PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA IN MATERIA DI RIFORMA FISCALE AI SENSI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 662, SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEI DECRETI LEGISLATIVI 18 DICEMBRE 1997, N. 471, 472 E 473, IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE.

        La Commissione condivide la finalità di superare alcune difficoltà emerse dalla prima applicazione della riforma e la necessità dell'aggiornamento della normativa alla luce del mutato sistema tributario complessivo.

          Ritiene, tuttavia, di dover formulare alcune considerazioni di carattere generale.

La Commissione, dopo aver rilevato che lo schema di decreto legislativo è conforme alle deleghe conferite con la legge 662 del 1996 e successive correzioni

esprime parere favorevole

 

con le seguenti osservazioni:

  1. È opportuno che il Governo chiarisca l'effettiva portata della modifica di cui all'articolo 1, comma 1, lett. d), che prevede la sanzione per omissioni a richieste da parte dell'amministrazione finanziaria, in particolare con riferimento alla estensione delle sanzioni stesse per richieste di comunicazioni "legittime", anche se non previste dalla legge. Il Governo è invitato a valutare una sua soppressione o riformulazione.

  2. È necessario che sia reso inequivocabile che l'applicazione del cumulo giuridico per più violazioni commesse dal contribuente si applica anche per quelle commesse nello stesso periodo di imposta.

  3. Con riferimento alle regolarizzazioni delle omissioni o irregolarità relative alle dichiarazioni presentate nel 1999 (articolo 2, comma 1, lett. f) dello schema di decreto), la Commissione pur condividendone i contenuti, invita il Governo a valutare l'opportunità del loro inserimento in altro provvedimento, considerata la natura temporanea della disposizione.

  4. La Commissione suggerisce di rinviare la riscossione a titolo provvisorio delle sanzioni nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 472 del 1997 alla definitività della decisione o, in via subordinata, a prevedere la riscossione nei confronti del contribuente.

  5. Ritiene opportuno che il Governo valuti se non sia possibile una riduzione della misura massima della sanzione applicabile alla omessa presentazione della dichiarazione periodica in materia di IVA (fissata in lire 4 milioni).

  6. La Commissione sollecita il Governo ad introdurre la seguente modifica dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997: "Per i versamenti riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall'amministrazione finanziaria, effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dalla lett. a), del comma 1, dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.", considerata la sua organicità con la materia oggetto del presente decreto. La norma inoltre è stata già approvata in sede deliberante dalla Commissione Finanze del Senato con il parere favorevole del Governo.

  7. In considerazione della recente riforma dell'imposizione sul settore degli spettacoli ed intrattenimenti attuata con il decreto legislativo 22.2.1999, n. 60, la Commissione ritiene necessario un intervento di adeguamento della disciplina sanzionatoria contenuta nel decreto legislativo n. 473/97, che risulta ancora riferita a fattispecie delineate nel previgente regime di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 640/72, in gran parte superato a decorrere dal 1° gennaio 2000.

 

Roma, 23 febbraio 2000