Commissione
Parlamentare Consultiva
in materia di riforma fiscale
PARERE APPROVATO AI SENSI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996 N. 662 SULLO
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CONTENENTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEI DECRETI
LEGISLATIVI NN. 471, 472 E 473 DEL 1997, IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE.
Lo schema di decreto integrativo e correttivo, in sintonia con la
delega di cui all'articolo 3, comma 133 della legge 662/1996, si propone di armonizzare la
notevole riforma del sistema sanzionatorio tributario non penale operata dal Governo con
le giuste esigenze della pratica applicazione e le legittime aspettative degli operatori
interessati.
La riforma nel suo complesso è apprezzabile per avere formulato in
legge organica l'intero sistema sanzionatorio, riconosciuto la natura afflittiva della
sanzione tributaria, riferito la sanzione all'autore della violazione e, mutuando principi
del diritto penale, creato un deterrente alla Commissione di violazioni di carattere
tributario. Inoltre l'entità delle sanzioni è stata ricondotta a livelli di
ragionevolezza, è stata eliminata la moltiplicazione delle pene ed è stata introdotta la
possibilità di non applicare le sanzioni nei casi di infrazioni incolpevoli.
Si ricorda che principio cardine per la assoggettabilità a sanzione è
la capacità di intendere e volere unita ad una azione od omissione cosciente e
volontaria dell'autore, significando che al di fuori delle predette ipotesi non può
essere comminata alcuna sanzione.
La riforma introduce la "personalizzazione" delle sanzioni
allo scopo di deterrente alla commissione delle violazioni ed è quindi funzionale al
sistema che venga adeguatamente valutato l'elemento soggettivo. E' inoltre importante
sottolineare l'importanza e l'intensità del fatto che la sanzione è da comminarsi
esclusivamente dopo avere verificato l'esistenza di una azione "cosciente e
volontaria" che ha prodotto un comportamento non corretto. In questo contesto, le
limitazioni introdotte nei casi di "colpa lieve" e le cause di non punibilità
giustificano e rendono efficace la "personalizzazione" della sanzione. Peraltro,
non sembra condivisibile l'obiezione che con questo sistema si crea un conflitto
d'interesse tra il contribuente e la persona fisica che compie le scelte fiscali. Infatti,
scopo della disciplina è quello di assicurare la corretta applicazione delle norme
tributarie che è l'obiettivo della riforma e che è coerente con le introduzioni di
limitazione della responsabilità nei casi di "dubbio" e di comportamenti non
caratterizzati da colpa grave e dolo.
Ciò premesso, la Commissione
esprime parere favorevole
con le seguenti osservazioni:
all'articolo 2 recante modifiche al decreto legislativo n. 472/97
- il decreto definisce al comma 4 aggiunto del nuovo testo dell'articolo 5, il concetto di
dolo specifico. Chiarisca il Governo che, così formulato ed integrato l'articolo,
risultano definiti il dolo specifico tributario e la colpa grave tali da escludere,
conseguentemente, qualsiasi altra fattispecie di dolo, compreso il dolo eventuale e il
dolo generico che, congiuntamente all'onere della prova spettante all'Amministrazione
finanziaria, collega le sanzioni ai comportamenti volontariamente diretti alla scorretta
sottrazione di tributi, circoscrivendo e limitando il classico dolo penalistico e creando
un discriminante più netto con la colpa lieve sanzionata in misura più contenuta.
- all'articolo 6, comma 1, fra le cause di non punibilità, il Governo introduce una
soglia di tollerabilità in caso di erronee rilevazioni o valutazioni delle poste in
bilancio ai fini della determinazione del reddito d'impresa, purché il tutto sia eseguito
nel rispetto di corretti principi contabili e criteri di stima nonché nella continuità
dei valori nei diversi esercizi. La soglia del 5%, così come proposta, non appare chiara
e nella riferibilità alle "valutazioni" sembra superflua dal momento che la
fattispecie prevede "corretti criteri di stima", corretti principi contabili e
continuità dei valori. Valuti il Governo l'opportunità di escludere ogni sanzione se
sono rispettate le citate condizioni e di mantenere come ulteriore garanzia per le sole
valutazioni estimative una soglia di tolleranza ulteriore.
- la modifica del comma 3 dell'articolo 12 specifica che in caso di concorso di violazioni
e continuazione le violazioni rilevano ai fini di più tributi erariali, mentre sarebbe
opportuno specificare che le previsioni dei primi tre commi si applicano separatamente
rispetto ai tributi erariali e di ciascun altro ente impositore.
- all'articolo 20 viene unificato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in
cui è commessa la violazione il termine di prescrizione e decadenza per la notifica del
provvedimento di contestazione o irrogazione della sanzione. Valuti il Governo
l'opportunità di collegare i detti termini a quelli previsti per l'accertamento dei
singoli tributi.
- all'articolo 25, comma 3, in ordine alla definizione delle sanzioni sui procedimenti in
corso, vengono esclusi da tale definizione i casi in cui le stesse siano già iscritte a
ruolo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo. Tale esclusione sembra
discriminatoria in via generale, mentre sembrerebbe opportuna solo per le iscrizioni a
ruolo di tributi dichiarati e non pagati e di liquidazioni ai sensi degli articoli 36 bis
e 36 ter del DPR 600/73 e degli articoli 54 bis e 60, 6° comma, del DPR 633/72.
- la connotazione soggettivistica del sistema sanzionatorio non può e non deve tradursi
in una esasperata ricerca dell'autore della violazione, specie ove si consideri che nella
fisiologia del rapporto tributario il contribuente - responsabile dell'imposta è già
individuato. Chiarisca il Governo che la ricerca degli elementi di fatto necessari a
puntualmente ricostruire la responsabilità personale sarà effettivamente necessaria solo
nei casi in cui non possono operare le normali presunzioni di colpa legate alla mera
inosservanza di norme tributarie.
In definitiva l'Amministrazione finanziaria dovrebbe procedere ad
approfonditi accertamenti solo nei casi in cui vengano in rilievo ipotesi di colpa grave o
dolo, ciò anche in linea con altre esperienze di normative europee, che portano i
principi della personalità della responsabilità ad operare nei casi di responsabilità
più rilevanti. In questo senso, la responsabilità personale si dovrebbe attribuire solo
ai soggetti detentori degli effettivi poteri decisionali delle varie strutture
organizzative.
- il Governo chiarisca che la sanzione è da comminarsi esclusivamente dopo aver
verificato l'esistenza di una azione "cosciente e volontaria" che ha prodotto un
comportamento non corretto.
- in ordine alla figura dei "consulenti", da intendersi in senso lato, non
compresi esplicitamente dalla normativa, essi vengono ad essere attratti negli articoli 9
(concorso di persone) o 10 (autore mediato). Non essendo gli stessi compresi fra i
soggetti di cui al primo comma dell'articolo 11, per loro non vige la differenza tra colpa
lieve, grave e dolo ai fini dell'applicazione del tetto e della responsabilità solidale.
La disciplina sembra risultare penalizzante se si considera il tessuto dei servizi alle
imprese formato in maggior numero dalle associazioni di categoria che si avvalgono di
dipendenti propri per l'assistenza contabile o tributaria agli associati. Valuti il
Governo se per tali categorie, e i consulenti in genere, tenuto conto della natura
professionale da loro esercitata e del contenuto intellettuale della stessa, in linea con
le previsioni del codice civile, non sia opportuno limitare la loro responsabilità ai
soli casi di accertata colpa grave o dolo, escludendo qualsiasi altro elemento soggettivo.
- il Governo specifichi le modalità di applicazione del tetto dei 100 milioni che, nel
rispetto del principio dell'adeguatezza e proporzionalità della pena, dovrebbe essere
considerato valido per tutte le sanzioni commesse fino alla "constatazione",
siano esse accertate o meno dall'amministrazione.
- in ordine al concetto di responsabilità solidale fra autore e contribuente, potrebbe
essere opportuno utilizzare istituti già esistenti nel diritto tributario, basati sulla
"responsabilità" per debito tributario altrui, al fine di garantire comunque la
riscossione dell'intera sanzione all'erario e l'applicazione del tetto sulla persona
fisica responsabile, al fine anche di escludere che il mancato esercizio del diritto di
regresso configuri reddito imponibile per le persone fisiche che ne abbiano tratto
vantaggio e che rappresenti un costo deducibile dal reddito del titolare del diritto di
regresso.
- in ordine alla riscossione anticipata di parte della sanzione dopo il giudizio di primo
grado, si ritiene opportuno che la stessa sia eseguita direttamente sul contribuente fino
alla definitività del giudizio.
- si ritiene opportuno che le sanzioni amministrative proporzionali non siano irrogate
quando la violazione dipende da errori e irregolarità formali che non comportano evasione
del tributo;
- si ritiene opportuno che il ravvedimento del contribuente avvenuto prima
dell'accertamento dell'errore o della irregolarità formale non dia luogo alla
applicazione della sanzione;
- non si ritiene opportuna la formulazione dell'art. 12 comma 7, laddove esclude del tutto
l'ipotesi di fare operare la progressione (o continuazione) nei casi di accertamento con
adesione, perché in tal modo si rischia di rendere l'istituto dell'accertamento per
adesione meno favorevole rispetto alle altre ipotesi di definizione agevolata previste dal
decreto n. 472/1997. Valuti il Governo l'opportunità che, nei casi di accertamento con
adesione, le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica in caso di
progressione si applicano separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo
d'imposta.
- al comma 1 lettera f) punto 2 dell'art. 2 del correttivo, che modifica l'articolo 16 del
decreto 472, la parola "irrogata" dovrebbe sostituirsi con la parola
"indicata", poiché la disposizione è riferita all'atto di contestazione e non
di irrogazione della sanzione.
- valuti il Governo di inserire all'articolo 17 una integrazione, al fine di rendere
possibile l'irrogazione delle sanzioni per omesso o ritardato pagamento anche con il
procedimento di cui all'articolo 16, quando le violazioni sono ritenute commesse con dolo
o colpa grave e quindi è necessario motivare adeguatamente la pretesa. Inoltre, le
province ed i comuni non sarebbero obbligati ad utilizzare le procedure di cui al DPR n.
602 del 1973 in contrasto con la potestà regolamentare loro riconosciuta dall'articolo 52
del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e con l'articolo 24 dello stesso decreto
n. 472, secondo il quale per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni
sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce.
- si ritiene opportuno prevedere per le sanzioni irrogate mediante diretta iscrizione a
ruolo, ai sensi dell'articolo 17 comma 3, che entro il termine di decadenza le sanzioni
devono essere iscritte nei ruoli come già previsto dall'articolo 17 del DPR n. 602/1997.
- all'articolo 13, I° comma, punto c), si invita il Governo a sostituire il termine
"un anno dall'omissione o dall'errore" con "tre mesi dall'omissione o
dall'errore", per rendere la norma omogenea con le altre previsioni di ravvedimento e
in particolare con il punto b).
- all'articolo 13, II° comma, si invita il Governo a prevedere che nel caso di tributi
riscossi mediante ruolo, il contribuente nell'atto di regolarizzazione degli errori e
delle omissioni deve sottoscrivere l'adesione formale al pagamento del tributo e della
sanzione ridotta e degli interessi moratori mediante iscrizione a ruolo.
- all'articolo 17, III° comma, si invita il Governo a prevedere che per i tributi locali
le sanzioni per omesso o ritardato pagamento siano irrogate con la procedura prevista al
I° comma, contestualmente all'avviso di liquidazione e che la relativa riscossione
avviene secondo le modalità previste dall'articolo 24, I° comma.
- agli artt. 16, III° comma e 17, II° si segnala al Governo l'opportunità che per i
tributi locali la definizione agevolata sia applicabile secondo le modalità previste
dalle norme specifiche per ogni tributo contenute nel capo IV del decreto legislativo
473/97.
- valuti il Governo le soluzioni più idonee a consentire la liceità dei contratti di
assicurazione aventi ad oggetto la copertura del rischio derivante dall'applicazione di
sanzioni tributarie nei casi di colpa, ancorchè grave. Valuti, in particolare, se a tal
fine sia percorribile la via di inserire una disposizione che escluda la qualificazione
delle norme del decreto legislativo come principi di ordine pubblico al suddetto limitato
effetto.
all'articolo 1 recante modifiche al decreto legislativo 471/97
- all'articolo 9, comma 5, viene colmata una lacuna prevedendo la sanzione per la
ammissione della sottoscrizione delle dichiarazioni da parte dell'organo di controllo
senza giustificato motivo. Nel richiamare il giustificato motivo la relazione ministeriale
fa riferimento generico a controlli sulla regolarità delle dichiarazioni. Si invita il
Governo a chiarire che i controlli riguardino la regolare tenuta delle scritture contabili
e la conformità delle risultanze della contabilità con i dati esposti in dichiarazioni.
- all'articolo 11, viene opportunamente precisato che l'omissione delle comunicazioni
richieste dall'Amministrazione finanziaria devono riguardare quelle prescritte dalla legge
tributaria; il Governo valuti l'opportunità di cassare il refuso "ovvero",
perché stravolge il senso di quanto voluto ed anche specificato nella relazione
ministeriale.
- Si invita a chiarire ed eventualmente integrare nell'articolo 9 del decreto 471,
riguardante le violazioni degli obblighi relativi alla contabilità, quali siano gli
obblighi il cui mancato rispetto determina l'applicabilità della sanzione.
- Valuti il Governo l'opportunità di introdurre una specifica sanzione per l'indicazione
volontaria e non determinata da errore di una aliquota inferiore a quella dovuta, visto
che l'art. 6 comma 8, prevede la procedura per il cessioniario o committente di
regolarizzazione tendente ad evitare la sanzione propria.
- L'art. 6, comma 1 dello schema di decreto andrebbe riformulato applicando la sanzione -
ora tra il 10 e il 15% - non già all'imponibile ma all'imposta. In tal caso la sanzione
potrebbe anche essere aumentata.
all'articolo 4, recante modifiche al decreto legislativo n. 473/97
- in materia di imposta sugli spettacoli (art. 7 comma 1 del decreto legislativo n. 473)
al nuovo articolo 32 del DPR 26 ottobre n. 640 valuti il Governo l'opportunità di
aggiungere dopo la parola "omessa" le parole "o infedele" per
prevedere sanzione per la condotta di presentazione di dichiarazione infedele di cui
all'articolo 13.
- al comma 2 dell'articolo 7 del decreto n. 473 si segnala un refuso di stampa: la
titolarità del servizio di accertamento e riscossione è disciplinata dall'articolo 17
del DPR 26 ottobre 1972 n. 640 e non dall'articolo 13.
- al primo comma, lettera b) dell'art. 7 del decreto n. 473, valuti il Governo l'
opportunità di sostituire da "6 a 13" con da "6 a 19" e la lettera a)
dell'art. 33 nuovo testo dovrebbe essere così riscritta "da lire centomila a lire un
milione per ogni biglietto o abbonamento non rilasciato, rilasciato senza la preventiva
punzonatura o comunque in modo irregolare", onde evitare che sfuggano a sanzione
condotte di evasione totale mentre vi restano assoggettate ipotesi lievi come l'emissione
di biglietti non punzonati.
- il Governo valuti l'opportunità - sempre allo scopo di combattere l'evasione totale -
di introdurre la violazione di omessa o infedele presentazione della dichiarazione di
inizio attività di cui all'articolo 19 del DPR n. 640 del 1972 sanzionabile da uno a due
milioni.
- in materia di tasse automobilistiche, si segnala che la disciplina di cui all'articolo
17 del decreto n. 473 è stata formulata senza tenere conto delle intervenute modifiche al
DPR 5 febbraio 1953 n. 39 da parte della legge n. 27/1978. Il Governo prenda in
considerazione l'ipotesi che detto articolo venga sostituito tenendo conto delle
modificazioni nel frattempo intervenute.
- l'articolo 4, I° comma, punto c) abroga la lettera b) del I° comma dell'art. 12 del
decreto legislativo 473. Tale abrogazione non è una rettifica di errore come scritto
nella relazione illustrativa ma il ripristino della procedura ex lege 689/81 per le
sanzioni amministrative in materia di impiantistica pubblicitaria. La nuova procedura è
da ritenersi più semplice e gestibile da parte degli uffici tributari in quanto permette
che le infrazioni siano contestate contestualmente dal funzionario responsabile invece che
da agenti e funzionari di PG (come previsto dalla 689/81), con notevoli problemi di
collegamento tra uffici tributari e Corpo di Polizia Municipale. Valuti pertanto il
Governo l'opportunità di lasciare il testo originario del decreto legislativo.
- l'articolo 13 del decreto legislativo 473/93 prevede modifiche alle sanzioni in materia
di ICIAP. Si ricorda che l'ICIAP è stata abrogata dal 31.12.97: il Governo prenda in
considerazione l'ipotesi di astenersi dall'innovare il sistema sanzionatorio di una
imposta che dal 1998 non si applica più. Potrebbe, al limite, essere previsto un
meccanismo di adesione formale sulle sanzioni calcolate con la vecchia norma di legge
(soprattassa più interessi).