Commissione Parlamentare Consultiva
in materia di riforma fiscale

PARERE APPROVATO AI SENSI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996 N. 662 SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE REVISIONE ORGANICA E COMPLETAMENTO DELLA DISCIPLINA DELLE SANZIONI TRIBUTARIE NON PENALI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE, IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI

 

La Commissione parlamentare consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante revisione organica e completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, imposta sul valore aggiunto e riscossione dei tributi, in attuazione dell’articolo 3, comma 133, lettera q) di delega,

considerato che il provvedimento, nel rispetto della delega, unifica la normativa in materia di sanzioni relative alle imposte dirette e sul valore aggiunto, eliminando la frammentazione che caratterizza il sistema sanzionatorio vigente;

esprime parere favorevole 

con le seguenti osservazioni:

  1. Violazioni formali
  2. La revisione della disciplina delle sanzioni in materia di apparecchi misuratori previsti dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18 (cd. registratori di cassa) ha comportato l’abrogazione della sanzione prevista per una serie di obblighi, stabiliti con decreto ministeriale, finalizzati all’effettiva e corretta emissione dello scontrino fiscale (es. in materia di manutenzione dell’apparecchio, di richiesta di tempestivo intervento di un tecnico riparatore e di adempimenti manuali sostitutivi indispensabili in caso di guasto e così via). Andrebbe valutata l’opportunità dell’abrogazione della sanzione per l’inosservanza degli adempimenti manuali sostitutivi.

  3. Sanzioni accessorie
  4. Nell’articolo 12 sarebbe opportuno prevedere per le attività stagionali, con riferimento alla sanzione della chiusura dell'esercizio, una misura proporzionata al periodo dell’anno di effettivo svolgimento dell’attività.

  5. Abrogazioni

Andrebbe prevista, in conformità a quanto peraltro esposto nella relazione illustrativa al provvedimento, l’abrogazione anche del comma 2 dell’art. 97 del D.P.R. 602/73; escludere, invece, l’abrogazione del comma 8 dell’art. 54 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in quanto relativo a fattispecie penale.

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