Commissione Parlamentare Consultiva
in materia di riforma fiscale

RELAZIONE DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 1997, N. 461, CONCERNENTE IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA TRIBUTARIA DEI REDDITI DI CAPITALE E DEI REDDITI DIVERSI

Articolo 1

Il nuovo articolo 41, comma 1, lettera g), del Tuir - come sostituito dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 - qualifica come redditi di capitale i proventi derivanti dalla gestione di masse patrimoniali nell'interesse di una pluralità di soggetti. Il successivo articolo 42, disciplinante la determinazione dei redditi di capitale, con la disposizione del comma 4-bis individua anche le eventuali plusvalenze derivanti dagli investimenti della specie. La suddetta disposizione riferendosi esclusivamente agli organismi di investimento collettivo mobiliari soggetti all’imposta sostitutiva sul risultato di gestione, e quindi ai soli fondi italiani e lussemburghesi cosiddetti "storici" (disciplinati dai commi da 1 a 4 dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 461 del 1997), avrebbe potuto comportare una diversa disciplina per i fondi esteri rispetto a tali fondi. Pertanto, con la soppressione del cennato riferimento si vuole rendere omogenea l'imposizione dei proventi derivanti dalla partecipazione a fondi esteri con quella applicata ai fondi soggetti ad imposta sostitutiva, assoggettando a imposizione i redditi di capitale di cui all’articolo 41, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, in maniera distinta rispetto ai redditi diversi previsti dall’articolo 81, comma 1, lettera c-ter), dello stesso testo unico. Ne consegue che il reddito di capitale così individuato seguirà le regole impositive previste dall’articolo 42 del testo unico (tassazione con applicazione della ritenuta all’atto della percezione del provento medesimo senza alcuna deduzione e rilevanza del cambio soltanto in tale ultimo momento) ed il reddito diverso verrà individuato solo se, per effetto del rimborso o della cessione, ricorre una delle fattispecie previste dal nuovo articolo 81, comma 1, lettera c-ter) del testo unico.

Le disposizioni concernenti l'imposizione dei proventi degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) italiani consentono, infatti, di distinguere la parte di provento che costituisce reddito di capitale (art. 42, comma 4-bis, del Tuir inserito dall'art. 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 461 del 1997) da quella che costituisce reddito diverso (art. 81, comma 1, lett. c-ter), del Tuir, inserito dall'art. 3, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 461 del 1997). Per coerenza sistematica, quindi, con la disposizione contenuta nel comma 2 del presente articolo la medesima distinzione viene estesa alle parti di OICVM esteri per i quali la parte di provento che è reddito di capitale deve essere tassata con le disposizioni previste per tali redditi (nel caso delle imprese comunque tassazione personale; in ogni altro caso, ritenuta a titolo d’imposta o imposizione sostitutiva per gli organismi di investimento conformi alle direttive comunitarie, ovvero ritenuta a titolo di acconto e comunque tassazione personale progressiva qualora si tratti di organismi di investimento non conformi alle direttive comunitarie;) mentre la parte di provento eventualmente conseguita, che costituisce reddito diverso, deve essere tassata secondo le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 461 del 1997 e, quindi, mediante indicazione nella dichiarazione annuale dei redditi oppure, se ne ricorrono i presupposti, mediante l’applicazione dell’imposta sostitutiva da parte dell’intermediario. L’aver qualificato come reddito di capitale quello derivante dalla partecipazione all’organismo di investimento esclude che il soggetto tenuto ad operare la ritenuta ai sensi dell’articolo 10-ter, comma 1, della legge n.77 del 1983 sia tenuto ad applicare anche il prelievo su eventuali plusvalenze.

Va, peraltro, precisato che l’aver individuato in modo unitario il reddito di capitale quale reddito che viene conseguito in relazione al rapporto di partecipazione all’organismo comporta che la fattispecie impositiva si realizza esclusivamente all’atto della percezione dei relativi proventi così come previsto dal comma 1 dell’articolo 42 del Tuir. Quindi, in caso di percezione di un provento in valuta estera rileva soltanto il cambio alla data in cui il provento stesso è percepito. Inoltre, eventuali passaggi all’interno dell’organismo stesso, non comportando la materiale percezione dei proventi, non realizzano alcun presupposto impositivo. D’altra parte, qualificare detti passaggi quali cessioni, e come tali suscettibili di imposizione, equivarrebbe all’introduzione di una disciplina difforme rispetto a quella prevista negli ordinamenti di settore che regolano il rapporto di partecipazione a tali organismi e che risultano fissati sulla base anche di direttive comunitarie, alle quali l’ordinamento italiano si è già adeguato fin dal 1992. Le suesposte considerazioni inducono a ritenere non accoglibile il suggerimento formulato dalla Commissione parlamentare in merito all’opportunità di apportare ulteriori modificazioni al citato articolo 10-ter, volte ad introdurre nuove fattispecie rilevanti ai fini impositivi che prescindano dai meccanismi legali (comunitari e nazionali) che regolano l’organizzazione e il funzionamento degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari.

Inoltre, accogliendo una specifica indicazione contenuta nel parere della Commissione parlamentare, attraverso una modifica apportata al comma 3 del medesimo articolo 10-ter della legge n. 77 del 1983, è stato chiarito che la ritenuta prevista sui redditi di cui all’articolo 41, comma 1, lettera g), del testo unico va applicata in ogni caso sui redditi della stessa specie ed è a titolo di acconto nei confronti di soggetti esercenti attività commerciali, mentre è a titolo d’imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti compresi quelli esenti o esclusi dall’Irpeg.

Articolo 2

Al fine di venire incontro alle esigenze degli operatori del settore, la presente disposizione consente l'immediata applicazione per i soggetti non residenti del regime del risparmio amministrato - che esclude l'obbligo della indicazione delle plusvalenze e delle minusvalenze nella dichiarazione annuale - disciplinato dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 461 del 1997, evitando, quindi, a tali soggetti l'esercizio dell'opzione, ferma restando la facoltà di revoca.

Sempre per consentire una corretta applicazione dell’imposta sostitutiva in base al regime del risparmio amministrato, è stato inserito - come auspicato dalla Commissione parlamentare - un ulteriore periodo al comma 2 dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 461 del 1997 con il quale è stata disciplinata la rinuncia a tale regime in presenza di intermediari non residenti che risultino intestatari di rapporti di custodia, amministrazione e deposito - cosiddetti "omnibus" - sui quali siano detenute attività finanziarie di terzi. In tal caso, considerato che i titolari dei predetti rapporti non sono in grado di fornire all’Amministrazione finanziaria né i nominativi dei beneficiari dei proventi delle attività finanziarie dagli stessi detenute né, talvolta, i controvalori delle operazioni effettuate, con l’inserimento di tale disposizione è richiesta agli intermediari esteri, in caso di rinuncia al regime del risparmio amministrato, la nomina di un rappresentante fiscale tenuto agli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Detto rappresentante fiscale deve essere scelto tra quelli indicati nell’articolo 6, comma 1, dello stesso decreto.

Con il comma 2 sono state apportate alcune modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo n. 461 del 1997, recante disposizioni per il rimborso d’imposta per i sottoscrittori di quote di organismi di investimento collettivo soggetti all’imposta sostitutiva sul risparmio di gestione.

Tale disposizione prevedeva per i soggetti non residenti che avessero conseguito proventi erogati dai predetti organismi, il diritto ad ottenere il pagamento da parte del Tesoro italiano di una somma pari al 15 per cento dei proventi percepiti. Tenuto conto delle difficoltà applicative manifestate dal Ministero del Tesoro e dell’esplicita richiesta di modifica dell’articolo 9, comma 1, da parte della Commissione parlamentare, si è ritenuto opportuno prevedere che il rimborso di tali somme sia effettuato dai gestori dei medesimi organismi utilizzando le somme dagli stessi versate a titolo di imposta sostitutiva sul risultato della gestione. In ogni caso, è escluso che il soggetto non residente possa conseguire il pagamento, in tutto o in parte, delle somme in questione, presentando istanza all’Amministrazione finanziaria.

Inoltre, al fine di attuare il coordinamento, espressamente richiesto dalla Commissione parlamentare, con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, con il presente decreto si è provveduto ad unificare, ove possibile, i termini di comunicazione di dati all’Amministrazione finanziaria, utilizzando gli strumenti previsti nel citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

Pertanto, nel comma 4 dell’articolo 9 è stato soppresso il termine del 31 marzo precedentemente previsto per la comunicazione dei dati relativi ai soggetti non residenti che hanno sottoscritto parti di organismi di investimento collettivo non soggetti ad imposta sostitutiva. Conseguentemente, con la soppressione dell’ultimo periodo del medesimo comma 4, è stato eliminato il riferimento alla specifica sanzione applicabile in caso di omessa o inesatta comunicazione.

Con riferimento alle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 461 del 1997, il decreto correttivo non ha apportato le modifiche di coordinamento con i decreti legislativi del 18 dicembre 1997, n. 471 e 472, richieste dalla Commissione parlamentare. Ciò in quanto si è ritenuto più opportuno rinviare ad un apposito provvedimento, attesa la specialità della materia.

Articolo 3

La modifica recata dal comma 1, lett. a), del presente articolo è finalizzata a confermare l'applicazione dell'imposta sostitutiva prevista dal decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, anche ai proventi derivanti dalle obbligazioni e titoli similari negoziati nei mercati esteri.

La lettera b) dello stesso comma 1 tende a semplificare gli adempimenti amministrativi per consentire la non applicazione dell'imposta sostitutiva sui proventi dei titoli dello Stato italiano, in deposito accentrato presso la Banca d'Italia, utilizzati per operazioni di politica monetaria effettuate da banche centrali estere. La finalità della norma è quella di eliminare aggravi operativi che, mentre appaiono indispensabili per gli investimenti in titoli obbligazionari italiani effettuati dalla generalità dei soggetti non residenti, risultano del tutto superflui per le operazioni di politica monetaria condotte nell'ambito del sistema europeo di banche centrali (SEBC). Infatti, il complesso apparato procedurale previsto dagli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 239 del 1996 è diretto ad accertare la residenza dell'investitore estero e a consentire al Fisco italiano l'acquisizione di notizie sugli effettivi proventi conseguiti da ciascuno dei soggetti non residenti, per eventuali scambi di informazioni con le Autorità fiscali degli altri Paesi. Queste ultime sono finalizzate a prevenire evasioni d'imposta connesse, in particolare, con l'intestazione fittizia a soggetti non residenti (aventi titolo all'esenzione) di titoli che in concreto sono posseduti da soggetti residenti (che dovrebbero invece subire il prelievo per l'imposta sostitutiva). A tal proposito, la residenza in paesi dell'Unione Monetaria Europea (UME) dei soggetti coinvolti nelle operazioni di politica monetaria non ha bisogno di essere dimostrata; inoltre, è da escludere che nelle operazioni svolte da banche centrali possano, di fatto, realizzarsi comportamenti volti ad eludere l'applicazione dell'imposta sostitutiva. Considerato altresì che negli altri paesi dell'UME l'esenzione da imposta per tali redditi non è subordinata all'adempimento di particolari obblighi amministrativi, la norma tende a rimuovere tale differenza, al fine anche di non disincentivare l'utilizzo dei titoli obbligazionari italiani, pubblici e privati, per le operazioni della specie effettuate da banche centrali estere aderenti al SEBC.

Infine, con il comma 2, sono stati equiparati ai titoli di Stato italiani, a tutti gli effetti fiscali, i titoli relativi ai prestiti emessi da enti o organismi internazionali costituiti in base ad accordi resi esecutivi in Italia.

Articolo 4

Con la disposizione di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo, il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta sulle plusvalenze delle partecipazioni il cui valore di carico sia stato adeguato sulla base del valore di mercato alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 461 del 1997, ai sensi delle lettere b) e c) del comma 6 dell'articolo 14, viene posticipato. E' stato stabilito, in particolare, che l'imposta sostitutiva deve essere versata nel termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 1998, invece che entro il termine del 30 novembre 1998; tale slittamento è stato previsto per consentire l'adeguamento del costo delle partecipazioni mediante l'applicazione degli appositi coefficienti annuali che vengono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il mese di febbraio di ciascun anno.

Con la disposizione di cui alla successiva lettera b), viene inserito nell'articolo 14 del decreto legislativo n. 461 del 1997 il nuovo comma 7-bis con il quale viene riconosciuta, ai contribuenti che intendano adeguare il costo fiscalmente rilevante delle partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del citato decreto sulla base del valore di mercato alla predetta data, la facoltà di affidare agli intermediari autorizzati l'incarico di liquidare e versare l'imposta sostitutiva eventualmente dovuta. La modifica risponde ad esigenze di semplificazione in quanto è volta ad evitare che tali contribuenti - secondo quanto attualmente prevede il comma 7 del medesimo articolo 14 - siano obbligati ad effettuare la liquidazione dell'imposta sostitutiva nella dichiarazione dei redditi. La norma, inoltre, tende ad evitare l'effettuazione di cessioni di comodo in prossimità dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 461 del 1997.

Come emerge dalla formulazione della norma l'opzione per la riscossione in forma semplificata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze può essere esercitata soltanto qualora l'imposta sostitutiva sia applicata con il metodo forfetario di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 27 del 1991 in quanto si è inteso consentire agli intermediari di provvedere alla liquidazione e versamento dell'imposta, in luogo del contribuente, soltanto nei casi in cui ciò era già consentito dal predetto decreto-legge n. 27. Pertanto, qualora l'imposta sia applicata con il metodo analitico, l'esercizio dell'opzione è precluso ed il contribuente è tenuto a liquidare l'imposta sostitutiva dovuta sulle plusvalenze insite nel valore della partecipazione alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 461 del 1997, secondo le modalità originariamente previste, nella dichiarazione dei redditi da presentare per il periodo d'imposta 1998 e provvedendo al relativo versamento entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte dalla stessa derivanti.

Pertanto, l'imposta sostitutiva può essere applicata in forma semplificata soltanto per le plusvalenze insite nelle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati esteri e per quelle non negoziate in mercati regolamentati, italiani od esteri, rientranti fra quelle non qualificate ai sensi della lettera c-bis) dell'articolo 81 del Tuir, in quanto soltanto per le plusvalenze derivanti da tali partecipazioni, le lettere b) e c) del comma 6 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 461 del 1997 consentono di applicare l'imposta sostitutiva con il metodo forfetario. Entrambe tali disposizioni impongono, infatti, di assoggettare ad imposta sostitutiva le plusvalenze insite nel valore della partecipazione alla data di entrata in vigore del decreto con gli stessi criteri stabiliti dal citato decreto-legge n. 27 del 1991.

L'opzione per l'applicazione in forma semplificata dell'imposta sostitutiva dovuta secondo il metodo forfetario è ammessa, infine, soltanto qualora il valore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 461 del 1997 sia stato determinato, per le partecipazioni non qualificate in società quotate estere, sulla base delle quotazioni di mercato e, per le partecipazioni non qualificate in società non quotate italiane ed estere, sulla base delle risultanze (contabili) dell'ultimo bilancio approvato. Si è mantenuto fermo, infatti, l'obbligo di liquidare l'imposta sostitutiva nella dichiarazione dei redditi a carico di quei contribuenti che intendano determinare il predetto valore sulla base di una relazione giurata di stima ai sensi del comma 9 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 461 del 1997, e ciò per consentire all'Amministrazione finanziaria di verificare l'effettiva congruità di tale valore.

Resta inteso che, qualora sia esercitata l'opzione, il contribuente non è più obbligato a fornire indicazione del valore preso a riferimento per l'applicazione dell'imposta sostitutiva nella dichiarazione dei redditi da presentare per il 1998.

Va peraltro precisato che, accogliendo una specifica indicazione della Commissione parlamentare, è stato altresì previsto che gli intermediari debbano liquidare l’imposta in questione entro il mese di ottobre 1998 e versarla entro il quindicesimo giorno del mese successivo. Il suggerimento della predetta Commissione è volto a prevedere un congruo termine per l’adempimento dei nuovi obblighi.

Con la disposizione contenuta nella successiva lettera c) viene specificato che, qualora il valore delle partecipazioni in società non quotate non residenti sia stato determinato, ai sensi del comma 9 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 461 del 1997, sulla base di una perizia giurata di stima, il valore periziato ed i dati identificativi dell'estensore, devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi del possessore della partecipazione, non potendosi obbligare anche le società estere, prive di qualunque collegamento con il territorio dello Stato, a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia.

Inoltre, recependo una ulteriore indicazione formulata dalla Commissione parlamentare, con le disposizioni contenute nella lettera d) sono state inserite apposite previsioni per consentire agli intermediari l’utilizzo di criteri di più agevole applicazione nell’individuazione dei costi fiscalmente rilevanti per la determinazione delle plusvalenze e degli altri proventi imponibili a decorrere dal 1° luglio 1998, in assenza di una diversa specifica indicazione da parte del contribuente. In particolare, con riferimento agli strumenti finanziari, valute estere e altri rapporti negoziati esclusivamente in mercati regolamentati esteri, è stato previsto che si prenda a riferimento il valore risultante dalla media aritmetica dei prezzi rilevati negli ultimi cinque giorni di borsa del mese di giugno 1998 (anziché quelli rilevati considerando l’intero mese di giugno 1998).

Inoltre, è stato eliminato il gravoso obbligo di ricorrere al giuramento della relazione di stima per la valutazione di titoli, certificati, diritti, valute estere ed altre attività finanziarie, non negoziati in mercati regolamentati, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 461 del 1997.

Con la norma contenuta nella lettera e), del comma 1, sono state inserite nel comma 11 dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 461 del 1997, apposite disposizioni riguardanti sia i rapporti in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 461 del 1997, sia il versamento dell’imposta sulle plusvalenze realizzate e sugli altri redditi conseguiti entro il 31 ottobre 1998.

E’ stato, infatti, previsto che per i suddetti rapporti il regime di riscossione semplificato dell'imposta sostitutiva, previsto dall'articolo 6 del medesimo decreto, si applica anche in mancanza dell'esercizio di opzione. In tal caso, peraltro, è fatta salva la facoltà del contribuente di rinunciare ad avvalersi di tale regime con effetto dal 1° luglio 1998, presentando apposita comunicazione da trasmettere entro il 30 settembre 1998. Inoltre, come suggerito dalla Commissione parlamentare, anche al fine di agevolare il completamento delle procedure di applicazione del nuovo regime, è stata introdotta una disposizione che consente la determinazione dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e gli altri redditi conseguiti entro il 31 ottobre 1998 volta a stabilire che l’imposta corrispondente deve essere liquidata entro il mese di novembre 1998 e versata entro il successivo 15 dicembre.

Con il comma 2 del presente articolo è stato modificato l’articolo 5, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 461 del 1997, concernente l’applicazione dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni, titoli o diritti rappresentativi di una partecipazione qualificata. In particolare, attraverso l’eliminazione dell’inciso "ai sensi del comma 2" contenuto nel secondo periodo, recependo, altresì, una raccomandazione in tal senso espressa dalla Commissione parlamentare, si consente lo scomputo dall’imposta dovuta ai sensi del medesimo articolo 5, comma 1, anche dell’imposta versata dal contribuente in vigenza del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27. Pertanto, lo scomputo è, quindi, ora consentito anche nel caso in cui il contribuente, per effetto di cessioni poste in essere a partire dal 1° luglio 1998, abbia superato le percentuali rilevanti stabilite dall’articolo 81, comma 1, lettera c), del testo unico (come modificato dall’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 461 del 1997), e sia tenuto al versamento dell’imposta sostitutiva a norma dell’articolo 5 del citato decreto legislativo.

Articolo 5

L'articolo 5 è volto a risolvere alcuni problemi applicativi delle norme transitorie contenute nell'articolo 15 del medesimo decreto segnalati dagli operatori del settore.

Infatti, le disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997, in tema di imposizione delle gestioni individuali di patrimoni mobiliari, richiedono che il contribuente rilasci all'intermediario una apposita opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. Per effetto di tale opzione, le ritenute e le imposte sostitutive sui redditi maturati a partire dal 1° luglio 1998 e riferibili ai patrimoni gestiti non devono essere applicate dall'intermediario.

L'articolo 15 del medesimo decreto legislativo, nel disciplinare l'applicazione delle nuove norme per i rapporti di gestione in corso di esecuzione al 1° luglio 1998, prevede che le ritenute e le imposte sostitutive dovute sui redditi maturati nei patrimoni gestiti fino al 30 giugno 1998 debbano essere versate ogni qualvolta i singoli redditi vengono percepiti (art. 15, commi da 1 a 3) e che il contribuente possa esercitare l'opzione per l'applicazione dell'imposta entro il 30 settembre 1998 con effetto da tale ultima data (art. 15, comma 7).

Al fine di agevolare gli adempimenti degli intermediari e consentire che le disposizioni relative alla tassazione del risparmio gestito possano trovare applicazione già dal 1° luglio 1998, è stato modificato l'articolo 15 citato.

In particolare, attraverso l’inserimento del nuovo comma 3-bis all’articolo 15, tenuto conto anche del suggerimento espresso sull’argomento dalla Commissione parlamentare, è stato previsto che le imposte dovute sui proventi maturati fino al 30 giugno 1998 siano liquidate entro il mese di ottobre 1998 e versate entro il 15 novembre 1998; tale ultimo termine si applica anche per il versamento delle ritenute, dovute ai sensi del successivo comma 4, sui proventi delle parti di organismi di investimento collettivo conformi alle direttive CEE, detenute alla data del 1° luglio 1998 dalle gestioni di patrimoni per le quali sia stata resa l’opzione e dagli organismi di investimento collettivo soggetti all’imposta sostitutiva sul risultato di gestione.

Inoltre, in analogia a quanto previsto per il regime amministrato, con riferimento alle modalità di esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sul risultato della gestione riferita ai contratti in corso di esecuzione al 1° luglio 1998, è stata introdotta una disposizione in base alla quale, per poter fruire immediatamente del nuovo regime tributario, non è necessario che il contribuente renda l'opzione entro il 30 giugno 1998. Naturalmente al contribuente che non intenda accedere al regime del risparmio gestito è riconosciuta la facoltà di rinunciare a tale regime inviando all'intermediario apposita comunicazione entro il 30 settembre 1998.

Nel successivo comma 6 del medesimo articolo 15 è stato stabilito che - fermo restando l’obbligo di versare entro il 30 settembre 1998 l’imposta patrimoniale sostitutiva dovuta dagli organismi di investimento collettivo per il primo semestre del 1998 - la dichiarazione relativa agli ammontari versati con riferimento allo stesso periodo, sia presentata nel 1999 entro il medesimo termine previsto per la dichiarazione dell’imposta sostitutiva sul risultato della gestione maturato nel secondo semestre del 1998. Tale differimento, infatti, senza arrecare alcun danno all’erario, poichè mantiene fermo il termine di versamento delle imposte sostitutive già previsto, semplifica, unificando i termini di presentazione, gli adempimenti di dichiarazione degli operatori del settore.

 Articolo 6

Il presente articolo introduce alcune disposizioni riguardanti le operazioni di politica monetaria che dal 1° gennaio 1999 verranno eseguite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche Centrali (SEBC). La norma persegue l'obiettivo di garantire alle operazioni della specie un trattamento fiscale e procedurale in linea con quello praticato negli altri Paesi aderenti all'Unione Monetaria Europea (UME). In particolare, si estende anche al comparto dei titoli non quotati l'esenzione dalla tassa sui contratti di borsa delle transazioni riguardanti operazioni di politica monetaria condotte nell'ambito del SEBC. In proposito si osserva che con l'avvio della Fase III dell'UME, come previsto dall'art. 18 dello Statuto del SEBC, per le operazioni di politica monetaria potranno essere utilizzati anche titoli non quotati: sarà pertanto possibile, ad esempio, che a tal fine possano essere utilizzate "cambiali" emesse in Germania - che rientrano tra le attività cd. "di secondo livello" ammesse dalla Bundesbank - alla stessa stregua dei BTP italiani. Allo stato attuale tali contratti sono esenti solo se stipulati con controparti non residenti, mentre sono imponibili se entrambi i contraenti sono residenti. In assenza del presente intervento normativo si determinerebbe una disparità di trattamento fra le negoziazioni svolte in Italia e quelle analoghe effettuate all'estero con altre banche centrali nazionali. Ciò risulterebbe in contrasto con la necessità di praticare condizioni uniformi nelle operazioni di politica monetaria condotte dal sistema europeo di banche centrali, così come previsto dall'Istituto Monetario Europeo nel suo documento del novembre 1997 sulla politica monetaria unica nella terza fase dell'UME.

Articolo 7

Con i commi 1, 2 e 3 vengono apportate alcune correzioni, anche di natura formale, al decreto legislativo n. 461 del 1997, nonché al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) e al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

In particolare, con la lettera c) del comma 1, è stato modificato l’articolo 7, comma 5, del decreto legislativo n. 461 del 1997, al fine di rendere uniforme la disciplina degli effetti della revoca dell’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva in base al regime del risparmio gestito. Infatti, viene stabilito che la revoca abbia effetto, nei modi e nei tempi previsti dall’articolo 7, comma 2, anche nel caso in cui, al termine del periodo d’imposta, sia stato rilevato il superamento della percentuale del 10 per cento prevista dal medesimo articolo 7, comma 5.

Inoltre, con le disposizioni del successivo comma 4, viene attuato un mero coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, recante il riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende, di fusioni, di scissioni e di permute di partecipazioni. In alcune disposizioni di tale provvedimento, infatti, viene fatto riferimento al decreto 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, ormai abrogato dall'art. 16, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Con il comma 5 si provvede a taluni aggiustamenti e correzioni, di carattere prevalentemente formale, relativamente al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati.

Articolo 8

Con il presente articolo sono state apportate le opportune modifiche al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 al fine di tener conto delle cennate esigenze di coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 suggerite dalla Commissione parlamentare.

In particolare, per quanto attiene agli obblighi di versamento delle imposte sostitutive, è stato eliminato, laddove richiamato, il riferimento alla competenza del concessionario della riscossione determinata in ragione del domicilio fiscale del soggetto passivo. Inoltre, è stato previsto che le modalità di dichiarazione delle imposte sostitutive verranno individuate dai decreti di approvazione della modulistica relativa alle dichiarazioni dei redditi, che, a norma degli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, fissano i dati e gli elementi necessari all’Amministrazione finanziaria.

Per quanto riguarda, in particolare, la modifica apportata all’articolo 10 del decreto legislativo n. 461 del 1997, si osserva che la stessa risponde anche all’esigenza - segnalata dalla Commissione parlamentare - di raccogliere i dati relativi ai redditi di capitale conseguiti da soggetti non residenti che usufruiscono di un regime di non imponibilità o di un regime agevolato. Ciò consentirà lo scambio di informazioni previsto dall’emananda direttiva comunitaria sulla fiscalità del risparmio.

*********

Si ritiene opportuno evidenziare che in merito alle osservazioni formulate dalla Commissione parlamentare circa la necessità di prevedere adeguati strumenti volti a scoraggiare fenomeni elusivi scaturenti dalla creazione fittizia di minusvalenze in occasione dell’entrata in vigore della nuova disciplina, si è accolto l’invito della Commissione stessa a non introdurre nuove disposizioni inattese e contraddittorie con i lineamenti della riforma e che potrebbero complicare gli adempimenti degli operatori e dei contribuenti. Si conviene, infatti, che già le norme vigenti consentono in queste ipotesi un intervento da parte dell’Amministrazione finanziaria. Infatti, l’articolo 37-bis, nel testo introdotto nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 dall’articolo 7 del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358 e integrato dall’articolo 7, comma 3, lettera b) del presente decreto, stabilisce, al comma 1, che sono inopponibili gli atti, fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi e divieti previsti dall’ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi altrimenti indebiti, e al comma 3, lettera f), individua tra le fattispecie rilevanti a tali fini anche le operazioni aventi ad oggetto i beni e i rapporti di cui all’articolo 81, comma 1, lettere da c) a c-quinquies) del Tuir.

Per quanto riguarda, invece, le raccomandazioni concernenti le tematiche dell’imposta di successione sulle quote di partecipazione ad organismi di investimento collettivo che investono in titoli dello Stato italiano, nonché quelle concernenti il regime tributario delle polizze a contenuto prevalentemente finanziario, la previdenza complementare, l’incentivazione del trattamento tributario dei fondi comuni chiusi, l’attribuzione di azioni ai dipendenti e l’introduzione di apposite agevolazioni alle piccole e medie imprese al fine di facilitarne la quotazione nei mercati regolamentati, si osserva che le stesse non hanno potuto trovare risposta con l’esercizio della delega contenuta nell’articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 in quanto non previste tra le materie oggetto di delega. Alcune delle precedenti osservazioni potranno comunque trovare accoglimento anche al di fuori di provvedimenti normativi.

In merito all’invito di prevedere in questo decreto disposizioni che consentano una armonizzazione con l’emananda disciplina concernente la cartolarizzazione dei crediti, si ritiene che tale coordinamento debba essere opportunamente effettuato nell’ambito dello specifico disegno di legge in corso di perfezionamento.

Infine, si precisa che non si procede alla redazione della relazione tecnica del provvedimento in quanto gli interventi correttivi ed integrativi che vengono ora apportati con comportano variazioni delle valutazioni predisposte al momento dell’emanazione del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

ritorno alla home della Commissione riforma fiscale