Commissione Parlamentare Consultiva
in materia di riforma fiscale

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Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 9 luglio 1997, n. 237 e n. 241, 15 dicembre 1997, n. 446, 4 dicembre 1997, n. 460, e 18 dicembre 1997, n. 472, in materia rispettivamente di modifica alla disciplina dei servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, di istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, di riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, e di disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie
(Art. 3, comma 17, della legge 662/96; decreto legislativo n. 422 del 19.11.1998 – G.U. n. 287 del 09.12.1998)

(Relatore Sen. Pasquini)

Osservazioni recepite

Si prevede che il pagamento delle entrate di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 237 del 1997, può essere effettuato dal contribuente presso uno qualsiasi degli sportelli dei concessionari della riscossione sul territorio nazionale, superando il precedente limite che obbligava a rivolgersi al concessionario nella cui circoscrizione aveva sede l’ente creditore.

Sono stati modificati i termini di riversamento da parte dei concessionari limitatamente alle somme riscosse per conto degli enti territoriali diversi dallo Stato (un giorno in più di cassa per l’Erario).

Si prevede che la procedura del versamento unificato di imposte e contributi, con compensazione dei crediti, venga estesa anche alle persone fisiche non titolari di partita IVA che, finora, ne erano esclusi.

E’ stata anticipata al 31 dicembre 1998 la fine del periodo transitorio, durante il quale i versamenti, pur se effettuati presso le banche e gli uffici postali, debbono transitare attraverso i concessionari che, a loro volta, li riversano in tesoreria. L’eliminazione del passaggio dei tributi attraverso i concessionari consente di recuperare giorni di lavorazione e, quindi, sia di protrarre dal 15 al 16 del mese di scadenza, i termini di pagamento dei contribuenti, senza oneri per il bilancio dello Stato, sia di attribuire un giorno in più agli intermediari.

L’applicazione delle nuove disposizioni in materia di versamento diretto con compensazione, nonché in materia di termini per il versamento ed il riversamento delle relative somme decorrerà dal 1° gennaio 1999.

Per quanto riguarda la proposta della Commissione, relativa alla estensione alle controversie pendenti alla data del 7 gennaio 1998 delle disposizioni del regolamento n. 442 del 1997 in materia di opzione e revoca di regimi contabili, si fa presente che l’intervento auspicato, da ritenersi condivisibile, verrà operato con lo stesso strumento regolamentare.

La proposta di armonizzazione della disciplina degli obblighi contabili ai fini dell’IVA e delle imposte dirette per gli enti soggetti alle norme di contabilità pubblica va sicuramente condivisa; il Governo si riserva di intervenire sulla questione con il più agevole strumento regolamentare.

Si ritengono condivisibili le argomentazioni relative all’opportunità di uniformare le modalità di comunicazione alla amministrazione finanziaria da parte di tutti i sostituti di imposta dei dati relativi ai compensi erogati; le modifiche normative verranno effettuate con lo strumento regolamentare.

Relativamente alla opportunità di predisporre una adeguata rete informativa per far affluire alle Regioni ad agli enti locali i dati delle dichiarazioni dei sostituti d’imposta, le necessarie misure organizzative saranno contenute nel provvedimento attuativo delle disposizioni dell’articolo 3, comma 153, della legge n. 662 del 1996 che ha previsto l’istituzione di un sistema di comunicazione tra amministrazioni centrali, regioni ed enti locali. Tale sistema di comunicazione, di fatto, verrà a sostituire quello previsto, ai soli fini dell’ICI, e, pertanto, potrà essere finanziato con le medesime modalità.

Per evitare una sperequazione a danno delle imprese che svolgono promiscuamente attività di locazione di immobili abitativi e commerciali, si è provveduto ad apportare alcune modifiche al decreto IVA. Si esclude che la previsione di indetraibilità di cui alla lettera i) dell’articolo 19-bis1 operi se le unità abitative formano oggetto di locazione e se una limitazione della detrazione è già disposta dal comma 5 dell’articolo 19, qualora le locazioni esenti rilevino negativamente agli effetti della determinazione della percentuale di detrazione. Si prevede, inoltre, la facoltà di optare per l’applicazione separata dell’imposta per i due settori di attività (gestione di unità abitative e gestione di unità non abitative), per pervenire per ciascuno di essi ad una determinazione corretta dell’imposta detraibile.

E’ stata estesa a tutti i produttori agricoli la facoltà di separare, fino al 31 dicembre 1999, le attività svolte all’interno della stessa impresa agricola.

Il chiarimento relativo al limite massimo dei rimborsi erogabili ai contribuenti senza fideiussione, qualora ricorrano tutte le condizioni previste dalla norma, verrà effettuato con circolare.

Il chiarimento relativo all’applicazione dell’esenzione dalla prestazione della garanzia per le società a "fisiologico" credito IVA anche nell’ipotesi di liquidazione dell’IVA "di gruppo", verrà fornito con circolare.

Si è stabilito che gli interessi passivi sono compresi tra i componenti che le imprese di assicurazione possono portare in deduzione nella determinazione della base imponibile IRAP.

Si prevede che per i consorzi di garanzia collettiva fidi, la base imponibile IRAP va determinata sulla base delle retribuzioni, analogamente a quanto si verifica per gli enti non commerciali.

Si prevede la non concorrenza alla formazione dell’imponibile IRAP delle somme erogate per borse e assegni di studio che godono attualmente dell’esenzione dall’IRPEF.

E’ stato modificato l’ambito territoriale di applicazione dell’agevolazione IRAP per chi godeva della fiscalizzazione degli oneri sanitari, in linea con la normativa comunitaria.

Si prevede la possibilità di regolarizzare le violazioni incidenti sulla determinazione o sul pagamento dell’IRAP con il pagamento delle somme non pagate (comprensive dei relativi interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno) entro il termine di versamento della seconda rata di acconto.

Sono state rimodulate le aliquote IRAP dovute dai soggetti operanti nei settori dell’agricoltura e della piccola pesca durante il periodo transitorio prorogato a cinque anni: 1,9%; 2,6%; 3,1%; 3,35%; 3,85%.

In considerazione dei ristretti tempi a disposizione per l’espletamento delle procedure concorsuali per l’affidamento in gestione a terzi del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità e della tassa per l’occupazione di suoli ed aree pubbliche, si è previsto che il comune possa esercitare la già prevista proroga dei contratti aventi scadenza anteriormente al 31 dicembre 1998 fino al 31 dicembre 1999.

E’ stato fissato al 18 dicembre 1998 il termine entro il quale gli enti di tipo associativo debbono adeguare i propri statuti per potere beneficiare delle agevolazioni tributarie; lo stesso termine si applica anche con specifico riferimento alle ONLUS, in forza del generale rinvio alle disposizioni relative agli enti non commerciali operato dall’articolo 26 del decreto n. 460 del 1997.

Si è previsto che la registrazione degli atti relativi al trasferimento a titolo gratuito di beni agli enti non commerciali e alle ONLUS possa avvenire entro il 31 marzo 1999.

E’ stata modificata la disposizione transitoria relativa alle agevolazioni temporanee per il trasferimento di beni patrimoniali agli enti non commerciali e alle ONLUS escludendo l’applicabilità dell’IVA.

E’ stata estesa l’applicazione dell’agevolazione anche alla ricerca scientifica di particolare interesse sociale affidata dalle Fondazioni ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente.

E’ stata estesa la qualifica di ONLUS "di diritto", spettante alle cooperative sociali, anche ai consorzi di cooperative sociali di cui alla legge 381 del 1991, a condizione che gli stessi siano formati interamente da cooperative sociali.

Si è prevista, per le associazioni di rilevanza nazionale prive di organizzazione articolata sul territorio ed un elevato numero di soci, una deroga al requisito statutario del voto singolo del socio, prevedendo la possibilità del voto per corrispondenza, limitatamente a quegli enti che espressamente prevedevano tale modalità di espressione del voto nell’atto costitutivo.

La modifica normativa suggerita dalla Commissione, avuto riguardo al regime IVA applicabile alle prestazioni socio sanitarie e di assistenza erogate dalle ONLUS, è stata già recepita nel testo del disegno di legge c.d. "Omnibus" (AC 4565-ter), la cui approvazione è ormai prossima.

In merito all’obbligo di redigere ed approvare annualmente "un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie", la formulazione generica adottata dalla norma deriva dalla opportunità di non imporre adempimenti eccessivamente onerosi. E’ stato comunque chiarito che il concetto di rendiconto economico e finanziario non comprende la situazione patrimoniale. Per quanto riguarda, invece, l’obbligo di rendicontazione imposto alle ONLUS, la norma dispone espressamente che esse devono redigere un documento da cui risulti la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali.

Con riferimento alla necessità di intervenire per evitare che la sola sospensione od eliminazione dalla tabella, prevista dalla legge n. 534 del 1996, delle istituzioni culturali destinatarie di contributi da parte dello Stato, derivante da non provata attività od inattività del soggetto, comporti la perdita della qualifica di ONLUS, quindi, il conseguente venire meno dei benefici fiscali, il Governo non ha ritenuto di modificare il testo del provvedimento, perché al problema verrà data soluzione in via amministrativa.

Sono state apportate integrazioni in materia di riduzione delle sanzioni amministrative tributarie in caso di ravvedimento del contribuente, che hanno carattere formale e di coordinamento normativo.

E’ stato differito al 18 dicembre 1998 il termine per la definizione delle controversie pendenti alla data del 1° aprile 1998 in materia di sanzioni tributarie.

E’ stata prevista una norma per evitare l’applicazione di sanzioni per errori formali commessi nella predisposizione delle dichiarazione dei redditi e del modello UNICO presentati nel 1998.

Osservazioni non accolte

In relazione alle esigenze di semplificazione sottolineate dalla Commissione relativamente alle procedure per il pagamento delle imposte già riscosse presso gli aboliti servizi autonomi di cassa, si è ritenuto di non dover apportare modifiche al testo del provvedimento, perché sono già stati definiti gli adempimenti idonei a dare soluzione ai problemi ed ai disagi segnalati.

Con riferimento alla richiesta di estendere l’autoliquidazione di alcuni tributi, non è stato possibile intervenire in questa sede, perché una previsione del genere eccederebbe i limiti posti dalla legge di delega. Si segnala che il disegno di legge collegato alla legge finanziaria per l’anno 1999 (AC 5267), reca una norma di delega al Governo che prevede, tra i principi direttivi, appunto la semplificazione delle procedure di pagamento di taluni tributi mediante l’istituto dell’autoliquidazione; sarà quindi possibile intervenire, qualora ritenuto opportuno, su tale previsione per ampliarne la portata.

Non è stato possibile accogliere l’osservazione relativa alla opportunità di sopprimere i cosiddetti tributi "bagatellari", perché al di fuori di limiti posti dai principi e criteri direttivi recati dalla legge di delega.

In materia di regime fiscale IVA per le cessioni di cascami, rottami, carta da macero ecc., di cui all’articolo 74 dell’IVA, viene chiarito che eventuali modifiche alla disciplina, in quanto derogatoria rispetto all’ordinario regime dell’imposta, debbono essere concordate con la Commissione UE.

Non si è ritenuto di accogliere la proposta relativa alla possibilità di dare in concessione il servizio di accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità e della tassa per l’occupazione di suoli ed aree pubbliche a soggetti che non siano in possesso dei requisiti previsti, perché tali norme sono finalizzate a garantire la trasparenza delle procedure di affidamento dei servizi, nonché l’affidabilità e la correttezza dei soggetti concessionari.

Non si è potuto accogliere il suggerimento per la estensione del regime agevolativo previsto per le cooperative ai fini IRPEG per gli utili portati a riserva indivisibile, anche ai fini della determinazione dell’imponibile IRAP, perché rischierebbe di confondere tributi diversi, introducendo nella normativa IRAP principi ad essa estranei, con la conseguenza di frammentare la disciplina di tale imposta di recente introduzione.

Non è stata estesa alle organizzazioni non governative l’agevolazione prevista per le cooperative sociali che consente la deduzione del costo del lavoro delle persone svantaggiate dalla base imponibile IRAP, perché la forza lavoro utilizzata da tali organizzazioni non comprende soltanto categorie svantaggiate.

Con riferimento all’eventuale fenomeno di decentramento delle funzioni produttive, come diretta conseguenza della introduzione dell’IRAP, occorre rilevare che le stesse attengono a considerazioni di ordine politico in relazione alle quali il Governo ribadisce la propria disponibilità ad intervenire nel futuro, qualora tali problemi dovessero trovare effettivo riscontro nella pratica applicazione della riforma attuata con l’istituzione di tale imposta.

Non si è tenuto conto di talune osservazioni di carattere generale che avrebbero richiesto, di fatto, una revisione di ampio respiro del decreto n. 460 del 1997. Ciò in quanto, proprio per l’ampiezza delle problematiche prospettate, l’intervento non può che essere differito ad un momento successivo nel quale possano essere complessivamente valutati tutti i problemi pratici connessi all’introduzione della nuova disciplina fiscale per gli enti non commerciali e per le ONLUS. Le modifiche apportate, pertanto, sono quelle finalizzate a risolvere le questioni aventi carattere di maggiore urgenza.

Il suggerimento di carattere generale con il quale la Commissione propone di colmare il vuoto normativo che caratterizza il settore del no-profit, con particolare riferimento alla definizione civilistica di tali soggetti ed ai problemi del lavoro volontario, implica un ampliamento dei contenuti della delega e, pertanto, non può essere accolto in questa sede che ha affrontato soltanto i problemi relativi alla disciplina fiscale. Considerato, inoltre, che il controllo preventivo si prospetta come atto particolarmente oneroso e speso inutile, si è del parere che le finalità sottese alle considerazioni della Commissione possano essere perseguite prevedendo nell’ambito dei controlli annuali affidati al Dipartimento delle Entrate una specifica attività degli Uffici, a tutela della corretta applicazione della normativa introdotta dal decreto legislativo n. 460 del 1997.

La proposta della Commissione riferita agli Enti avendo le caratteristiche di associazioni di promozione sociale, risulta superata dalle previsioni contenute nel disegno di legge concernente la disciplina delle associazioni di promozione sociale (AC 159 + abb.).

In merito alla osservazione della Commissione relativa alla necessità di un intervento in materia di trattamento fiscale dei rimborsi spese erogati a volontari, si rileva che la delega non consente di operare l’intervento suggerito.

Con riferimento al problema dell’applicazione dell’IVA sulle cessioni di beni alle ONLUS (acquisiti di autoambulanze) si evidenzia che, al momento, non è possibile prevedere l’esenzione per tutti gli acquisti di beni strumentali da parte delle ONLUS, perché le ipotesi di esenzione sono tassativamente elencate nell’articolo 13 della VI direttiva CEE n. 77/388 del 17 maggio 1977, che non dispone trattamenti di esenzione in relazione alla qualificazione soggettiva del cessionario del bene. Il Governo, comunque, è disponibile, a valutare con la partecipazione dei soggetti interessati, l’opportunità di risolvere i problemi prospettati mediante un intervento in sede comunitaria al fine di rimuovere i suddetti ostacoli che non consentono un immediato intervento sulla legislazione interna.

Non è stato possibile accogliere il suggerimento della Commissione concernente la previsione di un obbligo di assumere una determinata struttura societaria per gli enti che perdano la qualifica di enti non commerciali per aver superato un rilevante volume d’affari, perché in contrasto con i principi generali dell’ordinamento, ed, inoltre, non risulterebbe in linea con i limiti posti dalla legge di delega.

Per quanto riguarda l’opportunità di estendere alle associazioni di volontariato non riconosciute la facoltà di accettare donazioni e lasciti ereditari già prevista, per quelle riconosciute, dall’articolo 6 della legge 266 del 1991, si precisa che le limitazioni che la legge di delega ha posto al legislatore delegato, non hanno consentito di prendere in considerazione l’intervento auspicato, dal momento che lo stesso avrebbe comportato la predisposizione di norme derogatorie alla disciplina civilistica in materia.

Non si è ritenuto di poter accogliere l’osservazione relativa alla limitazione del vincolo di destinazione del patrimonio delle ONLUS in caso di suo scioglimento, in quanto la modifica della disposizione si sarebbe posta in contrasto con i criteri della legge delega.

Non è stata accolta la previsione di una deroga al divieto della temporaneità della partecipazione alla vita associativa (analogamente a quanto previsto per gli enti ecclesiastici) a favore di altre associazioni ed istituti, perché tale deroga non si giustifica nei casi esemplificati dalla medesima Commissione non esistendo, alcun reale impedimento al rispetto del requisito statutario citato.

In merito alla necessita di chiarire che le attività di formazione e di istruzione, esercitate dai soggetti che svolgono attività di promozione della cultura e dell’arte ai quali sono erogati contributi da parte dello Stato, debbano essere necessariamente rivolte in favore delle categorie svantaggiate, si fa presente che il pericolo paventato dalla stessa Commissione non sussiste: ogni settore di attività delle ONLUS è soggetto a regole sue proprie e pertanto, per beneficiare delle disposizioni agevolative, le attività di istruzione e formazione debbono essere in ogni caso rese a favore di persone svantaggiate.

Non è stata estesa la definizione agevolata a tutte le tipologie di illeciti tributari amministrativi comunque sanzionati, attesa la difficoltà di individuare univoci criteri per la definizione di diverse tipologie di sanzioni non pecuniarie.

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