PARERE APPROVATO AI SENSI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996 N. 662 SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE LABROGAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE DI CONGUAGLIO ED IL REGIME DEL CREDITO DIMPOSTA SUI DIVIDENDI
La Commissione parlamentare consultiva in materia di riforma fiscale, esaminato lo schema di decreto legislativo concernente labrogazione della maggiorazione di conguaglio ed il regime del credito dimposta sui dividendi, in attuazione dell'articolo 3, comma 162, lettere e) ed i) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, premette quanto segue.
Con il provvedimento in oggetto il Governo dà attuazione alla delega contenuta nellarticolo 3, comma 162, lettere e) ed i), della legge 23.12.1996 n. 662, concernente labrogazione della maggiorazione di conguaglio (di cui allart. 105 del TUIR n. 917/1986) ed il nuovo regime del credito dimposta sui dividendi.
Come enunciato dal Governo nella stessa relazione di accompagnamento allo schema di Decreto legislativo, listituto della maggiorazione di conguaglio non ha più una rilevante applicazione. E stato certamente opportuno e giustificabile allepoca della sua introduzione, avvenuta nel 1983 con lart.2 della L. n. 649, trasfuso successivamente nellart.105 del tuir n.917/1986, in ragione dellincidenza di redditi esenti dalla Irpeg in capo alla società, accantonati per essere poi distribuiti con credito dimposta pieno in capo alle persone fisiche percettori di utili societari. Il meccanismo della maggiorazione di conguaglio ha corretto distorsioni tra imposte pagate e credito riconosciuto. Esso era divenuto un fattore di complicazione.
Conseguentemente alla abrogazione del regime della maggiorazione di conguaglio è stata riformulata anche la disciplina del credito dimposta spettante ai soci al momento della distribuzione di dividendi. Il credito dimposta, con il presente decreto, deve corrispondere alle imposte effettivamente pagate. La revisione di questo istituto ha comportato lintervento su tutte le disposizioni relative al credito dimposta, comprese quelle che prevedono che il socio sia a sua volta un soggetto Irpeg, oppure che si tratti dividendi provenienti da società non residenti in Italia e più specificamente che provengano da società residenti in un altro paese UE, oppure che il reddito a cui è relativo il credito dimposta sia tassato in modo agevolato. E stato inoltre rimosso un fattore da tempo distorsivo aggiornando il credito dimposta alla nuova aliquota Irpeg del 37%. Sono state abolite od aggiornate tutte le disposizioni pleonastiche o comunque riferibili alle nuove discipline introdotte con i Decreti relativi alle ristrutturazioni aziendali ed alla Dual income tax.
La Commissione ritiene che il Governo abbia rispettato la delega ed
esprime parere favorevole
con le seguenti osservazioni