Commissione Parlamentare Consultiva
in materia di riforma fiscale

Attività svolta

La Commissione parlamentare consultiva per la riforma fiscale, istituita ai sensi dell'articolo 3, comma 13 della legge del 23 dicembre 1996 n. 662, è stata composta di 15 deputati e 15 senatori nominati dai presidenti delle Camere. In base alla procedura indicata dall'articolo 3, commi 14 e seguenti della suddetta legge, la Commissione ha espresso parere obbligatorio, ma non vincolante, sugli schemi di decreto legislativo emanati dal Governo in attuazione delle deleghe ad esso conferite, entro trenta giorni dalla data di assegnazione (si veda di seguito l'elenco dei provvedimenti approvati); termine prorogabile di venti giorni, per una sola volta, dai presidenti delle Camere, per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi (peraltro trascorso inutilmente il termine ordinario o prorogato, il parere si è inteso espresso favorevolmente). Tale procedura è stata applicata anche agli schemi di decreto legislativo integrativi e correttivi emanati dal Governo entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo per apportare le correzioni formali e sostanziali necessarie, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.

L'articolo 35 della legge 13 maggio 1999, n. 133, ha attribuito, altresì, alla Commissione il compito di esprimere il parere sugli schemi di decreti legislativi recanti i testi unici che accorpino, anche in un codice tributario, le vigenti norme per materia, senza modificarle, con il solo compito di eliminare duplicazioni, chiarire il significato di norme controverse e produrre testi in cui la materia sia trattata. Il termine per l'esercizio della delega, inizialmente fissato in dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo, è stato successivamente prorogato al 31 dicembre 2001, dall'articolo 99, comma 1, lettera d) della legge 21 novembre 2000, n. 342.

Le deleghe conferite al Governo hanno avuto l'obiettivo di realizzare una riforma del sistema fiscale. In particolare, la riforma è stata ispirata a principi di decentramento fiscale; semplificazione; allargamento delle basi imponibili. Sono state, tra l'altro, introdotte novità in materia di fiscalità locale, di imposta sul reddito delle persone e delle società, di imposta sul valore aggiunto, di procedure e riduzione di oneri amministrativi per gli adempimenti fiscali, nonché nuove modalità di contrasto all'evasione e all'elusione. Sono, inoltre, state modificate le sanzioni tributarie non penali e gli strumenti di riduzione del contenzioso tributario.

La Commissione ha espresso quindi il proprio parere sui seguenti schemi di decreto legislativo:

 

Attività da svolgere

Alla Commissione spetterebbe, infine, la competenza ad esprimere il parere sugli schemi di decreto legislativo per la predisposizione di testi unici in materia tributaria, in quanto il termine fissato dalla legge n. 133 del 1999, articolo 35, comma 1, per l'esercizio della relativa delega da parte del Governo, è stato prorogato al 31 dicembre 2001 dall'articolo 99, comma 1, lettera d) della legge 21 novembre 2000, n. 342. Inoltre, l'articolo 35, comma 4, della legge n. 133 del 1999 ha previsto, infine, che entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della Commissione, possono essere emanate disposizioni integrative o correttive, con uno o più decreti legislativi.

 

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