Commissione Parlamentare Consultiva
in materia di riforma fiscale

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Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473, in materia di sanzioni amministrative tributarie
(Art. 3, comma 17, della legge 662/96; decreto legislativo n. 203 del 05.06.1998 – G.U. n. 151 dell’1.07.1998)

(Relatore On. Rabbito)

Osservazioni recepite

E’ stata modificata la soglia di tolleranza nella valutazione dell’illecito, prevedendo una "franchigia" del cinque per cento nella stima dei redditi d’impresa, idonea a tenere conto della opinabilità di alcune valutazioni di bilancio, purché eseguite secondo corretti principi contabili e corretti criteri di stima.

E’ stato chiarito che la connotazione soggettivistica del sistema sanzionatorio non può e non deve tradursi in una esasperata ricerca dell’autore della violazione, né sarà possibile attribuire la responsabilità al dipendente privo di reali poteri decisionali. Per altro si tratta di problemi applicativi che dovranno trovare la loro risoluzione nella prudente valutazione che ne farà l’Amministrazione.

E’ stato chiarito che la responsabilità personale riguarderà solo i soggetti detentori degli effettivi poteri decisionali nelle varie strutture organizzative.

E’ stato chiarito che il tetto di lire 100 milioni opera come limite all’eseguibilità della sanzione anche ove determinata con la continuazione e non come limite alla responsabilità del soggetto o alla irrogabilità della sanzione. L’osservazione della Commissione parlamentare per cui il tetto dei 100 milioni dovrebbe esser considerato valido per tutte le sanzioni commesse fino alla "constatazione", siano esse accertate o meno dall’Amministrazione, non rende necessaria una modifica normativa, essendo in linea con il disposto di legge.

E’ stata prevista la commisurazione della sanzione all’imposta e non all’imponibile, e sono state adeguate, per ragioni di coerenza sistematica, tutte le disposizioni contemplate nell’articolo, anche al fine di evitare che rimanessero senza sanzione condotte di dolosa documentazione delle operazioni con aliquota inesatta.

E’ stato chiarito che le irregolarità delle dichiarazioni che fanno scattare sanzioni per gli organi di controllo, sono quelle riguardanti la regolare tenuta delle scritture contabili e la conformità delle risultanze della contabilità con i dati esposti in dichiarazione.

E’ stata inserita una precisazione, volta a chiarire che l’omissione delle comunicazioni richieste al contribuente dagli uffici o dalla Guardia di finanza è sanzionabile solo se detta comunicazione è prescritta dalla legge tributaria.

E’ stata chiarita la norma che disciplina l’elemento soggettivo dell’illecito tributario. In particolare, le innovazioni consistono nel puntualizzare un richiamo normativo.

Sono stati specificati i concetti di colpa grava e di dolo, così da non lasciarne le determinazione alla lata discrezionalità degli uffici. Si è esplicitato il particolare atteggiarsi dell’elemento soggettivo nelle attività di consulenza tributaria, richiamando i principi desumibili dalla disciplina dell’art. 2236 del codice civile.

E’ stato precisato che l’istituto del cumulo giuridico delle sanzioni opera separatamente nel campo dei tributi erariali ed in quello dei tributi di ciascun altro ente impositore.

E’ stata introdotto una disciplina del ravvedimento operoso per i casi di imposizione senza autoliquidazione del tributo ed è stata introdotta una esimente per il caso di ravvedimento in relazione ad errori od omissioni solo formali, ad eccezione dei casi in cui si incida su attività di accertamento in corso.

E’ stata resa possibile l’irrogazione delle sanzioni per omesso o ritardato pagamento anche con il procedimento di cui all’art. 16 (o 17, comma 1) quando le violazioni sono commesse con dolo o colpa grave e quindi è necessario motivare adeguatamente la pretesa e si sono risolte le disarmonie dell’originaria versione del correttivo consentendo agli stessi di applicare, per la riscossione delle sanzioni, le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce ivi comprese le norme specifiche dettate per le definizioni agevolate.

E’ stata disciplinata l’ipotesi di decadenza e prescrizione delle sanzioni irrogate, mediante diretta iscrizione a ruolo.

E’ stata rivista la disciplina dell’imposta sugli spettacoli, senza tuttavia sanzionare in modo autonomo l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione di inizio attività, essendo attività già soggette a denuncia ai fini IVA.

E’ stato stabilito che l’attività di accertamento delle violazioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni viene svolta secondo i principi della legge n. 689/1981 ovvero della disciplina generale delle sanzioni tributarie, a seconda che la violazione abbia natura amministrativa oppure tributaria.

Osservazioni non accolte

Non si è ritenuta necessaria l’introduzione di una disposizione volta ad escludere in via generale la qualificazione delle norme del decreto legislativo quali principi di ordine pubblico sia pure al limitato fine di consentire la stipula di contratti di assicurazione aventi ad oggetto la copertura del rischio derivante dall’applicazione di sanzioni tributare. La norma sarebbe fuori dall’oggetto della legge di delega.

Non è stato escluso che il mancato esercizio del diritto di regresso configuri, reddito imponibile per le persone fisiche che ne abbiano tratto vantaggio per i limiti della delega che riguarda la revisione organica e il completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali; comunque superfluo essendo gli amministratori, i dipendenti e gli altri soggetti di cui all’art. 11 persone fisiche non titolari, in dipendenza dei rapporti con gli enti ivi menzionati, di redditi d’impresa.

Non è stato ridotto da 12 mesi a 3 il termine del ravvedimento quando non è prevista dichiarazione periodica, poiché quella proposta nel parere della Commissione parlamentare avrebbe disincentivato gli adempimenti tardivi.

Non è stata accolta la previsione della riscossione anticipata della sanzione solo sul contribuente fino alla definitività del giudizio poiché in contrasto con la legge di delega che prevede la riferibilità della sanzione alla persona fisica autrice o coautrice della violazione e per l’inopportunità di creare una disarmonia o comunque un’eccezione categoriale così vistosa in sede di esecuzione della sanzione.

Non sono state eliminate le modifiche delle sanzioni in materia di ICIAP in considerazione della esistenza di procedimenti in corso, per i quali dal 1° aprile, con l’entrata in vigore della nuova disciplina, deve ritenersi ormai innovato il sistema sanzionatorio, ferma restando l’applicabilità della disciplina antecedente se più favorevole.

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