Commissione Parlamentare Consultiva
in materia di riforma fiscale

PARERE APPROVATO AI SENSI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996 N. 662 SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO IN MATERIA DI IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE, SULL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E SULLA FINANZA LOCALE 

 

La Commissione parlamentare consultiva in materia di riforma fiscale, esaminato il decreto che dà attuazione alla delega prevista dall’ art. 3, commi da 143 a 149 e 151 legge 23 dicembre 1996 n. 662, istitutiva dell’IRAP, nell’esprimere

parere favorevole

sullo schema di decreto, divide le sue considerazioni e osservazioni in tre parti, relative rispettivamente all’IRAP, all’IRPEF e alla Finanza Locale.

IRAP 

Con l’IRAP viene introdotta la terza imposta per importanza del nostro ordinamento. E’ un’imposta sulla produzione, la cui logica è quella di gravare sui fattori produttivi interni per finanziare i servizi collettivi offerti alle unità produttive su base territoriale.

A) E’ un’imposta che afferisce alle regioni, le quali disporranno di un utile strumento a causa della sua ampia base imponibile, stabile e con bassa aliquota. Essa precostituisce la condizione di autonomia finanziaria delle regioni qualora il legislatore volesse in futuro procedere lungo la strada del federalismo fiscale o di importante decentramento delle competenze di spesa. A tal fine viene predisposto un complesso di strumenti fiscali che afferiscono ai vari ordini di governo e che configurano un quadro che, a regime, può portare ad un ampia autonomia in materia di entrate. Strumento per federalismo non lo è ancora a motivo dei limiti che la delega impone di parità di risorse disponibili ai vari livelli di governo. Tuttavia le norme di vincolo alla disponibilità regionale, che sono ora molto stringenti, sono solo temporanee.

B) La riforma comporta, con la soppressione di molti tributi, semplificazioni per il contribuente e per l’Amministrazione Finanziaria. La presenza delle imposte soppresse ha determinato in Italia una giungla tributaria e un fisco fatto più di eccezioni che di regole e a questo la riforma pone rimedio con coraggio. La Commissione si è trovata di fronte a un’innumerevole serie di richieste volte al riconoscimento di condizioni di favore pregresso e ha dovuto prendere atto in tal modo di quali e quanti fossero i particolarismi del nostro sistema fiscale. Pur nel riconoscimento della giustificazione di alcuni di essi, è emerso un sistema fiscale costruito finora su base contrattualistica e categoriale, non dissimilmente dalla base sulla quale è stato costruito il nostro sistema previdenziale e il sistema del welfare. Il merito del provvedimento, al di là dei suoi congegni specifici, è di porre l’imposizione su basi universalistiche, uniformando il trattamento fiscale dei contribuenti e oltrepassando i privilegi, gli assistenzialismi e le agevolazioni, spesso stratificate e ingiustificate. Questa è la ragione delle molte resistenze suscitate dall’IRAP. L’ampia base imponibile dell’imposta e la riduzione al minimo di eccezioni d’applicabilità e di casi particolari, riduce fortemente la capacità di eludere l’imposta stessa. Diventerà, tuttavia necessario che il Governo attrezzi l’Amministrazione Finanziaria in modo da evitare che l’abbandono di imposte collaudate e l’introduzione di una nuova imposta possa generare, nella fase transitoria, problemi di cassa dovuti a temporanea perdita di gettito

C) La Commissione ha studiato a fondo gli effetti del provvedimento aiutata dalle numerose audizioni e dalle memorie ed analisi delle categorie economiche, che sono state tutte attentamente valutate. In particolare, sono stati approfonditi i casi anomali e marginali evidenziati dalle categorie, per verificare l’esistenza di situazioni critiche di natura sistematica che avrebbero richiesto interventi correttivi. Dallo studio dei bilanci e dei casi prospettati, è emerso che molte generalizzazioni che hanno guadagnato consenso tra le categorie interessate non sono corrispondenti alla realtà.

Ad esempio, si è potuto riscontrare che non è verificato dai dati che l’IRAP penalizzerà i contribuenti che con il sistema attuale non pagano l’ILOR. Un esame attento degli effetti concreti, svolto anche con l’ausilio degli studi preparati da professionisti, commercianti ed artigiani, dimostra infatti che, indipendentemente dall’essere soggetto o meno al pagamento dell’ILOR, il contribuente subirà in media un minore impatto fiscale se si colloca nello scaglione fino a 60 milioni, si troverà in una situazione di sostanziale indifferenza fra i 60 ed i 120 milioni, e subirà un aggravio sopportabile al di sopra di questa cifra. Tuttavia, la Commissione ha ritenuto di dover prestare una adeguata attenzione alla variabilità degli effetti in ciascuna classe di reddito, a motivo delle consistenti variazioni di prelievo che subiscono alcuni contribuenti.

La Commissione ha posto anche a vaglio l’ipotesi di eventuali perdite ricadenti sulla piccola impresa. Ha rilevato non sussistere una perdita sistematica per tale categoria di contribuenti che, invece, nella più parte dei casi ottengono un aumento del reddito disponibile. Non si registra, inoltre, neanche un guadagno sistematico per le grandi imprese. Di nuovo, si presenta una certa variabilità con situazioni critiche individuali per le quali si può determinate un consistente aggravio d’imposta.

I salti d’imposta, tuttavia, non sono riconducibili o generalizzabili a settori economici e categorie d’impresa e, dove si verificano, riguardano prevalentemente situazioni che presentano un basso livello di tassazione in relazione al patrimonio.

Gli studi dimostrano, quindi, che in generale i calcoli del Ministero delle finanze sugli effetti della nuova imposta sono corretti e che pagheranno minori imposte quelle imprese che fino ad ora hanno contribuito in misura maggiore al gettito, mentre saranno chiamati ad un qualche maggiore esborso quelle che fino ad oggi hanno pagato relativamente di meno.

Un discorso a parte merita il settore agricolo, perché le analisi dimostrano che è debitore netto della nuova imposta, a motivo delle basse imposte pagate in precedenza. Tuttavia, la particolarità del settore, il suo valore ambientale, e le recenti revisioni normative e contributive che rischiano di apportare aggiustamenti pesanti e troppo concentrati nel tempo, consigliano di invitare il Governo a prevedere per questi contribuenti un rafforzamento delle condizioni di salvaguardia.

D) La preoccupazione che con la riforma non si penalizzino in maniera eccessiva situazioni marginali, suggerisce di prevedere un tempo di adeguamento, attraverso la clausola di salvaguardia, più lungo di quello attualmente stabilito. Questa scelta apre, però, due diverse opzioni:

  1. clausola di salvaguardia simmetrica per tutti i contribuenti, che eviti sia forti penalizzazioni che forti vantaggi. L’inconveniente di questa scelta consiste, principalmente, nella rilevante complicazione richiesta sia ai contribuenti che dovranno tenere una doppia contabilità, in contrasto con la recente riforma di semplificazione, sia all’amministrazione, che dovrà raddoppiare i controlli;
  2. clausola di salvaguardia a garanzia del contribuente solo per evitare forti penalizzazioni, ma con il pericolo di una perdita di gettito, che dovrebbe essere compensata.

Considerando che la clausola di salvaguardia è estesa a tre anni e che la sua applicazione anche nei confronti dei contribuenti avvantaggiati richiede che tutti tengano una doppia contabilità, emerge che le due ipotesi non sono equivalenti, ma è preferibile la seconda. Durante i primi due anni in cui opera la clausola di salvaguardia, il Governo valuti attentamente se emergono delle situazioni per settori o categorie specifiche di contribuenti per i quali l’imposta determini un aggravio fiscale - per motivi strutturali non riconducibili a comportamenti elusivi – di tale intensità che, in assenza di salvaguardia, possa compromettere la normale gestione dell’attività economica.

E) La Commissione ha esaminato anche altre preoccupazioni manifestate circa l’operare dell’IRAP. Essa ritiene che la nuova imposta non vada caricata di compiti che non può assolvere da sola, e ritiene che la sua introduzione sia l’occasione per mettere in funzione tutti quegli interventi collaterali capaci di produrre effetti settoriali. Ad esempio, il ristabilimento di condizioni differenziali di vantaggio per la tassazione d’impresa nelle aree meridionali, vanno ripristinate e rafforzate. Lo strumento fiscale principale per l’incentivo alla localizzazione risiede nella riduzione delle aliquote IRPEG-DIT e nella fiscalizzazione degli oneri sociali. Si invita il Governo ad usare questi strumenti in relazione a nuovi investimenti ed assunzioni, nonché a contrattare con la UE la possibilità di un loro uso anche per le attività e per l’occupazione già esistente e localizzata nelle aree ad obiettivo 1. Ancora, l’eventuale differenziale di indebitamento che le imprese minori devono contrarre per debolezza contrattuale nei termini di pagamento va corretta con l’impegno del Governo affinché sia varata in tempi brevi la legge sulla subfornitura. E’ necessario inoltre che il Governo promuova la regolamentazione dei pagamenti come avviene negli altri paesi europei tra le industrie di produzione agro-alimentare e la grande distribuzione. Inoltre il Governo deve considerare che con l’introduzione dell’IRAP si aggrava la situazione economica delle imprese che sono costrette all’indebitamento per fronteggiare i ritardi dei rimborsi di imposta da parte dell’amministrazione finanziaria ed i ritardi dei pagamenti delle fatture da parte delle pubbliche amministrazioni. Quindi si renderà sempre più necessario una sollecitudine maggiore in questo adempimento della amministrazione pubblica. Nel settore dello spettacolo l’aggravio introdotto dall’IRAP in relazione ai ritardi con cui vengono corrisposti i contributi statali (principale fonte di entrata del settore), dovrebbe essere compensata da un maggior contributo che al settore dello spettacolo è devoluto dallo Stato a motivo delle funzioni culturali svolte da tale istituzione.

F) La Commissione ha esaminato la legge istitutiva dell’IRAP anche in congiunzione con l’operare della DIT. Va tenuto presente che l’effetto di riduzione del carico fiscale sulle imprese prodotto dalla DIT, che può essere compensativo di eventuali aggravi di imposta generati dall’IRAP, è limitato a quei soggetti economici che ne hanno diritto e cioè i soggetti che, per legge, sono obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria. La Commissione considera opportuno consentire a tutti i soggetti economici che intendano scegliere di tenere stabilmente la contabilità ordinaria di godere dei benefici della DIT.

G) La Commissione ha individuato una serie di modifiche giudicate di primaria importanza, ad esempio una clausola di salvaguardia di maggior durata, l’esclusione totale dalla base imponibile IRAP (BII) dei contratti di formazione lavoro e apprendistato, ed una maggiore tutela all’agricoltura. A fronte della riduzione di gettito provocata da queste misure, la Commissione propone l’allargamento della BII con l’inserimento della quota interessi dei canoni leasing, di spese per il personale e degli ammortamenti eccedenti la misura ordinaria (accelerati e anticipati).

Qualora l’effetto di queste ultime misure fosse insufficiente, provveda il Governo con interventi volti a mantenere inalterato il gettito. Si invita il Governo anche a valutare se in altri interventi normativi sia opportuno l’inserimento degli ammortamenti ordinari in tutto o in parte nella BII, con una contestuale riduzione delle aliquote. In questo caso il Governo valuti la necessità di modificare la struttura delle aliquote e detrazioni dell’IRPEF per tener conto della riduzione dell’aliquota IRAP. Tale misura ha il pregio di avere effetti perequativi tra settori, ma ha il difetto di disencentivare gli investimenti contraddicendo così uno degli obiettivi della complessiva riforma fiscale.

OSSERVAZIONI

1) Per i motivi su esposti si considera opportuno che il Governo riveda la clausola di salvaguardia secondo le linee seguenti:

  1. che allunghi da uno a tre anni il periodo di validità della clausola di salvaguardia;
  2. che definisca la soglia in relazione all’operare congiunto di due fattori predeterminati di incremento di prelievo riferiti dalla cifra assoluta e dall’incremento percentuale;
  3. che si tenga conto del maggior imponibile IRPEF-IRPEG che deriva dalla indeducibilità dell’IRAP rispetto ai tributi abrogati;
  4. che preveda una modificazione annuale della soglia in modo di arrivare a regime al quarto anno.

Il Governo valuti se le indicazioni a), b) e c) devono valere per aggravi d’imposta tanto quanto per sgravi d’imposta.

2) Per quanto riguarda l’agricoltura, a motivo delle considerazioni già esposte in apertura, si invita il Governo a considerare l’opportunità di rideterminare le aliquote nei tre anni, riducendo l’aliquota iniziale al 2,5% valuti inoltre se è inseribile anche il settore della piccola pesca. La perdita di gettito può in parte essere compensata dall’aumento della BII in agricoltura che deriverà dall’estensione del numero di aziende in contabilità IVA. La parte di gettito mancante residuo può essere coperta da una parallela e opposta rideterminazione delle aliquote relative a banche ed assicurazioni, che, tenuto conto della diversa BII dei due settori, può limitarsi a un ritocco molto marginale.

Il tempo previsto di aggiustamento sembra congruo a consentire che nel frattempo siano varate politiche di stimolo settoriale.

3) In merito alla determinazione della base imponibile la Commissione formula le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo se oltre all’INAIL sia possibile escludere dalla BII i contributi pagati all’IPSEMA (le ex casse marittime) che svolge per i marittimi le stesse funzioni dell’INAIL;

b) la Commissione invita il Governo a esprimere chiarimenti se le voci, vestiario, mensa aziendale, regali per festività, corsi di formazione, colonie ecc.. rientrino nella base imponibile;

c) la Commissione ritiene che l’esclusione degli interessi sulla locazione finanziaria configuri un sistema di non neutralità riguardo ai finanziamenti aziendali. Si invita pertanto il Governo ad inserire anche tali interessi nella base imponibile. La difficoltà tecnica di scorporare la parte interessi da quella capitale suggerisce di calcolare la prima su base forfettaria, prendendo a riferimento il prime rate, eventualmente aumentato;

d) la Commissione ritiene che gli ammortamenti eccedenti la quota ordinaria rientrino nella base imponibile;

e) il Governo dovrebbe chiarire l’incertezza interpretativa ai fini della determinazione della base imponibile dell’art 2425 codice civile e della IV direttiva CEE sul significato di oneri e proventi "straordinari";

f) per quel che riguarda la localizzazione su più regioni, il periodo minimo di permanenza su una regione dei dipendenti previsto in tre mesi è forse troppo breve per la contabilità delle PMI, e, sicuramente lo è per i circhi viaggianti. In tali casi l’IRAP dovrebbe essere pagata dove la società ha la sede legale;

g) il lavoratore dipendente che svolge un’attività di telelavoro dovrebbe essere attribuito alla regione ove ha sede il datore di lavoro;

h) le prestazioni di lavoro autonomo occasionale dovrebbero essere assimilate al rapporto di lavoro coordinato e continuativo.

4) Le modifiche richieste circa l’estensione della base imponibile agli interessi sulla locazione finanziaria e agli ammortamenti eccedenti la quota ordinaria rischiano di ricadere con particolare intensità sul settore dell’autotrasporto. Il Governo è invitato a stabilire opportuni provvedimenti attenuativi.

5) Valuti il Governo gli effetti dell’introduzione dell’IRAP per le imprese che determinano il salario e contributi su base convenzionale (tra le quali quelle previste dal DPR 602/70, le cooperative sociali di tipo B ed il settore della piccola pesca) prendendo in considerazione eventuali provvedimenti attenuativi o di salvaguardia . In particolare nelle cooperative di tipo B salari e stipendi corrisposti a persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1981 non costituiscano BII.

6) Si suggerisce al Governo di specificare che la dichiarazione dell’IRAP venga presentata in un unico modello insieme alla dichiarazione IRPEF – IRPEG e IVA e che sia consentito, come affermato nel decreto legislativo sulle semplificazioni, la compensazione tra debiti e crediti derivanti dalle suddette imposte.

7) Il Governo valuti positivamente la richiesta di estendere al 100% dei contratti di apprendistato e di formazione lavoro l’esenzione IRAP, in quanto questa esenzione sarebbe in sintonia con la politica dell’occupazione giovanile.

8) Per quanto riguarda le assicurazioni, qualora l’investimento avvenga in immobili il Governo valuti la possibilità che, così come entrano nella BII i proventi di tali immobili, così vengano messi a deduzione le componenti negative degli investimenti in terreni e fabbricati, come le spese di manutenzione.

9) Si invita il Governo ad esplicitare se per le banche il concetto di deposito sulla base del quale viene attribuita l’IRAP alle regioni competenti vada assunto in senso ampio, cioè comprensivo tanto dei depositi in denaro che di quello in titoli.

10) Inoltre per "gli altri enti e società finanziari" previsti dall’articolo 6 (ad esempio società di locazione finanziaria) il criterio di localizzazione non potendo essere in base ai depositi, deve essere in base agli impieghi.

11) Per ciò che riguarda le cooperative edilizie sembra indubbio alla Commissione che esse non svolgono una attività organizzata alla produzione, ma, piuttosto, rientrano nella fattispecie del consumatore collettivo. Valuti quindi il Governo la possibilità che, ai fini IRAP, queste imprese siano assimilate agli enti non commerciali.

12) Si invita il Governo a dedurre dalla BII gli utili portati a riserva indivisibile delle cooperative, escluse quelle di consumo e quelle di credito, per il periodo transitorio di tre anni.

13) Si invita il Governo ad raccordare la normativa prevista con il presente schema di decreto legislativo con il decreto legislativo che istituisce le Onlus e fare esplicito riferimento alle stesse.

14) Valuti il Governo se tutti i soggetti pubblici che per legge non abbiano l’obbligo di tenere il bilancio secondo il codice civile debbano riclassificare i loro bilanci a fini IRAP.

15) Si ritiene opportuno che il Governo vari una norma che consenta la rivalutazione dei limiti di deducibilità di spese pluriennali concesse ai professionisti nel singolo periodo d’imposta determinando una sorta di sterilizzazione degli effetti dell’inflazione degli ultimi anni.

16) Si invita il Governo ad accelerare i tempi di modifica dei trattati internazionali per consentire il credito di imposta anche per le business tax, così come avviene oggi tra l’Italia e la Germania per il credito di imposta sulla Gewerbesteuer. Nel frattempo valuti il governo la possibilità di consentire alle imprese in questione di scorporare la quota di IRAP gravante sugli utili ed evidenziarla nella dichiarazione come imposta sul reddito, che formerebbe quindi oggetto di credito di imposta ai fini dei trattati contro la doppia imposizione.

17) Per quanto riguarda l’acconto da versare per l’anno d’imposta 1998 si invita il Governo a precisare se, analogamente a ciò che avvenne per gli acconti IRPEF, non è soggetto a sanzioni il contribuente che versa l’acconto sulla base dell’imposta effettiva che stimi correttamente di dover pagare e contemporaneamente, per non avere perdite di gettito, venga aumentato il primo acconto IRPEF ad una percentuale superiore all’attuale 40%. Si invita inoltre il Governo a precisare che il contribuente può recuperare l’eventuale credito di imposta nella dichiarazione dell’anno successivo o richiedendo il rimborso. Valuti il Governo se in alternativa al metodo suddetto non possa essere previsto che gli acconti per il primo periodo di imposta, di cui al comma 1 dell’articolo 31 dello schema di decreto, vengano commisurati all’entità dei versamenti effettuati ai fini degli acconti di imposta dell’ILOR e del contributo SSN; tali acconti dovranno essere conguagliati con l’IRAP dovuta a saldo.

Il Governo valuti alternativamente se prevedere in luogo dell’acconto al 120% da versare in due rate di pari importo il versamento in via transitoria per il 1998 degli acconti per i tributi che vanno soppressi, che andrebbero scomputati dall’IRAP nella dichiarazione 1999 per il 1998.

18) E’ opportuno, compatibilmente a vincoli giuridici, prevedere per gli Enti pubblici la facoltà di rivalsa sui compensi dei collaboratori coordinati e continuativi dell'IRAP pagata in relazione agli stessi.

19) Poiché l’addizionale comunale e provinciale differenzierebbe le aliquote IRAP tra comuni di una stessa regione, con notevoli complicazioni nelle dichiarazioni dei contributenti, si suggerisce al Governo di non esercitare la delega sull’addizionale comunale e provinciale IRAP. Si suggerisce ulteriormente di prevedere maggiori trasferimenti ai comuni ed alle province sotto forma di quota parte delle aliquote IRPEF, in connessione con il trasferimento dei maggiori compiti che a tali enti derivano dall’operare della legge n. 59/1997 e delle nuove funzioni dettate dalle modifiche costituzionali in corso.

20) Lo schema di decreto legislativo prevede che dal 2000 le regioni possano disciplinare le procedure applicative dell’IRAP e l’espletamento delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione. Affichè le regioni giungano preparate a tale appuntamento si invita il Governo ad iniziare fin da subito un processo di sinergia e dialogo con le regioni medesime ed a destinare ad esse una quota della capacità operativa per la riscossione, nonché a concordare i piani di verifica per l’accertamento.

21) Suggerimenti ulteriori.

  1. Circa l’articolo 5 definire la BII per i contribuenti con contabilità semplificata in modo che non sia loro svantaggiosa rispetto ai contribuenti con contabilità ordinaria.
  2. Circa l’articolo 8 è opportuno chiarire che il "dipendente" è un termine usato, in quel contesto, in senso lato e che include i soggetti legati da rapporto di collaborazione continuata e continuativa.
  3. All’articolo 24 dopo il comma 2 andrebbe aggiunto il seguente: "3. I principi risultanti dall’articolo 3, commi 143, 144, 148 e 149, della legge n. 662 del 1996 ed al presente decreto si applicano alla regione siciliana, che provvede con legge alla istituzione e alla disciplina dell’IRAP di cui agli articoli da 1 a 43 dello stesso decreto, nell’esercizio della competenza legislativa ad essa spettante in materia."
  4. Circa l’articolo 24, comma 7, è parere della Commissione che vada inserita la congiunzione "e " tra le parole "formale" e "di violazioni".
  5. Valuti il Governo se, in sostituzione dell’art. 34, al fine di coordinare questo decreto con quello nelle sanzioni, non sia opportuno inserire il seguente:

Art. 34

(Ritardato o omesso versamento dell’imposta)

In caso di omesso versamento, alle prescritte scadenze, dell’imposta, in acconto o a saldo, ovvero in caso di versamento in misura inferiore al dovuto, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell’imposta non versata. Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggiore imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituti dall’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

22) La Commissione ha individuato, come illustrato nel punto E) delle considerazioni iniziali, delle linee di azione che non riguardano strettamente l’operare specifico dell’imposta ma che sono necessarie e urgenti a motivo dell’introduzione dell’imposta stessa soprattutto riguardo a: incentivi alla localizzazione meridionale delle imprese; definizione della normativa sulla subfornitura; sollecitudine di pagamenti e rimborsi della Pubblica Amministrazione.

 

IRPEF

La Commissione ritiene corretto che la revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, sia stata realizzata anche tenendo conto dell’aggravio dell’IRAP sui lavoratori autonomi, e tutelando i redditi da lavoro dipendente e da pensione medio bassi che, pure, beneficiano della abrogazione dei contributi sanitari a loro carico. Per quanto concerne la valutazione dell’operare congiunto degli effetti della riforma dell’IRPEF e dell’IRAP sui lavoratori autonomi, si rimanda alle valutazioni già espresse in sede di parere IRAP.

La Commissione ritiene che l’aumento delle detrazioni per le famiglie con maggiori carichi familiari vada nella direzione giusta, pure nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Queste sono sostanzialmente date da una redistribuzione interna alla tassazione individuale che non poteva essere spinta oltre certi limiti. La Commissione avrebbe positivamente valutato che all’interno della riforma dell’IRPEF si fosse previsto nella delega l’utilizzo delle risorse finanziarie disponibili per il complesso degli assegni familiari, in modo da dar luogo ad una revisione non frammentaria della tassazione familiare.

La Commissione ritiene che la prospettiva lontana, ma da tener sempre presente come direzione di marcia, debba prevedere come punto di arrivo l’applicazione di scale di equivalenza statistica per riportare i redditi nominali alle effettive capacità di spesa individuale, in relazione ai carichi famigliari e alla appartenenza alla famiglia di persone svantaggiate.

 

OSSERVAZIONI

  1. La Commissione ritiene che l’aggiustamento della penalizzazione per i lavoratori dipendenti e pensionati monoreddito previsto dall’articolo 48, 4° comma dello schema di decreto, attraverso gli assegni familiari, fosse la più corretta. Tuttavia prende atto che l’articolo 3 della legge finanziaria esclude questa possibilità e permane quindi questa penalizzazione che, a rigore, dovrebbe intendersi come voluta dal Parlamento. Il Governo comunque si adoperi per eliminare questa penalizzazione. Sarebbe di gran lunga preferibile che la soluzione sia trovata mantenendo le detrazioni per i familiari a carico previste dallo schema di decreto, trovando nella legge finanziaria ulteriori fondi per incrementare gli assegni familiari, secondo le modalità previste dall’articolo 48, 4°, comma dello schema di decreto.
  2. E’ opportuno che il Governo riconsideri la situazione delle famiglie monoparentali con figli a carico;
  3. Valuti il Governo se non sia possibile assimilare, ai fini delle detrazioni al reddito di lavoro dipendente, l’assegno alimentare corrisposto come unico reddito al di sotto di un determinato ammontare; si invita in ogni caso il Governo ad evitare che non si produca un aggravio di imposta per coloro con basso reddito che vedono aumentare il carico impositivo in relazione all’innalzamento dell’aliquota sul primo scaglione di imposta senza fruire di detrazioni compensative per lavoro autonomo o per lavoro dipendente.
  4. Si attira l’attenzione sulle ripercussioni che si generano nella tassazione del trattamento di fine rapporto (T.F.R). In questo caso l’aumento delle aliquote IRPEF, mantenendo inalterato l’ammontare delle detrazioni, comporta necessariamente un aggravio di tassazione rispetto a quella attuale. Si rende quindi opportuna una correzione dell’aggravio eventualmente attraverso le detrazioni oggi in vigore.
  5. La fascia di redditi medio-alta, compresa tra i centoventi ed i duecento milioni, risulta penalizzata dalla riforma. Valuti il Governo l’opportunità di un intervento correttivo.
  6. Per fronteggiare le conseguenze delle eventuali correzioni esposte precedentemente si suggerisce, come copertura parziale, di valutare la possibilità di aumentare l’aliquota più alta.

 

FINANZA LOCALE

L’istituzione dell’IRAP e la riforma dei tributi degli enti locali che l’accompagna rappresentano un passo avanti notevole sulla via del decentramento e dell’autonomia finanziaria e fiscale delle regioni, delle province e degli enti locali. Da questo punto di osservazione il giudizio non può quindi che essere positivo.

In particolare per le regioni l’avvio del processo di responsabilizzazione delle entrate è considerevole. Le regioni nate agli inizi degli anni 70 con una condizione finanziaria interessante (soprattutto per quegli anni) e destinata, sulla base degli impegni presi, ad evoluzioni ancora più positive (basta pensare all’impegno di assegnare alle regioni l’ILOR), hanno poi conosciuto una fase di svuotamento della loro responsabilità, tanto è che sono diventate pure "agenzie di spesa" dello Stato centrale. Certamente anche questo elemento è alla base della "prova non buona" fornita in generale dalle regioni. Non si possono considerare come elementi di vero decentramento delle responsabilità delle entrate le sparse e modeste addizionali (anche difficilmente praticabili) concessa negli anni ’90: addizionali sulla benzina, sul gas metano, sul bollo auto, etc..

Il primo segnale di un certo rilievo si realizza con la legge finanziaria 1996, quando ad un primo trasferimento di funzioni dallo Stato si accompagna l’assegnazione di una parte del gettito dell’accise della benzina. Siamo di fronte tuttavia ad una compartecipazione ad un gettito erariale con conseguente, e di eguale importo, riduzione dei trasferimenti. Non è comunque un riconoscimento di autonomia fiscale e neppure è aggiuntivo.

Ora con la istituzione dell’IRAP e con la riforma più generale dei tributi regionali e locali il segno è ben diverso e non può che essere apprezzato.

Le regioni diventano titolari dell’IRAP, acquistano la titolarità del bollo auto riformulato secondo le indicazioni contenute del provvedimento collegato alla proposta di legge finanziaria per il 1998, dispongono di una addizionale IRPEF pari allo 0,5% (obbligatoria e sostitutiva della parte erariale) e dall’anno 2000 si potranno avvalere in maniera facoltativa di una addizionale IRAP pari a 12.000 miliardi e di una ulteriore addizionale IRPEF dello 0,5%, pari a 4000 miliardi. Questi dati significano uno spazio di entrata aggiuntiva sino a 16-17.000 miliardi. Inoltre acquisiscono spazio di manovra sulle loro entrate in rapporto anche alle funzioni eventualmente assegnate alle città metropolitane, alle Province e ai Comuni.

Un sostanziale e positivo adeguamento avviene anche nella condizione finanziaria e fiscale delle Province: diventano titolari della imposta di iscrizione, trascrizione, annotazione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico; viene riconosciuto alle stesse il gettito della tassa di assicurazione sugli autoveicoli con una facoltà di aumento sino al 20%; acquistano una compartecipazione in IRAP trasformabile in addizionale dal 2000. Si tratta di un sostanziale ed efficace balzo in avanti.

Il provvedimento è positivo anche per i Comuni: le imposte locali in materia di occupazione permanente e temporanea di suolo, di pubbliche affissioni e di pubblicità, si trasformano in canone, con guadagno di autonomia gestionale e tariffaria; si acquisiscono il gettito dell’imposta ipotecaria, catastale e di registro avviandosi in tal ruolo un processo di accorpamento del prelievo sugli immobili; si aboliscono le tasse di concessione comunale e l’ICIAP e a compensazione si compartecipa all’IRAP con possibilità di trasformare tale compartecipazione in addizionale, con spazio di prelievo facoltativo e aggiuntivo. Quindi anche per i Comuni si migliora, ma in modo ancora insufficiente, considerando anche che l’ICI (imposta fondamentale del prelievo locale) è una imposta non dinamica e si basa su un sistema di valori e di rendite catastali precario, confuso, disomogeneo, la cui riorganizzazione richiede tempi e provvedimenti radicali in materia di riforma e decentramento del catasto e del demanio. L’esigenza di una "terza gamba" per la autonomia fiscale e finanziaria dei Comuni d’altra parte è da tempo sollecitata e richiesta dalle associazioni delle autonomie locali.

C’è una esigenza di andare oltre lo stesso risultato di questo provvedimento e ridefinendone anche il disegno altrimenti si corre il rischio che il procedere sulla base di spinte reali e disaggregate produca distorsioni nel sistema a danno dei principi di responsabilità e di costi - benefici, nonché dei rapporti tra cittadino e istituzioni.

Nella relazione erano stati indicati alcuni ulteriori passaggi, quali: la compartecipazione delle Regioni all’IVA, la compartecipazione dinamica dei canoni all’IRPEF sia come strumento di copertura dei costi delle funzioni da trasferire in attuazione dei provvedimenti derivanti dalla legge n. 59/1997 (c.d. Bassanini), sia come guadagno di autonomia fiscale aggiuntiva. Si è sottolineato inoltre l’esigenza di prevedere che all’interno di questo processo i Comuni potessero rinunciare alla compartecipazione all’addizionale IRAP. Infine si era evidenziato un eccesso di delega nella potestà assegnata alle regioni concernente l’attribuzione di quote di compartecipazioni tributaria di pertinenza locale alle città metropolitane. E’ un limite di spazio per il fatto che non si riconosce la possibilità di trasferire funzioni e compartecipazione anche ai Comuni.

Si annota con soddisfazione, sperando che il dibattito su questo provvedimento abbia favorevolmente influito, che il Senato, nell’approvare il collegato alla finanziaria per il 1998, ha raccolto queste indicazioni, cambiando la stessa norma delega di riferimento di questo decreto legislativo.

In particolare il Senato ha:

  1. istituito un’addizionale comunale IRPEF, in parte costitutiva di quote erariali e a copertura delle funzioni da trasferire, e in parte aggiuntiva (dal 2000) in riconoscimento di un nuovo spazio di prelievo autonomo e facoltativo . Inoltre ha soppresso l’addizionale comunale all’IRAP;
  2. modificato la parte della delega riferita alla possibilità delle regioni di trasferire alle città metropolitane e agli enti locali funzioni accompagnate da compartecipazioni alle entrate regionali, correggendo gli eccessi di delega e inserendo anche i Comuni.

Nel predisporre il parere sulla presente parte dello schema di decreto si è cercato:

  1. di rispettare al massimo il principio di coerenza con la delega di riferimento, richiamando anche
  2. correzioni ai moderati e parziali eccessi;

  3. di semplificare l’attuazione e la gestione di tributi e tariffe;
  4. di ridurre al minimo le procedure burocratiche, nella logica che le leggi statali danno indicazioni la cui gestione è poi lasciata alla più ampia autonomia regolamentare locale, e che non è vietato quanto non previsto dalla legge o dai regolamenti (prassi dura a morire);
  5. di rendere più agibile e meno rigido il ricorso al regolamento, di contenere all’essenziale le relative indicazioni di contenuto, cercando in questo modo di elevare al massimo l’autonomia decisionale e gestionale degli enti locali;
  6. di favorire la compartecipazione di regioni, province e comuni alla costruzione di questa nuova fase, salvaguardando nel contempo le rispettive competenze previste dalla Costituzione (Regioni a statuto speciale);
  7. di rendere più snelli, certi e rispettosi delle rispettive competenze, i rapporti di decisione e di partecipazione fra Regioni, Province e Comuni;
  8. di abbattere giri viziosi, propri di vecchi impostazioni di ragionerie contabili, nella riallocazione delle risorse fra i diversi soggetti dello Stato;
  9. di rendere più semplici gli impegni richiesti ai cittadini e più certo il rapporto costo-beneficio;
  10. di allargare al massimo l’attuazione della concorrenza e della pari condizione tra i soggetti privati che possono partecipare alla gestione dei tributi e delle tariffe.

Infine nel parere si è tenuto ampiamente conto delle osservazioni emerse dal dibattito, e in particolare da parte delle opposizioni. Sono state formulate cinque osservazioni di merito e tutte sono state accolte nella proposta di parere, non per generosità ma in quanto condivise, utili e corrispondenti ai criteri sopra richiamati. Allo stesso modo si è ampiamente attinto alle osservazioni emerse dalla vasta e intensa consultazione. Anche in tal caso ci si è avvalsi come elemento di valutazione dei criteri sopra richiamati, con l’aggiunta del criterio di evitare perdite di gettito. Su questo ultimo terreno in particolare per la parte pubblica si è esaltato l’autonomia gestionale e per la parte privata la libera concorrenza e la parità di condizione.

La proposta di parere al titolo III del decreto legislativo in esame, con riferimenti al titolo I per le parti collegate e di competenza delle regioni e degli enti locali territoriali, si propone quattro obiettivi fondamentali:

  1. semplificare, rendere agibili e di attuazione tempestiva le procedure di costituzione, sostituzione, gestione e modifica dei tributi, delle partecipazioni e addizionali regionali e locali;
  2. aumentare gli spazi di decisione autonoma delle regioni e degli enti locali territoriali;
  3. semplificare i rapporti fra lo Stato le regioni e gli enti locali nella redistribuzione delle risorse mantenendo per tutti i soggetti il vincolo della pari e totale compensazione;
  4. facilitare e rendere più semplici gli adempimenti del contribuente.

Nel perseguire questi obiettivi si è cercato di rispettare i contenuti della legge delega che rappresentano, in questa occasione, un vincolo insormontabile.

Nel parere sono anche richiamate esigenze che possono essere affrontare solo con altro provvedimento di legge.

    1. Il problema del finanziamento della sanità richiede che a regime venga definito: a. un criterio che stabilisca lo zoccolo di finanziamento statale pro-capite; b. la quota di finanziamento regionale pro-capite (che può essere diversa da regione a regione); c. l’eliminazione del disavanzo.
    2. L’autonomia fiscale dovrebbe lasciare ad ogni regione la libertà di spendere a suo piacimento tutte le risorse a sua disposizione (tributi propri, compartecipazione e addizionali). La perequazione interregionale dovrebbe riguardare il complesso dei proventi che le regioni ottengono.

Riguardo alla perequazione va chiarito che con l’introduzione della norma in discussione esisteranno due meccanismi perequativi relativi a due tributi passati: il FSN perequerà le diversità di gettito tra regioni che il 90% dell’IRAP netto più l’addizionale IRPEF determinerà rispetto ai contributi degli assistiti (che sono stati soppressi); il Fondo perequativo orizzontale perequerà le diversità di gettito tra le regioni che il 10% dell’IRAP netto determinerà rispetto al vecchio Fondo perequativo, che a sua volta era stato istituito per perequare il gettito dell’accise sulla benzina rispetto a trasferimenti statali alle regioni. E’ evidente che questo è un meccanismo faraginoso e che tra l’altro esclude la perequazione relativa all’altra importante fonte di gettito regionale, le tasse automobilistiche.

Con questo decreto legislativo si compie un passo in avanti sul terreno dell'autonomia finanziaria e fiscale delle regioni (avvio considerevole) e degli enti locali (ulteriore evoluzione). Il cammino resta da completare e su questa esigenza si richiama l'attenzione e l'impegno del Governo e del Parlamento.

OSSERVAZIONI

ARTICOLO 10

COMMA 2: si suggerisce l'abrogazione per la parte relativa ai soggetti pubblici e alle loro forme pubbliche di gestione.

ARTICOLO 16

Al comma 2 sarà necessario intervenire nuovamente in futuro su questa materia, prevedendo il riallineamento all’aliquota di base fissata per il settore privato e mettendo a punto le modalità con cui attuare la redistribuzione dei flussi finanziari tra lo Stato e le altre amministrazioni pubbliche e le regioni.

Alla fine del comma 3 aggiungere le parole: "e per zone territoriali"

ARTICOLI 17-18

Sono previste agevolazioni di carattere territoriale, per categorie di soggetti e per nuove iniziative produttive ubicate in alcune parti del territorio nazionale.

Essendo l'IRAP una imposta regionale si suggerisce di prendere in esame la possibilità che siano le regioni, almeno a regime, a decidere le misure di agevolazione o di eventuale penalizzazione fiscale.

Comunque pare necessario che almeno dal 2000 per mantenere, anche modificandole, le agevolazioni vi sia una intesa Stato-regioni interessate, nel rispetto delle direttive e degli accordi comunitari.

ARTICOLO 23

COMMA 1 - Sostituirlo con il seguente, identico al contenuto della delega:

"Ai fini di consentire alle regioni e agli enti locali di disporre delle informazioni e dei dati per pianificare e gestire la propria autonomia finanziaria, è istituito un sistema di comunicazione fra amministrazioni centrali, regioni ed enti locali, secondo i seguenti principi:

  1. assicurazione alle regioni, province e comuni del flusso delle informazioni contenute nelle banche dati utili al raggiungimento dei fini sopra citati;
  2. definizione delle caratteristiche delle banche dati di cui alla lettera a), delle modalità di comunicazione e delle linee guida per l'operatività del sistema."

COMMA 3 - sostituirlo con il seguente:

"3. Le modalità di attuazione di quanto previsto dai commi precedenti e del collegamento degli uffici regionali con il sistema informativo dell'anagrafe tributaria e di utilizzazione dei relativi servizi anche ai fini dello scambio di informazioni di interesse fiscale, sono stabilite con decreto del Ministero delle Finanze, sentite le conferenze Stato-Regioni e Stato-Città."

ARTICOLO 24

COMMA 7: Dopo le parole "del Ministero delle Finanze" aggiungere le parole "sentita la conferenza Stato-regioni".

ARTICOLO 27

COMMA 2: aggiungere le seguenti parole:

"La quota percentuale del gettito IRAP spettante ai comuni è definita dal rapporto tra il gettito IRAP 1998 e l'ammontare del gettito 1997 dei tributi comunali soppressi: fino alla decorrenza dei termini di prescrizione, la percentuale viene modificata in relazione all'aumento del gettito dei tributi soppressi relativo all'accertamento di evasione ed elusione".

COMMA 3: va sostituito con il seguente:

"3. Lo Stato riduce i trasferimenti versati alle province di un importo corrispondente alla quota spettante allo Stato di cui al comma 1., per le finalità di cui all'articolo 1.bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5".

COMMA 4 : dopo le parole "possono attribuire", aggiungere le parole "ai comuni e".

ARTICOLO 27

Si deve integrare il contenuto dell'articolo con una norma che riconosca espressamente la potestà normativa primaria attribuita alle regioni ad autonomia speciale in materia di ordinamento degli enti locali e finanza locale dai rispettivi statuti e dalle norme di attuazione.

ARTICOLO 28

COMMA 1: dopo le parole: "con legge regionale", inserire le parole: "da adottarsi entro il 31 luglio 1999".

Al COMMA 2: sopprimere le parole: "da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale".

Si raccomanda inoltre quanto segue: le parole "una volta e mezza l’aliquota minima stabilita dalla predetta legge regionale" andrebbero intese come aggiuntive all’aliquota di base. Altrimenti non conviene prevedere l’addizionale.

Dopo il COMMA 4 aggiungere il seguente:

"4-bis all’articolo 84, comma 1, del D.lgs 25 febbraio 1975, n. 77, come modificato dall’articolo 23 del D.lgs 11 giugno 1996, n. 336, le parole:"dell’imposta comunale per l’esercizio di imprese, arti e professioni" sono sostituite dalle seguenti: "dell’imposta regionale sulle attività produttive".

ARTICOLO 28

Aggiungere il seguente COMMA 2-bis:

2-bis

"In caso di inadempienza della Regione, permane l'obbligo della Regione previsto dal comma 1 dell'articolo 27, e Comuni e Province possono maggiorare tale importo sino ad una volta e mezzo.

Inoltre si propone la soppressione di tutti gli obblighi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, anche per ragioni di costo per gli Enti.

In via subordinata si può:

  1. prevedere una unica norma che disponga la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle sole aliquote IRAP, aliquote delle addizionali comunali e provinciali IRAP, aliquote ICI e l'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF;
  2. avere una unica pubblicazione;
  3. stabilire una data fissa di pubblicazione.

ARTICOLO 29

Sopprimere alla fine del COMMA 1 le parole:

"provinciali e comunali in rapporto alle funzioni attribuite"

e aggiungere il seguente COMMA 2:

"2. Con provvedimenti regionali o nazionali di istituzione, anche graduale, delle città metropolitane, le Regioni possono assegnare alle stesse quote del gettito di tributi provinciali e comunali in rapporto alle funzioni attribuite, nel rispetto della coerenza fra funzioni trasferite e loro costo di gestione e dello scambio funzioni-risorse per ciascun livello di governo comunale o provinciale".

ARTICOLO 30

Aggiungere alla fine del COMMA 3 le seguenti parole:

"Le regioni, a regime, possono decidere aggiornamenti periodici degli importi stessi".

COMMA 5: dopo le parole "e della programmazione economica" inserire le parole: "sentita la conferenza Stato-regioni".

ARTICOLI 32-33-34-35

In questi articoli si dettano disposizioni in materia di violazioni alle norme IRAP. In taluni casi si prevede espressamente l'entità delle sanzioni amministrative. In altri casi si fanno rinvii alle disposizioni contenute nel DPR n. 600 del 1973 (relativo alle imposte dirette).

Si chiede che, per chiarezza e semplificazione, in materia di violazione alle norme sull'IRAP e relative sanzioni si debba fare rinvio alle norme contenute nel DPR n. 600 del 1973, ottemperando alla lettera n), n. 3, comma 144, dell'articolo 3 della legge 662 che dispone: "il coordinamento delle disposizioni da emanare in materia di sanzioni con quelle previste per le imposte erariali sui redditi".

ARTICOLO 42

All’articolo 42, dopo il comma 6, aggiungere il seguente : " 6-bis) Alle regioni che nell’anno 1998, in base a conteggi bimestrali presentano un saldo negativo delle risorse proprie come determinate ai commi 2 e 3 vengono erogati acconti del fondo perequativo con modalità fissate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni. Entro il mese di febbraio 1999 si provvede ai relativi conguagli."

ARTICOLO 50

a) Suscita perplessità il tenore letterale del comma 5, che lascia presumere che il versamento dell'addizionale, se eseguito dal sostituto (d'imposta o di dichiarazione?) vada effettuato alla regione in cui ha sede il sostituto medesimo. Tale previsione è del resto in contrasto con il comma 2 del medesimo articolo (aliquota fissata dalla regione ove ha la residenza il contribuente).

b) Si rileva inoltre che fissare al 31 dicembre dell'anno in cui si riferisce l'addizionale, il requisito della residenza del contribuente crea ai sostituti d'imposta difficoltà pressoché insormontabili, giacché i medesimi operano le ritenute relative ai conguagli in data antecedente al 31 dicembre, e pertanto non possono verificare con esattezza tale requisito. Si suggerisce pertanto di anticipare tale termine.

c) Al comma 6 alle regioni è riconosciuta la partecipazione alle attività di liquidazione e accertamento dell'addizionale ed è fatto obbligo di provvedere agli eventuali rimborsi. Tuttavia, non sono indicate le modalità di partecipazione delle regioni a tali attività né è regolata la materia dei rimborsi, che rischiano di non poter essere attivati, così come già avvenuto per i soppressi contributi al servizio sanitario nazionale.

ARTICOLO 51

COMMA 3 - sostituirlo con il seguente:

"3. I tributi aboliti di cui ai commi 1 e 2, limitatamente alla lettera a) continuano ad applicarsi in relazione ai presupposti di imposizione verificatisi anteriormente alla data ivi indicata; mentre quelli riferiti alle lettere b) e c) continuano ad applicarsi alle formalità, le quali continuano ad essere assoggettate esclusivamente alle precedenti disposizioni, che, in relazione ai presupposti di imposizioni verificatisi, secondo le disposizioni vigenti, alla data della quale ha effetto la loro abolizione, vengano richieste nei termini prescritti. Non si fa luogo a eventuali rimborsi per quelle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione respinte dagli uffici del Pubblico registro Automobilistico e, in caso di ripresentazione, le stesse sono eseguite senza essere assoggettata alla nuova imposta semprechè siano state correttamente corrisposte le imposte soppresse.

COMMA 3: Aggiungere alla fine le seguenti parole:

"con facoltà di attribuire il potere di accertamento e riscossione al concessionario di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, ove il servizio sia stato a questo affidato".

ARTICOLO 52

Alla fine del COMMA 1, aggiungere le seguenti parole:

" E' consentito quanto non previsto dai regolamenti e quanto non regolamentato e non previsto dalla legge".

COMMA 2 : sopprimere le parole: "non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo".

COMMA 2 : alla fine sopprimere le parole: "e sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale".

COMMA 4 : lettera a): dopo le parole "dei tributi" aggiungere le parole " e di tutte le altre entrate locali"

COMMA 4 : sostituire la lettera b) con le seguenti:

"b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente la liquidazione, l’accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate, le relative attività sono affidate: bi) mediante convenzione: - alle aziende speciali di cui all’articolo 22, comma 3, lettera c, della legge 8 giugno 1990, n. 142; - alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall’articolo 22, comma 3, lettera e) della legge 8 giugno 1990, n. 142, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all’Albo di cui all’articolo 53; bii) nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali: - alle società miste indicate nel precedente punto bi) per le gestioni presso altri comuni; - ai concessionari di cui al DPR 28 gennaio 1988, n. 43; - ai soggetti iscritti nell’Albo di cui al predetto articolo 53".

COMMA 4: lettera d): sopprimerlo, o in alternativa alla fine del punto d) aggiungere le parole:

", tranne che nei casi di gestione affidata a terzi". E' opportuno comunque che sia stabilito il principio che l'ente locale controlli l'operato dei concessionari.

COMMA 4 : sopprimere il punto e) e trasformarlo in comma 5 con identico contenuto

ARTICOLO 52

Si richiama l'attenzione sull'opportunità di modificare l'attuale testo dell'articolo 5 del D.L. del 31 dicembre, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30. Tale disposizione, al comma 1, lettera d), ha introdotto il principio secondo il quale, qualora vi siano sottrazioni di riscossioni che determinano una riduzione dell'ammontare nazionale complessivo dei compensi superiori al dieci per cento, si procede, entro centoventi giorni, ad una revisione dei compensi per assicurare la permanenza dell'equilibrio economico delle gestioni. Detto principio trova la sua ragione d'essere nel momento in cui l'area di operatività del sistema viene disciplinata solo ad opera della legge ed è quindi finalizzato ad assicurare, a livello nazionale, un meccanismo di salvaguardia a fronte di possibili riduzioni di ricavi a carico dell'intero sistema dei concessionari. A partire dall'anno 1999, invece, detta area di operatività potrà subire significative modifiche anche ad opera dei singoli regolamenti comunali adottati in applicazione delle nuove previsioni in tema di fiscalità locale con la conseguenza che le riduzioni di operatività verranno ad incidere su alcuni concessionari e non su altri.

La norma citata sopra risulta pertanto non più rispondente alla situazione che può determinarsi, per cui si verifica la necessità di riconfigurare l'intervento di salvaguardia nei confronti di ogni singolo concessionario colpito dalla riduzione di operatività che, diversamente, verrebbe ad essere gravemente danneggiato.

Ulteriore osservazione: Si richiama l'attenzione sul fatto che i concessionari versano per l'attività di riscossione dell'ICI un contributo all'ANCI per la tenuta della Banca Dati, pari al 5%. Tale contributo non è previsto a carico degli altri soggetti di riscossione scelti dagli enti Locali territoriali. O si riconosce che la Banca Dati serve, e allora l'obbligo del pagamento del contributo va esteso a tutti, oppure vi sono o si trovano soluzioni alternative da parte del Ministero delle Finanze (Anagrafe Tributaria, ecc…) e si toglie l'obbligo del 5%, per tutti con vantaggio per la finanza locale.

ARTICOLO 53

COMMA 2 : Va precisato che della Commissione fanno parte anche rappresentanze delle imprese oppure no. In tal caso tutti i tipi di imprese (ovviamente se iscritte all’Albo) vanno rappresentate.

COMMA 2 :sostituire le parole "degli enti locali" con le parole: "dell’ANCI e dell'UPI"

Inserire il seguente comma 3-bis:

COMMA 3-bis : "In sede di prima ammissione i concessionari ex-DPR n. 43 del 1988 sono iscritti di ufficio. Inoltre i requisiti giuridici, di idoneità, nonché quelli di onorabilità, professionalità, capacità finanziaria, prestazione di cauzione e possesso di adeguato sistema informativo che gli iscritti nell'albo devono possedere siano analoghi per tipologia di imposta.

Eventuali modifiche ai requisiti attualmente previsti devono comunque avvenire in un contesto che mantenga condizioni identiche per tipologia di imposta per tutti i soggetti".

ARTICOLO 54

COMMA 1 : sostituire le parole: "contestualmente all'" con le parole: "entro la data dell'"

E alla fine aggiungere le parole: "Nel corso dell'anno le tariffe ed i prezzi pubblici possono essere modificati"

Dopo l’articolo 54 aggiungere il seguente:

"Articolo 54-bis (Richieste dati e notizie relative ai contribuenti).

  1. Le richieste dei contribuenti agli uffici pubblici o agli enti pubblici, anche economici , di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti sono esenti da ogni imposta, tassa, diritto, o quant’altro comunque denominato; l’esenzione si intende estesa anche agli accessi alle banche dati purchè finalizzati a tale scopo."

ARTICOLO 55

All’articolo 55, comma 1, alla fine sono aggiunte le seguenti parole: "ad esclusione di quelle indicate al titolo II".

ARTICOLO 56

COMMA 2 : alla fine aggiungere le seguenti parole:

"Le maggiorazioni di gettito conseguenti al suddetto eventuale aumento non saranno computate ai fini della determinazione dei parametri utilizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, ai fini della perequazione della capacità fiscale tra province".

COMMA 3 : sostituire le parole "dieci giorni" con 30 giorni"

AGGIUNGERE I SEGUENTI COMMI: 4 BIS, 4 TER, 4 QUATER

"4 bis. Restano ferme le agevolazioni di cui all'art. 36 della legge 22 marzo 1995, n. 85, alle cui formalità però si applicano le imposte e relative soprattasse nel caso di mancata presentazione nei termini.

4 ter. Alle formalità richieste ai sensi e per gli effetti dell'art. 2688 del c.c. si applica una imposta pari al doppio della relativa tariffa.

4 quater. I termini entro cui devono essere richieste le formalità e versata la relativa imposta, decorrono, per quanto riguarda gli atti societari e giudiziari, non prima di 6 mesi dalla pubblicazione degli stessi nel Registro delle Imprese e comunque non meno di 60 giorni dopo che gli stessi siano stati effettivamente restituiti alle parti dalle autorità a seguito dei rispettivi adempimenti.

COMMA 6 : è abrogato. (In quanto sostituito se accolto dal nuovo comma 3 dell'articolo 51)

ARTICOLO 57

COMMA 1 : sostituire il punto b) con il seguente:

"b) all'articolo 51, relativo ai valori dei beni e dei diritti, nel comma 4 dopo le parole "art. 7 della parte prima della tariffa" sono inserite le seguenti: "e art. 11-bis della tabella" e, dopo l'art. 53 è aggiunto il seguente articolo 53-bis: "In tutti i casi, di atti pubblici e giudiziari o scritture private, l'imposta di registro è calcolata escludendo dalla base imponibile i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico".

COMMA 1: al punto d) dopo le parole: "aventi ad oggetto" inserire le parole: "esclusivo"

ARTICOLO 58

Sopprimere il COMMA 3 e sostituirlo con il seguente:

"3.I Comuni possono diversificare le aliquote entro quella minima del 4 e quella massima del 7 per mille in rapporto alle condizioni socio-economiche del contribuente, alle politiche territoriali ed abitative, alla tipologia degli immobili, alla divisione in zone e mini zone, alle vocazioni territoriali ed economiche.

Sulla base degli stessi elementi, soprarichiamati, possono differenziare le detrazioni.

I Comuni possono stabilire una aliquota inferiore al 4 per mille solo nei casi esplicitamente previsti dalla legge e possono concedere agevolazioni ed esenzioni nei casi di calamità naturali".

Ovvero prevedere la seguente modifica: dopo le parole " a disposizione" aggiungere la parola: "del contribuente"

COMMA 4 : sopprimere le parole: "sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale"

ARTICOLO 59

COMMA 1 : dopo le parole "a norma dell'articolo 52" aggiungere le parole: "o con delibera motivata, con l'obbligo di adottare il regolamento entro un anno dall'adozione della delibera"

COMMA 1 : lettera l), sostituire il n. 2 con il seguente:

"2) attribuzione alla giunta comunale del compito di decidere le azioni di controllo".

Si segnala altresì l'esigenza di prevedere, così come avviene per l'IRAP, un importo minimo, aggiornabile da parte del Comune, al di sotto del quale non si effettuano versamenti e rimborsi.

ARTICOLO 60

COMMA 1 : sopprimere le parole:

"al netto del contributo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172.

Ovviamente la maggiorazione dell'imposta provinciale così determinata va compensata con una riduzione di analoga entità dei trasferimenti statali.

ARTICOLO 62

COMMA 1 : dopo le parole "a norma dell'articolo 52" aggiungere le parole:

",o in sede di prima applicazione con delibera contenente i criteri costitutivi essenziali del canone, con l'obbligo di adottare il regolamento entro un anno dalla adozione della delibera"

COMMA 1 : dopo le parole: "sottoponendo" aggiungere le parole: "in sostituzione"

e alla parola "canone" è aggiunta la parola "patrimoniale"

COMMA 2 : alla lettera a) aggiungere alla fine le parole:

"con specifico riferimento all'articolo 47 di tale regolamento, come sostituito dall'articolo 37, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610".

COMMA 2 : sopprimere le lettere b), c), d). Inoltre sostituire alla lettera d) la seguente:

"b) la determinazione della tariffa terrà conto del seguente criterio: le insegne pubblicitarie funzionali all’esercizio di una attività in loco e le installazioni pubblicitarie destinate alla diffusione di messaggi per conto terzi, non insistenti sulle proprietà comunali, vengono sottoposte ad un canone autorizzatorio la cui entità non dovrà superare il tributo già previsto dal capo 1° del D.lgs n. 507/1993, richiamato al precedente comma 1, senza che vengano applicate le maggiorazioni previste dal predetto capo 1°, nel rispetto dell’art. 3, comma 143, della legge n. 662/1996.

 

ULTERIORI CONSIDERAZIONI:

  1. non è previsto tra i criteri di determinazione del canone di autorizzazione la distinzione della proprietà del suolo o dei beni immobili ove insistono i mezzi pubblicitari. Tenendo conto della differenza delle due fattispecie pare opportuna una differenziazione e stabilire che la tariffa per quella in area o in immobile privato non può essere inferiore di oltre un terzo ad una analoga in area pubblica.
  2. Pare inoltre opportuno al fine di evitare possibili distorsioni nel mercato pubblicitario ed affissionistico richiamare nell'articolo 53, comma 3, il divieto, già previsto nell'articolo 33 del Decreto-Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per i soggetti privati, che svolgono l'attività di liquidazione e di accertamento dei tributi nonché di riscossione degli stessi e di altre entrate degli enti locali, di svolgere l'attività di commercializzazione della pubblicità in ogni sua forma.

ARTICOLO 63

COMMA 1: dopo le parole " a norma dell'articolo 52" aggiungere le parole: "o in sede di prima applicazione con delibera contenente i criteri costitutivi essenziali del canone, con l'obbligo di adottare il regolamento entro un anno dalla adozione della delibera"

COMMA 1 : aggiungere alla fine del comma le parole:

"Per i centri abitati con popolazione inferiore a 10000 abitanti i Comuni possono deliberare una limitazione territoriale minima a salvaguardia del centro abitato. In tal caso il tratto di strada ivi compreso entra nelle aree comunali".

COMMA 2 : sopprimere le lettere b), c), d).

COMMA 2 lettera e): alla fine aggiungere le seguenti parole:

"Sono fatte salve le agevolazioni attuali per le manifestazioni istituzionali e politiche".

COMMA 2: La lettera f) è soppressa ed è inserito il seguente comma 4:

"4. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi telefonici, del gas, dell'acqua e dell'energia elettrica, con cavi, condutture e connessi impianti e manufatti, l'ammontare del canone annuo, in deroga alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, è determinato forfettariamente sulla base dei seguenti criteri:

  1. per le occupazioni del territorio comunale, il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni:
  2. - fino a 20.000 abitanti L. 1.250 per utente

    - oltre 20.000 abitanti: L. 1.000 per utente

  3. per le occupazioni del territorio provinciale, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo complessivamente corrisposto ai comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.
  4. In ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni annui dovuti a ciascun comune o provincia non può essere inferiore a L. 1.000.000. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al comma 4 effettuate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi telefonici, del gas, dell'acqua e dell'energia elettrica;
  5. Gli importi di cui alle lettere a) e c) sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente.

Questa soluzione mantiene (e rafforza) la garanzia che su questi servizi pubblici non si scarichi un maggior costo ed introduce però due ulteriori aspetti positivi:

  1. non fa perdere gettito a comuni e province (mentre gli effetti della tariffa agevolata del comma f) non sono prevedibili;
  2. elimina ogni contenzioso futuro ed ogni contestazione che insorgono invece mantenendo la tariffa ancorata al chilometro o metro lineare.

L'elemento discutibile della proposta è che limita l'autonomia degli enti locali in misura maggiore che non la lettera f).

Si propone di istituire il seguente articolo 63 bis.

ARTICOLO 63 BIS

1) Gli introiti delle sanzioni amministrative accertate dalle Forze di Polizia Municipale nelle materie previste e nell'ambito delle competenze riservate dalle singole disposizioni alla Polizia Municipale, competono all'Ente locale da cui dipende la Polizia Municipale. Ciò vale in particolare per la Legge 11/6/1971, n. 426 (Disciplina del commercio), DM 4(7(1988 n. 375 (Regolamento di esecuzione della legge 426), Legge 19/3/1980, n. 80 e successive modifiche (Vendite straordinarie), Legge 5/8/1981, n. 441 (Peso netto delle merci), Legge 28/3/1991, n. 112 (Commercio su aree pubbliche), DM 4/6/1993, n. 248 (Disciplina Commercio aree pubbliche), R.D. 18/6/1931, n. 773 (T.U.L.P.S.); D. Lgs. 27/1/1992, n. 109 (Etichettatura prodotti alimentari), Legge 25/8/1991, n. 287 (pubblici esercizi), D. Lgs. 15/1/1992, n. 50 (Tutela del consumatore).

(Si tratta di una soluzione già adottata con il codice della strada)

2)"Il compenso per l'esattore concessionario è calcolato, in percentuale o in cifra fissa, esclusivamente sulle somme riscosse"

RUOLI ESATTORIALI

Si tratta delle "multe" non pagata direttamente dal trasgressore e che vanno a ruolo;

Quindi si propone che:

  1. l'esattore si assume il rischio d'impresa;
  2. il compenso è calcolato, in percentuale o in cifra fissa, esclusivamente sulle somme riscosse.

ARTICOLO 64

COMMA 1: sostituire le parole:" i regolamenti previsti negli articoli 62 e 63 con le seguenti: "i regolamenti e le delibere anticipatrici previste negli articoli 58, 62 e 63

COMMA 1: Il Comune che abbia in corso un contratto di gestione di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, può esercitare la facoltà prevista dall'articolo 62, dopo la scadenza del contratto medesimo.

Il Comune che abbia in corso un contratto di cui all'articolo 52 del decreto-legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e che si avvalga della facoltà di istituire il canone previsto dall'articolo 63, può affidare per la durata del contratto medesimo allo stesso concessionario, l'accertamento e la riscossione del predetto canone mediante convenzione.

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