Commissione Parlamentare Consultiva
in materia di riforma fiscale

PARERE APPROVATO AI SENSI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996 N. 662 SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE L’ABROGAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE DI CONGUAGLIO ED IL REGIME DEL CREDITO D’IMPOSTA SUI DIVIDENDI

 

La Commissione parlamentare consultiva in materia di riforma fiscale, esaminato lo schema di decreto legislativo concernente l’abrogazione della maggiorazione di conguaglio ed il regime del credito d’imposta sui dividendi, in attuazione dell'articolo 3, comma 162, lettere e) ed i) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, premette quanto segue.

 

Con il provvedimento in oggetto il Governo dà attuazione alla delega contenuta nell’articolo 3, comma 162, lettere e) ed i), della legge 23.12.1996 n. 662, concernente l’abrogazione della maggiorazione di conguaglio (di cui all’art. 105 del TUIR n. 917/1986) ed il nuovo regime del credito d’imposta sui dividendi.

Come enunciato dal Governo nella stessa relazione di accompagnamento allo schema di Decreto legislativo, l’istituto della maggiorazione di conguaglio non ha più una rilevante applicazione. E’ stato certamente opportuno e giustificabile all’epoca della sua introduzione, avvenuta nel 1983 con l’art.2 della L. n. 649, trasfuso successivamente nell’art.105 del tuir n.917/1986, in ragione dell’incidenza di redditi esenti dalla Irpeg in capo alla società, accantonati per essere poi distribuiti con credito d’imposta pieno in capo alle persone fisiche percettori di utili societari. Il meccanismo della maggiorazione di conguaglio ha corretto distorsioni tra imposte pagate e credito riconosciuto. Esso era divenuto un fattore di complicazione.

Conseguentemente alla abrogazione del regime della maggiorazione di conguaglio è stata riformulata anche la disciplina del credito d’imposta spettante ai soci al momento della distribuzione di dividendi. Il credito d’imposta, con il presente decreto, deve corrispondere alle imposte effettivamente pagate. La revisione di questo istituto ha comportato l’intervento su tutte le disposizioni relative al credito d’imposta, comprese quelle che prevedono che il socio sia a sua volta un soggetto Irpeg, oppure che si tratti dividendi provenienti da società non residenti in Italia e più specificamente che provengano da società residenti in un altro paese UE, oppure che il reddito a cui è relativo il credito d’imposta sia tassato in modo agevolato. E’ stato inoltre rimosso un fattore da tempo distorsivo aggiornando il credito d’imposta alla nuova aliquota Irpeg del 37%. Sono state abolite od aggiornate tutte le disposizioni pleonastiche o comunque riferibili alle nuove discipline introdotte con i Decreti relativi alle ristrutturazioni aziendali ed alla Dual income tax.

 

La Commissione ritiene che il Governo abbia rispettato la delega ed

 

esprime parere favorevole

 

con le seguenti osservazioni

 

  1. In relazione all’art. 2, comma primo, punti 2,6,7, valuti il Governo l’opportunità di rendere più esplicita la "ratio legis", dalla quale emerga chiaramente che il reddito imponibile si presume formato, fino a concorrenza, prioritariamente dal dividendo avente il credito in parola al fine dello scomputo del credito stesso dall’imposta relativa a detto imponibile.
  2.  

  3. In relazione all’art. 105, comma 2 primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, come sostituito dall’art. 2, comma 1, punto 10, valuti il Governo l’opportunità di chiarire che concorrono a formare l’ammontare di cui alla lettera a), del comma 1, anche le imposte sostitutive sui redditi liquidati nella dichiarazione dei redditi, quelle liquidate ai sensi dell’articolo 36-bis del DPR n. 600 del 1973 ed iscritti in ruoli non più impugnabili ovvero derivanti da accertamenti divenuti definitivi.
  4.  

  5. In relazione all’art. 105, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, come sostituito dall’articolo 2, comma 1, punto 10, la Commissione attira l’attenzione del Governo sul fatto che con l’attuale formulazione il "plafond" disponibile per l’attribuzione del credito d’imposta "pieno", rimane inalterato anche nel caso di rimborsi di imposte che in precedenti periodi hanno concorso a formare il predetto "plafond".
  6.  

  7. In relazione al comma 3, dell’articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, come sostituito dall’articolo 2, comma 1, punto 10, valuti il Governo l’opportunità di:

 

  1. In relazione al comma 4 dell’articolo 105 del Tuir, come sostituito dall’articolo 2, comma 1, punto 10, valuti il Governo l’opportunità di chiarire esplicitamente che i criteri temporali di formazione dell’ammontare di cui alla lettera a) del comma 1 valgono anche per il computo delle imposte virtuali della lettera b) dello stesso comma.
  2.  

  3. In relazione al comma 6 e 7 dell’articolo 105, come sostituito dall’articolo 2, comma 1, punto 10), la Commissione attira l’attenzione del Governo sul fatto che non sono state previste le modalità di dichiarazione di utilizzo dei "canestri" dei crediti d’imposta.
  4.  

  5. Valuti il Governo l’opportunità di sopprimere il coma 8 dell’articolo 105, in quanto la disciplina sanzionatoria è riportata per intero nell’art. 105-bis.
  6.  

  7. Valuti il Governo l’opportunità in relazione all’art. 105-bis di:

 

  1. Per ciò che riguarda l’art. 2, comma 1, punto 12, si segnala al Governo che il meccanismo previsto per il riconoscimento delle agevolazioni su base territoriale per gli utili conseguiti di fatto lo rende operante solo per percettori di dividenti con risultato in utile. Considerato che le agevolazioni in questione sono state soppresse ma che comunque hanno costituito un elemento nel calcolo di convenienza delle imprese al momento dell’attuazione dell’investimento, valuti il Governo se prevedere, in una apposita disposizione delle norme transitorie, che dette agevolazioni siano fruite anche dai soci in perdita fino alla naturale scadenza.
  2.  

  3. In relazione all’articolo 3, comma 4, lettera c), valuti il Governo se non sia opportuno specificare la natura e la quantità delle imposte relative ai fondi e riserve cui gli articoli si riferiscono, visto che anche nel nuovo regime essi consentono di dare credito ai soci o associati.
  4.  

  5. Per ragioni di chiarezza è opportuno dettare regole separate per le plusvalenze conseguite attraverso operazioni di ristrutturazione aziendale e per i redditi assoggettati alla Dual Income Tax, con esplicito riferimento ai decreti legislativi che regolano le rispettive materie.

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