Commissione Parlamentare Consultiva
in materia di riforma fiscale

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Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, concernente il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi
(Art. 3, comma 17, della legge 662/96; decreto legislativo n. 201 del 16.06.1998 – G.U. n. 150 del 30.06.1998)

(Relatore Sen. Pasquini)

Osservazioni recepite

E’ stata resa omogenea l’imposizione dei proventi derivanti dalla partecipazione a fondi esteri con quella applicata ai fondi soggetti ad imposta sostitutiva, assoggettando a imposizione i redditi di capitale derivanti dalla gestione, nell’interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali, in maniera distinta rispetto ai redditi diversi realizzati con titoli, certificati, valute, etc.

E’ stato chiarito che la ritenuta prevista sui redditi derivanti dalla gestione, nell’interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali, va applicata in ogni caso sui redditi della stessa specie ed è a titolo di acconto nei confronti di soggetti esercenti attività commerciali, mentre è a titolo d’imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti compresi quelli esenti o esclusi dall’Irpeg.

E’ stata disciplinata la rinuncia al regime del risparmio amministrato per i soggetti non residenti in presenza di intermediari non residenti che risultino intestatari di rapporti di custodia, amministrazione e deposito sui quali siano detenute attività finanziarie di terzi.

E’ stata introdotta, in caso di rinuncia al regime del risparmio amministrato, la nomina di un rappresentante fiscale tenuto agli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 10 del decreto legislativo.

E’ stato previsto che il rimborso d’imposta per i sottoscrittori di quote di organismi di investimento collettivo soggetti all’imposta sostitutiva sul risparmio di gestione, sia effettuato dagli stessi gestori utilizzando le somme da loro versate a titolo di imposta sostitutiva sul risultato della gestione.

E’ stato attuato il coordinamento con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, provvedendo ad unificare i termini di comunicazione di dati all’Amministrazione finanziaria.

E’ stato previsto che gli intermediari debbano liquidare l’imposta sostitutiva dovuta nel caso di applicazione del regime forfetario entro il mese di ottobre 1998 e versarla entro il quindicesimo giorno del mese successivo.

E’ stato consentito agli intermediari di utilizzare criteri di più agevole applicazione nell’individuazione dei costi fiscalmente rilevanti per la determinazione delle plusvalenze e degli altri proventi imponibili a decorrere dal 1° luglio 1998, in assenza di una diversa indicazione da parte del contribuente. In particolare, con riferimento agli strumenti finanziari, valute estere e altri rapporti negoziati esclusivamente in mercati regolamentati esteri, è stato previsto che si prenda a riferimento il valore risultante dalla media aritmetica dei prezzi rilevati negli ultimi cinque giorni di borsa del mese di giugno 1998 (anziché quelli rilevati considerando l’intero mese di giugno 1998).

E’ stato eliminato il gravoso obbligo di ricorrere al giuramento della relazione di stima per la valutazione di titoli, certificati, diritti, valute estere ed altre attività finanziarie, non negoziati in mercati regolamentati, esistenti al 1° luglio 1998.

E’ stato previsto che, per i rapporti in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 461 del 1997, il regime di riscossione semplificato dell’imposta sostitutiva si applica anche in mancanza dell’esercizio di opzione, facendo salva la facoltà del contribuente di rinunciare ad avvalersi di tale regime con effetto dal 1° luglio 1998, presentando apposita comunicazione da trasmettere entro il 30 settembre 1998.

E’ stata introdotta una disposizione che consente la determinazione dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e gli altri redditi conseguiti entro il 31 ottobre 1998, volta a stabilire che l’imposta deve essere liquidata entro il mese di novembre 1998 e versata entro il successivo 15 dicembre.

E’ stato consentito lo scomputo dall’imposta dovuta per cessioni "qualificate" anche nel caso in cui il contribuente, per effetto di cessioni poste in essere a partire dal 1° luglio 1998, abbia superato le percentuali rilevanti stabilite per le cessioni "qualificate" e sia tenuto al versamento dell’imposta sostitutiva a norma dell’articolo 5 del citato decreto legislativo.

E’ stato previsto che le imposte dovute sui proventi maturati fino al 30 giugno 1998 siano liquidate entro il mese di ottobre 1998 e versate entro il 15 novembre 1998.

E’ stato stabilito che – fermo restando l’obbligo di versare entro il 30 settembre 1998 l’imposta patrimoniale sostitutiva dovuta dagli organismi di investimento collettivo per il primo semestre del 1998 – la dichiarazione relativa agli ammontari versati con riferimento allo stesso periodo, sia presentata nel 1999, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione dell’imposta sostitutiva sul risultato della gestione maturato nel secondo semestre del 1998.

E’ stata resa uniforme la disciplina degli effetti della revoca dell’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva in base al regime del risparmio gestito, stabilendo che la revoca abbia effetto anche nel caso in cui, al termine del periodo d’imposta, sia stato rilevato il superamento della percentuale del 10 per cento prevista dal medesimo articolo 7, comma 5.

Per quanto attiene agli obblighi di versamento delle imposte sostitutive, è stato eliminato il riferimento alla competenza del concessionario della riscossione determinata in ragione del domicilio fiscale del soggetto passivo.

E’ stato previsto che le modalità di dichiarazione delle imposte sostitutive verranno individuate dai decreti di approvazione della modulistica relativa alle dichiarazioni dei redditi, che, a norma degli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, fissano i dati e gli elementi necessari all’Amministrazione finanziaria.

E’ stato previsto di raccogliere i dati relativi ai redditi di capitale conseguiti da soggetti non residenti che usufruiscono di un regime di non imponibilità o di un regime agevolato; ciò consentirà lo scambio di informazioni previsto dall’emananda direttiva comunitaria sulla fiscalità del risparmio.

Con riferimento alla necessità di prevedere adeguati strumenti volti a scoraggiare fenomeni elusivi scaturenti dalla creazione fittizia di minusvalenze in occasione dell’entrata in vigore della nuova disciplina, è stato accolto l’invito della Commissione a non introdurre nuove disposizioni inattese e contraddittorie con i lineamenti della riforma e che potrebbero complicare gli adempimenti degli operatori e dei contribuenti.

Osservazioni non accolte

Non sono state introdotte nuove fattispecie rilevanti ai fini impositivi che prescindano dai meccanismi legali (comunitari e nazionali) che regolano l’organizzazione e il funzionamento degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, perché ciò equivarrebbe all’introduzione di una disciplina difforme rispetto a quella prevista negli ordinamenti di settore che regolano il rapporto di partecipazione a tali organismi e che risultano fissati sulla base anche di direttive comunitarie, alle quali l’ordinamento italiano si è già adeguato fin dal 1992.

Non sono state apportate, con riferimento alle sanzioni previste dal decreto, le modifiche di coordinamento con i decreti legislativi del 18 dicembre 1997, n. 471 e 472 di riforma del sistema sanzionatorio, perché si è ritenuto più opportuno rinviare ad un apposito provvedimento, attesa la specialità della materia.

Non sono state accolte le seguenti raccomandazioni: imposta di successione sulle quote di partecipazione ad organismi di investimento collettivo che investono in titoli dello Stato italiano; regime tributario delle polizze a contenuto prevalentemente finanziario; previdenza complementare; incentivazione del trattamento tributario dei fondi comuni chiusi; attribuzione di azioni ai dipendenti; introduzione di agevolazioni alle piccole e medie imprese al fine di facilitarne la quotazione nei mercati regolamentati, perché non previste tra le materie oggetto di delega. Alcune delle precedenti osservazioni potranno comunque trovare accoglimento anche al di fuori di provvedimenti normativi.

Non sono state previste disposizioni che consentano una armonizzazione con l’emananda disciplina concernente la cartolarizzazione dei crediti, perché il coordinamento dovrà essere effettuato nell’ambito dello specifico disegno di legge in corso di perfezionamento.

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