PARERE APPROVATO AI SENSI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996 N. 662 SULLO
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO IN MATERIA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE E DI CONCILIAZIONE
GIUDIZIALE
La Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme
delegate previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti misure di
razionalizzazione della finanza pubblica,
esaminato lo schema di decreto legislativo in materia di accertamento
con adesione e di conciliazione giudiziale emanato in esecuzione dellarticolo 3,
comma 120, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
ritiene che lesercizio della delega sia avvenuto per larga parte
entro i limiti di cui allarticolo 3, comma 120, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e che lo schema di decreto legislativo corrisponda in buona misura alle finalità
della revisione organica della disciplina dellaccertamento con adesione e della
conciliazione giudiziale indicate nel comma 120 dellart. 3 della legge 23 dicembre
1996, n. 662. Queste finalità sono la semplificazione, lampliamento
dellambito applicativo, la depenalizzazione dei reati contravvenzionali, anche agli
effetti della instaurazione di un clima di fiducia tra fisco e contribuente,
unazione di deterrenza nei confronti delle controversie fiscali, al fine di rendere
più celere, trasparente e certa la giustizia tributaria e il gettito atteso
dallErario. La Commissione, pertanto,
esprime, complessivamente, parere favorevole
con le seguenti osservazioni:
- Allarticolo 4 comma 2 dopo le parole "che non aderiscono alla
definizione" inserire "o che, benché ritualmente convocati secondo le
precedenti modalità non hanno partecipato al contradditorio".
- Il ricorso allaccertamento con adesione non è limitato al solo ambito della
rettifica delle dichiarazioni dei redditi già presentate. In conseguenza di ciò la
lettera a), comma 1, dellarticolo 5, va così riformulata: "a) i periodi di
imposta suscettibili di accertamento".
- Linvito a comparire che lufficio deve formulare entro 15 giorni dalla
ricezione dellistanza, si riferisce solo ai contribuenti nei cui confronti sia stato
notificato avviso di accertamento o di rettifica. Di conseguenza il comma 4
dellarticolo 6 va così riformulato: "entro 15 giorni dalla ricezione
dellistanza di cui al comma 2, lufficio, anche telefonicamente, formula al
contribuente linvito a comparire. Fino allattivazione dellufficio delle
entrate, la definizione ha effetto ai soli fini del tributo che ha formato oggetto di
accertamento. Allatto del perfezionamento della definizione, lavviso di cui al
comma 2 perde efficacia".
- La competenza alla definizione con adesione del contribuente, riconosciuta
allufficio delle imposte sul valore aggiunto, se la definizione ha ad oggetto
esclusivamente fattispecie rilevanti, ai fini di tale imposta, e fino allentrata in
funzione dellufficio delle entrate, si intende limitata ai contribuenti nei cui
confronti sia stato notificato avviso di accertamento di rettifica non preceduto
dallinvito a comparire. Di conseguenza il comma 3 dellarticolo 4 va così
riformulato: "Fino allentrata in funzione dellufficio delle entrate sono
competenti lufficio distrettuale delle Imposte Dirette ovvero, nei casi disciplinati
dallarticolo 6, comma 2, lufficio dellimposta sul valore aggiunto, se la
definizione ha ad oggetto esclusivamente fattispecie rilevanti ai fini di tale
imposta".
- Relativamente alla conciliazione giudiziale, si raccomanda la predisposizione di un
regime transitorio, relativo alla definizione delle controversie pendenti presso le
Commissioni Tributarie Provinciali per le cause per le quali si è già tenuta la prima
udienza e presso le Commissioni Tributarie Regionali. La riforma del processo tributario
richiede, per una affermazione dei principi di equità e di certezza del rapporto
tributario cui si ispira, una riduzione strutturale del contenzioso che, attualmente, si
stima in 3.200.000 controversie pendenti.
- E opportuno prevedere un versamento rateale maggiormente diluito nel tempo per la
somma dovuta per effetto delladesione o della conciliazione. Per somme consistenti
(superiori a 100 milioni) si potrebbe prevedere un pagamento fino a un massimo di 12 rate
trimestrali, con la relativa corresponsione degli interessi. E superfluo aggiungere
che comunque eventuali modifiche nel decreto legislativo, che tenessero conto di questa
raccomandazione, non potrebbero non avere ripercussioni sulla relazione tecnica e sui
conseguenti problemi di copertura di bilancio, dato che il gettito previsto con la legge
finanziaria 97, è già stato appostato al fondo costituito nello stato di
previsione del Ministero delle Finanze, in attuazione dellarticolo 3, comma 196,
della legge n. 549 del 1995.
- Laccertamento con adesione e la conciliazione giudiziale riformate potranno
affermarsi e corrispondere alle finalità per le quali sono stati predisposti attraverso
una azione di qualificazione dellAmministrazione Finanziaria volta ad una maggiore
efficienza. Risulta fondamentale, a questo proposito, garantire la qualità
dellaccertamento, come elemento basilare per ottenere i risultati attesi.
Laccertamento deve avere una solida, seria ed attendibile base di riferimento per
ladesione e per agire da deterrente nei confronti delle controversie. La Commissione
ritiene elementi fondamentali, a questo proposito, gli studi di settore, lesercizio
effettivo dellautotutela da parte dellAmministrazione Finanziaria che è stata
di recente disciplinata (DMF 11/2/97 n. 373), la responsabilizzazione e
lincentivazione dellattività di verifica, il conferimento di responsabilità
al personale del proprio operato (art. 2-septies della legge 30 novembre 1994 n. 656) ed
il riconoscimento di incentivi economici, non legati allentità dellaccertato,
bensì allammontare dellincassato. Nella piena condivisione di una necessaria
ed indispensabile azione di delegificazione, si ritiene che questi indirizzi, oltre alle
tante questioni di carattere operativo che si aprono, siano da introdurre attraverso le
apposite direttive del Ministero delle Finanze, redatte in modo chiaro e trasparente ed
emanate in tempi utili, nellesercizio delle funzioni di propria competenza, ai sensi
della legge 400 del 1988.
- Lesclusione dei comuni dalla partecipazione allaccertamento dei redditi
delle persone fisiche (articolo 4, comma 4) può essere giustificata solo dal fatto che
ciò comporterebbe luscita dalla previsione di cui allarticolo 44 del DPR n.
600/73 (accertamento II.DD. e IVA) ed inoltre dalla incompatibilità
dellaccertamento con adesione, così come configurato, con linvio della
proposta al Comune. E vero che questa facoltà dei Comuni è caduta nelloblio,
che i Comuni sono interessati ai tributi per i quali è prevista una partecipazione al
gettito, che la dimensione comunale non è certamente quella più indicata, in tempi di
mercato globale e di internazionalizzazione delleconomia, per accertare i redditi
dei contribuenti medio-grandi. Tutto ciò premesso, motivi di opportunità avrebbero
consigliato di sancire questa esclusione in un contesto di riforma della finanza locale e
di provvedimenti volti a garantire lautonomia impositiva degli enti locali.
- E opportuno espungere dal testo del decreto legislativo sottoposto allesame
della Commissione quelle norme procedurali meglio definibili ed integrabili attraverso
regolamenti e rafforzando lazione delegificatrice già prevista in merito alle
normative dei versamenti (art. 8 comma 4, art. 14 comma 3, art. 15 comma 2) od alla
integrazione o modificazione con regolamento del titolo 1°, capo 2° (Procedimento per la
definizione degli accertamenti nelle imposte sui redditi e nellimposta sul valore
aggiunto) e capo 3° (Procedimento per la definizione di altre imposte indirette)
Linvito telefonico a comparire, (art. 6 comma 4 e art 12 comma 3), a parte i dubbi e
perplessità che solleva, è suscettibile di modifiche in relazione ai progressi delle
tecnologie telematiche. Il comma 2 dellart. 1, inoltre, andrebbe più propriamente
inserito nel capo 3°, poichè si riferisce alla individuazione dei coobbligati cui spetta
il diritto di ricorrere alladesione. Si tratta quindi di una norma squisitamente
procedurale e non ordinamentale.
- E opportuno che il Governo eserciti pienamente la delega di cui al punto 2 lettera
h), nel senso di definire le cause ostative alla definizione dellaccertamento o
conciliazione giudiziale. Esse debbono essere finalizzate alla esclusione di procedure che
in determinate fattispecie di pericolosità fiscale rischierebbero di divenire premiali.
- Lo schema di decreto legislativo, a proposito delle sanzioni da applicare nella
conciliazione giudiziale, fa riferimento a quelle irrogate dagli uffici e non al minimo
previsto dalla legge attualmente in vigore. Si tratta di materia regolamentata nella
riforma del regime sanzionatorio, come previsto dallart. 3, comma 133, della legge
23 dicembre 1996, n. 662. la Commissione auspica un coordinamento con il decreto delegato
sulla riforma delle sanzioni tributarie non penali.