Commissione Parlamentare Consultiva
in materia di riforma fiscale

barrait.gif (2313 bytes)

Norme integrative del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di riforma della disciplina dei centri di assistenza fiscale
(Art. 3, comma 17, della legge n. 662/96; decreto legislativo n. 490 del 28 dicembre 1998 – G.U. n. 15 del 20.01.99)

(Relatore On. Rabbito)

Osservazioni recepite

Il testo del provvedimento è stato rivisto sotto il profilo della tecnica normativa con l’inserimento della nuova disciplina dell’assistenza fiscale come un nuovo capo del decreto legislativo n. 241 del 1997 e con la riformulazione delle disposizioni concernenti i vari aspetti della disciplina in articoli omogenei per materia.

Sono state introdotte ulteriori disposizioni in materia di sanzioni per mancato invio telematico delle dichiarazioni, nonché alcune specifiche in materia di effettuazione delle ritenute sui redditi di capitale da parte delle Amministrazioni dello Stato.

E’ stata limitata l’esclusione dall’assistenza fiscale alle imprese alle quali non sono applicabili gli studi di settore.

E’ stato chiarito che permane l’obbligo della certificazione per i bilanci del CAF del 1998, perché la delega non consente di apportare deroghe, mediante l’introduzione di un regime transitorio, alla previgente disciplina che regola la materia.

E’ stato chiarito che i Centri devono sempre verificare la conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni alle risultanze della relativa documentazione esibita dai contribuenti. Relativamente ad ogni dichiarazione elaborata deve essere pertanto riscontrata la corrispondenza dei dati rilevanti ai fini della determinazione del reddito alla relativa certificazione tributaria, nonché la legittimità dello scomputo delle ritenute d’acconto risultanti dalla medesima certificazione. Inoltre, deve essere verificata la legittimità della deducibilità degli oneri e della spettanza delle detrazioni.

Sarà valutata in sede di predisposizione del regolamento attuativo del decreto, l’opportunità di prevedere un allargamento del termine per la presentazione dei prospetti di liquidazione e delle comunicazioni ai sostituti d’imposta per le conseguenti operazioni di conguaglio.

E’ stata accolta l’osservazione relativa alle modalità con le quali i soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni rilasciano il visto di conformità, fermo restando che specifiche disposizioni attuative saranno dettate con il regolamento di attuazione.

Sono state accolte le osservazioni volte ad incentivare l’utilizzo della certificazione tributaria, escludendo l’utilizzo dell’accertamento induttivo nei confronti dei contribuenti ai quali è stata rilasciata una certificazione tributaria regolare.

E’ stato chiarito che le disposizioni di dettaglio in materia di modalità di raccolta degli atti e documenti necessari per l’attività di assistenza fiscale da parte dei Centri per i dipendenti saranno contenute nei regolamenti attuativi.

E’ stato chiarito che i compensi per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa dai CAF non costituiscono corrispettivo ai fini I.V.A.

E’ stata chiarita l’applicabilità delle disposizioni relative alle sanzioni tributarie non penali.

Al fine di consentire la tutela dei contribuenti in relazione all’attività di assistenza fiscale prestata con il visto di conformità, l’asseverazione ovvero la certificazione, si è ritenuto di demandare la concreta graduazione delle garanzie con lo strumento regolamentare di attuazione.

E’ stato previsto che il mancato pagamento delle eventuali sanzioni comminate a carico dei professionisti, costituisce violazione di particolare gravità e, pertanto, presupposto per l’inibizione dalle attività di assistenza fiscale.

Al momento della emanazione dello strumento regolamentare si provvederà a valutare la possibilità di introdurre una limitazione annuale al numero dei visti, delle asseverazioni e delle certificazioni e potranno essere specificati i controlli che dovranno essere effettuati ai fini del rilascio del visto di conformità.

E’ stata prevista, in caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti incaricati, la sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.

Osservazioni non accolte

Non è stata accolta la possibilità di prevedere la delega alla costituzione di un CAF anche a società cooperative o società consortili, già costituite alla data del 31 dicembre 1997, i cui soci o consorziati siano e permangano nella loro totalità associati alle associazioni nazionali deleganti ovvero alle organizzazioni aderenti, a causa delle diverse caratteristiche strutturali e giuridiche delle società cooperative o consortili.

Non sono state accolte le osservazioni che presuppongono che l’attività di assistenza fiscale possa essere svolta dai soggetti individuati dal decreto legislativo n. 460 del 1997, perché nella legge delega non si rinvengono i presupposti per realizzare l’assimilazione prospettata dalla Commissione.

Non è stata accolta, per i limiti posti dalla legge di delega, la possibilità di consentire conferimenti ai Centri, in esenzione di imposta, da parte delle associazioni che già operano in tale settore dei beni dalle stesse utilizzati per l’assistenza fiscale.

Non è stata accolta la possibilità di consentire anche ad altre figure professionali di svolgere il ruolo di responsabile dell’assistenza fiscale, perché la particolare delicatezza delle loro funzioni ha consigliato di individuare tra le categorie professionali con albi quelle che garantiscono una adeguata qualificazione e preparazione. I criteri di delega, inoltre, prevedevano l’adeguamento della disciplina dei Centri ai nuovi adempimenti agli stessi demandati; pertanto si sarebbero ecceduti i limiti posti al legislatore delegato ove si fosse proceduto ad individuare nuove categorie professionali (oltre a quelle che già potevano svolgere la funzione di Direttore tecnico dei Centri previsti dalla legge n. 413 del 1991), alle quali affidare la responsabilità dei Centri.

Non sono state introdotte limitazioni temporali in ordine alle verifiche, accessi ed ispezioni da parte dell’Amministrazione finanziaria in caso di rilascio della "certificazione", perché non è stata prevista una contestuale riduzione del termine per l’effettuazione dell’attività di controllo.

Non è stata accolta l’osservazione che prevedeva la possibilità per i sostituti d’imposta di stipulare convenzioni con i CAF, perché con il nuovo provvedimento il sostituto d’imposta non è più obbligato a prestare l’assistenza fiscale diretta.

barrait.gif (2313 bytes)