PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA IN MATERIA DI RIFORMA FISCALE AI SENSI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 662, SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE "DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEI DECRETI LEGISLATIVI 15 DICEMBRE 1997, N. 446 E 18 DICEMBRE 1997, N. 472, RECANTI, RISPETTIVAMENTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E DI TRIBUTI LOCALI, NONCHÉ DI SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE.

Nella relazione approvata dalla Commissione in data 29 settembre a conclusione della indagine conoscitiva sul funzionamento dell’IRAP nel suo primo anno di applicazione, la Commissione ha espresso condivisione sull’impianto complessivo dell’imposta, ha valutato le difficoltà di una sua modifica senza l’alterazione dell’impianto e degli obiettivi complessivi, ma a conclusione dell’indagine la Commissione stessa ha maturato la convinzione della necessità di importanti interventi di semplificazione, indicando anche alcune soluzioni.

Lo schema di decreto correttivo in esame, nell’avviare sostanzialmente a soluzione il problema del "terzo binario", non prende in considerazione altri interventi di semplificazione che la Commissione, fermamente convinta di quanto contenuto nella propria Relazione, si attende dal Governo. Va in ogni caso valutata positivamente l’eliminazione del riferimento a "corretti principi contabili", in quanto non diminuisce le garanzie per i contribuenti e lascia loro maggiore libertà per gli adempimenti contabili.

Tuttavia l’entrata in vigore nell’esercizio in corso di alcune delle correzioni Irap, pur se favorevoli al contribuente, comporterebbe gravosi oneri per gli adempimenti relativi, tenuto conto che siamo oramai alla fine del periodo di imposta e valutata anche la irrilevanza delle nuove norme ai fini del gettito.

Si rileva, inoltre, che sembra irrazionale la previsione di un diverso termine di prescrizione per l’accertamento dell’imposta e per la irrogazione delle sanzioni, così come previsto dall’articolo 20 del decreto n. 472 del 1997.

Viste le osservazioni della VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati e valutato che le modifiche proposte dallo schema di decreto correttivo sono conformi al dettato della legge delega.

La Commissione

esprime parere favorevole

con i seguenti indirizzi:

  1. Con riferimento alla lettera c) dell’articolo 1, la Commissione invita il Governo a valutare l’esigenza di riformulare l’articolo 5 del D. Lgs. n.446 del 1997, per semplificare la determinazione della base imponibile per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lett. a) e b), prevedendo la seguente formulazione:

          "Articolo 5 (Determinazione della base imponibile dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b).

1. Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), non esercenti le attività di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile è determinata dal reddito complessivo determinato in base alla disciplina del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, diminuito dell’imposta comunale sugli immobili di competenza dell’esercizio ed aumentato:

  1. delle perdite su crediti deducibili ai fini delle imposte sui redditi e degli utili distribuiti che non concorrono a formare il reddito ai sensi degli articoli 96 e 96-bis del citato Testo Unico n. 917 del 1986;

  2. dei costi relativi alle prestazioni di lavoro dipendente o autonomo indicati nell’articolo 11, comma 1, lett. b), numeri da 1 a 5, al netto delle deduzioni previste alla lett. a) del citato primo comma;

  3. dalla differenza tra gli interessi ed oneri finanziari e i proventi finanziari di cui alla lettera C dell’articolo 2425 del Codice Civile, incrementata della parte riferita agli interessi passivi dei canoni di locazione finanziaria di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b) n. 6;

  4. dalla differenza tra le svalutazioni e le rivalutazioni di valore di attività finanziarie di cui alla lettera D dell’articolo 2425 del Codice Civile;

  5. dalla differenza tra gli oneri di proventi straordinari di cui alla lettera E del citato articolo 2425 del Codice Civile.

  1. Sono ammesse in deduzione le differenze di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, che risultassero eventualmente negative."

2) La Commissione rinnova al Governo l’invito a considerare l’opportunità di ammettere la deducibilità delle perdite su crediti, quantomeno per i crediti di natura commerciale, e per gli sconti finanziari, al fine di armonizzare il regime Irap con quello previsto per le imposte suoi redditi;

3) La Commissione invita il Governo ad una attenta valutazione delle modifiche proposte al fine di escludere, per quelle che hanno natura di semplificazione, la decorrenza dall’esercizio 1999, rinviando al successivo anno 2000 la loro entrata in vigore.

4) La Commissione invita il Governo a chiarire che l’attrazione a tassazione Irap delle plusvalenze relative alla destinazione dei beni a finalità estranee all’esercizio dell’impresa riguarda soltanto i beni strumentali ammortizzabili ai fini fiscali.

5) La Commissione invita il Governo a valutare la possibilità di introdurre la cessione delle eccedenze Irap infragruppo, così come avveniva con l’Ilor.

6) Con riferimento all'art. 1, comma 1, lettera l), numero 2, concernente la facoltà attribuita alle Regioni di variare l'aliquota IRAP anche in diminuzione, la Commissione invita il Governo a prevedere che non si possa procedere ad una riduzione della suddetta aliquota se nel triennio precedente o nell'anno in corso siano stati deliberati aumenti dell'addizionale regionale IRPEF da parte degli organi regionali. Ciò al fine di evitare che riduzioni d'imposta a favore delle imprese vengano poi finanziate con corrispondenti aumenti a carico dei lavoratori e della fiscalità generale.

7) Con riferimento alla modifica dell’imposta provinciale di trascrizione, valuti il Governo se sia possibile rivedere la previsione del suo versamento presso la provincia dove vengono eseguite le formalità di trascrizione, introducendo in ogni caso il principio della residenza dell’acquirente, considerato che il principio di delega che prevedeva tale condizione è stato abrogato dalla legge 133 del 1999.

8) Con riferimento all’articolo 2, si evidenzia l’opportunità di apportare una ulteriore modifica al decreto legislativo n. 472 del 1997, allo scopo di equiparare i termini entro i quali devono essere notificati, a pena di decadenza, l’atto di contestazione e l’atto di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie ai termini previsti per l’accertamento del relativo tributo.

Roma, 15 dicembre 1999