Commissione Parlamentare Consultiva
in materia di riforma fiscale

PARERE APPROVATO AI SENSI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996 N. 662 SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE L'ABROGAZIONE DELLA TASSA SU DEI CONTRATTI DI BORSA AVENTI AD OGGETTO VALORI MOBILIARI QUOTATI IN MERCATI REGOLAMENTATI

 

Il provvedimento in esame dà attuazione ai principi enunciati dalla delega tesi alla abrogazione della tassa sui contratti di borsa ed alla introduzione di disposizioni di raccordo con il R.D. n. 3278/23 e con il DPR n. 642/1972 al fine di evitare disparità di trattamento.

La Commissione ritiene apprezzabile il provvedimento, che nella sua applicazione non solo semplifica gli adempimenti relativi alle operazioni di compravendita di valori mobiliari, ma rimuove un fattore di disparità tra le operazioni poste in essere da soggetti residenti e quelle poste in essere da soggetti non residenti.

Il provvedimento elimina quella distorsione, generata dall’assenza di un'imposta di bollo in altri mercati finanziari, per la quale la stessa negoziazione di valori mobiliari, se effettuata tramite un intermediario non residente, beneficiava di un risparmio d’imposta. Il provvedimento, che dovrebbe chiudere l’incentivo alle "triangolazioni", dimostra ancora una volta quanto sia difficile per un Paese tenere in materia finanziaria un comportamento fiscale difforme dai suoi partners, ma conferma anche che, a meno di un serio intervento della Comunità Europea, la pressione verso l’uniformità è inevitabilmente una pressione al ribasso.

Va rilevato che il provvedimento in oggetto, nel disporre l’esenzione della tassa sui contratti di borsa conclusi nei mercati regolamentati, esclude per i contratti stessi l’applicazione dell’imposta di registro. Inoltre è stato opportunamente specificato nel testo che l’esenzione non è limitata ai soli contratti conclusi sul mercato tra gli intermediari, ma è estesa anche al rapporto di committenza tra cliente e operatore.

La Commissione

esprime parere favorevole

con le seguenti osservazioni:

  1. L’estensione dell’esenzione della tassa di bollo alle transazioni condotte fuori mercato, di cui al comma 3, lettere a) e c), contraddice l’obiettivo posto in altre leggi di favorire l’operatività dei mercati di borsa incentivando il transito attraverso di essi delle negoziazioni dei titoli quotati. La Commissione lascia al Governo la valutazione circa l’opportunità di riconsiderare il punto, ed eventualmente introdurre una aliquota ridotta o ricomprendere l’esenzione per le fattispecie citate tra le norme transitorie.
  2. Dato il meccanismo di determinazione dell’importo della tassa sui contratti di borsa dovuto in via provvisoria per il 1998 dai soggetti ammessi al pagamento in modo virtuale, la riduzione dell’aliquota rischia di provocare un eccesso di anticipazioni da parte degli stessi soggetti sull’ammontare effettivamente dovuto per tale anno, con un accumulo di crediti d'imposta. E’ senz’altro opportuno che il Governo stabilisca nel decreto le modalità con cui intende ovviare a ciò.

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