Commissione Parlamentare Consultiva
in materia di riforma fiscale

PARERE APPROVATO AI SENSI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996 N. 662 SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISCIPLINA TRIBUTARIA DEGLI ENTI NON COMMERCIALI E DELLE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITÀ SOCIALE 

La Commissione Parlamentare consultiva in materia di riforma fiscale, istituita ai sensi della legge 23 dicembre 1996 n. 662, ha esaminato lo schema di decreto legislativo relativo alla disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), in attuazione della delega di cui all’articolo 3, commi 186, 187, 188, e 189, della legge 662 del 1996.

La Commissione è consapevole di trovarsi di fronte al fatto nuovo e rilevante rappresentato dalla sempre più diffusa percezione e convinzione che il terzo settore nel suo complesso rappresenta un fattore autonomo e rilevante del processo di sviluppo economico e sociale del Paese.

In particolare va sottolineata la sua capacità di operare affinchè, attraverso la responsabile partecipazione di gruppi sempre più estesi di cittadini, le fasce più svantaggiate possono essere protagoniste dello sviluppo anzichè scivolare sempre di più verso condizioni di esclusione sociale.

Attraverso lo sviluppo delle organizzazioni di terzo settore vi è quindi la possibilità reale di trasformare un numero sempre più consistente di cittadini da assistiti marginali in responsabili produttori di ricchezza, garantendo effettivi livelli di progresso civile e di coesione sociale.

Non si può non vedere nella crescita di un "mercato del Welfare" una risposta non solo tesa a valorizzare e promuovere il volontariato come manifestazione del senso di appartenenza ad una comunità solidale, ma anche una risposta ai problemi della disoccupazione attraverso la creazione di imprese sociali cooperative nell’era della globalizzazione dei mercati e della internazionalizzazione dell’economia.

Si tratta insomma di spostare sistematicamente risorse dai settori nei quali la produzione è ottenuta prevalentemente con aumenti della produttività a quelli nei quali è ottenuta prevalentemente con aumenti dell’occupazione. Dai settori a produttività crescente a quelli a produttività stagnante. I primi coincidono, grosso modo, con beni d’uso privato, gli altri, con beni di utilità pubblica.

La creazione di un tessuto di imprese sociali per lo sviluppo della "Welfare community" non può prescindere dal volontariato che non può essere considerato solo l’anticamera delle imprese cooperative sociali, ma come un movimento associativo dotato di una sua propria specificità all’interno del più ampio fenomeno del "non profit" per il quale si richiede quindi una disciplina specifica e differenziata, come del resto riconosciuto dalla stessa legge delega.

L’obiettivo per tutti i soggetti non profit, siano esse fondazioni, associazioni, cooperative sociali, società di mutuo soccorso, è quello di mettere in campo un sistema di incentivi che spinga questi soggetti verso il mercato, e contribuisca a creare il mercato del welfare. Un sistema di incentivi deve anche contribuire allo sviluppo della vita associata, e al riconoscimento pieno (già insito peraltro nella legislazione vigente) del valore sociale della partecipazione alla vita civile, del mutuo soccorso, del senso di comunità, del senso di appartenenza che l’aggregazione per fini comuni sviluppa.

La Commissione esprime piena e convinta adesione all’intento di razionalizzare l’intero settore degli enti non lucrativi, ponendo mano in primo luogo alla ridefinizione degli enti considerati non commerciali ai fini tributari e quindi, all’interno di tale più ampia categoria, definendo la nuova categoria delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale sulla base di più stringenti criteri di meritorietà.

Va valutato positivamente lo sforzo di introdurre un regime unico cui uniformare le normative speciali esistenti, fermi restando i trattamenti di maggior favore relativi alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381 ed alle organizzazioni non governative del settore della cooperazione internazionale di cui alla legge n. 49 del 1987.

La Commissione rileva i seguenti aspetti problematici:

a) pur rappresentando l’aspetto fiscale uno degli aspetti essenziali della materia, ed anzi costituendo un forte strumento di promozione delle attività non profit, è del tutto carente nell’ordinamento giuridico una organica definizione civilistica di questi soggetti, che si accompagna al vuoto legislativo in merito ai problemi del lavoro volontario ed al rapporto tra lavoro volontario, semivolontario e professionale.

Si tratta di lacune da colmare, ampliando con una adeguata iniziativa legislativa i contenuti della delega e traendo dal provvedimento in esame uno stimolo a legiferare, a colmare il vuoto normativo che caratterizza il settore del non profit che si vuole promuovere. Questo sia per sostenere, premiare e promuovere le numerose esperienze di solidarietà e di utilità sociale, che per contribuire, con lo sviluppo del mercato del welfare, all’incremento occupazionale.

b) La normativa relativa alle ONLUS non prevede alcun controllo preventivo di legittimità relativo alla sussistenza dei requisiti richiesti per potere usare nella ragione sociale, nella comunicazione od in altri segni distintivi rivolti al pubblico, la denominazione di ONLUS, Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale.

Tale infatti non appare l’istituzione della anagrafe delle ONLUS, prevista dall’articolo 11, tramite l’obbligo di comunicare alla Direzione Regionale delle Entrate di rispettiva competenza, l’intrapresa dell’esercizio delle attività previste dall’articolo 10.

Il controllo preventivo di legittimità, senza tradursi in un regime autorizzativo, non è opportuno solamente per evitare "ex-ante" possibili strumentalizzazioni e deformazioni della organizzazione ONLUS, ma anche, e soprattutto, per sollevare, almeno in ordine ai problemi di legittimità, le responsabilità dei rappresentanti legali e degli amministratori in buona fede, così come previsto dall’articolo 28 del decreto legislativo.

E’ necessario inoltre individuare forme di controllo sostanziale che possano portare a relazioni periodiche rivolte ad integrare o modificare la legge per adeguarla all’effettiva volontà del legislatore sulla base delle esperienze emerse dai controlli stessi.

c) Non si può non sottolineare infine come il possibile inquinamento del settore "non profit" da parte di organizzazioni speculative camuffate da ONLUS, non solo provocherebbe concorrenza sleale, distorsione del mercato e caduta di gettito per l’erario, ma anche un effetto "boomerang" in termini di immagine e credibilità nei confronti delle stesse ONLUS regolari e trasparenti.

Sembrerebbe opportuno, a garanzia della correttezza e trasparenza dell’attività delle ONLUS, prevedere adeguate ed esaurienti forme di pubblicità del bilancio o rendiconto annuale previsto agli articoli 10 e 25.

Ed inoltre una più chiara individuazione dei soggetti che possono fruire delle cosiddette attività inerenti. Pare opportuno in sostanza garantire l’effettività del rapporto associativo escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa ed inoltre uno schema di bilancio meno generico di quello peraltro previsto dalla lettera g) comma 1, dell’art 10, che possa dare maggior trasparenza alla gestione dell’ente.

d) E’ di fondamentale importanza la tempestiva costituzione, con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dell’organismo di controllo sugli enti non commerciali (articolo 3, comma 186) e sulle ONLUS (articolo 3, comma 188 della legge 23 dicembre 1996, n. 662), onde poter assicurare, attraverso strutture fortemente decentrate, una adeguata vigilanza sulla permanenza e sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 10 dello schema di decreto legislativo.

e) Lo schema di decreto legislativo esaminato distingue in due sezioni il testo di legge. La prima sezione regolamenta gli enti non commerciali (ed enti associativi) e la seconda le ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale).

L’attribuzione all’una od all’altra di queste sezioni per Associazioni, Enti od organizzazioni che svolgono attività similari di assistenza sanitaria o socio-sanitaria-assistenziale, viene effettuata comprendendo tra gli enti non commerciali quelli che svolgono attività mutualistica (cioè istituzionalmente verso i propri soci od associati) e, tra le ONLUS, quelle organizzazioni che svolgono attività di solidarietà o di utilità sociale, cioè prevalentemente verso terzi soggetti individuali o collettivi.

Per queste considerazioni, le Società di Mutuo Soccorso, pur rimanendo società aperte alla libera associazione a prescindere dall’età e dalla stato di salute dell’associando, non possono essere considerate ONLUS, svolgendo la loro attività assistenziale solo verso gli associati. Pur tuttavia il decreto legislativo deve sancire che le società di mutuo soccorso, costituite ai sensi della legge 15/4/1886 n. 3818, che svolgono esclusivamente attività assistenziali, sono ricomprese nelle associazioni di promozione sociale.

Poiché lo schema di decreto affronta dal lato fiscale aspetti di ridisegno del sistema di welfare, riconoscendo l’utilità sociale di attori che in esso già operano in modo differenziato, è opportuno che tali differenze trovino riscontro anche nella specificità delle opportunità fiscali offerte. E’ necessario allora considerare deducibili dalla base imponibile agli effetti IRPEF, le quote associative pagate alle Società di Mutuo Soccorso, che svolgano esclusivamente attività assistenziale, per riparare ad una palese disparità di trattamento con le Casse Mutue e per il principio della uguaglianza del cittadino di fronte alla legge. Infatti, per quest’ultime, ai sensi del decreto legislativo 2/9/97 n. 314 che modifica l’articolo 48 del TUIR DPR 22/12/86 n. 917, non concorrono a formare il reddito:

"a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale per importo non superiore complessivamente a lire 7.000.000."

Le Casse che applicano il regime su indicato sono numerose e riguardano in generale le categorie di lavoratori cosiddetti "forti" che hanno avuto la possibilità di inserire nei propri contratti di lavoro l’integrativo sanitario. Indichiamo qui di seguito alcune categorie che hanno la cassa: i dirigenti di tutti i comparti, i lavoratori dipendenti del settore delle telecomunicazioni, elettrici, chimici, giornalisti, bancari, settore agricolo, trasporti. A questi vanno aggiunte le aziende che hanno introdotto l’integrativo sanitario nella contrattazione aziendale. In questo modo però il legislatore si dimentica dei lavoratori autonomi, dei professionisti ed inoltre di milioni di lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese nelle quali non esistono Casse Mutue aziendali e queste non sono neppure previste dalla contrattazione aziendale. In questi casi i lavoratori spesso aderiscono individualmente alle società di Mutuo Soccorso. Queste ultime svolgono funzione di supplenza dello stato sociale non solo nella loro attività istituzionale, ma anche allorquando indennizzino i lavoratori autonomi per il reddito perso durante il periodo di malattia o eroghino indennità di disoccupazione.

La differenza però è che i soci delle società di mutuo soccorso possono detrarre come qualsiasi cittadino le spese mediche nella misura del 22% della spesa sostenuta eccedente le 250.000 lire come previsto dall’articolo 13bis del TUIR 22 dicembre 1986 n. 917, pur versando alle S.M.S, che svolgono esclusivamente finalità assistenziali, quote associative per la copertura di rischi sanitari ed economici che così ricadono solo in parte sul S.S.N.

L’estensione alle Società di Mutuo soccorso della deducibilità della quota associativa entro un tetto massimo può riparare ad una palese disparità di trattamento.

Tale agevolazione inoltre non determina una minore entrata per il fisco in quanto le spese sanitarie rimborsate dalla mutua, se agevolate fiscalmente, non vengono portate in detrazione nella dichiarazione dei redditi.

f) Le sollecitazioni che la Commissione ha ricevuto sia nel corso delle audizioni che nella documentazione pervenuta, sottolinea le aspettative esistenti in merito ad esenzioni od esclusioni dall’IVA.

Le richieste più frequenti sono state:

  1. Le ONLUS interessate potrebbero – effettuando operazioni soggette al tributo – recuperare l’IVA sugli acquisti;
  2. Si eviterebbe di insinuare dubbi sul regime proprio delle cooperative ONLUS, interessate non già all’esenzione ma all’aliquota del 4% che attualmente ad esse compete.

Su questi punto la Commissione conviene con il Governo che:

  1. l’introduzione di una norma, per tanti aspetti auspicabile, volta ad agevolare ai fini IVA l’acquisto di beni strumentali da parte di ONLUS è attualmente preclusa dalla normativa comunitaria, e, in particolare, dalla direttiva CEE 92/77 del 19 ottobre 1992 che, nell’individuare tassativamente le operazioni soggette ad aliquota agevolata, non fa menzione di tali operazioni.
  2. convertire il regime di esenzioni con l’applicazione di una qualsiasi aliquota comporterebbe un vantaggio fiscale per le ONLUS, in quel caso ammesse a recuperare l’IVA sugli acquisti, ma anche una penalizzazione per i fruitori dei servizi.
  3. sia da valutare la possibilità di introdurre modifiche alle previsioni esentative di cui all’articolo 10 del DPR 633/72, previste per la maggior parte delle operazioni attive poste in essere dalle ONLUS.

Tali previsioni, ispirate direttamente all’articolo 13 della 6a direttiva CEE, mirano essenzialmente ad alleggerire il carico fiscale dei soggetti beneficiari dell’attività esercitata dalle ONLUS.

Nel frattempo non sembra recepibile ogni rinuncia di intervento modificativo dell’articolo 10 del DPR 633/72.Tale rinuncia impedirebbe una opportuna opera di coordinamento, volta ad affermare un principio, conforme alle direttive CEE, secondo cui le esenzioni previste ai nn. 15,19,20,27-ter dell’articolo 10 competono anche nel caso in cui le operazioni siano poste in essere da ONLUS.

In sostanza con lo schema di decreto legislativo si estendono alle ONLUS le seguenti operazioni esenti, previste all’articolo 10 del DPR 633/72:

rticolo 12 schema di D.lgs.

  1. Le prestazioni di trasporto di malati effettuate da imprese autorizzate.
  2. Le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica.
  3. Le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni.
  4. Le prestazioni sociosanitarie in favore di anziani inabili e simili rese da organismi di diritto pubblico o da enti aventi finalità di assistenza sociale.

Articolo 15 schema di D.lgs.

Esclude dall’obbligo dello scontrino/ricevuta fiscale le cessioni e prestazioni rese da ONLUS nell’ambito dell’attività istituzionale e non connessa.

I problemi che rimangono aperti e che il Governo, compatibilmente con il risanamento della finanza pubblica, dovrà affrontare, sono:

  1. L’assenza di agevolazioni sull’acquisto dei beni strumentali da parte delle ONLUS.
  2. L’ impossibilitià per le operazioni attive esenti delle ONLUS di detrarre l’IVA assolta sugli acquisti.

Si tratta di problemi che in ogni caso, se si vuole veramente promuovere il non profit e ridurre il costo dell’assistenza sociale, vanno affrontati con coraggio e determinazione.

g) La Commissione esprime, perplessità per i contenuti dell’articolo 29, essenzialmente per due motivi:

  1. Si introducono nei mercati finanziari titoli denominati di "solidarietà" senza precisare le caratteristiche di detti titoli, la loro tipologia, la scadenza, le modalità di emissione e di negoziazione, i soggetti abilitati all’emissione, demandando il tutto ad un decreto del ministro del Tesoro di concerto con il Ministro delle Finanze.
  2. L’agevolazione fiscale determinata dalla deducibilità dal reddito d’impresa della differenza tra il tasso praticato ed il tasso di riferimento lascia nelle mani degli intermediari creditizi e finanziari a ciò autorizzati i poteri di determinare i flussi finanziari verso le ONLUS (a parità di garanzie offerte).

La Commissione ritiene invece opportuno ribaltare il criterio adottato. Ritiene cioè che il potere di decisione debba essere nelle mani del risparmiatore, il quale potrà scegliere l’operatore finanziario che più si è distinto nel finanziamento delle ONLUS e nel buon fine sociale dei finanziamenti. Sul risparmiatore dovrebbero anche collocarsi le detrazioni dal reddito.

  1. La questione relativa al rimborso delle spese sostenute da coloro che prestano lavoro volontario a favore delle ONLUS e degli enti locali non è affrontata dal legislatore. La legge n. 266 del 1991 (volontariato), rileva che:

"l’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall’organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente stabili dalle organizzazioni stesse". Questa formulazione non assicura, dal lato fiscale, neanche la non imponibilità del rimborso delle spese effettivamente sostenute,in quanto non c’è alcuna specificazione fiscale, né alcun rinvio a norme fiscali di favore.

Il nostro sistema tributario, invece, affronta con apposita legge (n. 80 del 1986) il trattamento tributario dei proventi derivanti dall’esercizio di attività sportive dilettantistiche.

Per ovviare a questa grossa carenza si possono formulare due ipotesi emendative.

La prima, che assimila i volontari agli sportivi dilettanti, potrebbe essere così formulata:

"Le indennità di trasferta, nel limite stabilito per i lavoratori dipendenti, ridotto della metà, ed al netto delle spese di vitto, alloggio e di viaggio documentate o delle indennità chilometriche, e i rimborsi forfettari di spese, corrisposti dagli Enti Locali e dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai volontari per le attività di volontariato prestate, non concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente".

La seconda ipotesi potrebbe essere così formulata:

"Il rimborso delle spese di vitto, alloggio e di viaggio documentate o delle indennità chilometriche, e i rimborsi forfettari di spese, nel limite giornaliero massimo di lire 13 mila, corrisposti dagli Enti locali e dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai volontari per le attività di volontariato prestate, non concorrono a formare il reddito omplessivo del percipiente".

In ogni caso occorre che il Governo con determinazione e coraggio sollevi il velo di ipocrisia che copre la situazione esistente e che, senza procurare una lira alle casse dello Stato, pone il volontariato, dal punto di vista fiscale, in una situazione di quasi clandestinità.

i) I commi 8 e 9 dell’art. 10 che regolano l’ammissione di diritto nel sistema ONLUS di organismi e associazioni per le quali si è gia avuto uno scrutinio, si prestano, nella formulazione attuale, ad interpretazioni estensive. Non è chiaro, in particolare, in che senso operi il "rispetto della loro struttura e delle loro finalità" (comma 8) e l’"eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c del comma 1" (comma 9).

I commi andrebbero riscritti rendendo chiaro che nel sistema delle Onlus non troveranno in ogni caso posto organizzazioni che non rispettino i requisiti richiesti nell’articolo 1, in particolare per ciò che riguarda la circostanza relativa alle prestazioni di servizi verso i propri soci (salvo l’eccezione del comma 3) e quella relativa ai limiti quantitativi dei proventi dell’attività profit (normata nel comma 5).

Infine la Commissione, rilevato che il contenuto del decreto legislativo è pienamente rispondente ai principi e contenuti della delega,

esprime parere favorevole

con le seguenti osservazioni:

Articolo 1

Sotto il profilo della redazione formale, si segnala che la relazione illustrativa non fornisce elementi utili a chiarire cosa debba intendersi per scopi primari, e in particolare quale relazione vi sia tra questi e i fini istituzionali degli enti, cui si fa riferimento nell’articolo 2 dello schema di decreto.

Articolo 2, comma 1, lettera a)

Inserire tra "occasionalmente," e "anche", le seguenti parole:

", nonche’ quelle effettuate istituzionalmente da Organismi internazionali e loro mandatari che operano per scopo umanitario e siano legalmente riconosciuti dal Governo italiano,"

Articolo 2

Le campagne di sensibilizzazione, essendo ricorrenti, appaiono in qualche modo contrastanti con il requisito della occasionalità, che richiede quindi una più adeguata specificazione.

Si propone pertanto la modifica sottoriportata:

comma 1, lettera a) tra le parole"celebrazioni" e "campagne di sensibilizzazione" inserire le parole "e ricorrenze e in ogni caso in occasione di".

Articolo 4

Nel comma 1 dell’articolo 109-bis del D.P.R. 917/1986, introdotto dall’articolo 4 dello schema di decreto, dopo le parole "possono optare", inserire le seguenti: "fatto salvo quanto già previsto per le associazioni sportive dilettantistiche dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e per le associazioni senza scopo di lucro e per le pro-loco dall’articolo 9-bis del decreto legge 30/12/1991 n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6/2/1992, n. 66".

Articolo 5

Per quanto riguarda le associazioni di promozione sociale è necessaria una puntuale definizione.

Tra esse si dovrebbero includere quei centri di vita sociale nei quartieri e nei comuni che suppliscono agli enti locali nella politica del tempo libero, quali centri sociali, centri per anziani, polisportive ed ogni altra iniziativa volta a promuovere delle occasioni di incontro e coesione su base territoriale; centri di vita sociale che debbono risultare effettivamente tali per adesioni, tipo di attività, estensione della partecipazione, e che richiederebbero di essere individuati attraverso indici quantitativi.

Articolo 5, comma 1, lettera a)

Sembrerebbe opportuno meglio specificare il contenuto della locuzione "… e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali …." in modo da chiarire se con tale previsione normativa si intenda anche lo svolgimento di attività a favore di iscritti ad altre organizzazioni sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche ….. quando la "ratio" della norma parrebbe escluderlo.

Articolo 5, comma 1, lettera a)

Per quanto concerne la redazione formale si può rilevare che la norma non fa riferimento, tra i vari atti tra cui può evincersi il fatto che si tratti di associazioni che fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, anche agli atti costituitivi.

Articolo 5

Dopo il comma 3 dell’articolo 111 del D.P.R. n. 917/1986, aggiungere il seguente: "3-bis. Le società di mutuo soccorso costituite ai sensi della legge 15 aprile 1886 n. 3818 sono equiparate alle associazioni di promozione sociale".

Articolo 5

Comma 1 lettera b) dopo la parola "commerciali", aggiungere "per quanto effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici". Dopo le parole "ed esercizi similari" aggiungere: "presso le sedi sociali".

Articolo 5, comma 1, lettera b), che inserisce all’articolo 111 del TUIR l’articolo 4-quater, sembrerebbe opportuno modificare il termine "soci" con il termine "iscritti, associati o partecipanti."

Corrispondente integrazione dovrebbe essere prevista per l’articolo 5, comma 1, a) "…. effettuate verso il pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge regolamento o statuto fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale dei rispettivi, associati o partecipanti …" inserendo prima delle parole "associati e partecipanti" le parole "iscritti".

Articolo 5 comma 1, lettera b)

Si propone di integrare la disposizione prevista modificando come segue la prima parte della lettera e) contenuta nel comma 4 quinquies introdotto nell’art. 111 del TUIR dallo schema di decreto in esame: aggiungere dopo le parole "principio del voto singolo di cui all’art. 2532, secondo comma del Codice Civile" le parole "esprimibile anche a norma dell’ultimo comma dello stesso articolo, qualora il numero di iscritti, associati o partecipanti superi un ammontare fissato dal Governo".

La modifica proposta risulta opportuna affinché in sede legislativa, ai fini fiscali, venga estesa agli enti non commerciali la possibilità di esprimere per corrispondenza il voto assembleare, attualmente previsto per le imprese cooperative e per le mutue assicuratrici. In tal modo, con l’integrazione legislativa indicata, verrebbe definitivamente rimossa la situazione di incertezza attualmente esistente in merito alla possibilità o meno, per gli associati degli enti non commerciali, di esprimere anche tramite corrispondenza il proprio voto assembleare.

Articolo 5

Sotto il profilo della redazione formale, si può evidenziare che, non prevedendosi disposizioni modificative riferite al quarto comma dell’articolo 4 del DPR n. 633, si determina una parziale carenza di coordinamento per quanto concerne l’individuazione delle diverse tipologie di associazione, alla luce della riformulazione del quarto comma del medesimo articolo.

Articolo 5, comma aggiuntivo

Sembrerebbe opportuno prevedere lo slittamento dei termini previsti dal comma 3 dell’articolo 5 da sei mesi ad un anno, nonché che le associazioni nazionali i cui aderenti siano in numero superiore ad una soglia fissata possono adeguare il proprio statuto alla prima occasione utile, purché non oltre i due anni.

Ciò allo scopo di evitare che debbano convocare congressi ad hoc con dispendio di energie finanziarie e organizzative.

Articolo 5, comma aggiuntivo

Le erogazioni liberali in denaro a favore delle associazioni di promozione sociale così come previsto al comma 189, lettera e) dell’articolo 3 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono deducibili dal reddito imponibile ai fini dell’IRPEF, dell’ILOR e dell’IRPEG per un ammontare non superiore a lire due milioni, ovvero, ai fini del reddito di impresa, per un ammontare di lire 5 milioni o per il maggior ammontare fino al 2 per cento del reddito dichiarato entro il limite massimo di lire cento milioni, a condizione che le erogazioni siano effettuate secondo modalità idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di eventuali controlli, a tal fine potendosi valutare l’ipotesi di utilizzare esclusivamente alcuni strumenti di pagamento, quali gli assegni circolari od i bonifici bancari. Le stesse modalità di erogazione dovrebbero essere previste nel caso delle elargizioni liberali previste nell’articolo 13 per le ONLUS.

Articolo 5 comma aggiuntivo

All’articolo 13bis del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, comma 1 aggiungere la lettera l): "le quote associative aventi esclusivamente fini assistenziali versate a società di mutuo soccorso istituite ai sensi di cui alla legge 15 aprile 1886 n. 3818, fino alla concorrenza di quattro milioni".

Art. 5 ulteriore comma aggiuntivo:

La Commissione ritiene opportuna la previsione di un decreto o circolare regolamentare del Ministero delle Finanze, d’accordo con quello dell’Industria e Commercio, che stabilisca il rispetto di modalità nell’esercizio dell’attività di ristorazione e di organizzazione di viaggi e turismo per evitare che le disposizioni di cui al nuovo comma 3 dell’articolo 111 della legge 917 del 1986 e al comma 4 ter conducano ad alterazioni della concorrenza. In particolare, il decreto o la circolare dovrebbero regolare, per quanto concerne l’attività di somministrazione in regime non commerciale, l’identificazione di un rapporto tra gli spazi destinati alla somministrazione e quelli destinati all’attività istituzionale, e, per l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, gli obblighi assicurativi.

Articolo 6

La Commissione ritiene inoltre che per i parametri previsti dal comma 2 dell’articolo 111-bis del D.P.R. 917/1986, introdotta dall’articolo 6 dello schema di decreto, lettere a) b) c) e d), richiesti ai fini della qualificazione commerciale dell’ente, non esista una presunzione legale e il mancato rispetto di uno di essi debba essere accompagnato da altre inadempienze od irregolarità relative alla vita dell’ente.

Articolo 6, comma 1

Al comma 3 dell’articolo 111-bis del D.P.R. 917/1986, introdotto dall’articolo 6 dello schema di decreto, dopo le parole "agli effetti civili" aggiungere le seguenti "nonché alle associazioni politiche, sindacali, di categoria".

Articolo 8

L’art. 8 prevede la redazione di un rendiconto e di una relazione per gli enti non commerciali, relativi alle raccolte pubbliche di fondi previste dall’art. 108 TUIR. Occorre evitare che anche gli enti non commerciali che non abbiano eseguito raccolte di fondi siano tenuti a presentare il rendiconto, che in tali circostanze costituirebbe un inutile aggravio burocratico.

Si segnala altresì che la parola "eventi" conformemente alla formulazione adottata al comma 2, dell’art. 2 dello schema di D.lgs., deve essere sostituita con "attività" per uniformità di linguaggio.

Articolo 9, comma 1

Dopo "utilizzare" togliere la parola "direttamente"

Articolo 9 aggiungere il seguente comma:

"4. I trasferimenti a titolo gratuito di cui al comma 1 del presente articolo beneficiano altresì della esenzione ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, ipotecaria e catastale, nonché dell’INVIM".

Articolo 10

Le attività previste dal comma 1 dell’articolo 10 affinché associazioni, comitati, fondazioni, società cooperative siano riconosciute ONLUS, dovrebbero comprendere anche le seguenti attività:

Appare di indubbio interesse la prospettiva legata alle attività di ricerca scientifica, assistenza, istruzione e formazione, tutte comprese all’articolo 10, che prevede l’ambito di attività delle ONLUS, per la formazione di centri sanitari di alta specializzazione costituiti da azienda ospedale, imprese private del settore e privati sottoscrittori, per la creazione di poli di eccellenza nelle università e negli enti di ricerca o in fondazioni dedicate.

Il Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell’Università e Ricerca Scientifica ed il Ministro della Sanità dovrebbe emanare apposito decreto, in base alla legge 23/8/88 n. 400 per definire gli ambiti e le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nello schema di D.Lgs. per quanto attiene la ricerca scientifica e tecnologica.

Articolo 10

Al comma 1, lettera a) dopo il numero 10) aggiungere:

11) le attività delle compagnie barracellari di cui all’articolo 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382, ora disciplinate dalla legge regionale 15 luglio 1989, n. 25, della Regione Sardegna.

Articolo 10, comma 1, lettera b)

Dopo le parole "solidarietà sociale" aggiungere "ed utilità sociale"

Conseguentemente riscrivere il comma 4 attribuendo nella lettera a) le finalità di solidarietà sociale a quelle di assistenza sociale, socio-sanitaria e di beneficienza e attribuendo finalità di utilità sociale alle restanti attività elencate.

In linea logica, le finalità di cui al comma 4 dovrebbero aprire l’articolo 10 come condizioni identificative delle ONLUS, mentre l’elencazione dei campi di attività dovrebbe essere posta successivamente come condizione strumentale per il raggiungimento delle finalità in questione.

Articolo 10, comma 1, lettera c) e comma 5)

Occorre una rigorosa definizione di attività connesse ed accessorie e una loro delimitazione, eventualmente da demandare ad un decreto ministeriale.

Articolo 10

L’art. 10 al comma 1, lettera g) od una successiva disposizione regolamentare dovrebbero prevedere per le ONLUS le caratteristiche del rendiconto annuale, con particolare riferimento alle entrate ed alle spese relative a ciascuno degli "eventi" indicati nell’art. 108 del TUIR.

Articolo 10

Sopprimere comma 4, lettera b)

Questa modifica si rende necessaria perché le attività di solidarietà o di utilità sociale non si possono rivolgere solo verso i soggetti di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 10.

Articolo 10, comma 6

All’articolo 10, comma 6 dello schema di decreto, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-bis la corresponsione ai consulenti di compensi che superino il 20% delle tariffe degli Ordini Professionali".

Articolo 10, comma 6 lettera e)

L’articolo 10, comma 6, lettera e) sopprimere le parole : "limitatamente alle ONLUS aventi un numero di dipendenti che comporta l’obbligo della rappresentanza sindacale aziendale".

Articolo 10, comma 9

In relazione alle disposizioni dell’articolo 10, comma 9, il Governo trovi le forme di riconoscimento di attività non profit svolte da enti ecclesiastici, con i quali siano stati stipulati accordi e intese, congiuntamente con altri enti ecclesiastici con i quali tali accordi non siano ancora stati stipulati.

Articolo 10

Il comma 10 dell’art. 10 esclude dai soggetti che possono costituirsi in ONLUS le fondazioni bancarie.

Pare più corretto invece riferire la disposizione ai soggetti disciplinati dalla legge 218/90 e cioè agli Enti conferenti.

E’ comunque opportuno formulare l’auspicio di coordinamento tra le norme del presente schema di decreto Legislativo con quelle contenute nel disegno di legge sulle fondazioni bancarie, dal momento che tali fondazioni, divenendo private, potrebbero essere considerate in relazione ai requisiti sostanziali ed alle attività svolte dalle ONLUS.

Articolo 11

L’articolo 11, comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. I soggetti che intraprendono l’esercizio delle attività previste dall’articolo 10 sono tenuti, in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze, all’iscrizione nel Repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA) di cui all’articolo 9 del D.P.R. 581/95, istituito presso le Camere di Commercio nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell’attività.

L’iscrizione deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dai soggetti che alla predetta data già svolgono le attività previste dall’articolo 10".

Articolo 11

Al comma 2 la parola "comunicazioni" è sostituita dalla seguente: "iscrizioni".

Articolo 11

Al comma 3 dopo la parola "emanarsi" aggiungere le seguenti: "entro sei mesi".

Articolo 12

Non poche perplessità desta la previsione di tassazione dei redditi dei fabbricati strumentali all’esercizio delle attività istituzionali e di quelle connesse.

Si invita il Governo in caso di uso promiscuo per attività connesse ai fini istituzionali a valutare se non sia opportuno prevedere l’esenzione ai fini IRPEG delle rendite catastali relative ai fabbricati medesimi, tenuto conto della possibilità che hanno i Comuni di disporre analoghe esenzioni o agevolazioni ai fini ICI.

Articolo 12, comma 1 sopprimere la parola "esclusive " riferito a finalità di solidarietà sociale. L’aggettivo esclusive contraddice la possibilità per le ONLUS di svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali.

Articolo 13, comma 2 sopprimere la parola "a enti o istituzioni pubbliche e"

Valuti il Governo se la cessione gratuita di derrate alimentari o prodotti farmaceutici ad enti o istituzioni pubbliche meriti l’agevolazione prevista dal comma 2 dell’articolo 13, dal momento che esulano dalla delega.

Articolo 21

L’articolo 21 prevede la possibilità per comuni e province di deliberare la riduzione e l’esonero delle ONLUS dal pagamento dei tributi locali (TOSAP, tassa smaltimento rifiuti). Tali tributi sono molto onerosi per i soggetti in questione, e la loro incidenza negli ultimi anni si è accentuata.

La mera facoltà di concedere riduzione potrebbe non conseguire alcun effetto concreto. Si propone pertanto che i comuni e le province effettuino una riduzione non inferiore al 50% cumulabile con tutte le agevolazioni preesistenti.

Valuti il Governo se non sia opportuno coordinare le norme agevolative di cui al decreto legislativo 504/92 in materia di esenzione da ICI con le previsioni riguardanti le ONLUS.

Articolo 25

Nel comma 4 dell’articolo 20-bis del D.P.R. n. 600/1973, introdotti dal comma 1 dell’articolo 25, si propone di sopprimere le parole "e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381".

Di conseguenza risulta evidente che nell’emendare gli obblighi contabili delle ONLUS restano ferme le disposizioni fiscali attualmente vigenti per le cooperative, di cui agli articoli 14, 15 e 16 del DPR n. 600/1973.

Articolo 28

Nell’articolo 28 il Governo limiti le responsabilità degli organi amministrativi ai casi di dolo o colpa grave, coordinando la disposizione con eventuali modifiche che possono essere introdotte nella stessa direzione nei provvedimenti concernenti la revisione del sistema sanzionatorio".

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