Commissione Parlamentare Consultiva
in materia di riforma fiscale

RELAZIONE AL DECRETO LEGISLATIVO RECANTE REVISIONE DELLA COMPOSIZIONE' DEI COMITATI TRIBUTARI REGIONALI, NONCHÉ ISTSTIUZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLE FINANZE DELLA CONSULTA TRIBUTARIA, Al SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 134, LETTERA L), DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 662.

Il decreto legislativo, predisposto in attuazione dell'articolo 3, comma 134, lettera l), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è diretto a realizzare gli obiettivi, ivi indicati, di revisione della composizione dei comitati tributari previsti dall'articolo 8 della legge 29 ottobre 1991, n.358, in modo da garantire una adeguata rappresentanza dei contribuenti ed attribuire ai comitati stessi compiti propositivi, e di istituzione di un organismo analogo, a livello centrale, con compiti consultivi e propositivi. A tal fine, il provvedimento sostituisce i commi 1 e 2 dell'articolo 8 della citata legge n. 358 del 1991 e introduce un nuovo articolo 8-bis concernente l'istituzione della Consulta tributaria. In particolare, le nuove disposizioni dell'articolo 8 mirano a:

a) creare un organismo realmente consultivo e non burocratico, nella. cui composizione non sono più presenti membri appartenenti all'amministrazione finanziaria, che nel precedente testo rappresentavano addirittura la quota maggioritaria. Era previsto infatti che i comitati fossero costituiti da quindici rappresentanti designati da enti locali, camere di commercio e sindacati dei lavoratori e da quindici rappresentanti dell'amministrazione finanziaria, ai quali dovevano aggiungersi il direttore regionale delle entrate in qualità di presidente, il comandante di zona o di legione della Guardia di finanza e i direttori compartimentali del territorio e delle dogane;

b) dare maggiore spazio ai rappresentanti dagli enti 1ocali e dei sindacati dei lavoratori e ad inserire, inoltre, rappresentanti delle categorie produttive, degli ordini professionali e delle associazioni dei consumatori, prima non contemplata,

c) rappresentare l'amministrazione finanziaria soltanto con il direttore regionale delle entrate, che presiede il comitato, con i direttori compartimentali del territorio e delle dogane e con il comandante di zona o di legione della Guardia di finanza che partecipano dì diritto alle riunioni;

d) ampliare le competenze dei comitati in ordine alla attività di analisi delle condizioni economico-produttive delle regioni e degli effetti del prelievo tributario sui contribuenti, anche ai fini della programmazione degli accertamenti e dell'adeguamento degli studi di settore alle realtà locali, e in ordine alla attività consultiva e propositiva per la semplificazione delle. procedure e l'organizzazione degli uffici.

Allo scopo, infine, di snellire le formalità relative all'insediamento dei comitati regionali è stato previsto che la nomina dei. componenti dei comitati stessi avvenga con decreto del direttore regionale delle entrate anziché (come previsto dalla legge 358/91) del Ministro delle Finanze.

L'articolo 2 prevede, poi l'istituzione, a livello centrale, di un organismo con funzioni analoghe ai comitati, denominato "Consulta tributaria".

Alla consulta sono chiamati a partecipare, come per i comitati tributari regionali, rappresentanti del Ministero del lavoro, dei sindacati dei lavoratori e delle categorie produttive, degli ordini professionali, dei concessionari della riscossione, delle associazioni dei consumatori e dei centri di assistenza. fiscale.

La consulta è presieduta dal Ministro delle finanze o dal Sottosegretario di Stato delegato, e di essa fanno parte come componenti dì diritto: il segretario generale, i direttori dei dipartimenti delle entrate, delle dogane e del territorio, il comandante generale delle Guardia di Finanza e il direttore dell'ufficio centrale per l'informazione. del contribuente.

Il provvedimento non è corredato di relazione tecnica in quanto non determina oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, considerato che l'incarico dei componenti dei comitati tributari regionali e della consulta tributaria è prestato a titolo gratuito e che per l'espletamento della relativa attività i predetti organismi si avvalgono delle strutture e del personale del Ministero delle finanze.

ritorno alla home della Commissione riforma fiscale