PARERE APPROVATO AI SENSI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996 N. 662 SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE RIORDINO DELLA DISCIPLINA TRIBUTARIA DEI REDDITI DI CAPITALE E DEI REDDITI DIVERSI
La Commissione parlamentare consultiva in materia di riforma fiscale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
esaminato lo schema di decreto legislativo, concernente il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi in attuazione dellart. 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, lo ritiene conforme alle norme di delega e ne apprezza la normativa introdotta, ispirata a semplificazione, razionalizzazione, trasparenza ed innovazione.
Si tratta di caratteristiche apprezzate non solo e non tanto dagli intermediari, quanto dai mercati finanziari che hanno già scontato positivamente "leffetto annuncio". Le norme contenute nello schema di decreto legislativo sottoposto allesame della Commissione rafforzano i mercati, stabilizzano gli investimenti e stimolano un miglior comportamento degli investitori. Inoltre, i provvedimenti esaminati contribuiscono al risanamento ormai avviato della finanza pubblica ed a indirizzare flussi consistenti di risorse in direzione degli investimenti produttivi, pur permanendo alcuni limiti relativi alla incentivazione fiscale del merchant banking.
La Commissione rileva che il forte contenuto innovativo presente nella riforma sottolinea ancora più efficacemente la necessità di una armonizzazione fiscale nellambito dellUnione Europea. Lintroduzione dellEuro, leliminazione delle barrire costituite dal rischio di cambio, il sostanziale allineamento dei tassi di interesse, favoriranno una grande volatilità del mercato. In questa situazione è necessario evitare la "concorrenza fiscale" tra i paesi della Unione, per cui si richiede una politica attiva e determinata da parte del governo italiano volto ad armonizzare a livello europeo quanto meno la tassazione delle rendite finanziarie. Larmonizzazione fiscale in ambito U.E. è di fondamentale importanza, ma non può certamente ritardare lintervento del legislatore per il riordino della materia, in attesa di accordi comunitari allo stato di fatto alquanto aleatori. Lassetto che viene disegnato con questa legge potrebbe, per la sua completezza, essere una base seria su cui fare convergere tale armonizzazione.
Il riordino del regime fiscale di tassazione delle rendite finanziarie richiederà notevoli investimenti sia in aggiornamento professionale e promozione che in procedure organizzative, hardware e software. Non paiono però accettabili le richieste relative al concorso dello Stato ai costi relativi sia alladeguamento dei sistemi informativi che alladempimento dei sostituti dimposta, poiché questi costi risultano più che compensati da un assetto normativo che svilupperà e qualificherà le attività finanziarie.
E neppure possono trovare riscontro positivo le richieste di fare slittare i termini di avvio del nuovo sistema fiscale al 1° gennaio 1999, anziché al 1° luglio 1998, poiché questa eventualità è impedita dal rispetto della delega, che alla lettera r) del comma 160 prevede la possibilità di disporre lentrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione, fino a 9 mesi dalla loro pubblicazione. E vero che una decorrenza infrannuale complica le questioni organizzative, e gli adempimenti a carico dei sostituti di imposta contabile; pur tuttavia sia la probabile entrata in vigore dellEURO dal 1 gennaio 1999 con le relative procedure informatiche che lavvento degli anni 2000, richiedono una complessiva ristrutturazione e riorganizzazione dei sistemi informativi che può partire dalla parte fiscale per estendersi sugli altri adempimenti.
La Commissione infine
esprime parere favorevole
con alcune considerazioni di carattere generale, che riguardano lorizzonte della legge, e con le successive osservazioni.
CONSIDERAZIONI:
Se si considera che la prospettiva di sviluppo dei Fondi chiusi è legata in ogni parte del mondo alla partecipazione dei soggetti istituzionali, con particolare riferimento ai Fondi Pensione, occorre ripristinare la neutralità fiscale tra investimento diretto ed investimento tramite Fondo chiuso, se si vuole veramente promuovere questo strumento. Daltra parte: nel momento in cui la riforma fiscale in atto penalizzerà le imprese sottocapitalizzate, occorre che uno dei pochi strumenti per la capitalizzazione delle piccole e medie impresa possa decollare. In caso contrario quella parte di risorse che i Fondi Pensione destineranno allinvestimento azionario saranno dirottate verso la Borsa e lavvio della previdenza complementare comporterà un forte drenaggio di liquidità dalle imprese piccole e medie verso le società quotate, che sono una esigua minoranza e non riguardano certamente, almeno nel breve medio periodo, le piccole e medie imprese. Pare opportuno quindi alleggerire il carico fiscale dei soggetti investitori istituzionali partecipanti ai Fondi chiusi, attraverso un adeguato aumento del credito di imposta (dal 15 al 20%), oppure riconsiderare la materia in sede di ridefinizione della disciplina fiscale dei fondi Pensione, di cui al successivo punto d).
E necessario che il Governo provveda in tempi rapidi a colmare questa lacuna, alla luce anche di considerazioni contenute nella relazione accompagnatoria allo schema di decreto legislativo, relative ai certificati di deposito ed ai depositi in c/c. Entrambi questi strumenti finanziari, opportunamente vincolati a lungo termine (es. 10 anni) potrebbero essere considerati risparmio previdenziale, entrare a pieno titolo nella previdenza complementare ed essere conseguentemente sottoposti ad una diversa tassazione.
OSSERVAZIONI:
1. Allarticolo 1, comma 1, lettera f), dopo le parole: "plusvalenze derivanti dalla cessione" inserire le seguenti "a titolo oneroso", coerentemente alle disposizioni contenute allarticolo 81 del TUIR, come parzialmente riformulato dallarticolo 3 dello schema di decreto;
2. Nellarticolo 1, la modifica della lettera f) dellarticolo 20 del Testo unico delle imposte sui redditi, dovrebbe chiarire quali sono i mercati regolamentati presso i quali non opera la presunzione di territorialità per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate.
3. Relativamente alla formulazione della lettera g-bis) del comma 3 dellarticolo 1, si segnala che essa potrebbe determinare problemi di ordine applicativo per quanto concerne i contratti in cui il reddito è conseguito dal soggetto che acquista a pronti e rivende a termine, ed è costituito dallimporto retrocesso dalla controparte. In questo caso, infatti, potrebbe determinarsi leventualità di una doppia tassazione, da evitare per evidenti ragioni di equità di trattamento. Si invita pertanto il Governo a valutare lopportunità di consentire la deducibilità delle somme retrocesse al soggetto venditore a pronti e acquirente a termine, e, comunque, ad apportare le correzioni necessarie ad escludere il rischio di doppia imposizione.
4. Relativamente alle disposizioni di chiusura di cui alla lettera h), si rileva che lespressione: "utili e perdite" si può propriamente riferire al reddito di impresa, ai sensi dellarticolo 52 del TUIR, e non anche alle altre tipologie di redditi. Conseguentemente, si propone di sostituire le suddette parole con le seguenti: "differenziali positivi o negativi".
5. Relativamente allarticolo 3, comma 1, lettera c), si raccomanda linserimento di una disposizione diretta ad escludere dal computo dei limiti stabiliti ai fini dellindividuazione di una partecipazione qualificata le azioni di risparmio, alle quali si dovrebbe riconoscere un trattamento tributario in termini di aliquota da applicare ai relativi dividendi corrisposti a soggetti non residenti tali da evitare il rischio di disincentivare lafflusso del risparmio di fonte estera.
6. Sempre con riferimento allarticolo 3, comma 1, lettera c), va sottolineata la necessità di provvedere al coordinamento delle relative disposizioni con quelle di cui al comma 16 dellarticolo 7 che dispongono lobbligo per i soggetti gestori che "dovessero constatare" lavvenuto superamento delle soglie indicate, di darne immediata comunicazione al contribuente. Infatti, soprattutto nelleventualità che il contribuente si avvalga di più intermediari, si potrebbero determinare situazioni di incertezza e favorire manovre elusive. Allo scopo di evitare tale eventualità e di assicurare la certezza del trattamento tributario da applicare, si invita il Governo a valutare la possibilità di stabilire che dalla data in cui la partecipazione ha superato le soglie indicate alla lettera c), tutte le cessioni effettuate nei successivi 12 mesi, sempre che complessivamente superino le predette soglie, devono essere considerate come cessioni di partecipazioni qualificate.
7. Dalla disposizione precedente occorrerebbe escludere quelle società che abbiano concluso con la società di gestione della Borsa contratti tesi ad assicurare la liquidità dei titoli quotati ( i cosiddetti titoli sottili), per le quali la soglia del 2% dovrebbe intendersi come media annua al netto degli acquisti.
8. Allarticolo 3, comma 1, lettera c-bis), si sostituiscano le parole da: "società od enti" fino a : "di cui allarticolo 5, lettera c), con le seguenti: "società di cui allarticolo 5, escluse le associazioni di cui alla lettera c), e dei soggetti di cui allarticolo 87, lettere a), b), c) e d)", in modo da assicurare lomogeneità con la formulazione della lettera c). Si raccomanda, per quanto concerne gli enti di cui alla lettera c) dellarticolo 87, di assicurare il coordinamento con il regime da adottare in attuazione della delega di cui allarticolo 3, comma 187, della legge 23.12.1996, n. 662.
9. Relativamente alla lettera c-quinquies) dellarticolo 3, comma 1, valuti il Governo lopportunità di prevedere linserimento di una norma di chiusura analoga a quella introdotta con la lettera h) dellarticolo 41 del TUIR, diretta a stabilire che fra le plusvalenze e i proventi diversi da quelle indicati alle lettere precedenti, debbano essere comunque inclusi quelli derivanti da rapporti aventi per oggetto la negoziazione del capitale. In questo modo, si darebbe piena attuazione al dettato del principio di delega di cui alla lettera c) del comma 160 dellarticolo 3 della legge n. 662/96.
10. Relativamente allarticolo 4, si segnala che la formulazione del comma 9 per quanto concerne il cosiddetto "equalizzatore" risulta eccessivamente generica. Si raccomanda pertanto al Governo di fornire ulteriori elementi circa i criteri da adottare ai fini della determinazione dei coefficienti di rettifica allo scopo di assicurare ai risparmiatori la necessaria certezza dei trattamenti tributari da applicare, stabilendo comunque che per la definizione dellammontare entro cui le plusvalenze concorrono a formare il reddito imponibile in ciascun anno si applicano i coefficienti stabiliti dal Ministero delle finanze entro il mese di marzo dellanno precedente.
11. Per quanto concerne larticolo 5, si segnala che la disposizione di cui al comma 3, potrebbe risultare pleonastica in considerazione delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 8.
12. Relativamente alle sanzioni stabilite al comma 7 del medesimo articolo 5, si invita il Governo a procedere, ai fini della determinazione della loro entità, al coordinamento con le disposizioni da adottare ai fini della revisione del sistema sanzionatorio tributario non penale, in attuazione della delega conferitagli al comma 133 dellarticolo 3 della legge n. 662/96. Le medesime considerazioni valgono relativamente agli articoli 6 e 7.
13. Nellarticolo 6, andrebbe chiarito che il trasferimento conseguente ad un atto di cessione a titolo gratuito costituisce comunque presupposto di applicazione dellimposta in capo al soggetto che dispone il trasferimento, considerato che in linea generale solo le cessioni al titolo oneroso sono considerate suscettibili di produrre plusvalenze imponibili.
14. Riguardo allarticolo 6, va rilevato che al comma 10 non è prevista alcuna esplicita disposizione circa il momento in cui limposta deve essere concretamente applicata dallintermediario.
15. Per quanto riguarda larticolo 7, occorre considerare che la previsione dellobbligo del versamento a titolo di acconto del 75% dellimposta sostitutiva sul risultato maturato fino al 30 settembre secondo le modalità indicate al comma 12 potrebbe determinare notevoli difficoltà per gli intermediari. Pur essendo comprensibili le esigenze di cassa che hanno suggerito di introdurre lacconto, peraltro non esplicitamente previsto nei criteri di delega, si invita il Governo a valutare lipotesi di una parziale riformulazione del comma 12, eventualmente prevedendo leffettuazione di versamenti su base semestrale ovvero stabilendo il progressivo superamento del regime di acconto entro un arco temporale ragionevole.
16. Nellarticolo 7, comma 3, occorre chiarire se linapplicabilità della ritenuta di cui allarticolo 26, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti, riguardi solo i rapporti tra le banche ed i propri clienti o anche i conti correnti aperti presso le banche da altri gestori ed alimentati dalle somme destinate allesecuzione dellincarico ricevuto o da esso derivante.
17. Nellarticolo 7, comma 12, occorre inserire una disposizione che consenta di prelevare le somme necessarie al pagamento dellacconto dellimposta anche attraverso il disinvestimento, nel caso il contribuente non fornisca la provvista così come previsto dal precedente comma 11.
18. Sempre riguardo allarticolo 7, si rileva che non risulta chiara nellambito della stessa norma la qualificazione giuridica del gestore incaricato di applicare e versare limposta, in considerazione della possibilità che il rinvio alle disposizioni di cui al DPR n. 600 del 1973, e di cui al DPR n. 602 del 1973, si possa intendere nel senso che il gestore stesso assumerebbe il ruolo di sostituto dimposta a tutti gli effetti, a differenza di quanto è previsto per gli intermediari dellarticolo 6, meri incaricati dimposta.
19. Per quanto concerne larticolo 12, valuti il Governo lopportunità di circoscrivere, relativamente alle cosiddette operazioni conduit, lapplicazione delle disposizioni ivi previste ai soli contratti di mutuo per i quali si pone lesigenza di introdurre misure anti elusive, evitando le possibili penalizzazioni che potrebbero derivare da un eccessivo ampliamento dellambito di applicazione del regime prospettato.
20. Si raccomanda il coordinamento delle disposizioni contenute nei commi 4 e 5 dellarticolo 12 per quanto concerne le obbligazioni e gli altri titoli di cui allarticolo 31 del DPR n. 601/73, ivi compresi quelli emessi da enti pubblici economici trasformati in S.p.A., allo scopo di evitare leventualità di una doppia imposizione.
21. Relativamente al comma 10 del medesimo articolo 12, si invita il Governo a verificare se la disposizione che si intende sostituire è quella di cui allarticolo 8 del DL n. 512/83, e non allarticolo 5, comma 1, già sostituita dal comma 8 dello stesso articolo 12.
22. Sempre in riferimento allarticolo 12 si invita il Governo a verificare la possibilità di introdurre modalità semplificate di applicazione dellimposta dovuta sui dividendi dei titoli azionari da corrispondere a soggetti non residenti, qualora siano in deposito accentrato, coerenti con le disposizioni del decreto legislativo 23.7.96 n. 415 (EUROSIM).
23. Riguardo allarticolo 13, valuti il Governo se non si possano indicare meccanismi più semplici ai fini della determinazione dellequalizzatore per i titoli obbligazionari senza cedola, i cosiddetti zero coupon, stante la notevole complessità del sistema indicato.
24. Occorrerebbe specificare a chi compete la responsabilità di certificare la natura qualificata o meno della cessione di partecipazioni, evitando che tale responsabilità ricada sugli intermediari.
25. Da ultimo, si consiglia un attento coordinamento del provvedimento con la disciplina vigente ed inoltre, per gli aspetti tecnico formali relativi alle nuove disposizioni introdotte, la correzione di eventuali imprecisioni di formulazione tecnica.