PARERE APPROVATO AI SENSI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 662, SULLO
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE NORME INTEGRATIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 LUGLIO
1997, N. 241, IN MATERIA DI RIFORMA DELLA DISCIPLINA DEI CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE.
La Commissione parlamentare consultiva in materia di riforma fiscale,
istituita ai sensi della legge 23 dicembre 1996 n. 662, ha esaminato lo schema di decreto
legislativo integrativo del decreto legislativo n. 241 del 1997, sottoposto dal Governo,
ai sensi dellarticolo 3, comma 17, della legge 23/12/96, n. 662, che prevede la
possibilità di presentare, entro i due anni successivi alla loro entrata in vigore,
provvedimenti legislativi integrativi e correttivi dei decreti fiscali emanati.
La Commissione, dopo aver rilevato che lo schema di decreto legislativo
è conforme alle deleghe conferite con la legge 662 del 1996 e successive correzioni
esprime parere favorevole
con le seguenti osservazioni:
Osservazioni generali
La portata innovativa del decreto legislativo in esame e la istituzione
di enti e istituti che devono fungere da valido strumento di utilità ed efficienza sia
per l'amministrazione finanziaria che per i contribuenti, richiedono che venga prestata
particolare attenzione alle scelte normative. Infatti, il decentramento delle funzioni di
filtro e di controllo, in particolare per quelle fino ad ora svolte da soggetti pubblici,
può funzionare in maniera efficace solo se viene previsto il massimo rigore e viene
garantita la massima qualità dellassistenza prestata e dei relativi controlli sia
formali che sostanziali.
Pertanto:
- per ciò che riguarda i soggetti coinvolti, la Commissione condivide le scelte del
Governo in materia e lo incoraggia anche a rafforzare i requisiti richiesti;
- ritiene che occorra prevedere un incremento delle garanzie, attualmente insufficienti,
sia per i contribuenti che per l'amministrazione finanziaria, per il corretto adempimento
e pagamento delle eventuali sanzioni irrogate con riferimento alle attività previste dal
decreto in esame; che occorra limitare il numero di visti per singolo certificatore.
In connessione alle garanzie di rigore previste dalla legge
- la Commissione ritiene, altresì, opportuno prevedere un aumento dei vantaggi previsti
per i contribuenti che decidono di avvalersi della certificazione tributaria.
Osservazioni specifiche
- Si invita il Governo a valutare lopportunità di procedere ad una riformulazione
del testo sotto il profilo della tecnica normativa, eventualmente prevedendo
linserimento della nuova disciplina come un nuovo capo del decreto legislativo n.
241 del 1997.
- Si invita il Governo a verificare se non possa essere preferibile, al fine di una
maggiore chiarezza ed organicità del testo, modificarlo procedendo ad una riformulazione
delle disposizioni concernenti i vari aspetti della disciplina (soggetti abilitati,
attività dei centri, sanzioni, etc.) inserendole in articoli omogenei per materia.
- La Commissione ritiene necessario, per quanto riguarda le disposizioni in materia di
sanzioni, chiarire che resta salva lapplicazione, in caso di violazioni da parte dei
Caf e dei professionisti abilitati, delle sanzioni tributarie non penali previste dai
decreti legislativi n. 471 e 472 del 1997.
- Occorre tuttavia introdurre una sanzione amministrativa pecuniaria a carico dei soggetti
abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni per il caso in cui le stesse,
dopo essere state presentate dal contribuente, non siano state tempestivamente inoltrate
all'Amministrazione finanziaria.
- Si invita, inoltre, il Governo a correggere gli errori materiali contenuti nello schema
di decreto (a titolo di esempio si segnalano: la soppressione, prevista dallarticolo
2 comma 1 lettera b), del comma 9 dellarticolo 4 del decreto legge n.16 del 1993,
convertito con modificazioni dalla legge n. 75 del 1993, in luogo del comma 8 bis; la
previsione di cui alla lettera f) dellarticolo 2, che abroga il comma 14
dellarticolo 14 della legge n. 449 del 1997, interamente sostitutivo del comma 22,
dellarticolo 78 della legge n. 413 del 1991, la cui abrogazione è già prevista
alla lettera a) dello stesso articolo), ed a chiarire se labrogazione del comma 4
dellarticolo 5 del decreto legge n. 330 del 1994, convertito con modificazioni dalla
legge n. 473 del 1994, debba interpretarsi nel senso che si intende stabilire che i
compensi corrisposti dallo Stato ai sostituti dimposta debbono intendersi come
corrispettivi ai fini IVA.
- Valuti il Governo la possibilità di consentire alle associazioni che già svolgono, in
favore dei propri associati, attività di assistenza e consulenza in materia
contabile-tributaria, di conferire ai centri i beni utilizzati a tale scopo, senza oneri
impositivi, sia diretti sia indiretti.
Assistenza fiscale alle imprese
- Al fine di garantire la qualità ed efficienza dell'assistenza prestata dai Caf imprese
e dai singoli professionisti, la Commissione ritiene che sia opportuno introdurre
limitazioni annuali alla possibilità di apporre i "visti di conformità" e le
"asseverazioni" per singolo responsabile dell'assistenza o per singolo
professionista.
- La Commissione ritiene che all'articolo 1, comma 1 dello schema di decreto, nella parte
in cui introduce l'articolo 77-bis, vadano inseriti tra i soggetti abilitati alla
istituzione dei CAF, anche le associazioni di promozione sociale presenti con strutture
organizzate in tutte le regioni e almeno in trenta province promotrici di imprese sociali
costituite sia nella forma di impresa sia nella forma di Ente non commerciale ai sensi del
decreto legislativo n. 460/97.
- La Commissione, pur condividendo la scelta di eliminare i gravosi e forse superflui
obblighi che hanno portato alla impossibilità di istituire fino ad oggi i Caf imprese e
che deve essere valutata in maniera positiva, ritiene che l'importanza degli adempimenti
demandati ai centri, e la giusta previsione di specifiche sanzioni necessiti di congrue
garanzie per la loro riscossione per la tutela sia dell'amministrazione che dei
contribuenti che si rivolgono a tali enti. Valuti il Governo le modalità più adatte per
garantire tale esigenza.
- Considerato che lambito operativo dei Caf viene ampliato e che le stesse attività
possono essere legittimamente svolte anche allinterno delle associazioni di
categoria con il trattamento fiscale previsto dal d.lgs. n. 460/97, chiarisca il Governo
che solo lattività di assistenza fiscale vera e propria rimane oggettivamente
commerciale e non anche le altre.
- Poiché la nuova disciplina dellassistenza fiscale comporta per le strutture delle
associazioni di categoria scelte che incidono sui loro statuti, la Commissione ritiene
opportuno che, limitatamente ai soggetti di cui al comma 4 dellart. 5 del d.lgs. n.
460/97, sia prevista una proroga per il termine per gli adempimenti statutari previsti
dalla stessa legge modificati dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422.
- Sarebbe opportuno che il Governo chiarisca la motivazione che porta ad escludere
dall'assistenza le società che svolgono attività per le quali non sono ancora stati
approvati gli studi di settore e valuti una sua eventuale modifica.
- Il Governo valuti la possibilità di prevedere la delega alla costituzione di un Caf
imprese anche a società cooperative o società consortili, già costituite alla data del
31 dicembre 1997, i cui soci o consorziati siano e permangano nella loro totalità
associati alle associazioni nazionali deleganti, ovvero alle organizzazioni aderenti. A
tal fine dovrà essere adeguato lo statuto della cooperativa o della società consortile
delegata. In tal caso il Governo preveda specifiche norme di incompatibilità, per
conflitto di interessi, tra le figure dei soci o consorziati, e quelle di utenti del
servizio.
- Essendo abolita l'obbligatorietà di sottoporre i CAF alla certificazione di bilancio,
ed ipotizzando che una nuova disciplina produca i suoi effetti dal periodo in corso dal
1° gennaio 1999, la Commissione ritiene che vada chiarito il dubbio riguardante la
certificazione dei bilanci chiusi al 31 dicembre 1998.
Centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e
pensionati.
- Al fine di garantire la qualità ed efficienza dell'assistenza prestata dai Caf per i
lavoratori dipendenti e pensionati, valuti il Governo l'opportunità di limitazioni
annuali alla possibilità di apporre i "visti di conformità", anche tenendo
anche conto della struttura del centro ed al numero dei responsabili dell'assistenza
- L'importanza degli adempimenti demandati ai centri, e la giusta previsione di specifiche
sanzioni, richiede anche che siano previste congrue garanzie per la loro riscossione, per
la tutela sia dell'amministrazione che dei contribuenti che si rivolgono a tali enti.
Valuti il Governo le modalità più adatte per garantire tale esigenza.
- Valuti il Governo la possibilità di estendere l'individuazione dei soggetti
responsabili di cui al comma 5 dell'articolo 77-bis della legge 30 dicembre 1991, n. 413,
introdotto dall'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto, anche agli altri soggetti
abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, purché iscritti al registro
dei revisori dei conti, ed in possesso di laurea in economia e commercio o di diploma di
ragioniere e perito commerciale.
- Con riferimento ai controlli che devono essere espletati per verificare la conformità
dei dati esposti nelle dichiarazione alla relativa documentazione, chiarisca il Governo
se, come la Commissione riterrebbe debba essere, essi si riferiscono a tutti i dati
contenuti nella dichiarazione predisposta. In tal caso, la Commissione ritiene che tanto
più è esteso l'ambito della verifica per conformità, tanto minori devono essere i
termini per l'accertamento, e maggiori i compensi per i CAF.
- Chiarisca il Governo i contenuti della prevista possibilità dei soggetti abilitati alla
trasmissione telematica delle dichiarazioni di rilasciare alla medesime condizioni dei Caf
dipendenti il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni unificate,
specificando le attività che possono essere svolte da tali soggetti.
- Con riferimento alla assistenza fiscale prestata dai sostituti dimposta e dai Caf
dipendenti, occorre rendere efficace e funzionale la nuova disciplina. In questa ottica,
valuti il Governo le migliori forme per garantire tali esigenze, ad esempio, prevedendo la
possibilità per i sostituti dimposta di prestare assistenza anche mantenendo il
regime di convenzioni, attualmente in vigore (in tal caso abrogando espressamente i commi
da 1 a 7, da 10 a 13, e da 14 a 24 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413),
e specificando e limitando i contenuti dellobbligo di consentire la raccolta degli
atti e documenti necessari per lo svolgimento di tali attività per coloro che non
prestano assistenza fiscale (eventualmente con riferimento al numero dei dipendenti).
- Valuti il Governo l'opportunità di prevedere un termine più ampio per la presentazione
dei prospetti di liquidazione delle imposte dei sostituti d'imposta, e per le conseguenti
operazioni di conguaglio.
Certificazione tributaria
- La Commissione ritiene, come già anticipato nelle osservazioni generali, che sia
opportuno rafforzare gli incentivi ai contribuenti che intendono avvalersi della
certificazione tributaria. Tra gli incentivi da considerare si propone di escludere
lutilizzo dellaccertamento induttivo (sia ai fini delle imposte sui redditi
che in materia di IVA) per le imprese che intendono avvalersi della certificazione
tributaria, ad eccezione dei casi di particolare gravità come, ad esempio, la infedele
certificazione, la sottrazione di scritture contabili, la mancata emissione di fatture,
etc. e prevedere limitazioni temporali anche in ordine ad accessi, verifiche ed ispezioni.
- La Commissione ritiene opportuno, considerata l'importanza degli adempimenti per la
certificazione tributaria, e la giusta indicazione di specifiche sanzioni, prevedere
congrue garanzie per la loro riscossione, per la tutela sia dell'amministrazione che dei
contribuenti che si rivolgono ai professionisti. Valuti il Governo le modalità più
adatte per garantire tale esigenza.
- Al fine di garantire la qualità ed efficienza dell'assistenza prestata dai singoli
professionisti, la Commissione ritiene che sia opportuno introdurre limitazioni annuali
alla possibilità di apporre la certificazione tributaria per singolo professionista.
Segnalazione di errore concernente altri decreti
- La Commissione ritiene di dover segnalare al Governo un probabile errore di
trascrizione,
laddove emerge che l'articolo 29 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 600/1973, come riformulato ad opera del decreto legislativo n. 314/1997, non
prevede più l'obbligo per le amministrazioni dello Stato e gli organi di rilevanza
costituzionale di effettuare la ritenuta in caso di corresponsione di redditi di capitale.
Benchè si tratti di ipotesi non molto frequenti, sarebbe comunque urgente provvedere a
correggere tale svista, perché sarebbe una grave incongruenza, dopo la riforma delle
rendite finanziarie e dei redditi di capitale, consentire tale discriminazione tra i
contribuenti.