Commissione Parlamentare Consultiva
in materia di riforma fiscale

RELAZIONE AL DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 1997, N. 446, CONCERNENTE L’ISTITUZIONE DELL’IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE, REVISIONE DEGLI SCAGLIONI, DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELL’IRPEF E ISTITUZIONE DI UN’ADDIZIONALE REGIONALE A TALE IMPOSTA, NONCHE’ RIORDINO DELLA DISCIPLINA DEI TRIBUTI LOCALI.

L’istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) costituisce uno degli aspetti più rilevanti del programma di riforma del sistema tributario varato dal Governo. La disciplina del nuovo tributo, contenuta nel Titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, presenta peraltro alcuni punti controversi, evidenziati dal dibattito sviluppatosi a seguito della pubblicazione del provvedimento. Nell’intento, dunque, di assicurare ai contribuenti, soprattutto nella fase di prima applicazione della nuova imposta regionale, la maggiore chiarezza possibile, è necessario apportare alcune correzioni e integrazioni al testo normativo.

Le modifiche di cui si propone l’introduzione rispondono a esigenze di semplificazione e razionalizzazione della disciplina dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al citato D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e intendono, al contempo, dare soluzione espressa ad alcuni problemi applicativi prospettati anche dalle categorie dei soggetti interessati alla nuova disciplina.

Relativamente al predetto decreto n. 446 del 1997, la Commissione parlamentare ha suggerito taluni ulteriori interventi correttivi.

Non si è ritenuto di poter accogliere il suggerimento della predetta Commissione, di cui al punto 4 del parere, in quanto l’esclusione dalla base imponibile delle retribuzioni figurative dei membri degli istituti religiosi impiegati in attività commerciali svolte dai medesimi enti, sarebbe in contrasto con i principi generali in materia di IRAP. Tale previsione, del resto, appare in linea con gli accordi tra Stato e Santa Sede, atteso che gli stessi prevedono l’esenzione delle retribuzioni corrisposte ai religiosi da ogni tributo, mentre ai fini IRAP il costo del lavoro costituisce esclusivamente un parametro per la determinazione della base imponibile. Va peraltro rilevato che le predette retribuzioni rilevano, ai fini dell’IRPEG, essendo deducibili ai fini della determinazione del reddito.

In relazione alle modalità di versamento degli acconti dell’imposta dovuta nelle varie Regioni, in sede di emanazione degli atti amministrativi di attuazione e , in particolare con le istruzioni relative al modello unico di dichiarazione, verrà precisato (con riferimento alle variazioni intervenute nella distribuzione del personale) che il contribuente, fermo restando l’importo complessivo dell’acconto, potrà operare una diversa distribuzione del medesimo acconto. In tal modo si risponde alla esigenza manifestata dalla Commissione nel punto n. 6, lett. a), del parere.

E’ apparsa invece troppo generica la raccomandazione di cui al punto n. 6, lett. b), del parere: l’accoglimento della stessa avrebbe potuto condurre ad arbitrarie classificazioni in bilancio delle componenti attive e passive con imprevedibili effetti distorsivi in ordine all’applicazione della "clausola di salvaguardia". La proposta della Commissione si sarebbe anche potuta rivelare poco favorevole alle imprese perchè la "disaggregazione" può consentire la deduzione di costi, quali le spese per gli apprendisti, altrimenti non scomputabili.

Riguardo alle osservazioni di cui al punto 6, lett. c) del parere della Commissione, si fa rilevare che le modifiche apportate agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 446 del 1997, riguardanti il presupposto e i soggetti passivi, intendono rafforzare, dal punto di vista sistematico, la costruzione del tributo, meglio precisando, anche in rispondenza ai criteri indicati dal legislatore con la norma di delega, che il presupposto va individuato nell'esercizio di attività produttive "autonomamente organizzate". Dal che discende un più stretto e organico collegamento con l'individuazione dei soggetti passivi, che resta ovviamente quella esistente, già formulata nell’articolo 3. Con le modifiche risulta però più chiaro, ad esempio, il motivo dell'esclusione, dai soggetti passivi, dei collaboratori che svolgono attività coordinata e continuativa, il prodotto della cui attività viene sì ricompreso nella base imponibile, ma non in capo a loro, bensì in capo al soggetto che si avvale della loro opera e "organizza" la loro attività.

Il suggerimento di cui al punto 9 del parere della Commissione, non sembra richiedere specifiche modifiche normative. Dello stesso si terrà conto in sede di emanazione delle circolari attuative.

Per quel che concerne l’osservazione n. 8, si fa presente che l’attuale legislazione fiscale impone di considerare i due soggetti (holdings e controllate) in modo separato ed autonomo. Conseguentemente la determinazione della base imponibile IRAP deve seguire le ordinarie regole per ciascun tipo di società. Le problematiche affrontate dalla Commissione evidenziano un problema reale e saranno oggetto di interventi complessivi in materia di bilancio consolidato delle holdings industriali, attualmente in fase di studio.

Le preoccupazioni segnalate dalla Commissione nel punto n. 10 del parere non si muovono nella logica complessiva del tributo in base alla quale gli elementi di conto economico collegati a poste contabili indeducibili devono essere parimenti indeducibili. Nel caso di specie la Commissione, in presenza di accantonamenti per rischi su crediti, insufficienti a coprire perdite della stessa specie diventate certe, avrebbe voluto rendere indeducibili i costi posti a carico dell’esercizio per la copertura delle perdite stesse. In tal modo, oltre a venire meno la ratio della norma, come detto, si sarebbe determinato un disincentivo alla creazione di accantonamenti in quanto le imprese avrebbero avuto una decisa convenienza a coprire tali perdite con costi deducibili ai fini IRAP.

Il suggerimento della Commissione, di cui al punto 12 del parere, era nel senso di aumentare la misura dello sconto previsto ai fini dell’applicazione della "clausola di salvaguardia" da determinare con il previsto decreto ministeriale dell’articolo 45. Tale misura di sconto, maggiorata del 20 per cento come proposto, verrebbe, comunque, recuperata, a sfavore del contribuente, in sede di versamenti a saldo e condurrebbe quindi ad un beneficio relativo per le imprese. Comunque, le compatibilità di bilancio e le esigenze di gettito non avrebbero consentito l’accoglimento della osservazione.

In particolare, con le modifiche apportate agli articoli 2 e 3 si intende meglio puntualizzare la definizione del presupposto dell’imposta e la correlativa individuazione dei soggetti passivi dell’imposta medesima.

Con la prima delle le modifiche apportate all’art. 4, comma 2, del citato D.Lgs n. 446 del 1997, si intende precisare, con riguardo ai soggetti cui si applica il criterio di ripartizione del valore della produzione basato sull’allocazione del personale dipendente (nonché dei lavoratori assimilati, dei collaboratori e degli associati in partecipazione), che la base imponibile deve essere riferita alle singole regioni (nonché all’estero) in funzione delle retribuzioni (e degli altri compensi) contrattualmente "spettanti" e non già, come nel testo attuale, semplicemente "corrisposte". Ciò, al fine di evitare che la ripartizione territoriale della base imponibile, che deve avvenire per tali imprese in funzione dell’effettiva allocazione del fattore lavoro, possa risultare alterata in ragione di eventuali "ritardi" nella materiale corresponsione delle retribuzioni mensili e degli altri compensi.

L’altra modifica apportata al comma 2 dell’art. 4 riguarda, specificatamente, le società di intermediazione mobiliare, per le quali, se di pura intermediazione, mancava il riferimento su cui ripartire il valore della produzione; per tali soggetti detta ripartizione va operata sulla base degli ordini eseguiti.

Con la soppressione del comma 3 dell’art. 5 e la collegata modifica al comma 2 si intende eliminare, in linea di principio, qualsiasi diversità di trattamento, in sede di individuazione delle componenti positive e negative del valore della produzione, tra i soggetti (società di persone commerciali e imprenditori individuali) in contabilità semplificata e quelli in contabilità ordinaria. Resta ovviamente fermo che tali componenti verranno assunte tenendo conto delle regole fissate dal testo unico delle imposte sui redditi per la determinazione del reddito d’impresa.

La modifica riguardante il comma 1, lett. f) dell’art. 6 va posta in collegamento con l’introduzione nel successivo art. 11, del nuovo comma 1-bis. Si è ritenuto opportuno, in tal modo, regolare in via generale - e non solo per le banche e gli altri enti e società finanziarie - il trattamento, ai fini della determinazione della base imponibile dei soggetti coinvolti, del c.d. "distacco" di personale dipendente. In particolare, viene sancito il principio secondo cui gli oneri sostenuti per l’impiego di personale distaccato si considerano, per il soggetto che se ne avvale, assimilati a quelli sostenuti per il proprio personale dipendente; al contempo, viene ribadito che per il soggetto distaccante gli importi spettanti a titolo di ristorno della quota di retribuzione proporzionalmente riferibile al periodo di distacco non concorrono alla formazione della base imponibile.

L’inserimento nell’art. 6 del nuovo comma 1-bis attiene all’introduzione di una specifica disciplina di trattamento agli effetti del tributo delle c. d. "holding industriali". Per tali soggetti, tenuti ai fini della redazione del bilancio di esercizio all’osservanza della disciplina comune applicabile alle società industriali e commerciali in genere, si è ritenuto opportuno prevedere in modo espresso anche la rilevanza di alcune componenti positive e negative di natura finanziaria, in analogia a quanto già disposto per le "holding" bancarie. Resta inteso che ove l’attività di "holding" non assuma carattere di prevalenza (requisito da verificare a consuntivo in ciascun periodo di imposta con i criteri previsti dal decreto del Ministro del Tesoro 6 luglio 1994) le suddette componenti finanziarie non assumono rilievo alcuno. Nello stesso articolo è stata apportata la modifica richiesta dalla Commissione al punto 7) del parere, facendo riferimento all’avvenuta iscrizione, nell’apposito elenco tenuto dalla Banca d’Italia, dei soggetti che esercitano attività finanziaria non nei confronti del pubblico.

Le modifiche riguardanti l’art. 7, concernente la determinazione della base imponibile delle imprese di assicurazione, intendono attuare un miglior adeguamento del contenuto della norma alla struttura del bilancio di esercizio stabilita dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, tenendo anche conto del provvedimento ISVAP del 1° dicembre 1997, concernente il piano dei conti che tali imprese devono adottare; ciò, anche in relazione all’esigenza di eliminare alcune evidenti incongruenze presenti nell’attuale formula normativa (quali, ad esempio, la rilevanza impositiva dei dividendi derivanti da partecipazioni comprese nel circolante ovvero l’esclusione dalla base imponibile dei proventi derivanti dal possesso di immobilizzazioni finanziarie).

Con la nuova formulazione della norma, in particolare, viene chiarita: l’esclusione, in ogni caso, dal concorso alla base imponibile, dei dividendi; la rilevanza dei proventi (e degli oneri) relativi alle varie classi di attività dello stato patrimoniale; la rilevanza delle componenti reddituali di natura valutativa inerenti gli attivi non immobilizzati (realizzandosi, in tal modo, anche per tali imprese, l’allineamento tra valori IRAP e valori IRPEG); la irrilevanza dei componenti straordinari derivanti dal realizzo di investimenti costituenti immobilizzazioni; la deduzione per competenza, anziché per cassa, degli oneri per sinistri; infine, la rilevanza delle altre spese amministrative.

Le modifiche che interessano l’articolo 9 intendono chiarire meglio le regole di determinazione della base imponibile dei soggetti che esercitano attività agricola. In particolare, viene attuata una più corretta collocazione dei soggetti esercenti attività di allevamento di animali di cui all’art. 78 del TUIR, nonché di quelli che svolgono attività di agriturismo e si avvalgono, ai fini delle imposte sui redditi, del regime forfetario. Conseguentemente, anche per tali categorie di soggetti la base imponibile può essere determinata, ai sensi del comma 1, sulla base della differenza tra l’ammontare dei corrispettivi e l’ammontare degli acquisti destinati alla produzione.

La sostituzione nell’articolo 10, comma 1, della parola "corrisposte" con quella "spettanti", si rende necessaria al fine di chiarire che la base imponibile degli enti privati non commerciali che svolgono esclusivamente attività non commerciali, nonché degli organi e delle amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli enti pubblici non commerciali, si determina in funzione dell’entità delle somme dovute a titolo di retribuzione o di compensi, anche a prescindere dalla loro materiale corresponsione nel corso del periodo d’imposta.

L’articolo 10 risulta interessato da altre due modifiche. Con la prima viene opportunamente integrato l’ambito di applicazione del tributo, prevedendo il concorso alla formazione della base imponibile di detti soggetti anche dei compensi per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all’art. 81, comma 1, lett. l) del TUIR. Con la seconda, inoltre, viene stabilito il non concorso alla formazione della base imponibile dell’ente erogante delle remunerazioni spettanti ai sacerdoti cattolici nonché a quelli delle confessioni religiose di cui all’articolo 8, terzo comma della Costituzione. Tale esclusione trova ragione nel fatto che quella svolta da tali sacerdoti non può considerarsi alla stregua di un’attività al servizio dell’ente erogante . Conseguentemente, si ritiene che in relazione a tali somme non si individui in capo all’ente erogante il presupposto di applicazione dell’IRAP, pur assumendo, l’ente stesso la veste di sostituto d’imposta ai fini dell’IRPEF.

Numerose sono le modifiche apportate all’articolo 11, concernente disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione.

L’integrazione apportata alla lettera a), del comma 1, intende disciplinare in modo espresso il trattamento delle componenti positive e negative la cui rilevazione contabile sia avvenuta in esercizi antecedenti a quello di entrata in vigore dell’IRAP, ma la cui imputazione fiscale, per effetto dell’applicazione delle norme del TUIR che ne prevedono o consentono il rinvio agli effetti della determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo, venga ad interessare anche il periodo d’imposta di entrata in vigore dell’IRAP ed eventualmente quelli successivi. La predetta integrazione consente pertanto che dette componenti positive e negative concorrano alla determinazione della base imponibile del periodo d’imposta in cui si verifica l’imputazione ai fini delle imposte sui redditi. Il problema come ben s’intende, assume rilievo, principalmente per le società commerciali in genere e per gli enti equiparati; fermo restando, comunque, che la norma proposta è di carattere generale e, quindi , può assumere rilievo anche nei confronti delle imprese individuali nonché degli esercenti arti e professioni.

In coerenza con i principi del tributo, secondo cui non vanno in generale considerate, tra le altre, le voci relative alle svalutazioni e gli accantonamenti, è stato previsto che dai componenti positivi e negativi indicati nell’articolo 2425, primo comma, lettera A) 5) e lettera B) 14), sono escluse le perdite su crediti e le altre poste che sono correlate alle menzionate voci (quali, ad esempio, le sopravvenienze relative alle riprese di valore dei crediti e al recupero di fondi di accantonamento per rischi su crediti). Accogliendo l’osservazione di cui al punto 5 del parere della Commissione, è stato previsto che in ogni caso le plusvalenze e le minusvalenze relative a beni strumentali concorrono alla formazione della base imponibile, salva l’ipotesi di plusvalenze derivanti da cessione d’azienda.

Con la modifica apportata al comma 1, lett. c), n. 2, di detto art. 11, si definisce in modo più preciso l’ambito applicativo della disposizione ivi prevista. Viene così prevista la indeducibilità dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all’art. 81, comma 1, lett. l) nonché di quelli per prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91.

La riformulazione della previsione del n. 3) della richiamata lett. c) si rende opportuna sia al fine di estenderne espressamente l’applicazione anche alle indennità di trasferta e ai rimborsi forfetari di spesa spettanti a soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica di cui alla legge 25 marzo 1986, n.80, sia al fine di chiarire che la regola di indeducibilità in parola riguarda i "costi" per le prestazioni rese da collaboratori coordinati e continuativi e, quindi, anche la parte di essi rappresentata dal contributo del 12 per cento.

Le ulteriori modifiche apportate all’art. 11 attengono all’inserimento dei nuovi commi 1-bis e 1-ter. Della portata del nuovo comma 1-bis si è già detto in precedenza. In relazione al comma 1-ter, si precisa che l’esplicito richiamo alle norme del testo unico delle imposte sui redditi che regolano la deducibilità di alcuni degli accantonamenti ammessi ai fini della determinazione del reddito d’impresa è reso opportuno non solo dall’esigenza di consentire che i costi considerati da tali norme assumano rilevanza ai fini dell’IRAP negli stessi periodi in cui tali costi sono considerati deducibili ai fini dell’imposizione sul reddito (IRPEG, IRPEF), ma anche al fine di affermare la rilevanza agli effetti dell’IRAP delle eventuali componenti positive (sopravvenienze attive) che dovessero emergere dall’applicazione delle suddette norme del testo unico in caso di eccedenza degli accantonamenti ammessi rispetto ai limiti percentuali ivi indicati o alle spese effettivamente sostenute.

Con la integrazione del comma 3 dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 446 del 1997, operata con l’articolo 8 del provvedimento, si precisa, accogliendo il suggerimento formulato dalla Commissione parlamentare nel punto 3) del parere, che l’attività produttiva derivante dall’utilizzo di navi iscritte nel registro internazionale è scomputata dalla base imponibile.

La modifica introdotta nell’articolo 16, consistente nella sostituzione della parola "corrisposta" con quella "spettante", è analoga a quella all’art. 10, comma 1. In tal senso viene chiarito che l’ammontare della retribuzione su cui applicare le aliquote è costituito dalle somme dovute a titolo di retribuzione, anche a prescindere dalla loro materiale corresponsione nel corso del periodo d’imposta.

Le ulteriori modifiche apportate all’art. 16 intendono uniformare la determinazione dell’imposta mediante le specifiche aliquote alla determinazione della base imponibile. Dette modifiche vanno infatti coordinate con quelle apportate all’art. 10 e, in tal senso sono, state previste le aliquote da applicare ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, nonché ai redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitata abitualmente.

La modifica recata all’art. 17, comma 2, si rende opportuna al fine di introdurre le regole uniformi per la determinazione della base imponibile dell’IRAP dei soggetti che si avvalgono di regimi forfetari di determinazione del reddito. In particolare, il comma 2, che si sostituisce, disciplinava soltanto la determinazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP delle persone fisiche, esercenti imprese ovvero arti o professioni, di cui all’art. 3, comma 171, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che si avvalgono della determinazione forfetaria del reddito. Nessuna disciplina veniva dettata per la determinazione della base imponibile degli altri soggetti che si avvalgono di regimi forfetari di determinazione del reddito. La difficoltà di estendere in via analogica la specifica disciplina dettata dall’art. 17, comma 2, a tutti gli altri soggetti in regime forfetario rende opportuno l’intervento modificativo in discorso. I soggetti interessati da detta modifica sono le associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n.398, le associazioni senza scopo di lucro e le pro loco, le associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo per l’attività di assistenza fiscale di cui all’art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, i soggetti di cui all’art. 3, comma 171 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché gli enti non commerciali di cui all’art. 109-bis del TUIR. Resta, comunque, ferma per i predetti soggetti la facoltà di determinare la base imponibile ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 446 del 1997. La modifica del comma 4, recata dalla lettera b) dell’art. 10, è finalizzata ad accogliere l’osservazione n.1 della Commissione che ha suggerito di prevedere, per tutte le cooperative edilizie, la determinazione della base imponibile secondo i criteri previsti per gli enti non commerciali. Conseguentemente si è previsto che detto comma si applichi anche alle cooperative a proprietà divisa, sia pure limitatamente al periodo antecedente il frazionamento del mutuo; ciò per evitare che i relativi interessi passivi scontino l’Irap. Con la modifica, di cui alla lettera c) dell’art. 10 viene accolto, dopo aver avuto modo di approfondire la questione come peraltro indicato nella stessa relazione illustrativa del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il suggerimento già espresso dalla Commissione parlamentare in merito alla estensione dell’agevolazione concessa alle cooperative sociali anche alle cooperative di cui alla legge 30 aprile 1970, n. 602.

Le modifiche apportate all’art. 18 intendono precisare, da un lato, che i benefici concessi per le nuove iniziative produttive non si applicano per le attività intraprese anteriormente al 1° gennaio 1997 e, dall’altro, che resta fermo il beneficio del credito d’imposta spettante ai fini ILOR e ai fini dell’imposta sul patrimonio netto da far valere nella dichiarazione da presentare nell’anno 1998 per il periodo 1997.

La soppressione del comma 5 dell’articolo 27 nonché quella dell’intero articolo 28 si sono rese necessarie a seguito dell’introduzione dell’art. 48, comma 13, della legge di accompagnamento alla legge finanziaria per il 1998 (legge 27 dicembre 1997, n. 449).

In particolare, occorre rilevare che l’art. 28 citato ha attuato la delega contenuta nell’art. 3, comma 144, lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n.662 prevedendo l’istituzione di una addizionale comunale e provinciale all’IRAP con aliquote da stabilirsi con legge regionale entro il 31 luglio 1999. Successivamente, l’art. 48, comma 13, lettere a) e b) della predetta legge n. 449 del 1997 ha sostituito la citata lett. a) del comma 144, dell’art. 3 della legge n. 662, del 1996, prevedendo, in luogo dell’istituzione di una addizionale comunale e provinciale all’IRAP, una compartecipazione delle province e dei comuni al gettito dell’IRAP tale da compensare per ciascun Comune e per ciascuna provincia gli effetti dell’abolizione dell’ICIAP e delle tasse sulle concessioni comunali.

Le modifiche riguardanti gli articoli 31 e 45 del citato decreto legislativo n. 446 sono volte ad apportare alcune necessarie integrazioni alla disciplina del versamento in acconto dell’imposta e alle disposizioni nella c.d. "clausola di salvaguardia".

L’articolo 31, recante disposizioni per il versamento del primo acconto d’imposta, è interessato da due modifiche. La prima intende correggere una evidente imprecisione contenuta nell’attuale testo normativo che rinvia, erroneamente, al comma 2 anziché al comma 3 del precedente art. 30. Con la seconda modifica – sostituzione delle parole " è commisurato" con quelle "è pari" viene stabilito che l’importo da versare in acconto è pari al 120 per cento dell’imposta figurativa liquidabile per il periodo 1997 e non già, come potrebbe risultare da un’interpretazione non meramente letterale dell’attuale testo normativo, al 98 per cento di tale importo.

Per aderire alla osservazione n. 2 della Commissione, analogamente a quanto disposto per il settore agricolo, è stata prevista un’entrata graduale nell’Irap anche a favore delle cooperative della piccola pesca.

La modifica recata al comma 3 del successivo art. 45 è volta a chiarire che, ai fini della determinazione degli ammontari in valore assoluto e percentuale del maggior carico impositivo rispetto a quello derivante dai tributi e contributi soppressi, occorre tenere conto non solo della base imponibile IRAP ma anche della base imponibile dell’imposta personale sui redditi. Nello stesso comma 3, accogliendo uno specifico invito formulato dalla Commissione al punto 11) del parere, è stato stabilito che il decreto ministeriale dovrà prevedere l’importo massimo in valore assoluto della riduzione del carico impositivo spettante a ciascun soggetto. Ciò al fine di evitare che pochi soggetti di grandi dimensioni possano esaurire le risorse finanziarie destinate alla medesima riduzione.

La modifica riguardante il comma 6 dello stesso art. 45 è, infine, volta a eliminare una evidente incongruenza contenuta nell’attuale testo che considera la differenza tra l’imposta effettivamente pagata in base alla c.d. "clausola di salvaguardia" credito d’imposta e, quindi, suscettibile, in quanto tale, di generare anche un rimborso. Più correttamente viene stabilito che la suddetta differenza costituisce detrazione d’imposta che, in quanto tale, è suscettibile , al massimo, di compensare l’imposta dovuta.

La modifica al comma 3 dell’articolo 53 è stata predisposta accogliendo l’osservazione della Commissione di cui al punto 13) del parere, ed è finalizzata a prevedere che i regolamenti, con i quali verranno determinati i criteri per l’iscrizione nell’albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi locali, potranno stabilire un periodo transitorio massimo di due anni perchè i soggetti che già svolgono (almeno dal 1° gennaio 1997) le predette attività, possono adeguarsi a tali criteri. L’osservazione di cui al punto 14) è stata sostanzialmente già accolta con la modifica all’articolo 54 del decreto legislativo n. 446 del 1997, recata dall’articolo 6, comma 1 del decreto legislativo n. 56 del 1998.

Si precisa, infine, che dal provvedimento non derivano minori entrate che pregiudicano il conseguimento degli obiettivi di maggior gettito netto per il bilancio dello Stato, stabiliti dal comma 140 dell’articolo 3 della legge n. 662/1996.

La Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, nel parere reso in merito alle disposizioni correttive di cui al presente decreto, non ha formulato specifiche proposte di modifica. La stessa Conferenza ha evidenziato, peraltro, la opportunità di prevedere l’istituzione di un nuovo fondo perequativo, basato sul principio dell’equalizzazione della capacità fiscale delle regioni e sul rispetto del loro sforzo fiscale autonomo. A tal riguardo il Governo, ha allo studio interventi modificativi volti a risolvere le problematiche evidenziate che potranno essere adottate con i successivi provvedimenti integrativi e modificativi.

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