Commissione Parlamentare Consultiva
in materia di riforma fiscale

PARERE APPROVATO AI SENSI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996 N. 662 SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEI DECRETI LEGISLATIVI EMANATI A NORMA DELL’ARTICOLO 3, COMMI 19, 66, 134, 138, DA 143 A 149 E 151, E 162, LETTERE A), B), C), D) ED F)

 

La Commissione parlamentare consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha esaminato lo schema di decreto-legislativo recante disposizioni integrative e correttive emanati a norma dell’articolo 3, commi 19, 66, 134, 138, da 143 a 149 e 151, e 162, lettere a), b), c), d) ed f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

La Commissione ha ritenuto che fra le norme di revisione fossero di maggiore rilevanza quelle riguardanti il decreto legislativo n. 313, recante norme in materia di imposta sul valore aggiunto; revisioni che per altro vanno in una direzione già indicata nel parere specifico espresso a suo tempo dalla Commissione. Ha ritenuto quindi di fare di questo decreto l’occasione per un riesame dell’intera normativa riguardante il regime IVA. Tale regime ha subito molte modificazioni nel corso del 1997, non solo attraverso decreto legislativo n. 313, ma anche attraverso altri provvedimenti di legge; su di esso hanno inciso anche decreti e circolari ministeriali. Per ragioni di collegamento logico e di completezza la Commissione si è soffermata su tutte le recenti fonti normative riguardanti l’IVA ritenendo che esse formino una materia organica, cui la delega voleva dare sistemazione.

Per gli altri sei provvedimenti di legge implicati dal decreto di revisione in oggetto, la Commissione ha ritenuto dover limitare l’esame ai soli punti rivisti dal Governo, fermo restando che in altre occasioni potranno essere oggetto di approfondimento specifico e di valutazione delle esperienze di applicazione.

 

· Purtuttavia, la Commissione ritiene di dover aggiungere alle osservazioni ed ai suggerimenti riguardanti il regime IVA, di cui in seguito, una dovuta attenzione alle incombenze a carico dei contribuenti e degli intermediari che prestano l’assistenza fiscale, che subiscono sostanziali modificazioni a seguito delle trasformazioni introdotte nel sistema tributario per effetto dei decreti legislativi emanati in attuazione delle deleghe contenute nella legge finanziaria n. 662 del 1996. Essa raccomanda, quindi, l’adozione di misure idonee a far si che il potenziale semplificativo e gli effetti positivi delle riforme introdotte possono pienamente dispiegarsi. A tal fine suggerisce di valutare l’opportunità di un contenuto differimento facoltativo dei termini per la presentazione delle dichiarazioni e l’effettuazione dei versamenti, anche in relazione alla introduzione della nuova delega unificata, che prevede, peraltro, la corresponsione di interessi graduati al fine di compensare i maggiori oneri a carico dell’erario.

La Commissione ritiene, infine, di segnalare al Governo l'opportunità che il sistema dei versamenti unitari e della compensazione previsto dal decreto legislativo n. 241 del 1997 riguardi anche l'imposta sul patrimonio netto delle imprese ed il contributo al servizio sanitario nazionale risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al 1997.

 

· La Commissione ritiene anche di dover segnalare che la soppressione dei servizi di cassa degli uffici del Dipartimento delle Entrate e del Dipartimento del Territorio sta comportando qualche disagio per gli utenti.

  1. Il disagio maggiore è in termini di numero di adempimenti necessari per registrare un atto, producendo effetti contrari a quelli voluti. La Commissione suggerisce pertanto al Governo di assumere iniziative a proposito.
  2. E' necessario armonizzare ed unificare la normativa relativa ai pagamenti di imposte, tasse, tributi e diritti per l'esecuzione delle formalità ipotecarie al fine di evitare che diverse procedure di pagamento per diversi tipi di formalità o per diverse obbligazioni fiscali e parafiscali possano interferire con l'ordine di presentazione ed esecuzione delle formalità stesse.
  3. Inoltre, per ciò che concerne il pagamento delle spese giudiziarie e di custodia dovute per gli autoveicoli sequestrati, si segnala la necessità, nelle more del riassetto del sistema di riscossione e dei capitoli di entrata e di spesa, di autorizzare l'Ente Poste a provvedere al pagamento degli importi dovuti agli incaricati della custodia.

 

· La Commissione ricorda al Governo di essere in attesa di una sua pronuncia sulle osservazioni avanzate in materia di credito d’imposta e maggiorazione di conguaglio; pronuncia che a suo tempo non fu resa possibile a causa dei ristretti termini per l’esercizio della delega.

 

La Commissione, infine, apprezza lo sforzo compiuto dal Governo per introdurre disposizioni integrative e correttive rese necessarie dopo le prime esperienze dell’applicazione della nuova normativa e, in particolare, sottolinea l’opportunità di correggere le precedenti disposizioni circa l’indennità di mensa.

 

 

La Commissione

 

esprime parere favorevole

 

con le seguenti, considerazioni, osservazioni e suggerimenti riportati successivamente:

 

  1. ELEMENTI DI INCERTEZZA NEL DECRETO LEGISLATIVO 313/97

 

La Commissione rileva che sussistono ancora nel decreto legislativo n. 313 del 1997 elementi di incertezza, cui il legislatore dovrebbe porre rimedio, riguardante:

a) l’individuazione delle operazioni "non soggette", che rimane generica; essa andrebbe effettuata qualificando come tali quelle operazioni che, pur rientrando nella nozione di cessione di beni o prestazioni di servizi, come configurata dalle direttive comunitarie e quindi trasfusa nella normativa nazionale (articolo 2, primo comma, e articolo 3, primo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972), pur tuttavia sono considerate "non soggette", ai fini dell’applicazione dell’ IVA per scelte del legislatore operate nel D.P.R. n. 633 del 1972, od in successivi provvedimenti.

b) La rettifica della detrazione; appare, infatti, indispensabile, in riferimento alla disposizione di cui all’articolo 19bis 2, una più chiara delimitazione delle fattispecie della normativa diretta ad individuare le operazioni dalla cui effettuazione discende l’obbligo o la facoltà di procedere a tale rettifica, onde evitare le molte sovrapposizioni che si riscontrano nei commi da 1 a 4. In particolare sarebbe necessario precisare che i commi 1 e 2 dell'art. 19 bis 2 afferiscono alle rettifiche dipendenti dalle variazioni di utilizzazione dei beni tra attività da cui derivano operazioni soggette ed attività da cui derivano operazioni non soggette e viceversa. Del pari essenziale è l'esigenza di specificare il termine (attualmente previsto nel comma 2 solo per la rettifica relativa ai beni ammortizzabili ) per l'esercizio della rettifica di cui al comma 1, all'imposta afferente l'acquisto di servizi e di beni non ammortizzabili;occorrerebbe inoltre riformulare la disposizione di cui al comma 3, riferendola alle ipotesi di passaggio da un regime speciale di applicazione dell'imposta ad un regime di detrazione ordinaria e viceversa (diversamente la rettifica sarebbe superflua per l'operare della pro-rata e della disposizione che ne prevede la rettifica). Ad esempio si veda il caso dell' indetraibilità delle spese di rappresentanza per il quale vi è da rilevare la dubbia opportunità della soluzione normativa che non tiene conto del fatto che, ai fini delle imposte sul reddito, la deduzione è ammessa per la distribuzione gratuita di beni di valore unitario non superiore alla cinquantamila lire.

c) Applicazione della disposizione concernente l'autoconsumo: all'articolo 1, comma 2, dello schema di decreto legislativo modificativo del decreto legislativo n. 313 del 1997, sarebbe opportuno precisare meglio l'ambito oggettivo di applicazione.

 

2. COMPENSAZIONE IVA PER IMPRESE STRUTTURALMENTE A CREDITO

 

La Commissione ritiene che sia opportuno anticipare al 1° luglio 1998 la compensazione (decreto legislativo n. 241 del 1997) fra IRPEG, IVA, ritenute, per le imprese soggette ad IRPEG che siano strutturalmente, e quindi costantemente, a credito IVA. Il riferimento è dato dalle imprese che operano in settori caratterizzati da differenti aliquote tra IVA agli acquisti ed IVA alle vendite, oppure imprese abitualmente esportatrici oltre la soglia già definita ed in costante crescita del loro volume di esportazioni. La possibilità di effettuare la compensazione potrebbe essere accordata alle imprese che nell’anno o nei due anni precedenti hanno costantemente presentato dichiarazioni IVA a credito.

 

3. RECUPERO IVA DA PARTE DEL CREDITORE DI UNA PROCEDURA

CONCORSUALE

 

Le leggi 28 febbraio 1997, n. 30, e 28 maggio 1997, n. 140, hanno consentito di recuperare l’IVA già versata dal creditore nell’ipotesi di mancato pagamento da parte del debitore "a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose".

La Commissione ritiene opportuno ripristinare la disposizione, così come contenuta nell’originaria stesura, che consentiva all’impresa creditrice di effettuare la variazione in diminuzione al momento dell’avvio delle procedure concorsuali oppure consentire di effettuarla al momento dell’insinuazione del credito nello stato passivo (non oltre il suo deposito) e consentire al creditore di non attendere la ripartizione finale dell’attivo, nel caso della procedura fallimentare. Procedendo in questa direzione si renderebbe indispensabile, nel caso di imprese individuali o nel caso di società di persone, l’adozione di una normativa volta a realizzare la separazione tra la posizione fiscale del cessionario o committente dichiarato fallito od ammesso ad una qualunque procedura concorsuale, rispetto alla posizione fiscale della curatela fallimentare.

Sarebbe opportuno che il tributo recuperato dal creditore con la nota di variazione in diminuzione, sia automaticamente inserito al passivo del fallimento a favore dell’Amministrazione finanziaria con lo stesso grado di privilegio del creditore che lo ha recuperato.

 

4. IVA IMMOBILI

 

La Commissione ritiene opportuno che si eliminino gli effetti distorsivi collegati al cumulo dell’applicazione del pro-rata previsto dall’articolo 19, comma 5°, del D.P.R. n. 633/72 e dell’applicazione dell’indetraibilità specifica prevista dall’articolo 19bis 1, lettera i); indetraibilità che, nella formulazione attuale della norma, riguarda anche e soprattutto i soggetti che effettuano locazioni di immobili ad uso abitativo e dunque operazioni esenti. L’ammontare di tali operazioni - pur in presenza della totale indetraibilità dell’IVA sugli acquisti indicati nella lettera l) - concorre attualmente alla formazione del pro-rata di indetraibilità e riduce la percentuale di detrazione dell’IVA relativa a tutti gli altri acquisti effettuati dal soggetto passivo con un evidente effetto di duplicazione.

 

Si potrebbero seguire due vie alternative.

 

A)

L’indetraibilità potrebbe essere mantenuta - per salvaguardare eventuali fini antielusivi insiti nella disposizione attuale - solo per l’imposta sugli acquisti, specificamente indicati, relativi ad immobili non locati (tenuti a disposizione da soggetti diversi da quelli che hanno costruito immobili o ne facciano commercio), mentre potrebbe essere prevista l’indetraibilità specifica per gli acquisti relativi ad immobili locati, la cui locazione genera operazioni esenti. Naturalmente, in un sistema del genere la detrazione dell’Iva su tali acquisti, non dovrebbe essere interamente ammessa, essendo soggetta alla applicazione del pro-rata.

Procedendo in questa direzione, sarebbe opportuno inserire il seguente emendamento:

"1. La lettera i) dell’articolo 19bis 1del D.P.R 26.10.72, n. 633, è sostituita dalla seguente: "i) non è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato a destinazione abitativa non locati, né quella relativa alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la costruzione o la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni."

"2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal primo gennaio 1998."

 

B)

La Commissione ritiene opportuno modificare il 5° comma dell’art. 19 –bis, del D.P.R. n. 633/72, come sostituito dall’art. 2 del decreto legislativo n. 313 del 1997, nel senso di prevedere, in caso di svolgimento contemporaneo di "attività esenti" ed "attività imponibili", l’applicazione del pro-rata unicamente sui beni e servizi ad uso promiscuo e non su tutta l’imposta a monte.

Sugli acquisti univocamente utilizzati per effettuare operazioni imponibili, l’imposta detraibile risulta determinata sulla base del pro-rata di detrazione, alla cui determinazione partecipano, influenzandolo negativamente, anche le locazioni, esenti, di unità abitative, la cui IVA a monte è già stata resa indetraibile in via oggettiva.

L’attività di investimento abitativo da parte di investitori istituzionali privati è attualmente penalizzata, qualora l’attività stessa concerni spese di recupero, manutenzione e gestione di fabbricati sia commerciali che abitativi con la tendenza ad eliminare l’attività di investimento negli immobili ad uso abitativo per la loro negativa ripercussione nella determinazione del pro-rata sulla restante attività immobiliare commerciale.

 

Valuti comunque il Governo se una soluzione più drastica e strutturale non possa derivare dalla separazione, ai fini della contabilità IVA, dell’attività immobiliare, in due distinte sezioni:

 

5. EMISSIONE E REGISTRAZIONE FATTURE PER FORNITORI-GROSSISTI-CLIENTI

 

L’art. 3 del D.L. 29 settembre 1997, n. 328, ha modificato il testo degli articoli 21e 23 del D.P.R. n. 633 del 1972, unificando il termine di registrazione a quello previsto per l’emissione della fattura e specificando che, ai fini della liquidazione periodica, rileva il mese di consegna o spedizione del bene.

Appare necessario modificare la normativa in atto poiché, qualora il cessionario (grossista) dia disposizione al cedente (fornitore) di consegnare o spedire direttamente la merce al secondo cessionario (cliente), può ricevere, paradossalmente, la fattura dal fornitore dopo la scadenza dei termini previsti dalla legge per l’emissione, a sua volta, della fattura ai clienti.

La Commissione ritiene abbiano fondamento le preoccupazioni che tendono a sconsigliare lo slittamento della decorrenza nell’obbligo di emissione della fattura nel rapporto con i terzi, dal momento della consegna della merce al momento di ricezione della fattura da parte dell’impresa cedente ( fornitore ) e anche quelle che tendono a sconsigliare una disposizione che consenta l’emissione della fattura entro i 15 giorni successivi alla ricezione della fattura del cedente, (quest’ultima può prestarsi ad abusi ed all’impossibilità di verificare eventuali comportamenti scorretti dell’impresa). La Commissione lascia, tuttavia, al Governo una più attenta valutazione del punto; valutazione che, se dovesse confermare le ragioni per non procedere nelle direzioni su indicate, renderebbe necessaria una modifica dell’articolo 6, quinto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, che stabilisse per la fattispecie considerata un diverso momento di insorgenza della esigibilità dell’IVA.

 

6. REGIME SPECIALE IVA SETTORE AGRICOLO.

 

L’art. 5 del decreto legislativo prevede che, fino al 1° gennaio 2000, i produttori agricoli, indipendentemente dal volume di affari realizzato, possono applicare le disposizioni del regime speciale IVA.

Il comma 10 dell’art. 34 del D.P.R. n. 633 del 1972, così come modificato dall’art. 5 del decreto legislativo n. 313 del 1997, prevede il divieto di separazione delle attività svolte nell’ambito della stessa impresa agricola.

La Commissione attira l’attenzione del Governo sul fatto che questa situazione provoca:

- disparità di trattamento tra imprese agricole ed imprese commerciali, dal momento che, per queste ultime, permane la possibilità di separazione facoltativa di più attività svolte nell’ambito della stessa impresa commerciale;

- effetti distorsivi della neutralità concorrenziale fra le stesse imprese agricole.

Diversità di trattamento fiscale, specie nel settore vinicolo e caseario, si verificano tra produttori, che si limitano al trattamento primario dei prodotti agricoli (che, inquadrati nel regime speciale, godono di una rendita IVA) e produttori che effettuano anche la trasformazione industriale e la commercializzazione (che, in virtù del divieto di separazione delle attività, sono assoggettati al regime ordinario IVA sull’attività complessivamente svolta). Gli effetti di tale differenziazione si trasmettono anche a monte ai produttori che acquistino direttamente sul mercato la materia prima agricola e la trasformino industrialmente.

La Commissione ritiene opportuno, al fine di evitare fenomeni distorsivi della neutralità concorrenziale, il differimento al 1 gennaio del 2000 del divieto della separazione delle attività, così come previsto dall’art. 34 del D.P.R. n. 633 del 1972 e come modificato dal decreto legislativo n. 313 del 1997, limitatamente alle cooperative agricole.

 

7. IVA PRODUTTORI AGRICOLI DELLE ZONE MONTANE

 

Valuti il Governo se non sia opportuno che, nel secondo periodo del comma 6 dell'articolo 34 del D.P.R. n. 633 del 1972, come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, recante "norme in materia di imposta sul valore aggiunto", sia soppressa la parola "esclusivamente" e che, nello stesso periodo, sia chiarito che la terminologia "centri abitati" ricomprende anche i "nuclei abitati" e le "case sparse".

 

8. FIDEJUSSIONI PER RIMBORSI IVA

 

L’art. 24 della legge n. 449 del 1997 (collegato alla finanziaria ’98) ha prolungato la garanzia fideiussoria a favore dell’erario da 2 anni alla "durata pari al periodo mancante al termine di decadenza dell’accertamento", estendendola ai crediti di annualità precedenti maturati nel periodo di validità della garanzia.

L’art. 25 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (semplificazione) ha esteso l’ambito delle garanzie di "solvibilità del contribuente" che devono essere prodotte: l’ultima manovra finanziaria ha esteso l’oggetto per il quale la tutela deve essere prestata (non più solo l’importo del credito vantato nei confronti del Fisco, ma anche "i crediti relativi ad annualità precedenti maturati nel periodo di validità della garanzia stessa ").

Il maggiore rischio percepito dai soggetti abilitati per legge (legge n. 348 del 1982) ha reso molto elevato il costo delle fidejussioni e molto più difficile la loro concessione.

Questo motivo rafforza la raccomandazione avanzata al punto 2 in ordine all’anticipo della compensazione IVA con altre imposte, prevista dal decreto legislativo n. 241 del 1997 per le imprese soggette ad IRPEG, strutturalmente a credito.

In subordine, si potrebbero prevedere modalità differenziate di prestazione delle garanzie fidejussorie:

 

Alla base delle proposte sta il fatto che le garanzie, come previsto attualmente, sono estese, oltre che alla copertura dell’indebito rimborso, anche alla copertura dei crediti che l’Amministrazione Finanziaria vanta sugli anni passati e non ancora prescritti ai fini dell’accertamento ed anche in anni nei quali l’Amministrazione finanziaria non ha corrisposto rimborsi.

Si viene così a creare un concetto di garanzia fidejussoria non legato ad una particolare obbligazione, ma esteso alla copertura della solvibilità finanziaria dell’impresa. Ne deriverebbero dei costi evidentemente onerosissimi a carico delle imprese o la necessità di costituire dei pegni a favore dei fidejussori stante la durata quinquennale delle garanzie.

La legge provoca tra l’altro una disparità di trattamento tra il contribuente che ha maturato ed esercitato il diritto al rimborso, e che in questo modo si trova a dover garantire i suoi rapporti con l’Amministrazione finanziaria anche per anni precedenti nei quali non aveva magari presentato domanda di rimborso, ed il contribuente che non avendo maturato il credito non è tenuto a prestare garanzie sugli anni passati.
Si rileva inoltre che l’inserimento dei Consorzi Fidi tra i fidejussori ammessi dall’Amministrazione finanziaria non risolve il problema nella sua immediatezza. Inoltre in merito a tali consorzi va tenuto presente che non tutte le imprese vi aderiscono e che i Consorzi stessi hanno una limitata disponibilità legata al rapporto tra la capacità finanziaria e le esposizioni già esistenti. Dovranno quindi provvedere ad una ricapitalizzazione anche per fronteggiare i cumuli espositivi derivanti dalla durata quinquennale delle garanzie.

 

9. AGENZIE DI VIAGGIO

 

La Commissione ritiene opportuno che il regime speciale dell’art. 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 (che prevede il metodo di detrazione "base da base" , anziché "imposta da imposta"), così come modificato dal decreto legislativo n. 313 del 1997, sia esteso ai servizi turistici singoli.

Il nuovo art. 74-ter, comma 1, si richiama esclusivamente all’art. 2 del decreto legislativo n. 111/95, senza considerare che quest’ultimo fa riferimento ad un aspetto parziale della attività svolta dalle agenzie di viaggio: vale a dire, dalla produzione del c.d. "pacchetto turistico".

La vendita di servizi singoli, con assunzione a proprio carico del relativo rischio d’impresa, è bene sia trattata in maniera uniforme al regime dei pacchetti, nell’ambito dell’art. 74-ter.

La VI Direttiva CEE (art. 15, ultimo paragrafo; art. 11, parte A, paragrafo 3, lettera c); art. 26) ha introdotto in materia, nell’ambito del territorio europeo, un regime speciale di tassazione del solo margine, e ciò allo scopo di evitare le distorsioni della concorrenza che si sarebbero verificate nel contesto europeo per l’esistenza di una diversità di aliquote. La tassazione del solo margine avviene nel paese di residenza o di sede dell’agenzia di viaggio che fornisce la prestazione di servizio. Questa impostazione corrisponde a requisiti di semplicità, di uniformità di trattamenti a livello europeo (neutralità concorrenziale) e di più sicuro introito del gettito fiscale .

 

10. LIBRI IMPORTATI E CEDUTI ALLE BIBLIOTECHE UNIVERSITARIE

 

La Commissione ritiene che nel riordino dei principi per la detraibilità dell’imposta, il fatto che tra le eccezioni disposte ai nuovi criteri restrittivi (di cui al nuovo art. 19 del D.P.R. n. 633 del 1972, comma 2), non si faccia più riferimento alle importazioni di prodotti editoriali, da cedere successivamente alle Biblioteche Universitarie, sia una dimenticanza del legislatore, non ravvisando altri motivi a proposito. Ritiene in tal caso opportuno rivedere, per il caso specifico, tale norma.

 

11. IVA AUTOAMBULANZE

 

Il decreto legislativo n. 313 del 1997 non ha tenuto in alcun conto l’esistenza di agevolazioni preesistenti, in materia di IVA, per beni di particolare utilità sociale.

In particolare, le autoambulanze, che in precedenza erano assoggettate ad IVA 4%, in seguito alla entrata in vigore del riordino della normativa IVA, sono ora assoggettate ad aliquota ordinaria del 20%.

La Commissione segnala – pur consapevole che la materia non rientra nella legge delega n. 662/98 - la contrarietà di tale disposizione, in un campo ad alta valenza sociale, con gli interventi a favore delle ONLUS.

 

12. PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN FAVORE DI PERSONE SVANTAGGIATE

 

Si raccomanda di modificare l'articolo 10 n. 27-ter del DPR n. 633 del 1972, sopprimendo la parola "direttamente" al fine di evitare che soggetti quali le ONLUS debbano applicare, per le prestazioni ivi previste, rese sulla base di contratti o convenzioni stipulate con enti pubblici, l'aliquota IVA del 20 per cento.

 

 

13. UNICITA’ REGIME IMPOSITIVO CONSORZI—IMPRESE CONSORZIATE.

 

La Commissione valuta positivamente una modifica della normativa vigente riguardante i consorzi con attività esterna, disciplinati dagli artt. 2602 e seguenti del codice civile, aventi per oggetto l’istituzione per conto dei consorziati di una organizzazione comune per la gestione di servizi in genere. Per tali consorzi vige la non imponibilità IVA, a seguito di rilascio di dichiarazione di intenti, redatta ai sensi dell’art. 2 della legge n. 28 del 1997.

E’ opportuno consentire alle imprese consorziate di emettere, a loro volta, nei confronti del consorzio, fattura senza applicazione d’imposta, stante la neutralità dell’azione posta in essere dal consorzio stesso, il quale agisce, nelle operazioni esterne, nell’esclusivo interesse delle imprese consorziate. Cio’ anche in considerazione di quanto si può evincere dal terzo comma, ultimo periodo dell’art. 3 del D.P.R. n. 633 del 1972, che può essere interpretato nel senso che l’operazione rilevante ai fini dell’imposta svolta dal consorzio si presume duplicata e sussistente anche nei rapporti tra questo ed il soggetto rappresentato in modo indiretto.

 

14. DISCIPLINA DELLE PRESUNZIONI DI CESSIONE E DI ACQUISTO DEI BENI.

 

La nuova disciplina delle presunzioni di acquisto e cessione dei beni, introdotta dal D.P.R. 10 novembre 1997 n. 441, in attuazione del collegato alla Finanziaria 1997 (legge n. 662, art. 3, comma 137), ha introdotto l’obbligo di numerare progressivamente il documento di trasporto da parte del soggetto che riceve la merce (art. 3, del D.P.R. n. 441 del 1997). Si tratta di un adempimento formale, e difficilmente osservabile, in molte aziende che, per la loro complessità organizzativa incontrano molte difficoltà ad effettuare la numerazione.

La Commissione raccomanda al Governo di adottare misure normative volte a superare la numerazione progressiva dei documenti di trasporto, ritenendo sufficiente la conservazione, a norma di legge, di detti documenti.

 

 

15. CONCORSI ED OPERAZIONI A PREMIO

 

Con riferimento alla modifica, in tema di concorsi ed operazioni a premio, apportata alla disciplina risultante dal decreto legislativo n. 313 dall'articolo 19 della legge n. 449 del 1997, collegata alla finanziaria per il 1998, si segnala l'opportunità di ripristinare l'originaria scelta normativa, nel senso di limitare l'indetraibilità dell' IVA, specificamente ai beni ed ai servizi formanti oggetto del premio (diversamente, ove persistesse l'indetraibilità estesa a tutti i beni e servizi acquistati per l'effettuazione della manifestazione a premio, l'aumento elevatissimo dei costi, in termini tributari, che ne deriverebbe rispetto alla previgente disciplina renderebbe del tutto antieconomiche tali operazioni).

 

16. ULTERIORI QUESTIONI

 

La Commissione ha ritenuto infine di evidenziare le seguenti ulteriori opportunità di intervento normativo:

 

  1. Per quanto riguarda le cessioni di immobili esentate ai fini dell' IVA ai sensi dell'articolo 10, n. 8-bis) e 27 quinquies) del D.P.R. n. 633 del 1972, occorre prevedere un trattamento omogeneo ai fini dell'imposta di registro cui attualmente sono assoggettate soltanto le cessioni rientranti nel citato n. 8-bis dell'articolo 10.
  2.  

  3. Tra le ipotesi di indetraibilità totale di cui all'articolo 10 n. 27-quinquies) sarebbe opportuno prevedere anche quelle recate dall' articolo 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972.
  4.  

  5. Tra i soggetti di cui all'articolo 6, quinto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, sarebbe opportuno prevedere l'inserimento delle Camere di commercio.

 

d) Tra le eccezioni alla indetraibilità dell'imposta di cui all'articolo 19, comma 3, occorrerebbe fare riferimento anche alle operazioni indicate nell'articolo 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 1997, convertito con la legge n. 120 del 1987, relative alla realizzazione di opere e infrastrutture nelle regioni Basilicata, Campania e nell'area di Calaggio.

 

17. INTERVENTI INTERPRETATIVI

 

La Commissione ritiene inoltre opportuno segnalare alcuni problemi che richiedono soluzioni interpretative (circolari) oppure di carattere normativo attraverso strumenti legislativi diversi dal decreto in esame, trattandosi di materie non previste dalla delega di cui alla legge 23 dicembre 1996. n.662:

 

A) PRESTAZIONI DI TRADUZIONE - REQUISITI TERRITORIALITA’

 

Le prestazioni di traduzione, anche nel caso in cui non siano comprese tra le attività tutelate dal diritto d’autore, ai sensi delle disposizioni di cui al Capo I della legge n. 633 del 1972, sono riconducibili nel novero delle prestazioni immateriali similari a quelle tutelate, derivando da una attività a contenuto tipicamente intellettuale . Esse pertanto non possono non essere accomunate alle altre prestazioni di cui all’art. 7, quarto comma, lettera d) del D.P.R. n. 633, con le debite conseguenze agli effetti della localizzazione territoriale delle prestazioni in questione.

Occorre quindi uniformare l’interpretazione dell’art. 7 del D.P.R. n. 633 a quella degli altri stati membri dell’U.E., recependo nella legislazione tributaria italiana il contenuto dell’art. 9 della VI Direttiva comunitaria. L’individuazione del presupposto territoriale è bene che non avvenga più in base al domicilio od alla residenza del prestatore, bensì in base al diverso criterio indicato nel quarto comma dell’art. 7 D.P.R. n. 633, basato prevalentemente sul domicilio o sulla residenza del committente . Ciò, anche in conformità ai principi che informano "l’ IVA comunitaria" (legge 18 febbraio 1997, n. 28).

 

B) LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI DELL’ IVA

 

In vista dell’imminente dichiarazione mensile/trimestrale dell’IVA, sarebbe opportuno ammettere tutti i contribuenti richiedenti (quanto meno quelli con un volume di affari non superiore ad una soglia predeterminata) al regime delle dichiarazioni trimestrali, applicando una maggiorazione a titolo di interessi passivi.

Più in generale, si pone il problema per le imprese minori, ammesso che questo impegno comunitario sia inderogabile, di assicurare una estrema semplificazione a questi adempimenti, limitati a pochi dati indispensabili da fornire in sede di versamento unificato.

In subordine, si potrebbe limitare l’obbligo della dichiarazione periodica alle sole posizioni di liquidazione a credito d’importo elevato, se tale adempimento costituisce il monitoraggio di indebiti ed anomali accrescimenti dei crediti IVA in corso d’anno.

 

C) REGIME SPECIALE ROTTAMI FERROSI E NON FERROSI

 

La legge collegata alla Finanziaria ‘98 (art.21, commi 15-17, legge n. 449 del 1997) ha modificato l’art. 74 del D.P.R. n. 633 del 1972, che disciplina il regime speciale IVA per la cessione di rottami ferrosi e non ferrosi.

In particolare si rileva che il comma 10 non è coordinato con i precedenti commi 7, 8, e 9.

In conseguenza di ciò, occorre precisare in modo specifico se l’esonero dagli adempimenti, di cui al titolo II del D.P.R. n. 633 del 1972 (fatturazione, liquidazione, dichiarazione), con la conseguente indetraibilità dell’IVA sugli acquisti, riguardi soltanto i raccoglitori ed i rivenditori di materiali ferrosi senza sede fissa.

Occorre meglio specificare, se la mancata opzione per il regime ordinario IVA (con conseguente detraibilità dell’imposta sugli acquisti), prevista dal comma 10 dell’art. 74, determini una deroga al principio generale dell’art. 19, D.P.R. n. 633 del 1972, che al comma 3, lett. e), comporti la detraibilità dell’IVA sugli acquisti per le operazioni non soggette all’imposta ai sensi dell’art. 74, commi 7, 8 e 9. Il presupposto di partenza è che il riferimento al comma 10 non può essere introdotto poiché non deve dare diritto alle detrazioni, e ciò in base ai vincoli U.E. Sempre in ordine all’opzione, con particolare riferimento alla garanzia che deve essere prestata dall’operatore, sarebbe opportuno specificare l’anno al quale deve essere fatto riferimento per determinare l’ammontare dell’imposta su cui calcolare il ragguaglio.

 

 

D) DISTRUZIONE BENI PRESSO L’IMPRESA

 

Le nuove procedure per la distruzione di beni presso l’impresa, così come modificate dal D.P.R. 10 novembre 1997 n. 441, all’art. 2, richiedono una comunicazione scritta da inviare agli uffici finanziari ed alla Guardia di Finanza (per beni di valore superiore a 10 milioni di lire) almeno 5 giorni prima della distruzione ed un verbale redatto dagli stessi uffici (se presenziano alla distruzione) ovvero, in alternativa, da un notaio.

La Commissione chiede al Governo di valutare se la redazione del verbale possa essere effettuata da un qualsiasi pubblico ufficiale (dipendenti comunali) e la redazione del verbale ad opera del presidente od un membro del collegio sindacale, ove esista, così come già consentito nel passato.

 

E) RIMBORSI IVA. RITARDO NELLE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DELLE DICHIARAZIONI.

 

Poiché gli uffici IVA non sono in grado di procedere ai rimborsi, non essendo stati messi in linea (da parte del sistema centrale (SOGEI e Centro Informativo) tutte le informazioni ed i dati della dichiarazione IVA 1996, le imprese potrebbero autocertificare le dichiarazioni IVA dell’anno precedente mediante presentazione della fotocopia della stessa, recante attestazione di conformità all’originale .

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