PARERE APPROVATO AI SENSI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996 N. 662 SULLO
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE L'UNIFICAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DEL LAVORO
DIPENDENTE AI FINI FISCALI E AI FINI CONTRIBUTIVI E LA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI
DEI DATORI DI LAVORO
La Commissione parlamentare consultiva in materia di riforma fiscale ai
sensi delle legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- esaminato lo schema di decreto legislativo concernente l'unificazione
della base imponibile del lavoro dipendente ai fini fiscali e ai fini contributivi e la
semplificazione degli adempimenti dei datori di lavoro;
- apprezzato lo sforzo compiuto dal Governo per procedere ad una
effettiva armonizzazione delle normative tributaria e previdenziale vigenti in materia
sulla base di criteri riconducibili ad una logica coerente;
- considerato che ulteriori iniziative dovranno essere adottate allo
scopo di procedere ad una più radicale semplificazione della normativa,
esprime parere favorevole
con le seguenti considerazioni:
- Appare più consono alla materia procedere per individuazione di principi generali
accompagnati da una definizione di fattispecie specifiche in funzione antielusiva.
L'inserimento di disposizioni troppo dettagliate, che si riferiscono ad una realtà in
continua evoluzione e ad aspetti che possono più opportunamente essere rimessi ad una
normativa secondaria, rischia di provocare la necessità di dover successivamente
ricorrere a specifici atti legislativi per aggiornare le disposizioni contenute nello
schema di decreto.
- Il riferimento alle "somme, valori e utilità in genere" rischia di essere
troppo generico e provocare un aumento del contenzioso. La precedente formulazione,
riferita a tutti i compensi in denaro o in natura, appare più precisa.
- Poiché la normativa si applica a rapporti contrattuali che hanno avuto un loro
consolidamento nel tempo, ad aspetti relazionali instauratisi nei luoghi di lavoro, a
contratti stipulati con riferimento ad un quadro normativo vigente, pare opportuno che i
cambiamenti ritenuti necessari avvengano gradualmente, con la previsione di un periodo
transitorio per consentire alle parti sociali di adeguarsi alle mutate disposizioni
tributarie e allo scopo di assicurare la tutela dellaffidamento e della buona fede
dei contribuenti.
- Si potrebbe esplorare la possibilità di introdurre una franchigia fiscale per alcune
tipologie di compensi in natura (anche con limite cumulativo, purché analiticamente
indicate) al fine di pervenire ad una notevole semplificazione.
- Valuti il Governo che l'inclusione nella base imponibile dei compensi in natura ha un
senso quando essi abbiano un valore significativo, e incidano in misura notevole sulla
capacità reddituale dei soggetti che ne fruiscono. In altri termini, bisogna escludere
l'adozione di misure inutilmente vessatorie che potrebbero prestarsi anche ad una
aneddotica derisoria; così, non avrebbe evidentemente alcuna effettiva valenza equitativa
l'inclusione di limitati benefici che costituiscono una prassi consolidata nei rapporti
sindacali tra imprese e lavoratori, quali ad esempio la possibilità di acquistare i beni
prodotti praticando sconti limitati ovvero, nel caso di imprese di trasporto, assicurando
condizioni di limitato vantaggio per la fruizione dei servizi svolti;
e con le seguenti osservazioni
- E' opportuno che le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), relative ai
compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili siano coordinate con
quelle di cui alla legge n. 196 del 1997, la quale fra l'altro delega al Governo
l'armonizzazione della disciplina relativa al trattamento previdenziale di tali redditi.
- Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), concernenti la limitazione alla
non concorrenza del reddito dei contributi per l'assistenza sanitaria facoltativa rendono
più gravoso il ricorso a tali forme di assistenza e limitano l'incentivo alla diffusione
di strumenti, quali l'assistenza sanitaria facoltativa, che possono contribuire ad
alleviare in misura rilevante l'onere a carico della finanza pubblica per l'assistenza
obbligatoria. Mentre la previdenza complementare si affianca ad una prestazione che
comunque lo Stato deve corrispondere, le prestazioni sanitarie integrative possono essere
talvolta sostitutive degli oneri a carico della sanità pubblica. Valuti pertanto il
Governo l'opportunità di elevare le limitazioni previste nello schema di decreto.
- Sempre con riferimento all'art. 3, comma 1, lettera b), siano soppresse le parole
"di modico valore" riferite alle erogazioni liberali, considerato che è
comunque stabilito il limite massimo annuale di 500.000 lire.
- Allarticolo 3 dello schema di decreto, relativamente ai sussidi occasionali, si
propone che il termine "gravi" nella espressione "gravi esigenze personali
e familiari del dipendente" sia sostituita da : "rilevanti".
- Con riferimento al comma 1, lettera c), dello stesso articolo, valuti il Governo la
possibilità di escludere dal reddito anche le convenzioni stipulate con pubblici esercizi
in relazione alla somministrazione di vitto ai dipendenti, nonché una indennità
sostitutiva di pari importo. Si risolverebbe in tal modo un annoso contenzioso.
- La lettera f) dellarticolo 3, comma 1, dove si estende la non concorrenza alla
formazione del reddito dell"utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al
comma 1 dellart. 65" (attuale dizione dellart. 48) alle " somme
erogate per finalità previste" dallo stesso comma, dovrebbe essere meglio
specificata. La formulazione della norma potrebbe anche fare intendere erroneamente che i
contributi assistenziali (sanitari e non) limitati dalla precedente lettera a) vengano poi
ricompresi in questa disposizione. Il termine "somme" potrebbe poi fare
altrettanto intendere che per le finalità e i soggetti del punto f) non entrino nel
computo del reddito anche indennità sostitutive percepite individualmente.
- In considerazione della difficoltà di determinare il valore normale di beni e servizi,
valuti il Governo lopportunità di demandare tale determinazione a specifici decreti
ministeriali.
- Per quanto concerne lindennità di navigazione e di volo di cui al comma 5
dellarticolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, la Commissione condivide,
in linea di principio, che tali indennità facciano parte del reddito da lavoro
dipendente. Tuttavia, per quanto formulato al punto c) delle considerazioni generali,
appare opportuno che il Governo valuti eventuali ipotesi alternative a quella indicata. La
Commissione in particolare ritiene che si debbano alternativamente prevedere: a) criteri
di gradualità nellassoggettamento dellintero ammontare di tali indennità; b)
lassimilazione di tali figure lavorative a coloro che esplicano attività di lavoro
in luoghi sempre variabili e diversi, la cui indennità è tassata al 50%; c) il
riconoscimento (a titolo transitorio o definitivo) di un credito di imposta al dipendente
alla stregua di quello previsto per altre categorie d) la previsione di una franchigia,
esente da tassazione, ad esempio fino al 25% della retribuzione complessiva lorda
(riducibile nel tempo) sottoponendo poi pienamente a tassazione la parte eccedente.
- Per quanto concerne i servizi di trasporto, vanno escluse dal reddito le convenzioni che
si riferiscono alluso gratuito del parcheggio per le autovetture dei dipendenti.
- Per quanto concerne le mance contrattualmente previste ai croupiers, valuti il Governo
se non sia possibile escludere tali mance quanto meno dalla base imponibile previdenziale;
quelle non previste contrattualmente non costituiscono reddito da lavoro dipendente.
- Relativamente alle disposizioni concernenti i redditi di lavoro dipendente prestato
allestero, di cui allarticolo 5, comma 1, lettera a), si raccomanda al Governo
ladozione delle opportune immediate iniziative dirette a stipulare o aggiornare
apposite convenzioni atte ad evitare la doppia imposizione, procedendo comunque in termini
graduali alla modifica del presente regime fiscale; si raccomanda inoltre al Governo che
ladozione della nuova norma sia accompagnata da un contestuale intervento volto a
chiudere la controversa interpretazione della norma previgente e da opportune immediate
iniziative dirette a stipulare o aggiornare apposite convenzioni atte ad evitare la doppia
imposizione, procedendo comunque in termini graduali alla modifica del presente regime
fiscale.
- Con riferimento all'art. 5, comma 1, sembrerebbe opportuno estendere la disposizione di
cui alla lettera b), relativa agli oneri deducibili, anche per le somme corrisposte ai
lavoratori dipendenti e non assoggettate a ritenuta alla fonte.
- Nell'articolo 6, comma 1, nel punto in cui viene modificato il comma 5 dell'art. 12
della legge 30 aprile 1969, n. 153, va chiarito che la "tassatività" della
elencazione degli elementi esclusi dalla base imponibile si riferisce unicamente alle
esclusioni rilevanti ai soli fini previdenziali elencati nel precedente comma 4, fermo
restando che non rientra nella base imponibile ai fini contributivi tutto quanto ciò che
non concorre a formare reddito ai fini fiscali.
- Per quanto concerne l'articolo 7, primo comma, lettera a), è opportuno aumentare il
limite di 20 mila lire in relazione al quale è previsto l'esonero dall'obbligo di
presentare la dichiarazione dei redditi, fissando un limite ragionevole che consenta di
introdurre una importante semplificazione degli adempimenti senza tuttavia arrecare
effetti negativi all'erario.
- Sempre riguardo all'articolo 7, primo comma, lettera b), si suggerisce di prevedere un
termine più ampio di quello di 8 giorni stabilito per la consegna del certificato dei
redditi corrisposti nel caso di interruzione di rapporto di lavoro.
- Per quanto concerne il regime relativo alle azioni sottoscritte dai dipendenti, si
raccomanda al Governo di valutare la possibilità di estendere l'ambito di applicazione
delle disposizioni agevolative ai fini del presente decreto anche nei casi di emissioni di
azioni da parte di altre società del gruppo.
La Commissione inoltre fa presente al Governo la necessità di
affrontare, nellambito del coordinamento di cui alla legge n. 196 del 1997, il
problema della ritenuta alla fonte per i compensi delle prestazioni di lavoro autonomo non
esercitato abitualmente corrisposti a soggetti che sono ai primi anni di attività
lavorativa. Tali soggetti finiscono per diventare titolari di credito di imposta, mentre
sarebbe opportuno che almeno fino a concorrenza di un determinato reddito IRPEF si trovino
i modi per evitare che ciò accada".