Commissione Parlamentare Consultiva
in materia di riforma fiscale
(Relatore On. Rabbito)
Osservazioni recepite
Il testo del provvedimento è stato rivisto sotto il profilo della tecnica normativa con linserimento della nuova disciplina dellassistenza fiscale come un nuovo capo del decreto legislativo n. 241 del 1997 e con la riformulazione delle disposizioni concernenti i vari aspetti della disciplina in articoli omogenei per materia.
Sono state introdotte ulteriori disposizioni in materia di sanzioni per mancato invio telematico delle dichiarazioni, nonché alcune specifiche in materia di effettuazione delle ritenute sui redditi di capitale da parte delle Amministrazioni dello Stato.
E stata limitata lesclusione dallassistenza fiscale alle imprese alle quali non sono applicabili gli studi di settore.
E stato chiarito che permane lobbligo della certificazione per i bilanci del CAF del 1998, perché la delega non consente di apportare deroghe, mediante lintroduzione di un regime transitorio, alla previgente disciplina che regola la materia.
E stato chiarito che i Centri devono sempre verificare la conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni alle risultanze della relativa documentazione esibita dai contribuenti. Relativamente ad ogni dichiarazione elaborata deve essere pertanto riscontrata la corrispondenza dei dati rilevanti ai fini della determinazione del reddito alla relativa certificazione tributaria, nonché la legittimità dello scomputo delle ritenute dacconto risultanti dalla medesima certificazione. Inoltre, deve essere verificata la legittimità della deducibilità degli oneri e della spettanza delle detrazioni.
Sarà valutata in sede di predisposizione del regolamento attuativo del decreto, lopportunità di prevedere un allargamento del termine per la presentazione dei prospetti di liquidazione e delle comunicazioni ai sostituti dimposta per le conseguenti operazioni di conguaglio.
E stata accolta losservazione relativa alle modalità con le quali i soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni rilasciano il visto di conformità, fermo restando che specifiche disposizioni attuative saranno dettate con il regolamento di attuazione.
Sono state accolte le osservazioni volte ad incentivare lutilizzo della certificazione tributaria, escludendo lutilizzo dellaccertamento induttivo nei confronti dei contribuenti ai quali è stata rilasciata una certificazione tributaria regolare.
E stato chiarito che le disposizioni di dettaglio in materia di modalità di raccolta degli atti e documenti necessari per lattività di assistenza fiscale da parte dei Centri per i dipendenti saranno contenute nei regolamenti attuativi.
E stato chiarito che i compensi per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa dai CAF non costituiscono corrispettivo ai fini I.V.A.
E stata chiarita lapplicabilità delle disposizioni relative alle sanzioni tributarie non penali.
Al fine di consentire la tutela dei contribuenti in relazione allattività di assistenza fiscale prestata con il visto di conformità, lasseverazione ovvero la certificazione, si è ritenuto di demandare la concreta graduazione delle garanzie con lo strumento regolamentare di attuazione.
E stato previsto che il mancato pagamento delle eventuali sanzioni comminate a carico dei professionisti, costituisce violazione di particolare gravità e, pertanto, presupposto per linibizione dalle attività di assistenza fiscale.
Al momento della emanazione dello strumento regolamentare si provvederà a valutare la possibilità di introdurre una limitazione annuale al numero dei visti, delle asseverazioni e delle certificazioni e potranno essere specificati i controlli che dovranno essere effettuati ai fini del rilascio del visto di conformità.
E stata prevista, in caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti incaricati, la sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.
Osservazioni non accolte
Non è stata accolta la possibilità di prevedere la delega alla costituzione di un CAF anche a società cooperative o società consortili, già costituite alla data del 31 dicembre 1997, i cui soci o consorziati siano e permangano nella loro totalità associati alle associazioni nazionali deleganti ovvero alle organizzazioni aderenti, a causa delle diverse caratteristiche strutturali e giuridiche delle società cooperative o consortili.
Non sono state accolte le osservazioni che presuppongono che lattività di assistenza fiscale possa essere svolta dai soggetti individuati dal decreto legislativo n. 460 del 1997, perché nella legge delega non si rinvengono i presupposti per realizzare lassimilazione prospettata dalla Commissione.
Non è stata accolta, per i limiti posti dalla legge di delega, la possibilità di consentire conferimenti ai Centri, in esenzione di imposta, da parte delle associazioni che già operano in tale settore dei beni dalle stesse utilizzati per lassistenza fiscale.
Non è stata accolta la possibilità di consentire anche ad altre figure professionali di svolgere il ruolo di responsabile dellassistenza fiscale, perché la particolare delicatezza delle loro funzioni ha consigliato di individuare tra le categorie professionali con albi quelle che garantiscono una adeguata qualificazione e preparazione. I criteri di delega, inoltre, prevedevano ladeguamento della disciplina dei Centri ai nuovi adempimenti agli stessi demandati; pertanto si sarebbero ecceduti i limiti posti al legislatore delegato ove si fosse proceduto ad individuare nuove categorie professionali (oltre a quelle che già potevano svolgere la funzione di Direttore tecnico dei Centri previsti dalla legge n. 413 del 1991), alle quali affidare la responsabilità dei Centri.
Non sono state introdotte limitazioni temporali in ordine alle verifiche, accessi ed ispezioni da parte dellAmministrazione finanziaria in caso di rilascio della "certificazione", perché non è stata prevista una contestuale riduzione del termine per leffettuazione dellattività di controllo.
Non è stata accolta losservazione che prevedeva la possibilità per i sostituti dimposta di stipulare convenzioni con i CAF, perché con il nuovo provvedimento il sostituto dimposta non è più obbligato a prestare lassistenza fiscale diretta.