PARERE APPROVATO AI SENSI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996 N. 662 SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI PER LA REVISIONE ORGANICA E IL COMPLETAMENTO DELLA DISCIPLINA DELLE SANZIONI TRIBUTARIE NON PENALI
La Commissione parlamentare consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo un attento esame e unampia discussione, ritiene che il provvedimento, fissando i principi generali del sistema delle sanzioni tributarie non penali, operi una riforma organica della materia nel rispetto dei criteri enunciati dalla delega.
Tale delega traspone i principi del diritto penale al campo amministrativo. Non si può non rilevare che il principio di responsabilità personale, che viene in tal modo introdotto, comporta, sia per lAmministrazione finanziaria in fase di accertamento, sia per gli organi giudiziari in materia tributaria, compiti nuovi, che richiedono una qualche estensione delle professionalità. Al tempo stesso, tale principio può risultare di difficile applicazione se riferito a realtà organizzative complesse. Appaiono quindi necessarie alcune correzioni che, nel rispetto della delega, consentono di mantenere lefficacia del provvedimento.
In ordine al predetto principio di responsabilità personale, appare eccessiva la risposta sanzionatoria che lo schema di decreto appresta in caso di violazione commessa da soggetti che agiscono per conto di altri, nellambito di organizzazioni imprenditoriali in forma associata o di enti. Da un lato, la possibilità di consumazione non preordinata di violazione delle leggi tributarie è tuttaltro che infrequente, stante la complessità della normativa. Dallaltro, prevedere la stessa sanzione per tali soggetti e per chi si giova degli effetti economici della violazione (atteso che la sanzione è spesso proporzionata allentità del tributo non corrisposto) porta a commisurare la sanzione medesima comminata ad un soggetto alle dimensioni economiche di un altro soggetto, implicando conseguentemente la possibilità di sanzioni diverse per violazioni identiche.
Sembra necessario, qualunque sia lelemento soggettivo sotteso alla condotta (dolo, colpa grave o colpa lieve), limitare lesecuzione della sanzione nei confronti dellautore della violazione entro limiti che rendano più appropriata la risposta punitiva dellordinamento. Parallelamente, laffermazione della responsabilità solidale del contribuente per lintero ammontare della sanzione irrogata garantisce allerario la riscossione dellimporto complessivo. Inoltre si potrebbe consentire, quando la violazione è dovuta a colpa lieve, la rinuncia preventiva allesercizio del regresso e laccollo della sanzione da parte della società.
Per quanto riguarda il principio di specialità, si fa notare che sono in fase di conclusione i lavori di unapposita commissione di studio di riforma delle sanzioni tributarie penali, i cui risultati andrebbero coordinati con lattuale sistema. Ciò consiglierebbe di sospendere lesercizio della delega su questo aspetto, in attesa di coordinamento su punti specifici.
Nel presente decreto legislativo lapplicazione del principio di specialità in materia tributaria considerati i particolari interessi che lAmministrazione finanziaria è preposta a tutelare sembra comportare difficoltà non presenti in altri settori dellordinamento, come previsto dalla legge 689/81. Infatti, specialmente per le ipotesi più gravi (si pensi, ad esempio, alle frodi fiscali di grandi dimensioni consumate con dichiarazioni reddituali supportate da manovre fraudolente di bilancio o da emissione di fatture false), la sola sanzione penale, applicabile in quanto speciale rispetto alla disposizione che prevede la sanzione amministrativa, non appare del tutto adeguata a colpire gli interessi economici che hanno animato la condotta del trasgressore. Viceversa, la sanzione amministrativa, in quanto consistente nel pagamento di una somma di denaro non di rado rapportata alla misura del tributo non corrisposto, finisce per avere, per il trasgressore, unefficacia maggiormente afflittiva di quella penale e quindi maggiormente preventiva.
Appare inoltre opportuno che il Governo emani un atto amministrativo allo scopo di indirizzare gli uffici nellindividuazione dei criteri per valutare le condizioni economiche e sociali, nonché le condizioni economiche disagiate, previste in alcune disposizioni dello schema di decreto.
Tutto ciò premesso, la Commissione
esprime parere favorevole
con le seguenti osservazioni: