Commissione Parlamentare Consultiva
in materia di riforma fiscale

PARERE APPROVATO AI SENSI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 662, SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE NORME INTEGRATIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 LUGLIO 1997, N. 241, IN MATERIA DI RIFORMA DELLA DISCIPLINA DEI CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE.

La Commissione parlamentare consultiva in materia di riforma fiscale, istituita ai sensi della legge 23 dicembre 1996 n. 662, ha esaminato lo schema di decreto legislativo integrativo del decreto legislativo n. 241 del 1997, sottoposto dal Governo, ai sensi dell’articolo 3, comma 17, della legge 23/12/96, n. 662, che prevede la possibilità di presentare, entro i due anni successivi alla loro entrata in vigore, provvedimenti legislativi integrativi e correttivi dei decreti fiscali emanati.

La Commissione, dopo aver rilevato che lo schema di decreto legislativo è conforme alle deleghe conferite con la legge 662 del 1996 e successive correzioni

esprime parere favorevole

con le seguenti osservazioni:

Osservazioni generali

La portata innovativa del decreto legislativo in esame e la istituzione di enti e istituti che devono fungere da valido strumento di utilità ed efficienza sia per l'amministrazione finanziaria che per i contribuenti, richiedono che venga prestata particolare attenzione alle scelte normative. Infatti, il decentramento delle funzioni di filtro e di controllo, in particolare per quelle fino ad ora svolte da soggetti pubblici, può funzionare in maniera efficace solo se viene previsto il massimo rigore e viene garantita la massima qualità dell’assistenza prestata e dei relativi controlli sia formali che sostanziali.

Pertanto:

  1. per ciò che riguarda i soggetti coinvolti, la Commissione condivide le scelte del Governo in materia e lo incoraggia anche a rafforzare i requisiti richiesti;
  2. ritiene che occorra prevedere un incremento delle garanzie, attualmente insufficienti, sia per i contribuenti che per l'amministrazione finanziaria, per il corretto adempimento e pagamento delle eventuali sanzioni irrogate con riferimento alle attività previste dal decreto in esame; che occorra limitare il numero di visti per singolo certificatore.
  3. In connessione alle garanzie di rigore previste dalla legge

  4. la Commissione ritiene, altresì, opportuno prevedere un aumento dei vantaggi previsti per i contribuenti che decidono di avvalersi della certificazione tributaria.

Osservazioni specifiche

  1. Si invita il Governo a valutare l’opportunità di procedere ad una riformulazione del testo sotto il profilo della tecnica normativa, eventualmente prevedendo l’inserimento della nuova disciplina come un nuovo capo del decreto legislativo n. 241 del 1997.
  2. Si invita il Governo a verificare se non possa essere preferibile, al fine di una maggiore chiarezza ed organicità del testo, modificarlo procedendo ad una riformulazione delle disposizioni concernenti i vari aspetti della disciplina (soggetti abilitati, attività dei centri, sanzioni, etc.) inserendole in articoli omogenei per materia.
  3. La Commissione ritiene necessario, per quanto riguarda le disposizioni in materia di sanzioni, chiarire che resta salva l’applicazione, in caso di violazioni da parte dei Caf e dei professionisti abilitati, delle sanzioni tributarie non penali previste dai decreti legislativi n. 471 e 472 del 1997.
  4. Occorre tuttavia introdurre una sanzione amministrativa pecuniaria a carico dei soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni per il caso in cui le stesse, dopo essere state presentate dal contribuente, non siano state tempestivamente inoltrate all'Amministrazione finanziaria.
  5. Si invita, inoltre, il Governo a correggere gli errori materiali contenuti nello schema di decreto (a titolo di esempio si segnalano: la soppressione, prevista dall’articolo 2 comma 1 lettera b), del comma 9 dell’articolo 4 del decreto legge n.16 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 75 del 1993, in luogo del comma 8 bis; la previsione di cui alla lettera f) dell’articolo 2, che abroga il comma 14 dell’articolo 14 della legge n. 449 del 1997, interamente sostitutivo del comma 22, dell’articolo 78 della legge n. 413 del 1991, la cui abrogazione è già prevista alla lettera a) dello stesso articolo), ed a chiarire se l’abrogazione del comma 4 dell’articolo 5 del decreto legge n. 330 del 1994, convertito con modificazioni dalla legge n. 473 del 1994, debba interpretarsi nel senso che si intende stabilire che i compensi corrisposti dallo Stato ai sostituti d’imposta debbono intendersi come corrispettivi ai fini IVA.
  6. Valuti il Governo la possibilità di consentire alle associazioni che già svolgono, in favore dei propri associati, attività di assistenza e consulenza in materia contabile-tributaria, di conferire ai centri i beni utilizzati a tale scopo, senza oneri impositivi, sia diretti sia indiretti.
  7. Assistenza fiscale alle imprese

  8. Al fine di garantire la qualità ed efficienza dell'assistenza prestata dai Caf imprese e dai singoli professionisti, la Commissione ritiene che sia opportuno introdurre limitazioni annuali alla possibilità di apporre i "visti di conformità" e le "asseverazioni" per singolo responsabile dell'assistenza o per singolo professionista.
  9. La Commissione ritiene che all'articolo 1, comma 1 dello schema di decreto, nella parte in cui introduce l'articolo 77-bis, vadano inseriti tra i soggetti abilitati alla istituzione dei CAF, anche le associazioni di promozione sociale presenti con strutture organizzate in tutte le regioni e almeno in trenta province promotrici di imprese sociali costituite sia nella forma di impresa sia nella forma di Ente non commerciale ai sensi del decreto legislativo n. 460/97.
  10. La Commissione, pur condividendo la scelta di eliminare i gravosi e forse superflui obblighi che hanno portato alla impossibilità di istituire fino ad oggi i Caf imprese e che deve essere valutata in maniera positiva, ritiene che l'importanza degli adempimenti demandati ai centri, e la giusta previsione di specifiche sanzioni necessiti di congrue garanzie per la loro riscossione per la tutela sia dell'amministrazione che dei contribuenti che si rivolgono a tali enti. Valuti il Governo le modalità più adatte per garantire tale esigenza.
  11. Considerato che l’ambito operativo dei Caf viene ampliato e che le stesse attività possono essere legittimamente svolte anche all’interno delle associazioni di categoria con il trattamento fiscale previsto dal d.lgs. n. 460/97, chiarisca il Governo che solo l’attività di assistenza fiscale vera e propria rimane oggettivamente commerciale e non anche le altre.
  12. Poiché la nuova disciplina dell’assistenza fiscale comporta per le strutture delle associazioni di categoria scelte che incidono sui loro statuti, la Commissione ritiene opportuno che, limitatamente ai soggetti di cui al comma 4 dell’art. 5 del d.lgs. n. 460/97, sia prevista una proroga per il termine per gli adempimenti statutari previsti dalla stessa legge modificati dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422.
  13. Sarebbe opportuno che il Governo chiarisca la motivazione che porta ad escludere dall'assistenza le società che svolgono attività per le quali non sono ancora stati approvati gli studi di settore e valuti una sua eventuale modifica.
  14. Il Governo valuti la possibilità di prevedere la delega alla costituzione di un Caf imprese anche a società cooperative o società consortili, già costituite alla data del 31 dicembre 1997, i cui soci o consorziati siano e permangano nella loro totalità associati alle associazioni nazionali deleganti, ovvero alle organizzazioni aderenti. A tal fine dovrà essere adeguato lo statuto della cooperativa o della società consortile delegata. In tal caso il Governo preveda specifiche norme di incompatibilità, per conflitto di interessi, tra le figure dei soci o consorziati, e quelle di utenti del servizio.
  15. Essendo abolita l'obbligatorietà di sottoporre i CAF alla certificazione di bilancio, ed ipotizzando che una nuova disciplina produca i suoi effetti dal periodo in corso dal 1° gennaio 1999, la Commissione ritiene che vada chiarito il dubbio riguardante la certificazione dei bilanci chiusi al 31 dicembre 1998.
  16. Centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati.

  17. Al fine di garantire la qualità ed efficienza dell'assistenza prestata dai Caf per i lavoratori dipendenti e pensionati, valuti il Governo l'opportunità di limitazioni annuali alla possibilità di apporre i "visti di conformità", anche tenendo anche conto della struttura del centro ed al numero dei responsabili dell'assistenza
  18. L'importanza degli adempimenti demandati ai centri, e la giusta previsione di specifiche sanzioni, richiede anche che siano previste congrue garanzie per la loro riscossione, per la tutela sia dell'amministrazione che dei contribuenti che si rivolgono a tali enti. Valuti il Governo le modalità più adatte per garantire tale esigenza.
  19. Valuti il Governo la possibilità di estendere l'individuazione dei soggetti responsabili di cui al comma 5 dell'articolo 77-bis della legge 30 dicembre 1991, n. 413, introdotto dall'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto, anche agli altri soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, purché iscritti al registro dei revisori dei conti, ed in possesso di laurea in economia e commercio o di diploma di ragioniere e perito commerciale.
  20. Con riferimento ai controlli che devono essere espletati per verificare la conformità dei dati esposti nelle dichiarazione alla relativa documentazione, chiarisca il Governo se, come la Commissione riterrebbe debba essere, essi si riferiscono a tutti i dati contenuti nella dichiarazione predisposta. In tal caso, la Commissione ritiene che tanto più è esteso l'ambito della verifica per conformità, tanto minori devono essere i termini per l'accertamento, e maggiori i compensi per i CAF.
  21. Chiarisca il Governo i contenuti della prevista possibilità dei soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni di rilasciare alla medesime condizioni dei Caf dipendenti il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni unificate, specificando le attività che possono essere svolte da tali soggetti.
  22. Con riferimento alla assistenza fiscale prestata dai sostituti d’imposta e dai Caf dipendenti, occorre rendere efficace e funzionale la nuova disciplina. In questa ottica, valuti il Governo le migliori forme per garantire tali esigenze, ad esempio, prevedendo la possibilità per i sostituti d’imposta di prestare assistenza anche mantenendo il regime di convenzioni, attualmente in vigore (in tal caso abrogando espressamente i commi da 1 a 7, da 10 a 13, e da 14 a 24 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), e specificando e limitando i contenuti dell’obbligo di consentire la raccolta degli atti e documenti necessari per lo svolgimento di tali attività per coloro che non prestano assistenza fiscale (eventualmente con riferimento al numero dei dipendenti).
  23. Valuti il Governo l'opportunità di prevedere un termine più ampio per la presentazione dei prospetti di liquidazione delle imposte dei sostituti d'imposta, e per le conseguenti operazioni di conguaglio.
  24. Certificazione tributaria

  25. La Commissione ritiene, come già anticipato nelle osservazioni generali, che sia opportuno rafforzare gli incentivi ai contribuenti che intendono avvalersi della certificazione tributaria. Tra gli incentivi da considerare si propone di escludere l’utilizzo dell’accertamento induttivo (sia ai fini delle imposte sui redditi che in materia di IVA) per le imprese che intendono avvalersi della certificazione tributaria, ad eccezione dei casi di particolare gravità come, ad esempio, la infedele certificazione, la sottrazione di scritture contabili, la mancata emissione di fatture, etc. e prevedere limitazioni temporali anche in ordine ad accessi, verifiche ed ispezioni.
  26. La Commissione ritiene opportuno, considerata l'importanza degli adempimenti per la certificazione tributaria, e la giusta indicazione di specifiche sanzioni, prevedere congrue garanzie per la loro riscossione, per la tutela sia dell'amministrazione che dei contribuenti che si rivolgono ai professionisti. Valuti il Governo le modalità più adatte per garantire tale esigenza.
  27. Al fine di garantire la qualità ed efficienza dell'assistenza prestata dai singoli professionisti, la Commissione ritiene che sia opportuno introdurre limitazioni annuali alla possibilità di apporre la certificazione tributaria per singolo professionista.
  28. Segnalazione di errore concernente altri decreti

  29. La Commissione ritiene di dover segnalare al Governo un probabile errore di trascrizione,
  30. laddove emerge che l'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, come riformulato ad opera del decreto legislativo n. 314/1997, non prevede più l'obbligo per le amministrazioni dello Stato e gli organi di rilevanza costituzionale di effettuare la ritenuta in caso di corresponsione di redditi di capitale. Benchè si tratti di ipotesi non molto frequenti, sarebbe comunque urgente provvedere a correggere tale svista, perché sarebbe una grave incongruenza, dopo la riforma delle rendite finanziarie e dei redditi di capitale, consentire tale discriminazione tra i contribuenti.

ritorno alla home della Commissione riforma fiscale