PARERE APPROVATO AI SENSI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996 N. 662 SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO IN MATERIA DI IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE, SULL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E SULLA FINANZA LOCALE
La Commissione parlamentare consultiva in materia di riforma fiscale, esaminato il decreto che dà attuazione alla delega prevista dall art. 3, commi da 143 a 149 e 151 legge 23 dicembre 1996 n. 662, istitutiva dellIRAP, nellesprimere
parere favorevole
sullo schema di decreto, divide le sue considerazioni e osservazioni in tre parti, relative rispettivamente allIRAP, allIRPEF e alla Finanza Locale.
IRAP
Con lIRAP viene introdotta la terza imposta per importanza del nostro ordinamento. E unimposta sulla produzione, la cui logica è quella di gravare sui fattori produttivi interni per finanziare i servizi collettivi offerti alle unità produttive su base territoriale.
A) E unimposta che afferisce alle regioni, le quali disporranno di un utile strumento a causa della sua ampia base imponibile, stabile e con bassa aliquota. Essa precostituisce la condizione di autonomia finanziaria delle regioni qualora il legislatore volesse in futuro procedere lungo la strada del federalismo fiscale o di importante decentramento delle competenze di spesa. A tal fine viene predisposto un complesso di strumenti fiscali che afferiscono ai vari ordini di governo e che configurano un quadro che, a regime, può portare ad un ampia autonomia in materia di entrate. Strumento per federalismo non lo è ancora a motivo dei limiti che la delega impone di parità di risorse disponibili ai vari livelli di governo. Tuttavia le norme di vincolo alla disponibilità regionale, che sono ora molto stringenti, sono solo temporanee.
B) La riforma comporta, con la soppressione di molti tributi, semplificazioni per il contribuente e per lAmministrazione Finanziaria. La presenza delle imposte soppresse ha determinato in Italia una giungla tributaria e un fisco fatto più di eccezioni che di regole e a questo la riforma pone rimedio con coraggio. La Commissione si è trovata di fronte a uninnumerevole serie di richieste volte al riconoscimento di condizioni di favore pregresso e ha dovuto prendere atto in tal modo di quali e quanti fossero i particolarismi del nostro sistema fiscale. Pur nel riconoscimento della giustificazione di alcuni di essi, è emerso un sistema fiscale costruito finora su base contrattualistica e categoriale, non dissimilmente dalla base sulla quale è stato costruito il nostro sistema previdenziale e il sistema del welfare. Il merito del provvedimento, al di là dei suoi congegni specifici, è di porre limposizione su basi universalistiche, uniformando il trattamento fiscale dei contribuenti e oltrepassando i privilegi, gli assistenzialismi e le agevolazioni, spesso stratificate e ingiustificate. Questa è la ragione delle molte resistenze suscitate dallIRAP. Lampia base imponibile dellimposta e la riduzione al minimo di eccezioni dapplicabilità e di casi particolari, riduce fortemente la capacità di eludere limposta stessa. Diventerà, tuttavia necessario che il Governo attrezzi lAmministrazione Finanziaria in modo da evitare che labbandono di imposte collaudate e lintroduzione di una nuova imposta possa generare, nella fase transitoria, problemi di cassa dovuti a temporanea perdita di gettito
C) La Commissione ha studiato a fondo gli effetti del provvedimento aiutata dalle numerose audizioni e dalle memorie ed analisi delle categorie economiche, che sono state tutte attentamente valutate. In particolare, sono stati approfonditi i casi anomali e marginali evidenziati dalle categorie, per verificare lesistenza di situazioni critiche di natura sistematica che avrebbero richiesto interventi correttivi. Dallo studio dei bilanci e dei casi prospettati, è emerso che molte generalizzazioni che hanno guadagnato consenso tra le categorie interessate non sono corrispondenti alla realtà.
Ad esempio, si è potuto riscontrare che non è verificato dai dati che lIRAP penalizzerà i contribuenti che con il sistema attuale non pagano lILOR. Un esame attento degli effetti concreti, svolto anche con lausilio degli studi preparati da professionisti, commercianti ed artigiani, dimostra infatti che, indipendentemente dallessere soggetto o meno al pagamento dellILOR, il contribuente subirà in media un minore impatto fiscale se si colloca nello scaglione fino a 60 milioni, si troverà in una situazione di sostanziale indifferenza fra i 60 ed i 120 milioni, e subirà un aggravio sopportabile al di sopra di questa cifra. Tuttavia, la Commissione ha ritenuto di dover prestare una adeguata attenzione alla variabilità degli effetti in ciascuna classe di reddito, a motivo delle consistenti variazioni di prelievo che subiscono alcuni contribuenti.
La Commissione ha posto anche a vaglio lipotesi di eventuali perdite ricadenti sulla piccola impresa. Ha rilevato non sussistere una perdita sistematica per tale categoria di contribuenti che, invece, nella più parte dei casi ottengono un aumento del reddito disponibile. Non si registra, inoltre, neanche un guadagno sistematico per le grandi imprese. Di nuovo, si presenta una certa variabilità con situazioni critiche individuali per le quali si può determinate un consistente aggravio dimposta.
I salti dimposta, tuttavia, non sono riconducibili o generalizzabili a settori economici e categorie dimpresa e, dove si verificano, riguardano prevalentemente situazioni che presentano un basso livello di tassazione in relazione al patrimonio.
Gli studi dimostrano, quindi, che in generale i calcoli del Ministero delle finanze sugli effetti della nuova imposta sono corretti e che pagheranno minori imposte quelle imprese che fino ad ora hanno contribuito in misura maggiore al gettito, mentre saranno chiamati ad un qualche maggiore esborso quelle che fino ad oggi hanno pagato relativamente di meno.
Un discorso a parte merita il settore agricolo, perché le analisi dimostrano che è debitore netto della nuova imposta, a motivo delle basse imposte pagate in precedenza. Tuttavia, la particolarità del settore, il suo valore ambientale, e le recenti revisioni normative e contributive che rischiano di apportare aggiustamenti pesanti e troppo concentrati nel tempo, consigliano di invitare il Governo a prevedere per questi contribuenti un rafforzamento delle condizioni di salvaguardia.
D) La preoccupazione che con la riforma non si penalizzino in maniera eccessiva situazioni marginali, suggerisce di prevedere un tempo di adeguamento, attraverso la clausola di salvaguardia, più lungo di quello attualmente stabilito. Questa scelta apre, però, due diverse opzioni:
Considerando che la clausola di salvaguardia è estesa a tre anni e che la sua applicazione anche nei confronti dei contribuenti avvantaggiati richiede che tutti tengano una doppia contabilità, emerge che le due ipotesi non sono equivalenti, ma è preferibile la seconda. Durante i primi due anni in cui opera la clausola di salvaguardia, il Governo valuti attentamente se emergono delle situazioni per settori o categorie specifiche di contribuenti per i quali limposta determini un aggravio fiscale - per motivi strutturali non riconducibili a comportamenti elusivi di tale intensità che, in assenza di salvaguardia, possa compromettere la normale gestione dellattività economica.
E) La Commissione ha esaminato anche altre preoccupazioni manifestate circa loperare dellIRAP. Essa ritiene che la nuova imposta non vada caricata di compiti che non può assolvere da sola, e ritiene che la sua introduzione sia loccasione per mettere in funzione tutti quegli interventi collaterali capaci di produrre effetti settoriali. Ad esempio, il ristabilimento di condizioni differenziali di vantaggio per la tassazione dimpresa nelle aree meridionali, vanno ripristinate e rafforzate. Lo strumento fiscale principale per lincentivo alla localizzazione risiede nella riduzione delle aliquote IRPEG-DIT e nella fiscalizzazione degli oneri sociali. Si invita il Governo ad usare questi strumenti in relazione a nuovi investimenti ed assunzioni, nonché a contrattare con la UE la possibilità di un loro uso anche per le attività e per loccupazione già esistente e localizzata nelle aree ad obiettivo 1. Ancora, leventuale differenziale di indebitamento che le imprese minori devono contrarre per debolezza contrattuale nei termini di pagamento va corretta con limpegno del Governo affinché sia varata in tempi brevi la legge sulla subfornitura. E necessario inoltre che il Governo promuova la regolamentazione dei pagamenti come avviene negli altri paesi europei tra le industrie di produzione agro-alimentare e la grande distribuzione. Inoltre il Governo deve considerare che con lintroduzione dellIRAP si aggrava la situazione economica delle imprese che sono costrette allindebitamento per fronteggiare i ritardi dei rimborsi di imposta da parte dellamministrazione finanziaria ed i ritardi dei pagamenti delle fatture da parte delle pubbliche amministrazioni. Quindi si renderà sempre più necessario una sollecitudine maggiore in questo adempimento della amministrazione pubblica. Nel settore dello spettacolo laggravio introdotto dallIRAP in relazione ai ritardi con cui vengono corrisposti i contributi statali (principale fonte di entrata del settore), dovrebbe essere compensata da un maggior contributo che al settore dello spettacolo è devoluto dallo Stato a motivo delle funzioni culturali svolte da tale istituzione.
F) La Commissione ha esaminato la legge istitutiva dellIRAP anche in congiunzione con loperare della DIT. Va tenuto presente che leffetto di riduzione del carico fiscale sulle imprese prodotto dalla DIT, che può essere compensativo di eventuali aggravi di imposta generati dallIRAP, è limitato a quei soggetti economici che ne hanno diritto e cioè i soggetti che, per legge, sono obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria. La Commissione considera opportuno consentire a tutti i soggetti economici che intendano scegliere di tenere stabilmente la contabilità ordinaria di godere dei benefici della DIT.
G) La Commissione ha individuato una serie di modifiche giudicate di primaria importanza, ad esempio una clausola di salvaguardia di maggior durata, lesclusione totale dalla base imponibile IRAP (BII) dei contratti di formazione lavoro e apprendistato, ed una maggiore tutela allagricoltura. A fronte della riduzione di gettito provocata da queste misure, la Commissione propone lallargamento della BII con linserimento della quota interessi dei canoni leasing, di spese per il personale e degli ammortamenti eccedenti la misura ordinaria (accelerati e anticipati).
Qualora leffetto di queste ultime misure fosse insufficiente, provveda il Governo con interventi volti a mantenere inalterato il gettito. Si invita il Governo anche a valutare se in altri interventi normativi sia opportuno linserimento degli ammortamenti ordinari in tutto o in parte nella BII, con una contestuale riduzione delle aliquote. In questo caso il Governo valuti la necessità di modificare la struttura delle aliquote e detrazioni dellIRPEF per tener conto della riduzione dellaliquota IRAP. Tale misura ha il pregio di avere effetti perequativi tra settori, ma ha il difetto di disencentivare gli investimenti contraddicendo così uno degli obiettivi della complessiva riforma fiscale.
OSSERVAZIONI
1) Per i motivi su esposti si considera opportuno che il Governo riveda la clausola di salvaguardia secondo le linee seguenti:
Il Governo valuti se le indicazioni a), b) e c) devono valere per aggravi dimposta tanto quanto per sgravi dimposta.
2) Per quanto riguarda lagricoltura, a motivo delle considerazioni già esposte in apertura, si invita il Governo a considerare lopportunità di rideterminare le aliquote nei tre anni, riducendo laliquota iniziale al 2,5% valuti inoltre se è inseribile anche il settore della piccola pesca. La perdita di gettito può in parte essere compensata dallaumento della BII in agricoltura che deriverà dallestensione del numero di aziende in contabilità IVA. La parte di gettito mancante residuo può essere coperta da una parallela e opposta rideterminazione delle aliquote relative a banche ed assicurazioni, che, tenuto conto della diversa BII dei due settori, può limitarsi a un ritocco molto marginale.
Il tempo previsto di aggiustamento sembra congruo a consentire che nel frattempo siano varate politiche di stimolo settoriale.
3) In merito alla determinazione della base imponibile la Commissione formula le seguenti osservazioni:
a) valuti il Governo se oltre allINAIL sia possibile escludere dalla BII i contributi pagati allIPSEMA (le ex casse marittime) che svolge per i marittimi le stesse funzioni dellINAIL;
b) la Commissione invita il Governo a esprimere chiarimenti se le voci, vestiario, mensa aziendale, regali per festività, corsi di formazione, colonie ecc.. rientrino nella base imponibile;
c) la Commissione ritiene che lesclusione degli interessi sulla locazione finanziaria configuri un sistema di non neutralità riguardo ai finanziamenti aziendali. Si invita pertanto il Governo ad inserire anche tali interessi nella base imponibile. La difficoltà tecnica di scorporare la parte interessi da quella capitale suggerisce di calcolare la prima su base forfettaria, prendendo a riferimento il prime rate, eventualmente aumentato;
d) la Commissione ritiene che gli ammortamenti eccedenti la quota ordinaria rientrino nella base imponibile;
e) il Governo dovrebbe chiarire lincertezza interpretativa ai fini della determinazione della base imponibile dellart 2425 codice civile e della IV direttiva CEE sul significato di oneri e proventi "straordinari";
f) per quel che riguarda la localizzazione su più regioni, il periodo minimo di permanenza su una regione dei dipendenti previsto in tre mesi è forse troppo breve per la contabilità delle PMI, e, sicuramente lo è per i circhi viaggianti. In tali casi lIRAP dovrebbe essere pagata dove la società ha la sede legale;
g) il lavoratore dipendente che svolge unattività di telelavoro dovrebbe essere attribuito alla regione ove ha sede il datore di lavoro;
h) le prestazioni di lavoro autonomo occasionale dovrebbero essere assimilate al rapporto di lavoro coordinato e continuativo.
4) Le modifiche richieste circa lestensione della base imponibile agli interessi sulla locazione finanziaria e agli ammortamenti eccedenti la quota ordinaria rischiano di ricadere con particolare intensità sul settore dellautotrasporto. Il Governo è invitato a stabilire opportuni provvedimenti attenuativi.
5) Valuti il Governo gli effetti dellintroduzione dellIRAP per le imprese che determinano il salario e contributi su base convenzionale (tra le quali quelle previste dal DPR 602/70, le cooperative sociali di tipo B ed il settore della piccola pesca) prendendo in considerazione eventuali provvedimenti attenuativi o di salvaguardia . In particolare nelle cooperative di tipo B salari e stipendi corrisposti a persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1981 non costituiscano BII.
6) Si suggerisce al Governo di specificare che la dichiarazione dellIRAP venga presentata in un unico modello insieme alla dichiarazione IRPEF IRPEG e IVA e che sia consentito, come affermato nel decreto legislativo sulle semplificazioni, la compensazione tra debiti e crediti derivanti dalle suddette imposte.
7) Il Governo valuti positivamente la richiesta di estendere al 100% dei contratti di apprendistato e di formazione lavoro lesenzione IRAP, in quanto questa esenzione sarebbe in sintonia con la politica delloccupazione giovanile.
8) Per quanto riguarda le assicurazioni, qualora linvestimento avvenga in immobili il Governo valuti la possibilità che, così come entrano nella BII i proventi di tali immobili, così vengano messi a deduzione le componenti negative degli investimenti in terreni e fabbricati, come le spese di manutenzione.
9) Si invita il Governo ad esplicitare se per le banche il concetto di deposito sulla base del quale viene attribuita lIRAP alle regioni competenti vada assunto in senso ampio, cioè comprensivo tanto dei depositi in denaro che di quello in titoli.
10) Inoltre per "gli altri enti e società finanziari" previsti dallarticolo 6 (ad esempio società di locazione finanziaria) il criterio di localizzazione non potendo essere in base ai depositi, deve essere in base agli impieghi.
11) Per ciò che riguarda le cooperative edilizie sembra indubbio alla Commissione che esse non svolgono una attività organizzata alla produzione, ma, piuttosto, rientrano nella fattispecie del consumatore collettivo. Valuti quindi il Governo la possibilità che, ai fini IRAP, queste imprese siano assimilate agli enti non commerciali.
12) Si invita il Governo a dedurre dalla BII gli utili portati a riserva indivisibile delle cooperative, escluse quelle di consumo e quelle di credito, per il periodo transitorio di tre anni.
13) Si invita il Governo ad raccordare la normativa prevista con il presente schema di decreto legislativo con il decreto legislativo che istituisce le Onlus e fare esplicito riferimento alle stesse.
14) Valuti il Governo se tutti i soggetti pubblici che per legge non abbiano lobbligo di tenere il bilancio secondo il codice civile debbano riclassificare i loro bilanci a fini IRAP.
15) Si ritiene opportuno che il Governo vari una norma che consenta la rivalutazione dei limiti di deducibilità di spese pluriennali concesse ai professionisti nel singolo periodo dimposta determinando una sorta di sterilizzazione degli effetti dellinflazione degli ultimi anni.
16) Si invita il Governo ad accelerare i tempi di modifica dei trattati internazionali per consentire il credito di imposta anche per le business tax, così come avviene oggi tra lItalia e la Germania per il credito di imposta sulla Gewerbesteuer. Nel frattempo valuti il governo la possibilità di consentire alle imprese in questione di scorporare la quota di IRAP gravante sugli utili ed evidenziarla nella dichiarazione come imposta sul reddito, che formerebbe quindi oggetto di credito di imposta ai fini dei trattati contro la doppia imposizione.
17) Per quanto riguarda lacconto da versare per lanno dimposta 1998 si invita il Governo a precisare se, analogamente a ciò che avvenne per gli acconti IRPEF, non è soggetto a sanzioni il contribuente che versa lacconto sulla base dellimposta effettiva che stimi correttamente di dover pagare e contemporaneamente, per non avere perdite di gettito, venga aumentato il primo acconto IRPEF ad una percentuale superiore allattuale 40%. Si invita inoltre il Governo a precisare che il contribuente può recuperare leventuale credito di imposta nella dichiarazione dellanno successivo o richiedendo il rimborso. Valuti il Governo se in alternativa al metodo suddetto non possa essere previsto che gli acconti per il primo periodo di imposta, di cui al comma 1 dellarticolo 31 dello schema di decreto, vengano commisurati allentità dei versamenti effettuati ai fini degli acconti di imposta dellILOR e del contributo SSN; tali acconti dovranno essere conguagliati con lIRAP dovuta a saldo.
Il Governo valuti alternativamente se prevedere in luogo dellacconto al 120% da versare in due rate di pari importo il versamento in via transitoria per il 1998 degli acconti per i tributi che vanno soppressi, che andrebbero scomputati dallIRAP nella dichiarazione 1999 per il 1998.
18) E opportuno, compatibilmente a vincoli giuridici, prevedere per gli Enti pubblici la facoltà di rivalsa sui compensi dei collaboratori coordinati e continuativi dell'IRAP pagata in relazione agli stessi.
19) Poiché laddizionale comunale e provinciale differenzierebbe le aliquote IRAP tra comuni di una stessa regione, con notevoli complicazioni nelle dichiarazioni dei contributenti, si suggerisce al Governo di non esercitare la delega sulladdizionale comunale e provinciale IRAP. Si suggerisce ulteriormente di prevedere maggiori trasferimenti ai comuni ed alle province sotto forma di quota parte delle aliquote IRPEF, in connessione con il trasferimento dei maggiori compiti che a tali enti derivano dalloperare della legge n. 59/1997 e delle nuove funzioni dettate dalle modifiche costituzionali in corso.
20) Lo schema di decreto legislativo prevede che dal 2000 le regioni possano disciplinare le procedure applicative dellIRAP e lespletamento delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione. Affichè le regioni giungano preparate a tale appuntamento si invita il Governo ad iniziare fin da subito un processo di sinergia e dialogo con le regioni medesime ed a destinare ad esse una quota della capacità operativa per la riscossione, nonché a concordare i piani di verifica per laccertamento.
21) Suggerimenti ulteriori.
Art. 34
(Ritardato o omesso versamento dellimposta)
In caso di omesso versamento, alle prescritte scadenze, dellimposta, in acconto o a saldo, ovvero in caso di versamento in misura inferiore al dovuto, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dellimposta non versata. Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggiore imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituti dallarticolo 13, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
22) La Commissione ha individuato, come illustrato nel punto E) delle considerazioni iniziali, delle linee di azione che non riguardano strettamente loperare specifico dellimposta ma che sono necessarie e urgenti a motivo dellintroduzione dellimposta stessa soprattutto riguardo a: incentivi alla localizzazione meridionale delle imprese; definizione della normativa sulla subfornitura; sollecitudine di pagamenti e rimborsi della Pubblica Amministrazione.
IRPEF
La Commissione ritiene corretto che la revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dellimposta sul reddito delle persone fisiche, sia stata realizzata anche tenendo conto dellaggravio dellIRAP sui lavoratori autonomi, e tutelando i redditi da lavoro dipendente e da pensione medio bassi che, pure, beneficiano della abrogazione dei contributi sanitari a loro carico. Per quanto concerne la valutazione delloperare congiunto degli effetti della riforma dellIRPEF e dellIRAP sui lavoratori autonomi, si rimanda alle valutazioni già espresse in sede di parere IRAP.
La Commissione ritiene che laumento delle detrazioni per le famiglie con maggiori carichi familiari vada nella direzione giusta, pure nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Queste sono sostanzialmente date da una redistribuzione interna alla tassazione individuale che non poteva essere spinta oltre certi limiti. La Commissione avrebbe positivamente valutato che allinterno della riforma dellIRPEF si fosse previsto nella delega lutilizzo delle risorse finanziarie disponibili per il complesso degli assegni familiari, in modo da dar luogo ad una revisione non frammentaria della tassazione familiare.
La Commissione ritiene che la prospettiva lontana, ma da tener sempre presente come direzione di marcia, debba prevedere come punto di arrivo lapplicazione di scale di equivalenza statistica per riportare i redditi nominali alle effettive capacità di spesa individuale, in relazione ai carichi famigliari e alla appartenenza alla famiglia di persone svantaggiate.
OSSERVAZIONI
FINANZA LOCALE
Listituzione dellIRAP e la riforma dei tributi degli enti locali che laccompagna rappresentano un passo avanti notevole sulla via del decentramento e dellautonomia finanziaria e fiscale delle regioni, delle province e degli enti locali. Da questo punto di osservazione il giudizio non può quindi che essere positivo.
In particolare per le regioni lavvio del processo di responsabilizzazione delle entrate è considerevole. Le regioni nate agli inizi degli anni 70 con una condizione finanziaria interessante (soprattutto per quegli anni) e destinata, sulla base degli impegni presi, ad evoluzioni ancora più positive (basta pensare allimpegno di assegnare alle regioni lILOR), hanno poi conosciuto una fase di svuotamento della loro responsabilità, tanto è che sono diventate pure "agenzie di spesa" dello Stato centrale. Certamente anche questo elemento è alla base della "prova non buona" fornita in generale dalle regioni. Non si possono considerare come elementi di vero decentramento delle responsabilità delle entrate le sparse e modeste addizionali (anche difficilmente praticabili) concessa negli anni 90: addizionali sulla benzina, sul gas metano, sul bollo auto, etc..
Il primo segnale di un certo rilievo si realizza con la legge finanziaria 1996, quando ad un primo trasferimento di funzioni dallo Stato si accompagna lassegnazione di una parte del gettito dellaccise della benzina. Siamo di fronte tuttavia ad una compartecipazione ad un gettito erariale con conseguente, e di eguale importo, riduzione dei trasferimenti. Non è comunque un riconoscimento di autonomia fiscale e neppure è aggiuntivo.
Ora con la istituzione dellIRAP e con la riforma più generale dei tributi regionali e locali il segno è ben diverso e non può che essere apprezzato.
Le regioni diventano titolari dellIRAP, acquistano la titolarità del bollo auto riformulato secondo le indicazioni contenute del provvedimento collegato alla proposta di legge finanziaria per il 1998, dispongono di una addizionale IRPEF pari allo 0,5% (obbligatoria e sostitutiva della parte erariale) e dallanno 2000 si potranno avvalere in maniera facoltativa di una addizionale IRAP pari a 12.000 miliardi e di una ulteriore addizionale IRPEF dello 0,5%, pari a 4000 miliardi. Questi dati significano uno spazio di entrata aggiuntiva sino a 16-17.000 miliardi. Inoltre acquisiscono spazio di manovra sulle loro entrate in rapporto anche alle funzioni eventualmente assegnate alle città metropolitane, alle Province e ai Comuni.
Un sostanziale e positivo adeguamento avviene anche nella condizione finanziaria e fiscale delle Province: diventano titolari della imposta di iscrizione, trascrizione, annotazione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico; viene riconosciuto alle stesse il gettito della tassa di assicurazione sugli autoveicoli con una facoltà di aumento sino al 20%; acquistano una compartecipazione in IRAP trasformabile in addizionale dal 2000. Si tratta di un sostanziale ed efficace balzo in avanti.
Il provvedimento è positivo anche per i Comuni: le imposte locali in materia di occupazione permanente e temporanea di suolo, di pubbliche affissioni e di pubblicità, si trasformano in canone, con guadagno di autonomia gestionale e tariffaria; si acquisiscono il gettito dellimposta ipotecaria, catastale e di registro avviandosi in tal ruolo un processo di accorpamento del prelievo sugli immobili; si aboliscono le tasse di concessione comunale e lICIAP e a compensazione si compartecipa allIRAP con possibilità di trasformare tale compartecipazione in addizionale, con spazio di prelievo facoltativo e aggiuntivo. Quindi anche per i Comuni si migliora, ma in modo ancora insufficiente, considerando anche che lICI (imposta fondamentale del prelievo locale) è una imposta non dinamica e si basa su un sistema di valori e di rendite catastali precario, confuso, disomogeneo, la cui riorganizzazione richiede tempi e provvedimenti radicali in materia di riforma e decentramento del catasto e del demanio. Lesigenza di una "terza gamba" per la autonomia fiscale e finanziaria dei Comuni daltra parte è da tempo sollecitata e richiesta dalle associazioni delle autonomie locali.
Cè una esigenza di andare oltre lo stesso risultato di questo provvedimento e ridefinendone anche il disegno altrimenti si corre il rischio che il procedere sulla base di spinte reali e disaggregate produca distorsioni nel sistema a danno dei principi di responsabilità e di costi - benefici, nonché dei rapporti tra cittadino e istituzioni.
Nella relazione erano stati indicati alcuni ulteriori passaggi, quali: la compartecipazione delle Regioni allIVA, la compartecipazione dinamica dei canoni allIRPEF sia come strumento di copertura dei costi delle funzioni da trasferire in attuazione dei provvedimenti derivanti dalla legge n. 59/1997 (c.d. Bassanini), sia come guadagno di autonomia fiscale aggiuntiva. Si è sottolineato inoltre lesigenza di prevedere che allinterno di questo processo i Comuni potessero rinunciare alla compartecipazione alladdizionale IRAP. Infine si era evidenziato un eccesso di delega nella potestà assegnata alle regioni concernente lattribuzione di quote di compartecipazioni tributaria di pertinenza locale alle città metropolitane. E un limite di spazio per il fatto che non si riconosce la possibilità di trasferire funzioni e compartecipazione anche ai Comuni.
Si annota con soddisfazione, sperando che il dibattito su questo provvedimento abbia favorevolmente influito, che il Senato, nellapprovare il collegato alla finanziaria per il 1998, ha raccolto queste indicazioni, cambiando la stessa norma delega di riferimento di questo decreto legislativo.
In particolare il Senato ha:
Nel predisporre il parere sulla presente parte dello schema di decreto si è cercato:
correzioni ai moderati e parziali eccessi;
Infine nel parere si è tenuto ampiamente conto delle osservazioni emerse dal dibattito, e in particolare da parte delle opposizioni. Sono state formulate cinque osservazioni di merito e tutte sono state accolte nella proposta di parere, non per generosità ma in quanto condivise, utili e corrispondenti ai criteri sopra richiamati. Allo stesso modo si è ampiamente attinto alle osservazioni emerse dalla vasta e intensa consultazione. Anche in tal caso ci si è avvalsi come elemento di valutazione dei criteri sopra richiamati, con laggiunta del criterio di evitare perdite di gettito. Su questo ultimo terreno in particolare per la parte pubblica si è esaltato lautonomia gestionale e per la parte privata la libera concorrenza e la parità di condizione.
La proposta di parere al titolo III del decreto legislativo in esame, con riferimenti al titolo I per le parti collegate e di competenza delle regioni e degli enti locali territoriali, si propone quattro obiettivi fondamentali:
Nel perseguire questi obiettivi si è cercato di rispettare i contenuti della legge delega che rappresentano, in questa occasione, un vincolo insormontabile.
Nel parere sono anche richiamate esigenze che possono essere affrontare solo con altro provvedimento di legge.
Riguardo alla perequazione va chiarito che con lintroduzione della norma in discussione esisteranno due meccanismi perequativi relativi a due tributi passati: il FSN perequerà le diversità di gettito tra regioni che il 90% dellIRAP netto più laddizionale IRPEF determinerà rispetto ai contributi degli assistiti (che sono stati soppressi); il Fondo perequativo orizzontale perequerà le diversità di gettito tra le regioni che il 10% dellIRAP netto determinerà rispetto al vecchio Fondo perequativo, che a sua volta era stato istituito per perequare il gettito dellaccise sulla benzina rispetto a trasferimenti statali alle regioni. E evidente che questo è un meccanismo faraginoso e che tra laltro esclude la perequazione relativa allaltra importante fonte di gettito regionale, le tasse automobilistiche.
Con questo decreto legislativo si compie un passo in avanti sul terreno dell'autonomia finanziaria e fiscale delle regioni (avvio considerevole) e degli enti locali (ulteriore evoluzione). Il cammino resta da completare e su questa esigenza si richiama l'attenzione e l'impegno del Governo e del Parlamento.
OSSERVAZIONI
ARTICOLO 10
COMMA 2: si suggerisce l'abrogazione per la parte relativa ai soggetti pubblici e alle loro forme pubbliche di gestione.
ARTICOLO 16
Al comma 2 sarà necessario intervenire nuovamente in futuro su questa materia, prevedendo il riallineamento allaliquota di base fissata per il settore privato e mettendo a punto le modalità con cui attuare la redistribuzione dei flussi finanziari tra lo Stato e le altre amministrazioni pubbliche e le regioni.
Alla fine del comma 3 aggiungere le parole: "e per zone territoriali"
ARTICOLI 17-18
Sono previste agevolazioni di carattere territoriale, per categorie di soggetti e per nuove iniziative produttive ubicate in alcune parti del territorio nazionale.
Essendo l'IRAP una imposta regionale si suggerisce di prendere in esame la possibilità che siano le regioni, almeno a regime, a decidere le misure di agevolazione o di eventuale penalizzazione fiscale.
Comunque pare necessario che almeno dal 2000 per mantenere, anche modificandole, le agevolazioni vi sia una intesa Stato-regioni interessate, nel rispetto delle direttive e degli accordi comunitari.
ARTICOLO 23
COMMA 1 - Sostituirlo con il seguente, identico al contenuto della delega:
"Ai fini di consentire alle regioni e agli enti locali di disporre delle informazioni e dei dati per pianificare e gestire la propria autonomia finanziaria, è istituito un sistema di comunicazione fra amministrazioni centrali, regioni ed enti locali, secondo i seguenti principi:
COMMA 3 - sostituirlo con il seguente:
"3. Le modalità di attuazione di quanto previsto dai commi precedenti e del collegamento degli uffici regionali con il sistema informativo dell'anagrafe tributaria e di utilizzazione dei relativi servizi anche ai fini dello scambio di informazioni di interesse fiscale, sono stabilite con decreto del Ministero delle Finanze, sentite le conferenze Stato-Regioni e Stato-Città."
ARTICOLO 24
COMMA 7: Dopo le parole "del Ministero delle Finanze" aggiungere le parole "sentita la conferenza Stato-regioni".
ARTICOLO 27
COMMA 2: aggiungere le seguenti parole:
"La quota percentuale del gettito IRAP spettante ai comuni è definita dal rapporto tra il gettito IRAP 1998 e l'ammontare del gettito 1997 dei tributi comunali soppressi: fino alla decorrenza dei termini di prescrizione, la percentuale viene modificata in relazione all'aumento del gettito dei tributi soppressi relativo all'accertamento di evasione ed elusione".
COMMA 3: va sostituito con il seguente:
"3. Lo Stato riduce i trasferimenti versati alle province di un importo corrispondente alla quota spettante allo Stato di cui al comma 1., per le finalità di cui all'articolo 1.bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5".
COMMA 4 : dopo le parole "possono attribuire", aggiungere le parole "ai comuni e".
ARTICOLO 27
Si deve integrare il contenuto dell'articolo con una norma che riconosca espressamente la potestà normativa primaria attribuita alle regioni ad autonomia speciale in materia di ordinamento degli enti locali e finanza locale dai rispettivi statuti e dalle norme di attuazione.
ARTICOLO 28
COMMA 1: dopo le parole: "con legge regionale", inserire le parole: "da adottarsi entro il 31 luglio 1999".
Al COMMA 2: sopprimere le parole: "da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale".
Si raccomanda inoltre quanto segue: le parole "una volta e mezza laliquota minima stabilita dalla predetta legge regionale" andrebbero intese come aggiuntive allaliquota di base. Altrimenti non conviene prevedere laddizionale.
Dopo il COMMA 4 aggiungere il seguente:
"4-bis allarticolo 84, comma 1, del D.lgs 25 febbraio 1975, n. 77, come modificato dallarticolo 23 del D.lgs 11 giugno 1996, n. 336, le parole:"dellimposta comunale per lesercizio di imprese, arti e professioni" sono sostituite dalle seguenti: "dellimposta regionale sulle attività produttive".
ARTICOLO 28
Aggiungere il seguente COMMA 2-bis:
2-bis
"In caso di inadempienza della Regione, permane l'obbligo della Regione previsto dal comma 1 dell'articolo 27, e Comuni e Province possono maggiorare tale importo sino ad una volta e mezzo.
Inoltre si propone la soppressione di tutti gli obblighi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, anche per ragioni di costo per gli Enti.
In via subordinata si può:
ARTICOLO 29
Sopprimere alla fine del COMMA 1 le parole:
"provinciali e comunali in rapporto alle funzioni attribuite"
e aggiungere il seguente COMMA 2:
"2. Con provvedimenti regionali o nazionali di istituzione, anche graduale, delle città metropolitane, le Regioni possono assegnare alle stesse quote del gettito di tributi provinciali e comunali in rapporto alle funzioni attribuite, nel rispetto della coerenza fra funzioni trasferite e loro costo di gestione e dello scambio funzioni-risorse per ciascun livello di governo comunale o provinciale".
ARTICOLO 30
Aggiungere alla fine del COMMA 3 le seguenti parole:
"Le regioni, a regime, possono decidere aggiornamenti periodici degli importi stessi".
COMMA 5: dopo le parole "e della programmazione economica" inserire le parole: "sentita la conferenza Stato-regioni".
ARTICOLI 32-33-34-35
In questi articoli si dettano disposizioni in materia di violazioni alle norme IRAP. In taluni casi si prevede espressamente l'entità delle sanzioni amministrative. In altri casi si fanno rinvii alle disposizioni contenute nel DPR n. 600 del 1973 (relativo alle imposte dirette).
Si chiede che, per chiarezza e semplificazione, in materia di violazione alle norme sull'IRAP e relative sanzioni si debba fare rinvio alle norme contenute nel DPR n. 600 del 1973, ottemperando alla lettera n), n. 3, comma 144, dell'articolo 3 della legge 662 che dispone: "il coordinamento delle disposizioni da emanare in materia di sanzioni con quelle previste per le imposte erariali sui redditi".
ARTICOLO 42
Allarticolo 42, dopo il comma 6, aggiungere il seguente : " 6-bis) Alle regioni che nellanno 1998, in base a conteggi bimestrali presentano un saldo negativo delle risorse proprie come determinate ai commi 2 e 3 vengono erogati acconti del fondo perequativo con modalità fissate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, dintesa con la Conferenza Stato-regioni. Entro il mese di febbraio 1999 si provvede ai relativi conguagli."
ARTICOLO 50
a) Suscita perplessità il tenore letterale del comma 5, che lascia presumere che il versamento dell'addizionale, se eseguito dal sostituto (d'imposta o di dichiarazione?) vada effettuato alla regione in cui ha sede il sostituto medesimo. Tale previsione è del resto in contrasto con il comma 2 del medesimo articolo (aliquota fissata dalla regione ove ha la residenza il contribuente).
b) Si rileva inoltre che fissare al 31 dicembre dell'anno in cui si riferisce l'addizionale, il requisito della residenza del contribuente crea ai sostituti d'imposta difficoltà pressoché insormontabili, giacché i medesimi operano le ritenute relative ai conguagli in data antecedente al 31 dicembre, e pertanto non possono verificare con esattezza tale requisito. Si suggerisce pertanto di anticipare tale termine.
c) Al comma 6 alle regioni è riconosciuta la partecipazione alle attività di liquidazione e accertamento dell'addizionale ed è fatto obbligo di provvedere agli eventuali rimborsi. Tuttavia, non sono indicate le modalità di partecipazione delle regioni a tali attività né è regolata la materia dei rimborsi, che rischiano di non poter essere attivati, così come già avvenuto per i soppressi contributi al servizio sanitario nazionale.
ARTICOLO 51
COMMA 3 - sostituirlo con il seguente:
"3. I tributi aboliti di cui ai commi 1 e 2, limitatamente alla lettera a) continuano ad applicarsi in relazione ai presupposti di imposizione verificatisi anteriormente alla data ivi indicata; mentre quelli riferiti alle lettere b) e c) continuano ad applicarsi alle formalità, le quali continuano ad essere assoggettate esclusivamente alle precedenti disposizioni, che, in relazione ai presupposti di imposizioni verificatisi, secondo le disposizioni vigenti, alla data della quale ha effetto la loro abolizione, vengano richieste nei termini prescritti. Non si fa luogo a eventuali rimborsi per quelle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione respinte dagli uffici del Pubblico registro Automobilistico e, in caso di ripresentazione, le stesse sono eseguite senza essere assoggettata alla nuova imposta semprechè siano state correttamente corrisposte le imposte soppresse.
COMMA 3: Aggiungere alla fine le seguenti parole:
"con facoltà di attribuire il potere di accertamento e riscossione al concessionario di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, ove il servizio sia stato a questo affidato".
ARTICOLO 52
Alla fine del COMMA 1, aggiungere le seguenti parole:
" E' consentito quanto non previsto dai regolamenti e quanto non regolamentato e non previsto dalla legge".
COMMA 2 : sopprimere le parole: "non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo".
COMMA 2 : alla fine sopprimere le parole: "e sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale".
COMMA 4 : lettera a): dopo le parole "dei tributi" aggiungere le parole " e di tutte le altre entrate locali"
COMMA 4 : sostituire la lettera b) con le seguenti:
"b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente la liquidazione, laccertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate, le relative attività sono affidate: bi) mediante convenzione: - alle aziende speciali di cui allarticolo 22, comma 3, lettera c, della legge 8 giugno 1990, n. 142; - alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dallarticolo 22, comma 3, lettera e) della legge 8 giugno 1990, n. 142, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti allAlbo di cui allarticolo 53; bii) nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali: - alle società miste indicate nel precedente punto bi) per le gestioni presso altri comuni; - ai concessionari di cui al DPR 28 gennaio 1988, n. 43; - ai soggetti iscritti nellAlbo di cui al predetto articolo 53".
COMMA 4: lettera d): sopprimerlo, o in alternativa alla fine del punto d) aggiungere le parole:
", tranne che nei casi di gestione affidata a terzi". E' opportuno comunque che sia stabilito il principio che l'ente locale controlli l'operato dei concessionari.
COMMA 4 : sopprimere il punto e) e trasformarlo in comma 5 con identico contenuto
ARTICOLO 52
Si richiama l'attenzione sull'opportunità di modificare l'attuale testo dell'articolo 5 del D.L. del 31 dicembre, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30. Tale disposizione, al comma 1, lettera d), ha introdotto il principio secondo il quale, qualora vi siano sottrazioni di riscossioni che determinano una riduzione dell'ammontare nazionale complessivo dei compensi superiori al dieci per cento, si procede, entro centoventi giorni, ad una revisione dei compensi per assicurare la permanenza dell'equilibrio economico delle gestioni. Detto principio trova la sua ragione d'essere nel momento in cui l'area di operatività del sistema viene disciplinata solo ad opera della legge ed è quindi finalizzato ad assicurare, a livello nazionale, un meccanismo di salvaguardia a fronte di possibili riduzioni di ricavi a carico dell'intero sistema dei concessionari. A partire dall'anno 1999, invece, detta area di operatività potrà subire significative modifiche anche ad opera dei singoli regolamenti comunali adottati in applicazione delle nuove previsioni in tema di fiscalità locale con la conseguenza che le riduzioni di operatività verranno ad incidere su alcuni concessionari e non su altri.
La norma citata sopra risulta pertanto non più rispondente alla situazione che può determinarsi, per cui si verifica la necessità di riconfigurare l'intervento di salvaguardia nei confronti di ogni singolo concessionario colpito dalla riduzione di operatività che, diversamente, verrebbe ad essere gravemente danneggiato.
Ulteriore osservazione: Si richiama l'attenzione sul fatto che i concessionari versano per l'attività di riscossione dell'ICI un contributo all'ANCI per la tenuta della Banca Dati, pari al 5%. Tale contributo non è previsto a carico degli altri soggetti di riscossione scelti dagli enti Locali territoriali. O si riconosce che la Banca Dati serve, e allora l'obbligo del pagamento del contributo va esteso a tutti, oppure vi sono o si trovano soluzioni alternative da parte del Ministero delle Finanze (Anagrafe Tributaria, ecc ) e si toglie l'obbligo del 5%, per tutti con vantaggio per la finanza locale.
ARTICOLO 53
COMMA 2 : Va precisato che della Commissione fanno parte anche rappresentanze delle imprese oppure no. In tal caso tutti i tipi di imprese (ovviamente se iscritte allAlbo) vanno rappresentate.
COMMA 2 :sostituire le parole "degli enti locali" con le parole: "dellANCI e dell'UPI"
Inserire il seguente comma 3-bis:
COMMA 3-bis : "In sede di prima ammissione i concessionari ex-DPR n. 43 del 1988 sono iscritti di ufficio. Inoltre i requisiti giuridici, di idoneità, nonché quelli di onorabilità, professionalità, capacità finanziaria, prestazione di cauzione e possesso di adeguato sistema informativo che gli iscritti nell'albo devono possedere siano analoghi per tipologia di imposta.
Eventuali modifiche ai requisiti attualmente previsti devono comunque avvenire in un contesto che mantenga condizioni identiche per tipologia di imposta per tutti i soggetti".
ARTICOLO 54
COMMA 1 : sostituire le parole: "contestualmente all'" con le parole: "entro la data dell'"
E alla fine aggiungere le parole: "Nel corso dell'anno le tariffe ed i prezzi pubblici possono essere modificati"
Dopo larticolo 54 aggiungere il seguente:
"Articolo 54-bis (Richieste dati e notizie relative ai contribuenti).
ARTICOLO 55
Allarticolo 55, comma 1, alla fine sono aggiunte le seguenti parole: "ad esclusione di quelle indicate al titolo II".
ARTICOLO 56
COMMA 2 : alla fine aggiungere le seguenti parole:
"Le maggiorazioni di gettito conseguenti al suddetto eventuale aumento non saranno computate ai fini della determinazione dei parametri utilizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, ai fini della perequazione della capacità fiscale tra province".
COMMA 3 : sostituire le parole "dieci giorni" con 30 giorni"
AGGIUNGERE I SEGUENTI COMMI: 4 BIS, 4 TER, 4 QUATER
"4 bis. Restano ferme le agevolazioni di cui all'art. 36 della legge 22 marzo 1995, n. 85, alle cui formalità però si applicano le imposte e relative soprattasse nel caso di mancata presentazione nei termini.
4 ter. Alle formalità richieste ai sensi e per gli effetti dell'art. 2688 del c.c. si applica una imposta pari al doppio della relativa tariffa.
4 quater. I termini entro cui devono essere richieste le formalità e versata la relativa imposta, decorrono, per quanto riguarda gli atti societari e giudiziari, non prima di 6 mesi dalla pubblicazione degli stessi nel Registro delle Imprese e comunque non meno di 60 giorni dopo che gli stessi siano stati effettivamente restituiti alle parti dalle autorità a seguito dei rispettivi adempimenti.
COMMA 6 : è abrogato. (In quanto sostituito se accolto dal nuovo comma 3 dell'articolo 51)
ARTICOLO 57
COMMA 1 : sostituire il punto b) con il seguente:
"b) all'articolo 51, relativo ai valori dei beni e dei diritti, nel comma 4 dopo le parole "art. 7 della parte prima della tariffa" sono inserite le seguenti: "e art. 11-bis della tabella" e, dopo l'art. 53 è aggiunto il seguente articolo 53-bis: "In tutti i casi, di atti pubblici e giudiziari o scritture private, l'imposta di registro è calcolata escludendo dalla base imponibile i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico".
COMMA 1: al punto d) dopo le parole: "aventi ad oggetto" inserire le parole: "esclusivo"
ARTICOLO 58
Sopprimere il COMMA 3 e sostituirlo con il seguente:
"3.I Comuni possono diversificare le aliquote entro quella minima del 4 e quella massima del 7 per mille in rapporto alle condizioni socio-economiche del contribuente, alle politiche territoriali ed abitative, alla tipologia degli immobili, alla divisione in zone e mini zone, alle vocazioni territoriali ed economiche.
Sulla base degli stessi elementi, soprarichiamati, possono differenziare le detrazioni.
I Comuni possono stabilire una aliquota inferiore al 4 per mille solo nei casi esplicitamente previsti dalla legge e possono concedere agevolazioni ed esenzioni nei casi di calamità naturali".
Ovvero prevedere la seguente modifica: dopo le parole " a disposizione" aggiungere la parola: "del contribuente"
COMMA 4 : sopprimere le parole: "sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale"
ARTICOLO 59
COMMA 1 : dopo le parole "a norma dell'articolo 52" aggiungere le parole: "o con delibera motivata, con l'obbligo di adottare il regolamento entro un anno dall'adozione della delibera"
COMMA 1 : lettera l), sostituire il n. 2 con il seguente:
"2) attribuzione alla giunta comunale del compito di decidere le azioni di controllo".
Si segnala altresì l'esigenza di prevedere, così come avviene per l'IRAP, un importo minimo, aggiornabile da parte del Comune, al di sotto del quale non si effettuano versamenti e rimborsi.
ARTICOLO 60
COMMA 1 : sopprimere le parole:
"al netto del contributo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172.
Ovviamente la maggiorazione dell'imposta provinciale così determinata va compensata con una riduzione di analoga entità dei trasferimenti statali.
ARTICOLO 62
COMMA 1 : dopo le parole "a norma dell'articolo 52" aggiungere le parole:
",o in sede di prima applicazione con delibera contenente i criteri costitutivi essenziali del canone, con l'obbligo di adottare il regolamento entro un anno dalla adozione della delibera"
COMMA 1 : dopo le parole: "sottoponendo" aggiungere le parole: "in sostituzione"
e alla parola "canone" è aggiunta la parola "patrimoniale"
COMMA 2 : alla lettera a) aggiungere alla fine le parole:
"con specifico riferimento all'articolo 47 di tale regolamento, come sostituito dall'articolo 37, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610".
COMMA 2 : sopprimere le lettere b), c), d). Inoltre sostituire alla lettera d) la seguente:
"b) la determinazione della tariffa terrà conto del seguente criterio: le insegne pubblicitarie funzionali allesercizio di una attività in loco e le installazioni pubblicitarie destinate alla diffusione di messaggi per conto terzi, non insistenti sulle proprietà comunali, vengono sottoposte ad un canone autorizzatorio la cui entità non dovrà superare il tributo già previsto dal capo 1° del D.lgs n. 507/1993, richiamato al precedente comma 1, senza che vengano applicate le maggiorazioni previste dal predetto capo 1°, nel rispetto dellart. 3, comma 143, della legge n. 662/1996.
ULTERIORI CONSIDERAZIONI:
ARTICOLO 63
COMMA 1: dopo le parole " a norma dell'articolo 52" aggiungere le parole: "o in sede di prima applicazione con delibera contenente i criteri costitutivi essenziali del canone, con l'obbligo di adottare il regolamento entro un anno dalla adozione della delibera"
COMMA 1 : aggiungere alla fine del comma le parole:
"Per i centri abitati con popolazione inferiore a 10000 abitanti i Comuni possono deliberare una limitazione territoriale minima a salvaguardia del centro abitato. In tal caso il tratto di strada ivi compreso entra nelle aree comunali".
COMMA 2 : sopprimere le lettere b), c), d).
COMMA 2 lettera e): alla fine aggiungere le seguenti parole:
"Sono fatte salve le agevolazioni attuali per le manifestazioni istituzionali e politiche".
COMMA 2: La lettera f) è soppressa ed è inserito il seguente comma 4:
"4. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi telefonici, del gas, dell'acqua e dell'energia elettrica, con cavi, condutture e connessi impianti e manufatti, l'ammontare del canone annuo, in deroga alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, è determinato forfettariamente sulla base dei seguenti criteri:
- fino a 20.000 abitanti L. 1.250 per utente
- oltre 20.000 abitanti: L. 1.000 per utente
Questa soluzione mantiene (e rafforza) la garanzia che su questi servizi pubblici non si scarichi un maggior costo ed introduce però due ulteriori aspetti positivi:
L'elemento discutibile della proposta è che limita l'autonomia degli enti locali in misura maggiore che non la lettera f).
Si propone di istituire il seguente articolo 63 bis.
ARTICOLO 63 BIS
1) Gli introiti delle sanzioni amministrative accertate dalle Forze di Polizia Municipale nelle materie previste e nell'ambito delle competenze riservate dalle singole disposizioni alla Polizia Municipale, competono all'Ente locale da cui dipende la Polizia Municipale. Ciò vale in particolare per la Legge 11/6/1971, n. 426 (Disciplina del commercio), DM 4(7(1988 n. 375 (Regolamento di esecuzione della legge 426), Legge 19/3/1980, n. 80 e successive modifiche (Vendite straordinarie), Legge 5/8/1981, n. 441 (Peso netto delle merci), Legge 28/3/1991, n. 112 (Commercio su aree pubbliche), DM 4/6/1993, n. 248 (Disciplina Commercio aree pubbliche), R.D. 18/6/1931, n. 773 (T.U.L.P.S.); D. Lgs. 27/1/1992, n. 109 (Etichettatura prodotti alimentari), Legge 25/8/1991, n. 287 (pubblici esercizi), D. Lgs. 15/1/1992, n. 50 (Tutela del consumatore).
(Si tratta di una soluzione già adottata con il codice della strada)
2)"Il compenso per l'esattore concessionario è calcolato, in percentuale o in cifra fissa, esclusivamente sulle somme riscosse"
RUOLI ESATTORIALI
Si tratta delle "multe" non pagata direttamente dal trasgressore e che vanno a ruolo;
Quindi si propone che:
ARTICOLO 64
COMMA 1: sostituire le parole:" i regolamenti previsti negli articoli 62 e 63 con le seguenti: "i regolamenti e le delibere anticipatrici previste negli articoli 58, 62 e 63
COMMA 1: Il Comune che abbia in corso un contratto di gestione di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, può esercitare la facoltà prevista dall'articolo 62, dopo la scadenza del contratto medesimo.
Il Comune che abbia in corso un contratto di cui all'articolo 52 del decreto-legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e che si avvalga della facoltà di istituire il canone previsto dall'articolo 63, può affidare per la durata del contratto medesimo allo stesso concessionario, l'accertamento e la riscossione del predetto canone mediante convenzione.