Commissione Parlamentare Consultiva
in materia di riforma fiscale

PARERE APPROVATO AI SENSI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996 N. 662 SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE NORME DI SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI

 

La Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti misure di razionalizzazione della finanza pubblica,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante "Semplificazione degli adempimenti dei contribuenti riguardanti la dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto e relativi versamenti nonché norme di unificazione degli adempimenti fiscali e previdenziali e di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, attuativo della delega di cui all’art. 3, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662";

 considerato che il decreto comporta un cambiamento profondo nell’amministrazione finanziaria, negli adempimenti fiscali dei contribuenti e nel rapporto tra contribuenti, Fisco e Enti Previdenziali e Assicurativi. Esso comporta una riforma che ridurrà i costi sociali dell’obbedienza fiscale, una razionalizzazione e modernizzazione dell’amministrazione finanziaria e un notevole rafforzamento nella capacità di recupero dell’evasione fiscale e contributiva. La riforma contiene una serie di semplificazioni delle quali saranno innanzitutto le imprese e soprattutto le più piccole a trarne beneficio. Erano molti anni che molte associazioni di categoria, artigiani, commercianti, piccole e grandi imprese a gran voce chiedevano misure che vanno nella direzione di questa riforma. E’ senz’altro una riforma ambiziosa che incide profondamente nel corpo dell’amministrazione finanziaria. Forse nei primi tempi di applicazione della riforma andranno ad essa apportati alcuni correttivi e miglioramenti, ma è molto importante che la strada sia stata intrapresa e lo sia stato fatto con coraggio. Alcuni intervenuti nel dibattito hanno avanzato dei dubbi sulla capacità dell’amministrazione finanziaria di reggere l’impatto di una riforma tecnico-organizzativa di tal fatta: toccherà all’amministrazione finanziaria di dimostrare di essere all’altezza di questo compito.

Esprime parere favorevole

con le seguenti osservazioni:

1. si raccomanda una riformulazione dell’articolo 1 dello schema di decreto nel senso che le disposizioni modificative dei singoli articoli del DPR n. 600 del 1973 dovrebbero essere contenute in distinti articoli per renderne più agevole la lettura.

2. si segnala l’opportunità di provvedere al coordinamento, anche per abrogare, delle disposizioni presenti nello schema di decreto in materia di obbligo di tenuta dei documenti con quelle relative alle rettifiche da parte degli uffici dell’amministrazione finanziaria di cui agli artt. 36 e seguenti del DPR. N. 600;

3. circa la possibile variabilità nel tempo del limite di dieci dipendenti si invita il Ministero a definire il limite in riferimento ad una data precisa;

4. si invita il Ministero a considerare la possibilità che sia consentito ai sostituti di imposta con più di dieci dipendenti di predisporre e inviare la dichiarazione da aprile a giugno;

5. si suggerisce che, data la notevole difficoltà tecnica di inserire le società con bilancio a cavallo di due anni tra quelle alle quali è concessa la dichiarazione unica, esse non godano di tale agevolazione; tuttavia si invita l’amministrazione finanziaria ad impegnarsi affinché sia loro consentita quanto prima almeno la compensazione tra partite creditorie e debitorie;

6. si raccomanda il Governo di esplicitare che il decreto si propone unicamente di ridurre gli adempimenti a carico delle imprese e non intende invece incidere in alcun modo sulle modalità di determinazione dei premi INAIL;

7. si raccomanda di esplicitare che i pagamenti all’INAIL, che ora avvengono il 20 febbraio, non saranno posticipati, venendo pagati nel versamento unico di quel mese e che la compensazione attuata dal contribuente non inciderà nè sulla competenza, nè sulla cassa dell’INAIL, poiché l’Istituto otterrà i pagamenti per intero entro cinque giorni dal versamento operato dal contribuente;

8. si raccomanda che nelle convenzioni che saranno stipulate con le banche e con l’Ente poste, sarà naturalmente stabilito il vincolo della riservatezza per il personale incaricato di ricevere le dichiarazioni e di acquisire i dati per conto di detti enti;

9. si suggerisce che la sanzionabilità del contribuente per ritardata dichiarazione possa decorrere solo dal primo ottobre;

10. si propone che gli intermediari possano trasmettere anche dichiarazioni da essi non predisposte. Pertanto nell’articolo 12, I comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, il penultimo periodo può essere sostituito dal seguente: "I soggetti incaricati ai sensi del comma 2 devono presentare la dichiarazione in via telematica";

11. si invita il Governo a valutare l’opportunità di ricomprendere tra detti intermediari anche i cosiddetti consulenti tributari, sebbene sia opportuno individuare gli stessi in modo preciso analogamente a quanto previsto nell’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 utilizzando la locuzione "soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragionieri";

12. si invita a considerare con estrema cautela il problema dei tempi di realizzazione delle procedure informatiche, perchè sarebbe sconveniente per l’amministrazione finanziaria che il termine di inizio dell’adozione di queste procedure venga postposto con un provvedimento successivo a quello qui considerato una volta rilevata la pratica impossibilità di rispettare la data qui indicata;

13. si suggerisce di prevedere che, nel caso in cui l’Erario rilevi un errore che provochi per il contribuente uno sgravio di imposta, l’ufficio, previa comunicazione, debba notificare l’importo del credito permettendo che lo stesso possa essere utilizzato nella prima liquidazione utile di imposta;

14. si propone di affermare che eventuali crediti risultanti dalla dichiarazione annuale vengono compensati con il primo versamento utile nella liquidazione periodica, senza aspettare la dichiarazione dell’anno successivo;

15. si suggerisce di optare, per le scadenze dei versamenti, per la data del 18, ad eccezione di dicembre, che dovrebbe rimanere il 15;

16. si propone che il problema del pagamento rateale non indicato nella dichiarazione annuale venga risolto nel decreto sulle sanzioni, dove venga previsto un avviso bonario da parte dell’amministrazione finanziaria al contribuente che, inviata la dichiarazione annuale, non abbia versato l’importo dovuto. A questo avviso il contribuente può rispondere manifestando una volontà di pagamento rateale; a questo punto l’amministrazione finanziaria può prenderne nota e comminare al contribuente una semplice ammenda per l’omessa barratura nella dichiarazione annuale;

17. si invita il Ministero a definire un organismo di controllo della struttura di gestione della suddivisione delle somme nel quale siano rappresentati gli enti previdenziali e assicurativi e le regioni a statuto speciale oggi (e tutte le regioni quando dovesse essere istituita l’IRAP);

18. si suggerisce di indicare oltre agli elementi necessari per l’individuazione del sostituto di imposta anche quelli necessari a individuare i sostituiti;

19. si propone che le richieste di chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione siano eseguibili anche via fax o via internet;

20. appare necessario chiarire che il tasso di interesse vada inteso come l’aggiunta dell’1% oltre al tasso previsto (dalla norma citata) su base annua;

21. in ordine all’articolo 23, infine, appare opportuno usare un’altra espressione che non sia coniuge per due persone divorziate.

22. si invita il Governo a provvedere in breve termine alla ridefinizione del sistema delle concessioni e della riscossione, al fine di rendere omogeneo e compatibile tale nuovo sistema con le riforme di semplificazione.

23. si raccomanda che nello Statuto del contribuente si stabilisca che dal 15 febbraio ed il 30 giugno non debbano approvarsi provvedimenti fiscali che possano comportare modifiche sostanziali delle norme.

24. all’articolo 1, laddove si modifica l’articolo 8 del DPR n. 600/1973, ed in particolare al comma 4, prevedere che, nell’invito al contribuente, l’ufficio delle entrate indichi anche il Centro Servizi territorialmente competente.

25. all’articolo 4 dello schema di decreto legislativo, comma 1, lettera a), si invita a modificare l’articolo 28 del DPR n. 633/1972, primo periodo, sostituendo le parole "15 marzo" con le seguenti "31 marzo".

26. in relazione all’articolo 4, laddove modifica l’articolo 28 del DPR n. 633/1972, si ritiene che sia da modificarsi il comma 3 dell’art. 28 medesimo, nel punto in cui si stabilisce la perdita del diritto alla detrazione non computata, anche in sede di dichiarazione annuale: sarebbe infatti opportuno considerare le possibili modalità - diverse dall’istituto della compensazione automatica - che consentano al contribuente di mantenere il diritto al rimborso.

27. all’articolo 5, secondo comma, si invita a sostituire le lettere a) e b) con le seguenti: "a) dalle persone fisiche, ai soli fini fiscali, a decorrere dall’anno 1998, per i redditi relativi all’anno 1997; b) dai soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche, a decorrere dall’anno 2000, per i redditi relativi al 1999".

28. all’articolo 6, valuti l’Amministrazione l’opportunità di rendere noto a tutti gli operatori previsti dalla norma la tipologia di software adottata dall’Amministrazione medesima.

29. all’articolo 18, comma 1, si propone di sostituire le lettere a), b), e c) con le seguenti:

"a) dall’anno 1998 le persone fisiche titolari di partita IVA, per i redditi relativi all’anno 1997; b) dall’anno 1999 le società di persone ed equiparate ai fini fiscali, per i redditi relativi all’anno 1998; c) dall’anno 2000 i soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche, per i redditi relativi all’anno 1999".

30. all’articolo 23, ultimo capoverso, dopo la parola "comunicazione", si propone di aggiungere le parole "scritta".

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