PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA IN MATERIA DI RIFORMA FISCALE AI SENSI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 662, SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE "DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 DICEMBRE 1997, N. 463, CONCERNENTI L'UTILIZZAZIONE DI PROCEDURE TELEMATICHE PER GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E VOLTURA DEGLI ATTI RELATIVI A DIRITTI SUGLI IMMOBILI".

La Commissione parlamentare consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernenti l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione e voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili",

esprime parere favorevole

Con le seguenti osservazioni:

1. La Commissione ritiene tuttavia preferibile, alla forfettizzazione dell'imposta di bollo, il versamento della stessa mediante autoliquidazione, analogamente a quanto previsto per gli altri tributi dovuti, al fine di evitare che si determini un aggravio di imposta per gli atti originariamente tassati in misura più limitata.
Il Governo valuti in ogni caso se rivedere la stima dell'imposizione forfettaria che sembra determinata per eccesso.

2. La Commissione ritiene che la richiesta di trascrizione non debba essere condizionata al pagamento delle imposte dovute, affinché il contribuente non sia costretto ad anticipare di fatto i termini previsti dalla normativa vigente per i relativi adempimenti.

3. La Commissione ritiene che una effettiva semplificazione richieda che anche la trasmissione del titolo, oltre che la prova del pagamento dell'imposta, avvengano per via telematica.

4. La Commissione richiama l'attenzione del Governo sul fatto che le procedure telematiche possano costituire una complicazione, anziché una semplificazione, nei comuni ove vige il sistema del libro fondiario, di cui al Regio Decreto 28 marzo 1929, n. 499. Ritiene quindi che l'utilizzo del modello unico telematico debba essere facoltativo.

5. La Commissione invita il Governo a inserire nel prossimo provvedimento legislativo le disposizioni attuative della delega di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133, che ha modificato la legge delega relativa all'introduzione della cosiddetta "dual income tax", al fine di introdurre la possibilità di applicare la relativa disciplina. Tale modifica faceva riferimento: a) a un moltiplicatore del capitale investito per i soggetti Irpeg; b) all'intero patrimonio netto delle imprese individuali e delle società di persone.
Tali innovazioni, pertanto, dovrebbero essere inserite come decreto correttivo e integrativo del decreto legislativo n. 466 del 1997, da emanare, ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della stessa legge n. 662 del 1996, entro il 20 gennaio 2000.
La Commissione, in considerazione della rilevanza che riveste l'attuazione dei nuovi criteri direttivi in materia di DIT, al fine di incentivare ulteriormente l'ammodernamento del sistema produttivo italiano e la sua capitalizzazione, invita il Governo a valutare l'opportunità di inserire nel decreto legislativo in esame le disposizioni di attuazione delle suddette novità riguardanti la DIT, prevedendo, in particolare:

  1. che la variazione in aumento del capitale investito, rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996, sia moltiplicata per un coefficiente ritenuto congruo al fine di incentivare la capitalizzazione delle società e degli enti commerciali;

  2. che le imprese individuali e le società di persone applichino le disposizioni in materia di DIT all'intero patrimonio risultante in bilancio, escluso l'utile di esercizio;

  3. ogni ulteriore norma di coordinamento.

 

Roma, 11 gennaio 2000