Commissione Parlamentare Consultiva
in materia di riforma fiscale

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 NOVEMBRE 1997, N. 461 IN MATERIA DI RIORDINO DELLA DISCIPLINA TRIBUTARIA DEI REDDITI DI CAPITALE E DIVERSI.

Articolo 1

L’articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, ha introdotto una disciplina particolare per gli organismi di investimento collettivo di diritto italiano, diversi dai fondi immobiliari, che investono in partecipazioni qualificate. Tale disciplina prevede che detti fondi siano assoggettati ad imposta sostitutiva sul risultato della gestione nella misura del 27 per cento sulla parte del risultato stesso riferibile a dette partecipazioni.

La norma è stata introdotta per evitare che gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari potessero essere utilizzati non già quali strumenti di investimento collettivo, bensì per attenuare l’imposizione prevista per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate effettuate da soggetti non esercenti attività d’impresa commerciale.

Tuttavia, al fine di evitare che la disposizione vigente riguardante il numero dei partecipanti penalizzi quelle iniziative di costituzione di fondi riservati ad investitori istituzionali non esercenti attività d’impresa (tra i quali, ad esempio, fondazioni, fondi pensione, fondi comuni di investimento), soggetti a specifici controlli di vigilanza prudenziale, l’articolo 1 del presente decreto stabilisce che l’imposta sostitutiva non trova applicazione nella misura del 27 per cento (bensì del 12,50 per cento) qualora gli organismi di investimento siano partecipati per oltre il 50 per cento da investitori istituzionali.

In relazione all’articolo in commento non è stata predisposta la nota tecnica, in quanto l’introduzione dello stesso non comporterà conseguenze negative in termini di gettito. Invero, scopo della disposizione è proprio quello di favorire la nascita di nuovi organismi di investimento collettivo di diritto italiano, partecipati da investitori istituzionali i quali, in mancanza della norma agevolativa, non troverebbero convenienza ad operare. La costituzione di tali organismi, pertanto, convoglierà una certa quota di risparmio, che attualmente confluisce in altre forme di investimento, verso il mercato mobiliare italiano.

Articolo 2

Le disposizioni relative ai fondi comuni di investimento soggetti ad imposta sostitutiva sul risultato di gestione (fondi mobiliari aperti di cui alla legge n. 77 del 1983; SICAV di cui al decreto legislativo n. 84 del 1992; fondi mobiliari chiusi di cui alla legge n. 344 del 1993; fondi cosiddetti "lussemburghesi storici" di cui al D.L. n. 512 del 1983) prevedono che i proventi derivanti dalle partecipazioni assunte nell’esercizio di imprese commerciali, anche se iscritti in bilancio, concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui sono percepiti e su tali proventi è riconosciuto un credito d’imposta pari al 15 per cento del loro importo.

Tale trattamento, applicato anche alle quote dei predetti OICVM posseduti dalle imprese relativamente alle polizze assicurative sulla vita in cui le prestazioni previste dal contratto sono direttamente collegate al valore delle quote stesse, e per le quali il rischio dell’investimento è sopportato dall’assicurato (cosiddette "Unit linked"), comporta sul piano fiscale degli inconvenienti che la disposizione contenuta nell’articolo 2 intende eliminare.

Si fa presente, al riguardo, che detti contratti sono disciplinati, ai fini della formazione di bilancio, dall’articolo 16, comma 8, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 e dall’articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

In base alle menzionate disposizioni, gli investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio sono iscritti al valore corrente e le riserve tecniche relative a tali contratti devono essere rappresentate con la massima approssimazione possibile dalle quote degli OICVM.

Tale impostazione determina, pertanto, ai fini di bilancio, l’allineamento tra il valore delle quote, valutate - come detto - a valore corrente, e quello delle riserve, iscritte al medesimo valore.

Diversamente, l’applicazione della normativa fiscale comporta un disallineamento tra il valore delle quote e quello delle riserve, tenuto conto che i maggiori valori iscritti su tali quote, anche se in dipendenza del menzionato obbligo civilistico, sono irrilevanti ai fini fiscali.

Tali disposizioni comportano quindi in modo sistematico una divaricazione tra utile di bilancio e risultato fiscale. Ipotizzando che il valore corrente delle quote sia crescente, si avrà la seguente situazione:

- negli esercizi in cui le quote sono possedute, il risultato fiscale sarà inferiore a quello di bilancio, in dipendenza della variazione in diminuzione da apportare in dichiarazione per neutralizzare fiscalmente i maggiori valori iscritti in bilancio;

- negli esercizi in cui le quote vengono realizzate, anche a distanza di molti anni, il risultato fiscale sarà superiore all’utile di bilancio, in dipendenza della variazione in aumento da apportare in dichiarazione per acquisire a tassazione i valori realizzati e iscritti in bilancio in esercizi precedenti.

Inoltre, tale situazione può determinare l’emergenza di perdite fiscali, a fronte di un risultato di bilancio positivo, perdite che potranno essere scomputate dal reddito degli esercizi successivi ma non oltre il quinto, sempreché in tali esercizi l’impresa abbia un risultato fiscale positivo.

L’evidenziato disallineamento, che generalmente riguarda valori di rilevante importo, può essere eliminato o tassando i proventi iscritti o rendendo indeducibili le correlative riserve.

La disposizione in esame ha scelto di tassare i proventi iscritti lasciando invariata la deducibilità degli accantonamenti a riserva. In tal modo, si realizza anche l’allineamento dei valori fiscali, sia delle quote che delle riserve, alle corrispondenti voci di bilancio e si eliminano le difficoltà di carattere amministrativo che deriverebbero alle imprese dalla necessità di dover tener memoria di valori fiscali diversi da quelli contabili, facilitando, altresì, il controllo dell’Amministrazione finanziaria.

A tal fine vengono modificate le disposizioni che disciplinano la tassazione dei proventi derivanti dalle partecipazioni assunte nell’esercizio di imprese commerciali, nel senso cioè che detti proventi si considerano realizzati, e concorrono quindi a formare il reddito delle imprese, qualora siano iscritti in bilancio ai sensi dell’articolo 16, comma 8, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

In conseguenza della tassazione di tali proventi, per effetto della loro iscrizione in bilancio, viene riconosciuto il credito di imposta nella misura prevista del 15 per cento, che, anche in tal caso, verrà portato in aumento dei proventi che concorrono a formare il reddito e in detrazione dall’imposta.

Articolo 3

Le modifiche apportate all’articolo 82, comma 9, del Tuir, sono finalizzate a disciplinare in maniera più compiuta le modalità di determinazione del cosiddetto "equalizzatore" la cui finalità è quella di rendere equivalente, sotto il profilo finanziario, la tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria e di taluni redditi di capitale basata sul criterio del realizzo - tipico del regime del risparmio dichiarativo e amministrato - con quella basata sul criterio della maturazione, che caratterizza, invece, il regime del risparmio gestito. A tal fine, è stata prevista la partecipazione di un organo tecnico, individuato con decreto ministeriale, che dovrà fornire una banca dati contenente le quotazioni dei titoli negoziati nei mercati regolamentati italiani ed esteri. Tale organo potrà anche sentire le amministrazioni e le associazioni di categoria degli intermediari (anch’esse individuati con decreto ministeriale) per la soluzione di specifiche problematiche inerenti l’individuazione dei prezzi, ad esempio in caso di operazioni di fusione, scissione, ecc., nonché di altre questioni per le quali si reputi necessario un intervento consultivo.

E’ stato, inoltre, previsto che la data a partire dalla quale si applicherà l’equalizzatore verrà stabilita dallo stesso decreto che conterrà gli elementi di rettifica.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 NOVEMBRE 1997, N. 461 IN MATERIA DI RIORDINO DELLA DISCIPLINA TRIBUTARIA DEI REDDITI DI CAPITALE E DIVERSI.

Aspetti tecnico-normativi

a) l’intervento normativo si rende necessario per apportare talune correzioni alla riforma del trattamento tributario riservata ai redditi da capitale e diversi;

b) il quadro normativo di riferimento è costituito, essenzialmente dalle disposizioni in materia di redditi di capitale e diversi contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché delle disposizioni concernenti il trattamento tributario degli organismi di investimento collettivo del risparmio, che sono state oggetto delle modifiche recate dal decreto legislativo 27 novembre 1997, n. 461, emanato in attuazione della delega recata dall’articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

c) le norme proposte apportano modifiche ed integrazioni, rispettivamente, al decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, il quale (insieme ai decreti legislativi correttivi 16 giugno 1998, n. 201, e 21 luglio 1999, n. 259), ha previsto correzioni del decreto n. 461 del 1997 (in base a quanto disposto dal comma 17 dello stesso articolo 3 della legge n. 662 del 1996), allo stesso decreto legislativo n. 461, nonché al predetto testo unico delle imposte sui redditi;

d) le disposizioni del decreto legislativo in esame non pongono problemi di compatibilità con l’ordinamento comunitario;

e) la materia oggetto dell’intervento legislativo è riservata alla competenza statale e, pertanto, non si ravvisano profili di tensione con le competenze delle regioni a statuto ordinario e speciale;

f) le disposizioni del decreto legislativo sono coerenti con le norme in materia di trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali;

g) la materia oggetto dell’intervento è riservata alla legge.

Elementi di drafting e linguaggio normativo

a) il testo non contiene nuove definizioni normative;

b) i riferimenti normativi contenuti nelle disposizioni del decreto legislativo sono corretti e tengono conto, per quanto riguarda le modifiche del decreto n. 461 del 1997, dell’ultimo intervento correttivo effettuato con il citato decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505;

c) per le modifiche alle disposizioni originariamente contenute nel decreto n. 461 del 1997 è stata adottata la tecnica della novella legislativa;

d) non si ravvisano effetti abrogativi impliciti generati dalle disposizioni del decreto legislativo.

Ulteriori elementi

a) la materia oggetto dell’intervento normativo non ha formato oggetto di pronunce giurisprudenziali e non risultano pendenti, al riguardo, giudizi di costituzionalità;

b) non vi sono progetti di legge che trattano la materia del trattamento tributario dei redditi di capitale.

 

SCHEDA DI ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 NOVEMBRE 1997, N. 461 IN MATERIA DI RIORDINO DELLA DISCIPLINA TRIBUTARIA DEI REDDITI DI CAPITALE E DIVERSI.

Articolo 1

a) In base alla attuale legislazione (art. 8 D.lg. 1999, n. 505) gli organismi di investimento collettivo di diritto italiano (diversi dai fondi immobiliari) devono, sulla parte del risultato della gestione maturato in ciascun anno riferibile alle partecipazioni qualificate da loro detenute, un’imposta sostitutiva del 27%. L’aliquota è dovuta solo nella misura del 12,5% per gli organismi con più di 500 partecipanti. Con la modifica introdotta con l’articolo 1, si stabilisce l’aliquota del 12,5% anche per gli organismi con meno di 500 partecipanti, qualora questi siano costituiti per più della metà da investitori istituzionali, soggetti a specifici controlli prudenziali da parte delle autorità competenti.
I destinatari diretti dell’intervento normativo sono pertanto gli investitori istituzionali non esercenti attività d’impresa come ad es. le fondazioni, i fondi pensione e i fondi comuni di investimento.
I destinatari indiretti vanno però individuati in tutti coloro che, per un motivo o per un altro, vogliono accedere al risparmio gestito.

b) L’art. 8, che si intende modificare, è stato predisposto a fini antielusivi. Infatti, mira ad escludere dal beneficio dell’aliquota ridotta del 12,5% gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (che detengono in particolare partecipazioni qualificate), composti da un numero limitato di partecipanti. Quello che si è voluto evitare con l’antica disposizione, è la costituzione di fondi non per l’investimento collettivo, bensì solo per giovarsi dell’aliquota ridotta. La norma così congegnata rischia però di penalizzare le iniziative degli investitori istituzionali, ovvero la costituzione di fondi riservati a investitori istituzionali non esercenti attività d’impresa, ed è stata quindi opportunamente modificata.

c) L’obiettivo specifico e immediato, della modifica all’art. 8 è dunque quella di favorire la nascita di nuovi organismi di investimento collettivo di diritto italiano, partecipati da investitori istituzionali, che si rammenta sono, in quanto tali, sottoposti a particolari controlli, e per i quali può essere esclusa la finalità elusiva nella costituzione del fondo. L’obiettivo generale è però quello di agevolare, anche per questa via, l’accesso al risparmio gestito da parte dei cittadini. L’incremento delle attività dei fondi istituzionali è infatti un fattore strategico nello sviluppo del mercato mobiliare italiano e nella diversificazione del risparmio, anche a fini previdenziali, dei cittadini.

d) Dal punto di vista finanziario l’impatto della disposizione dovrebbe essere neutrale. Infatti, senza l’intervento normativo non sarebbero stati costituiti nuovi organismi di investimento collettivo di diritto nazionale, e, il risparmio sarebbe confluito in altre forme di investimento.

e) Nulla da osservare.

f) Non sussistono opzioni alternative all’intervento di normazione primaria, stante la necessità di modificare una aliquota d’imposta. L’opzione "nulla" comporta indirettamente il dirottamento del risparmio su altri impieghi, quali ad es. quelli in fondi esteri a discapito di quelli nazionali.

g) Lo strumento tecnico normativo utilizzato è quello del decreto legislativo correttivo. Infatti l’art. 3, comma 17 della legge delega n. 662 del 1996, ha autorizzato il Governo a correggere, nel rispetto degli stessi principi e criteri della delega, le disposizioni dettate dai decreti stessi.

Articolo 2

a) le disposizioni recate dall’articolo 2 hanno come destinatari le imprese che esercitano l’attività di assicurazione.

b) e c) La norma è volta ad eliminare il disallineamento tra valori civilistici e valori fiscali che ha origine nella sottoposizione a tassazione nel momento del realizzo dei proventi delle quote degli organismi di investimento collettivo possedute dalle imprese di assicurazione mediante la utilizzazione delle risorse derivanti dai premi riscossi dalla stipulazione di particolari contratti di assicurazione sulla vita (c.d. polizze "unit linked"), piuttosto che nel momento della iscrizione dei maggiori valori che assumono tali quote in dipendenza dell’andamento del mercato, variazione che è attualmente irrilevante ai fini fiscali. A tal fine la modifica legislativa in questione, stabilisce che la tassazione deve avvenire nello stesso esercizio in cui vengono iscritti i nuovi valori in bilancio, in tal modo facendo venir meno la suddetta divaricazione tra valori civilistici e fiscali.

d) Per quanto riguarda i riflessi sulla sfera organizzativa dei soggetti coinvolti, l’introduzione della norma in commento comporterà una notevole semplificazione degli adempimenti concernenti la tenuta della contabilità e la gestione del bilancio da parte delle imprese di assicurazione. Tali soggetti, infatti, erano obbligati a tenere una doppia contabilità in conseguenza dei diversi criteri, civilistici e fiscali, che sovrintendono alla valutazione dei citati proventi.
L’attuazione dell’intervento non necessità di ulteriori risorse finanziarie comportando anzi una anticipazione di cassa relativamente al gettito che sarebbe stato percepito soltanto nel momento della liquidazione della polizza assicurativa.

e) Non si rinvengono condizioni il cui mancato soddisfacimento possa ostacolare il raggiungimento degli obiettivi sottesi alla disposizione in questione.

f) e g) Gli scopi perseguiti di allineamento della normativa civilistica e fiscale e di semplificazione degli adempimenti contabili non poteva essere perseguito con una migliore attuazione della regolamentazione esistente in quanto è necessario intervenire su alcune norme di rango primario utilizzando il potere correttivo previsto dall’art. 3, comma 17, della legge delega n. 662 del 1996.

Articolo 3

a) Con l’art. 3 si apportano talune modifiche all’articolo del TUIR che disciplina il c.d. equalizzatore, ovvero il meccanismo che consente di rendere equivalente i diversi sistemi di tassazione costituiti dal criterio del realizzo, tipico del risparmio dichiarativo e amministrato, e da quello della maturazione che caratterizza, invece, il regime del risparmio gestito. Con la precisazione dell’ambito operativo del decreto ministeriale previsto dalla norma, sarà possibile dare attuazione al predetto meccanismo anche avuto riguardo alla soluzione di particolari problematiche connesse alle valutazioni di operazioni societarie straordinarie. E’ stato altresì anticipato il termine entro il quale dovrà essere pubblicato il decreto contenente gli elementi di rettifica relativi alla determinazione degli elementi positivi e negativi del reddito, in tal modo favorendo i destinatari dell’intervento, individuati nei contribuenti e negli intermediari finanziari. Tali soggetti, infatti, conoscendo anticipatamente tali elementi di rettifica, possono procedere più agevolmente al calcolo delle imposte dovute.

b) e c) L’obiettivo dell’intervento, come già detto, è quello di rendere possibile il funzionamento del meccanismo dell’equalizzatore. Infatti l’organo tecnico è preposto a fornire le quotazioni dei titoli negoziati strumentali alla effettuazione delle rettifiche anche avvalendosi, nei casi di particolare complessità, di professionalità interne all’amministrazione con la eventuale consultazione delle categorie degli intermediari.

d) la norma introdotta non comporterà la necessità di apprestare nuove strutture amministrative e, pertanto, non comporta oneri aggiuntivi per lo Stato.

e) nulla da osservare.

f) le finalità della disposizione modificata non potevano essere raggiunte mediante l’attuazione di quella attuale, in quanto è con norma di tipo primario che può stabilirsi che, ai fini della soluzione tempestiva di problematiche particolari, l’organo tecnico può avvalersi delle amministrazioni di competenza e delle associazioni di categoria degli operatori finanziari e che l’applicazione dell’equalizzatore non può essere fissata prima di 90 giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale di attuazione.

g) Lo strumento tecnico normativo utilizzato è quello del decreto legislativo correttivo. Infatti l’art. 3, comma 17 della legge delega n. 662 del 1996, ha autorizzato il Governo a correggere, nel rispetto degli stessi principi e criteri della delega, le disposizioni dettate dai decreti stessi.

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