Commissione Parlamentare Consultiva
in materia di riforma fiscale

PARERE APPROVATO AI SENSI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996 N. 662 SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE L'UNIFICAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DEL LAVORO DIPENDENTE AI FINI FISCALI E AI FINI CONTRIBUTIVI E LA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DEI DATORI DI LAVORO

 

La Commissione parlamentare consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi delle legge 23 dicembre 1996, n. 662;

- esaminato lo schema di decreto legislativo concernente l'unificazione della base imponibile del lavoro dipendente ai fini fiscali e ai fini contributivi e la semplificazione degli adempimenti dei datori di lavoro;

- apprezzato lo sforzo compiuto dal Governo per procedere ad una effettiva armonizzazione delle normative tributaria e previdenziale vigenti in materia sulla base di criteri riconducibili ad una logica coerente;

- considerato che ulteriori iniziative dovranno essere adottate allo scopo di procedere ad una più radicale semplificazione della normativa,

esprime parere favorevole

con le seguenti considerazioni:

  1. Appare più consono alla materia procedere per individuazione di principi generali accompagnati da una definizione di fattispecie specifiche in funzione antielusiva. L'inserimento di disposizioni troppo dettagliate, che si riferiscono ad una realtà in continua evoluzione e ad aspetti che possono più opportunamente essere rimessi ad una normativa secondaria, rischia di provocare la necessità di dover successivamente ricorrere a specifici atti legislativi per aggiornare le disposizioni contenute nello schema di decreto.
  2. Il riferimento alle "somme, valori e utilità in genere" rischia di essere troppo generico e provocare un aumento del contenzioso. La precedente formulazione, riferita a tutti i compensi in denaro o in natura, appare più precisa.
  3. Poiché la normativa si applica a rapporti contrattuali che hanno avuto un loro consolidamento nel tempo, ad aspetti relazionali instauratisi nei luoghi di lavoro, a contratti stipulati con riferimento ad un quadro normativo vigente, pare opportuno che i cambiamenti ritenuti necessari avvengano gradualmente, con la previsione di un periodo transitorio per consentire alle parti sociali di adeguarsi alle mutate disposizioni tributarie e allo scopo di assicurare la tutela dell’affidamento e della buona fede dei contribuenti.
  4. Si potrebbe esplorare la possibilità di introdurre una franchigia fiscale per alcune tipologie di compensi in natura (anche con limite cumulativo, purché analiticamente indicate) al fine di pervenire ad una notevole semplificazione.
  5. Valuti il Governo che l'inclusione nella base imponibile dei compensi in natura ha un senso quando essi abbiano un valore significativo, e incidano in misura notevole sulla capacità reddituale dei soggetti che ne fruiscono. In altri termini, bisogna escludere l'adozione di misure inutilmente vessatorie che potrebbero prestarsi anche ad una aneddotica derisoria; così, non avrebbe evidentemente alcuna effettiva valenza equitativa l'inclusione di limitati benefici che costituiscono una prassi consolidata nei rapporti sindacali tra imprese e lavoratori, quali ad esempio la possibilità di acquistare i beni prodotti praticando sconti limitati ovvero, nel caso di imprese di trasporto, assicurando condizioni di limitato vantaggio per la fruizione dei servizi svolti;

e con le seguenti osservazioni

  1. E' opportuno che le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), relative ai compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili siano coordinate con quelle di cui alla legge n. 196 del 1997, la quale fra l'altro delega al Governo l'armonizzazione della disciplina relativa al trattamento previdenziale di tali redditi.
  2. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), concernenti la limitazione alla non concorrenza del reddito dei contributi per l'assistenza sanitaria facoltativa rendono più gravoso il ricorso a tali forme di assistenza e limitano l'incentivo alla diffusione di strumenti, quali l'assistenza sanitaria facoltativa, che possono contribuire ad alleviare in misura rilevante l'onere a carico della finanza pubblica per l'assistenza obbligatoria. Mentre la previdenza complementare si affianca ad una prestazione che comunque lo Stato deve corrispondere, le prestazioni sanitarie integrative possono essere talvolta sostitutive degli oneri a carico della sanità pubblica. Valuti pertanto il Governo l'opportunità di elevare le limitazioni previste nello schema di decreto.
  3. Sempre con riferimento all'art. 3, comma 1, lettera b), siano soppresse le parole "di modico valore" riferite alle erogazioni liberali, considerato che è comunque stabilito il limite massimo annuale di 500.000 lire.
  4. All’articolo 3 dello schema di decreto, relativamente ai sussidi occasionali, si propone che il termine "gravi" nella espressione "gravi esigenze personali e familiari del dipendente" sia sostituita da : "rilevanti".
  5. Con riferimento al comma 1, lettera c), dello stesso articolo, valuti il Governo la possibilità di escludere dal reddito anche le convenzioni stipulate con pubblici esercizi in relazione alla somministrazione di vitto ai dipendenti, nonché una indennità sostitutiva di pari importo. Si risolverebbe in tal modo un annoso contenzioso.
  6. La lettera f) dell’articolo 3, comma 1, dove si estende la non concorrenza alla formazione del reddito dell’"utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell’art. 65" (attuale dizione dell’art. 48) alle " somme erogate per finalità previste" dallo stesso comma, dovrebbe essere meglio specificata. La formulazione della norma potrebbe anche fare intendere erroneamente che i contributi assistenziali (sanitari e non) limitati dalla precedente lettera a) vengano poi ricompresi in questa disposizione. Il termine "somme" potrebbe poi fare altrettanto intendere che per le finalità e i soggetti del punto f) non entrino nel computo del reddito anche indennità sostitutive percepite individualmente.
  7. In considerazione della difficoltà di determinare il valore normale di beni e servizi, valuti il Governo l’opportunità di demandare tale determinazione a specifici decreti ministeriali.
  8. Per quanto concerne l’indennità di navigazione e di volo di cui al comma 5 dell’articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, la Commissione condivide, in linea di principio, che tali indennità facciano parte del reddito da lavoro dipendente. Tuttavia, per quanto formulato al punto c) delle considerazioni generali, appare opportuno che il Governo valuti eventuali ipotesi alternative a quella indicata. La Commissione in particolare ritiene che si debbano alternativamente prevedere: a) criteri di gradualità nell’assoggettamento dell’intero ammontare di tali indennità; b) l’assimilazione di tali figure lavorative a coloro che esplicano attività di lavoro in luoghi sempre variabili e diversi, la cui indennità è tassata al 50%; c) il riconoscimento (a titolo transitorio o definitivo) di un credito di imposta al dipendente alla stregua di quello previsto per altre categorie d) la previsione di una franchigia, esente da tassazione, ad esempio fino al 25% della retribuzione complessiva lorda (riducibile nel tempo) sottoponendo poi pienamente a tassazione la parte eccedente.
  9. Per quanto concerne i servizi di trasporto, vanno escluse dal reddito le convenzioni che si riferiscono all’uso gratuito del parcheggio per le autovetture dei dipendenti.
  10. Per quanto concerne le mance contrattualmente previste ai croupiers, valuti il Governo se non sia possibile escludere tali mance quanto meno dalla base imponibile previdenziale; quelle non previste contrattualmente non costituiscono reddito da lavoro dipendente.
  11. Relativamente alle disposizioni concernenti i redditi di lavoro dipendente prestato all’estero, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), si raccomanda al Governo l’adozione delle opportune immediate iniziative dirette a stipulare o aggiornare apposite convenzioni atte ad evitare la doppia imposizione, procedendo comunque in termini graduali alla modifica del presente regime fiscale; si raccomanda inoltre al Governo che l’adozione della nuova norma sia accompagnata da un contestuale intervento volto a chiudere la controversa interpretazione della norma previgente e da opportune immediate iniziative dirette a stipulare o aggiornare apposite convenzioni atte ad evitare la doppia imposizione, procedendo comunque in termini graduali alla modifica del presente regime fiscale.
  12. Con riferimento all'art. 5, comma 1, sembrerebbe opportuno estendere la disposizione di cui alla lettera b), relativa agli oneri deducibili, anche per le somme corrisposte ai lavoratori dipendenti e non assoggettate a ritenuta alla fonte.
  13. Nell'articolo 6, comma 1, nel punto in cui viene modificato il comma 5 dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, va chiarito che la "tassatività" della elencazione degli elementi esclusi dalla base imponibile si riferisce unicamente alle esclusioni rilevanti ai soli fini previdenziali elencati nel precedente comma 4, fermo restando che non rientra nella base imponibile ai fini contributivi tutto quanto ciò che non concorre a formare reddito ai fini fiscali.
  14. Per quanto concerne l'articolo 7, primo comma, lettera a), è opportuno aumentare il limite di 20 mila lire in relazione al quale è previsto l'esonero dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi, fissando un limite ragionevole che consenta di introdurre una importante semplificazione degli adempimenti senza tuttavia arrecare effetti negativi all'erario.
  15. Sempre riguardo all'articolo 7, primo comma, lettera b), si suggerisce di prevedere un termine più ampio di quello di 8 giorni stabilito per la consegna del certificato dei redditi corrisposti nel caso di interruzione di rapporto di lavoro.
  16. Per quanto concerne il regime relativo alle azioni sottoscritte dai dipendenti, si raccomanda al Governo di valutare la possibilità di estendere l'ambito di applicazione delle disposizioni agevolative ai fini del presente decreto anche nei casi di emissioni di azioni da parte di altre società del gruppo.

La Commissione inoltre fa presente al Governo la necessità di affrontare, nell’ambito del coordinamento di cui alla legge n. 196 del 1997, il problema della ritenuta alla fonte per i compensi delle prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente corrisposti a soggetti che sono ai primi anni di attività lavorativa. Tali soggetti finiscono per diventare titolari di credito di imposta, mentre sarebbe opportuno che almeno fino a concorrenza di un determinato reddito IRPEF si trovino i modi per evitare che ciò accada".

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