Commissione Parlamentare Consultiva
in materia di riforma fiscale
(Relatore On. Rabbito)
Osservazioni recepite
E stata modificata la soglia di tolleranza nella valutazione dellillecito, prevedendo una "franchigia" del cinque per cento nella stima dei redditi dimpresa, idonea a tenere conto della opinabilità di alcune valutazioni di bilancio, purché eseguite secondo corretti principi contabili e corretti criteri di stima.
E stato chiarito che la connotazione soggettivistica del sistema sanzionatorio non può e non deve tradursi in una esasperata ricerca dellautore della violazione, né sarà possibile attribuire la responsabilità al dipendente privo di reali poteri decisionali. Per altro si tratta di problemi applicativi che dovranno trovare la loro risoluzione nella prudente valutazione che ne farà lAmministrazione.
E stato chiarito che la responsabilità personale riguarderà solo i soggetti detentori degli effettivi poteri decisionali nelle varie strutture organizzative.
E stato chiarito che il tetto di lire 100 milioni opera come limite alleseguibilità della sanzione anche ove determinata con la continuazione e non come limite alla responsabilità del soggetto o alla irrogabilità della sanzione. Losservazione della Commissione parlamentare per cui il tetto dei 100 milioni dovrebbe esser considerato valido per tutte le sanzioni commesse fino alla "constatazione", siano esse accertate o meno dallAmministrazione, non rende necessaria una modifica normativa, essendo in linea con il disposto di legge.
E stata prevista la commisurazione della sanzione allimposta e non allimponibile, e sono state adeguate, per ragioni di coerenza sistematica, tutte le disposizioni contemplate nellarticolo, anche al fine di evitare che rimanessero senza sanzione condotte di dolosa documentazione delle operazioni con aliquota inesatta.
E stato chiarito che le irregolarità delle dichiarazioni che fanno scattare sanzioni per gli organi di controllo, sono quelle riguardanti la regolare tenuta delle scritture contabili e la conformità delle risultanze della contabilità con i dati esposti in dichiarazione.
E stata inserita una precisazione, volta a chiarire che lomissione delle comunicazioni richieste al contribuente dagli uffici o dalla Guardia di finanza è sanzionabile solo se detta comunicazione è prescritta dalla legge tributaria.
E stata chiarita la norma che disciplina lelemento soggettivo dellillecito tributario. In particolare, le innovazioni consistono nel puntualizzare un richiamo normativo.
Sono stati specificati i concetti di colpa grava e di dolo, così da non lasciarne le determinazione alla lata discrezionalità degli uffici. Si è esplicitato il particolare atteggiarsi dellelemento soggettivo nelle attività di consulenza tributaria, richiamando i principi desumibili dalla disciplina dellart. 2236 del codice civile.
E stato precisato che listituto del cumulo giuridico delle sanzioni opera separatamente nel campo dei tributi erariali ed in quello dei tributi di ciascun altro ente impositore.
E stata introdotto una disciplina del ravvedimento operoso per i casi di imposizione senza autoliquidazione del tributo ed è stata introdotta una esimente per il caso di ravvedimento in relazione ad errori od omissioni solo formali, ad eccezione dei casi in cui si incida su attività di accertamento in corso.
E stata resa possibile lirrogazione delle sanzioni per omesso o ritardato pagamento anche con il procedimento di cui allart. 16 (o 17, comma 1) quando le violazioni sono commesse con dolo o colpa grave e quindi è necessario motivare adeguatamente la pretesa e si sono risolte le disarmonie delloriginaria versione del correttivo consentendo agli stessi di applicare, per la riscossione delle sanzioni, le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce ivi comprese le norme specifiche dettate per le definizioni agevolate.
E stata disciplinata lipotesi di decadenza e prescrizione delle sanzioni irrogate, mediante diretta iscrizione a ruolo.
E stata rivista la disciplina dellimposta sugli spettacoli, senza tuttavia sanzionare in modo autonomo lomessa o infedele presentazione della dichiarazione di inizio attività, essendo attività già soggette a denuncia ai fini IVA.
E stato stabilito che lattività di accertamento delle violazioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni viene svolta secondo i principi della legge n. 689/1981 ovvero della disciplina generale delle sanzioni tributarie, a seconda che la violazione abbia natura amministrativa oppure tributaria.
Osservazioni non accolte
Non si è ritenuta necessaria lintroduzione di una disposizione volta ad escludere in via generale la qualificazione delle norme del decreto legislativo quali principi di ordine pubblico sia pure al limitato fine di consentire la stipula di contratti di assicurazione aventi ad oggetto la copertura del rischio derivante dallapplicazione di sanzioni tributare. La norma sarebbe fuori dalloggetto della legge di delega.
Non è stato escluso che il mancato esercizio del diritto di regresso configuri, reddito imponibile per le persone fisiche che ne abbiano tratto vantaggio per i limiti della delega che riguarda la revisione organica e il completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali; comunque superfluo essendo gli amministratori, i dipendenti e gli altri soggetti di cui allart. 11 persone fisiche non titolari, in dipendenza dei rapporti con gli enti ivi menzionati, di redditi dimpresa.
Non è stato ridotto da 12 mesi a 3 il termine del ravvedimento quando non è prevista dichiarazione periodica, poiché quella proposta nel parere della Commissione parlamentare avrebbe disincentivato gli adempimenti tardivi.
Non è stata accolta la previsione della riscossione anticipata della sanzione solo sul contribuente fino alla definitività del giudizio poiché in contrasto con la legge di delega che prevede la riferibilità della sanzione alla persona fisica autrice o coautrice della violazione e per linopportunità di creare una disarmonia o comunque uneccezione categoriale così vistosa in sede di esecuzione della sanzione.
Non sono state eliminate le modifiche delle sanzioni in materia di ICIAP in considerazione della esistenza di procedimenti in corso, per i quali dal 1° aprile, con lentrata in vigore della nuova disciplina, deve ritenersi ormai innovato il sistema sanzionatorio, ferma restando lapplicabilità della disciplina antecedente se più favorevole.