai soggetti che godono del regime agevolativo previsto dal citato decreto legislativo n. 239 del 1996.

Con la lettera b), è stato modificato l’articolo 42, comma 1, del Tuir, al fine di prevedere che, qualora i contratti di pronti contro termine e riporti prevedano prezzi espressi in valuta estera, detti prezzi debbano essere valutati secondo il cambio del giorno in cui sono pagati o incassati i prezzi a pronti e a termine. In tal modo, è stato previsto che limitatamente a tali operazioni rileva ai fini della determinazione del reddito di capitale imponibile anche l'eventuale variazione della valuta.

Attraverso le modifiche apportate dalle lettere c) e d), agli articoli 81 e 82 del Tuir è stata aggiunta la previsione in base alla quale sono rilevanti ai fini della determinazione dei redditi diversi di cui alle lettere da c-ter) a c-quinquies) anche le variazioni delle valute estere intervenute tra la data in cui le attività finanziarie sono acquisite, anche per effetto di sottoscrizione, e la data in cui le stesse sono cedute o rimborsate. E' stato comunque stabilito che, ai fini del calcolo delle plusvalenze, minusvalenze e altri redditi, i corrispettivi e le somme ricevute, nonché i costi di acquisto e gli oneri espressi in valuta estera, sono assunti al netto degli eventuali redditi di capitale maturati e non riscossi e in ogni caso si applicano, in ricorrenza dei relativi presupposti, gli altri criteri individuati dal comma 6.

Quanto poi al tema della presunta decorrenza retroattiva della norma relativa alla rilevanza delle operazioni di cambio nella determinazione dei redditi di capitali e dei redditi diversi, con particolare riguardo ai contratti pronti contro termine e riporti espressi in valuta estera ed ad altra attività finanziarie sempre espressi in valuta estera, giova osservare che in realtà non si tratta di una vera e propria retroattività poiché la previsione si applica nel periodo di imposta in corso alla data di emanazione del presente decreto. Inoltre, ai commi 4 e 5, sono previste particolari modalità per la sistemazione dei redditi conseguiti nel periodo intercorrente tra l’inizio di tale periodo e la data di entrata in vigore del presente decreto. Ancora, le previsioni degli articoli 42 e 81 del Tuir che sono ora modificati, si spiegano anche in relazione alla possibilità di regolarizzazione dei versamenti di cui al decreto legislativo n. 461 del 1997 prevista all’articolo 3, norma, quest’ultima, senz’altro di favore per il contribuente. Sotto quest’ultimo profilo apparirebbe incongruo, una volta permessa la regolarizzazione dei versamenti a sanatoria, non prevedere la sistemazione nel corso dell’anno fiscale, in cui viene emanato il decreto, dei redditi, maturati nello stesso anno, da variazione di cambio, la cui rilevanza, ai fini fiscali, avrebbe potuto, invero, anche essere assunta in via interpretativa. Inoltre, le difficoltà applicative devono, per la struttura dell’imposizione e le cadenze temporali della stessa intendersi limitate al settore del risparmio amministrato. In ultimo, quanto alla omessa previsione di norme in favore di contribuenti che possano lamentare minusvalenze da variazioni di cambio, si deve osservare che le modalità applicative per la sistemazione dei redditi e, in particolare, per la liquidazione delle imposte dovute per operazioni poste in essere anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, sono dettate dal comma 4 risolvendosi tutto nella indicazione in dichiarazione delle stesse minusvalenze ed essendo esclusa l’opzione del versamento di cui al comma 5 non essendovi versamenti da fare.

Infine, per aderire al suggerimento della Commissione parlamentare di cui alla lettera e) del parere, con il quale è stata prospettata l’esigenza di uniformare il regime di tassazione basato sul criterio del realizzo e su quello della maturazione, tenendo altresì conto del cambiamento di aliquota della ritenuta nonché del parere degli operatori del settore, è stato riformulato il penultimo periodo del comma 9 del citato articolo 82.

Il comma 2 modifica l'articolo 26-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 a fini di coordinamento per tenere conto che alcune fattispecie reddituali (interessi su conti correnti e depositi bancari e postali) sono state inserite nell'articolo 20, comma 1, lettera b), del Tuir e, quindi, escluse oggettivamente da imposizione. Tale modifica ha mantenuto il previgente regime di imponibilità previsto per gli interessi e altri proventi derivanti da prestiti di denaro, nonché il regime di esenzione previsto a favore dei soggetti menzionati nel medesimo articolo 26-bis per gli interessi e altri proventi derivanti da conti correnti e depositi intrattenuti con soggetti diversi dalle banche e dalla Società Poste italiane.

Nei commi da 3 a 5 del presente articolo sono, infine, dettate disposizioni volte a disciplinare l’entrata in vigore delle modifiche apportate dal medesimo articolo al regime fiscale delle plusvalenze, minusvalenze e ai redditi di capitale, prevedendo anche un regime di carattere transitorio.

ARTICOLO 3

Con la presente disposizione è stata prevista la possibilità di regolarizzare gli omessi, i ritardati e gli insufficienti versamenti di imposte sostitutive e di ritenute che si sono verificati in sede di prima applicazione del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e per i quali i termini sono scaduti alla data del 21 giugno 1999. Tali versamenti possono essere regolarizzati entro il mese di ottobre 1999 versando le imposte, se dovute, ed i relativi interessi calcolati al tasso legale pro-tempore vigente.

ARTICOLO 4

L’inserimento del presente articolo nello schema di decreto legislativo, vuole dare immediata risposta alla esigenza rappresentata dalla Commissione parlamentare con la osservazione di cui alla lettera d) del parere, avuto riguardo al necessario coordinamento del regime sanzionatorio relativo alle disposizioni concernenti i redditi di capitale con quello, del tutto nuovo, che il legislatore ha delineato con i decreti legislativi nn. 471 e 472 del 1997; al riguardo, la Commissione aveva suggerito di intervenire in tale materia anche con altro, successivo provvedimento ma, l’opportunità di operare un intervento il più possibile organico, ha costituito il motivo principale per il quale si è dato un nuovo assetto, in questa sede, anche alla disciplina sanzionatoria.

 

FINANZE

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CORRETTIVO ED INTEGRATIVO DEI DECRETI LEGISLATIVI NN. 460 E 461 DEL 1997, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REDDITI DI CAPITALE E DI DIFFERIMENTO DI TERMINI.

Si illustra brevemente il contenuto dello schema di decreto legislativo recante disposizioni concernenti i redditi di capitale, la cui stesura definitiva tiene conto delle osservazioni rinvenibili nel parere della Commissione parlamentare.

ARTICOLO 1

Prevede la proroga al 30 settembre 1999, del termine previsto dall’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 460 del 1997, concernente le agevolazioni temporanee per il trasferimento di beni a favore di enti non commerciali.

ARTICOLO 2

Nel comma 1, lettera a), dell'articolo 2 è stato esteso il presupposto di extra territorialità contenuto nell'articolo 20 del Tuir anche ad altre fattispecie di redditi di capitale e di redditi diversi conseguiti da non residenti.

In particolare, attraverso la modifica della lettera b) del citato articolo 20, sono stati esclusi da imposizione gli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali.

Inoltre, sostituendo la lettera f) del medesimo articolo 20 del Tuir, è stata confermata l'esclusione da imposizione delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti negoziate in mercati regolamentati, sempreché rappresentino una partecipazione non rilevante ai sensi dell'articolo 81, comma 1, lettera c-bis), del Tuir. Tale esclusione è stata estesa a talune plusvalenze di cui al medesimo articolo 81, comma 1, lettera c-ter); si tratta, in particolare, delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa a condizione che detti titoli e certificati siano negoziati in mercati regolamentati, nonché delle plusvalenze derivanti da operazioni che comportino una cessione o un prelievo di valuta estera rinveniente da depositi e conti correnti. Con apposita disposizione è stata altresì disposta, l'esclusione dalla imposizione per i redditi di cui all'articolo 81, comma 1, lettere c-quater) e c-quinquies), del Tuir, a condizione che i contratti dai quali i redditi derivano siano conclusi in mercati regolamentati.

Con la lettera b), è stato modificato l’articolo 42, comma 1, del Tuir, al fine di prevedere che, qualora i contratti di pronti contro termine e riporti prevedano prezzi espressi in valuta estera, detti prezzi debbano essere valutati secondo il cambio del giorno in cui sono pagati o incassati i prezzi a pronti e a termine. In tal modo, è stato previsto che limitatamente a tali operazioni rileva ai fini della determinazione del reddito di capitale imponibile anche l'eventuale variazione della valuta.

Attraverso le modifiche apportate dalle lettere c) e d), agli articoli 81 e 82 del Tuir è stata aggiunta la previsione in base alla quale sono rilevanti ai fini della determinazione dei redditi diversi di cui alle lettere da c-ter) a c-quinquies) anche le variazioni delle valute estere intervenute tra la data in cui le attività finanziarie sono acquisite, anche per effetto di sottoscrizione, e la data in cui le stesse sono cedute o rimborsate. E' stato comunque stabilito che, ai fini del calcolo delle plusvalenze, minusvalenze e altri redditi, i corrispettivi e le somme ricevute, nonché i costi di acquisto e gli oneri espressi in valuta estera, sono assunti al netto degli eventuali redditi di capitale maturati e non riscossi e in ogni caso si applicano, in ricorrenza dei relativi presupposti, gli altri criteri individuati dal comma 6.

Il comma 2 modifica l'articolo 26-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 a fini di coordinamento per tenere conto che alcune fattispecie reddituali (interessi su conti correnti e depositi bancari e postali) sono state inserite nell'articolo 20, comma 1, lettera b), del Tuir e, quindi, escluse oggettivamente da imposizione.

Nei commi da 3 a 5 del presente articolo sono, infine, dettate disposizioni volte a disciplinare l’entrata in vigore delle modifiche apportate dal medesimo articolo al regime fiscale delle plusvalenze, minusvalenze e ai redditi di capitale, prevedendo anche un regime di carattere transitorio.

ARTICOLO 3

La disposizione consente di regolarizzare gli omessi, i ritardati e gli insufficienti versamenti di imposte sostitutive e di ritenute che si sono verificati in sede di prima applicazione del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e per i quali i termini sono scaduti alla data del 21 giugno 1999. Tali versamenti possono essere regolarizzati entro il mese di ottobre 1999 versando le imposte, se dovute, ed i relativi interessi calcolati al tasso legale pro-tempore vigente.

ARTICOLO 4

Il presente articolo coordina il regime sanzionatorio relativo alle disposizioni in materia di redditi di capitale con quello, del tutto nuovo, che il legislatore ha delineato con i decreti legislativi nn. 471 e 472 del 1997.

ritorno alla home della Commissione riforma fiscale