Commissione Parlamentare Consultiva
in materia di riforma fiscale

PARERE APPROVATO AI SENSI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996 N. 662 SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE IL RIORDINO DELLE IMPOSTE PERSONALI SUL REDDITO AL FINE DI FAVORIRE LA CAPITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE.

La Commissione parlamentare consultiva in materia di riforma fiscale, esaminato lo schema di decreto legislativo concernente il riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, in attuazione dell’articolo 3, comma 162, lettere a), b), c), d) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, premette quanto segue. 

Con il presente provvedimento il Governo dà attuazione alla delega riguardante l’art. 3, comma 162, lettere a), b), c), d) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Il provvedimento ha fine ultimo di incentivare la patrimonializzazione delle imprese e l’autofinanziamento producendo, parallelamente all’aumentare del capitale proprio dell’impresa, una riduzione permanente della tassazione dei suoi utili.

I profitti ottenuti vengono scomposti in due parti. La prima è attinente al rendimento riconosciuto ai nuovi apporti di capitali; ad essa si applica l’aliquota del 19%. La seconda, residuale, attinente alla restante quota dei profitti; ad essa si applica l’aliquota del 37%. L’aliquota media sarà tanto più bassa quanto più alta è la consistenza della prima parte rispetto alla seconda, ma trova un limite nella clausola di salvaguardia posta dal legislatore al livello del 27% di tassazione media dei profitti.

Un meccanismo binario analogo è previsto, con opportuni accorgimenti relativi alla specificità del caso, per le imprese individuali e per le società di persone in contabilità ordinaria non per opzione.

Nel provvedimento viene, poi, disposta una tassazione specificamente agevolata (7% come aliquota sul rendimento figurativo e 20%, come aliquota minima) per quelle imprese non quotate per le quali l’aumento di capitale sia mirato alla diffusione dei diritti di proprietà verso il mercato e alla loro trattazione nei mercati regolamentati.

L’incentivo alla "capitalizzazione" delle imprese non è nella legge specificamente mirato ad un utilizzo determinato delle nuove risorse finanziarie. In particolare, non vi è alcuna condizione di utilizzo di quest’ultime per investimenti. In effetti, la ricapitalizzazione di una impresa potrebbe tanto servire a finanziare gli investimenti con mezzi propri quanto ad abbattere l’indebitamento, o ad acquisire nuove partecipazioni, o, ancora, a tenere in giacenza fondi che garantiscano l’impresa contro il futuro. In ciascuno di questi casi, l’impresa è più solida patrimonialmente e meno esposta a eventi inattesi. Poiché l’esigenza di finanziamento sorge soprattutto in relazione a l’esecuzione di programmi d’investimento o a spese straordinarie, si può dire che in un certo senso la DIT configurerà un’agevolazione dell’investimento, qualora quest’ultimo venga finanziato con apporti freschi di capitale proprio dell’impresa.

Per le imprese individuali i nuovi apporti rilevano in corrispondenza degli acquisti di beni strumentali (anche per sostituzioni) e per l’abbattimento dei debiti.

La Commissione ritiene che affinché gli effetti della Dual income tax si dispieghino in tutta la loro potenzialità sia necessario che operi un mercato dei capitali pienamente accessibile alle piccole e medie imprese e specificamente impostato anche sulle loro caratteristiche ed esigenze: dare istituzioni e funzionalità a tale mercato, con opportuni interventi normativi e fiscali, dovrà essere una delle priorità del prossimo futuro.

La Commissione avrebbe anche valutato favorevolmente l’esercizio della delega di cui al comma 162, lettera g), della legge 662 del 1996, riguardante il credito d’imposta per la ricerca e la tecnologia avanzata.

 

La Commissione ritiene che il Governo abbia rispettato il dettato della delega ed

 

esprime parere favorevole

 

con le seguenti osservazioni:

 

  1. Per quanto riguarda l’esclusione di banche e assicurazioni dal beneficio del sistema duale di imposizione dei redditi societari, la Commissione sottolinea che tale sistema configura una riforma strutturale in materia e ritiene pertanto che l’esclusione dei settori menzionati possa essere giustificata solo in una fase di avvio del sistema, mentre sia opportuna la previsione del momento in cui esso opererà per tutte le imprese, su base universalistica.
  2. Altre previsioni fiscali disegnate in modo specifico a favore dei settori menzionati tendono (o tenderanno) in senso opposto a non rendere il sistema fiscale universalistico: la delega presentata dal Governo alla Camera sulle ristrutturazioni bancarie e il privilegio delle polizze vita come solo strumento finanziario, il cui costo è ammesso in deduzione dal reddito Irpef. A ciò si oppone il fatto che alti investimenti sono richiesti alla banche per soddisfare il crescente riferimento alle loro strutture per una gamma di funzioni e servizi comportati dalle recenti modifiche in materia fiscale e l’alta aliquota pagata dalle assicurazioni sui premi raccolti.

    La Commissione auspica che, in un tempo adeguato, le banche e le assicurazioni cessino di essere settori per i quali valgano previsioni speciali di segno opposto e siano pienamente assimilati agli altri in termini di imposizione (inclusa l’Irap) e di benefici fiscali.

     

  3. La Commissione ritiene che la Dit, pur correggendo con le attuali disposizioni le convenienze relative all’impiego nelle imprese di capitali di rischio rispetto al capitale di debito, potrebbe operare ancora più incisivamente, qualora le condizioni del gettito lo consentissero.
  4. E’ eventualmente da valutare se non sia preferibile alzare il tetto di tassazione minima, ma concedere un trattamento agli apporti di capitale o al rendimento figurativo riconosciuto tale da consentire di raggiungere la soglia in modo relativamente rapido. (L’innalzamento di quest’ultima può rendersi opportuna anche in virtù del vantaggio consistente cui godrebbero le imprese di nuove costituzione, e allo scopo di evitare comportamenti elusivi).

    Verificata la possibilità di accelerazione, tra le due vie perseguibili a tale fine, quella dell’abbassamento dell’aliquota di tassazione agevolata e quella di innalzamento del differenziale sui tassi di mercato nel rendimento riconosciuto ai nuovi apporti, la Commissione preferisce la seconda, in virtù del fatto che se in futuro si dovesse arrivare ad un’aliquota unica di tassazione dei rendimenti finanziari (a cui di conseguenza dovrà coordinarsi anche la tassazione dei rendimenti delle nuove riserve) questa non potrà che aggirarsi nei dintorni del 19%.

     

  5. Sempre nell’ambito delle considerazioni precedenti, la Commissione ritiene che il rendimento differenziale riconosciuto su base figurativa potrebbe altresì essere differenziato per grandi e piccole imprese, a ragione delle considerazioni svolte in premessa, circa la scarsa accessibilità attuale delle piccole imprese al mercato dei capitali.
  6.  

  7. Per ciò che riguarda l’applicazione della DIT alle imprese individuali e società di persone:
  1. la Commissione è favorevole a che, come indicato nel parere riguardante l’IRAP, i benefici di questa legge vengano estesi alle società in contabilità ordinaria per opzione irrevocabile;
  2. la Commissione ritiene che il Governo dovrebbe utilizzare la legge finanziaria per ridurre i costi fiscali di trasformazione dell’unica azienda dell’imprenditore individuale in una società di capitali (mediante conferimento). La richiesta era già stata avanzata in sede di approvazione del parere sul trattamento fiscale di operazioni di ristrutturazione aziendale, dove si osservava che l’assoggettamento della trasformazione all’INVIM, imposta in scadenza nel 2001, avrebbe determinato la convenienza al rinvio di tale tipo di operazioni. Si suggeriva di procedere alla liquidazione dell’INVIM su basi analoghe a quelle previste per la liquidazione della tassa di successione;
  3. la Commissione è favorevole a che sia esplorata ogni altra previsione, che fermo restando l’aliquota del 19%, renda più incentivante nella tranche iniziale "l’apporto di capitale" nelle società di persone o imprese individuali, con l’eventuale introduzione di un meccanismo di salvaguardia.

 

  1. All’articolo 1, comma 1, valuti il Governo se non sia opportuno stabilire che il meccanismo agevolativo della DIT è facoltativo e non obbligatorio.
  2.  

  3. All’articolo 1, comma 2, consideri il Governo l’opportunità di escludere dal beneficio la riserva indisponibile derivante dalla rivalutazione del valore delle società controllate o collegate sulla base del cosiddetto metodo del patrimonio netto laddove la costituzione della stessa avvenga tramite destinazione dell’utile dell’esercizio.
  4.  

     

  5. All’art. 1, secondo comma, è necessario specificare se la rinuncia al credito da parte dei soci configuri un "apporto in denaro".
  6.  

  7. All’articolo 1, comma 2, ultimo periodo, è necessario che il Governo riconsideri il trattamento degli utili di esercizio ai fini della riduzione del valore del patrimonio netto che deve essere presa in esame per il limite non superabile della variazione del capitale investito rilevante ai fini della DIT.
  8.  

     

  9. All’articolo 1, comma 3, sembra opportuno sostituire le parole "accantonamento a riserva di utili" con "accantonamento di utili a riserva", che non comporta modifiche sostanziali, ma appare comunque opportuno tenuto conto delle proposte di modifiche del precedente comma 2.
  10.  

  11. La formulazione dell’articolo 1, comma 4, rende difficoltosa l’individuazione della quota di DIT non rilevante perchè ridotta dell’incremento del valore delle partecipazioni e dall’incremento dei crediti di finanziamento. Pertanto, valuti il Governo una sua riformulazione al fine di determinare con chiarezza ed in modo univoco la riduzione della base DIT derivante dal maggior valore delle partecipazioni, assumendo quest’ultimo secondo le disposizioni fiscali, nonché di sopprimere l’articolo 3 relativo alla indeducibilità degli interessi passivi.
  12.  

     

  13. Nella riformulazione, si tenga anche conto delle modifiche apportate all’articolo 2 del decreto legislativo sul riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, che ha riscritto l'articolo 81 del Tuir, in quanto non viene più menzionato il concetto generico di "valori mobiliari", ma vengono individuate analiticamente le diverse fattispecie inquadrabili nel predetto concetto di "valori mobiliari", alcune delle quali rilevano ai fini della DIT.
  14.  

  15. All’articolo 1, comma 6, sembra opportuno chiarire l’espressione "tenendo conto" con altro termine che renda l’individuazione del coefficiente più stringente. Inoltre, sembra opportuno specificare che la determinazione del coefficiente debba avvenire annualmente.
  16.  

     

  17. All’articolo 1, comma 7, si suggerisce al Governo di chiarire se il riferimento all’aliquota media del 27% è da intendersi come riferito all’imposta rapportata al reddito imponibile.
  18.  

     

  19. All’articolo 2, sembra necessario chiarire che della DIT non possono beneficiare nell’anno 1997 le società le cui azioni siano state ammesse alla quotazione precedentemente all’entrata in vigore del presente decreto legislativo, perché, si ricorda, per detti soggetti è già operante la disposizione agevolativa nel decreto legge 10 giugno 1994, n. 357.
  20.  

     

  21. Occorre raccordare la relazione al provvedimento in merito alla prima quotazione in borsa con le disposizioni dell’articolo 2.
  22.  

  23. L’articolo 3 andrebbe soppresso per le considerazioni già espresse nel punto sub-4).
  24.  

     

  25. All’articolo 6, comma 2, secondo periodo, occorrerebbe sopprimere la parola "predetto". L’eliminazione appare necessaria considerato che l’articolo 11 del Tuir non viene menzionato nel comma in argomento, né in quello precedente. Si tratta probabilmente di un refuso dell’estensore della norma.
  26.  

  27. All’articolo 6, comma 3, sembra necessario individuare con puntualità il valore da assumere relativamente ai beni acquisiti in locazione finanziaria.
  28.  

  29. Per una migliore comprensione dell’articolo 6, comma 3, si chiede di sopprimere al primo periodo le parole "nei limiti" e sostituirle con le parole "in corrispondenza" o altre espressioni equivalenti.
  30.  

  31. E’ necessario raccordare l’art. 7, relativo alle sanzioni, con quanto stabilito nei decreti che disciplinano la materia.

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