Commissione Parlamentare Consultiva
in materia di riforma fiscale

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Disposizioni correttive del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l’istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e istituzione di un’addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali
(Art. 3, comma 17, della legge 662/96; decreto legislativo n. 137 del 10.04.1998 – G.U. n. 107 dell’11.05.1998)

(Relatore On. Targetti)

Osservazioni recepite

In relazione alle modalità di versamento degli acconti dell’IRAP dovuta nelle varie Regioni, viene precisato (con riferimento alle variazioni intervenute nella distribuzione del personale) che il contribuente, fermo restando l’importo complessivo, potrà operare una diversa distribuzione del medesimo acconto.

Il Governo ha chiarito che, nella emanazione delle circolari attuative, eviterà ogni duplicazione d’imposta ed eviterà di recepire acriticamente le variazioni previste ai fini delle imposte sui redditi, considerato che l’IRAP ha una diversa base imponibile e una diversa logica.

E’ stato modificato il criterio per il riconoscimento delle holding industriali che è basato sull’avvenuta iscrizione nell’apposito elenco tenuto dalla Banca d’Italia dei soggetti che esercitano attività finanziaria non nei confronti del pubblico.

E’ stato previsto che, in ogni caso, le plusvalenze e le minusvalenze relative a beni strumentali concorrono alla formazione della base imponibile, salva l’ipotesi di plusvalenze derivanti da cessione d’azienda.

E’ stato previsto che l’attività produttiva derivante dall’utilizzo di navi iscritte nel registro internazionale è scomputata dalla base imponibile.

Per tutte le cooperative edilizie la determinazione della base imponibile è basata sui criteri previsti per gli enti non commerciali. Alle cooperative a proprietà indivisa si applica lo stesso sistema, sia pure limitatamente al periodo antecedente il frazionamento del mutuo; ciò per evitare che i relativi interessi passivi scontino l’Irap.

E’ stata estesa alle cooperative di cui alla legge 30 aprile 1970, n. 602 l’agevolazione concessa alle cooperative sociali.

E’ stata prevista un’entrata graduale nell’Irap anche a favore delle cooperative della piccola pesca.

Con riferimento alla clausola di salvaguardia è stato stabilito che il decreto ministeriale dovrà prevedere l’importo massimo in valore assoluto della riduzione del carico impositivo spettante a ciascun soggetto, per evitare che pochi soggetti di grandi dimensioni possano esaurire le risorse finanziarie destinate alla medesima riduzione.

E’ stato previsto che i regolamenti con i quali verranno determinati i criteri per l’iscrizione nell’albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi locali potranno stabilire un periodo transitorio massimo di due anni perché i soggetti che già svolgono (almeno dal 1° gennaio 1997) le predette attività, possono adeguarsi a tali criteri.

Le tariffe e i prezzi pubblici di competenza delle Province e dei Comuni saranno determinati dalle Giunte ed approvati con il bilancio di previsione (osservazione già accolta con la modifica all’articolo 54 del decreto legislativo n. 446 del 1997, recata dall’articolo 6, comma 1 del decreto legislativo n. 56 del 1998).

Osservazioni non accolte

Non sono state escluse dalla base imponibile le retribuzioni figurative dei membri degli istituti religiosi impiegati in attività commerciali svolte dai medesimi enti, perché in contrasto con i principi generali in materia di IRAP. Tale previsione, del resto, appare in linea con gli accordi tra Stato e Santa Sede, atteso che gli stessi prevedono l’esecuzione delle retribuzioni corrisposte ai religiosi da ogni tributo, mentre ai fini IRAP il costo del lavoro costituisce esclusivamente un parametro per la determinazione della base imponibile.

Non è stato consentito alle imprese di fare riferimento, in sede di determinazione dell’acconto IRAP, alle voci di bilancio aggregate del precedente bilancio perché avrebbe potuto condurre ad arbitrarie classificazioni in bilancio delle componenti attive e passive con imprevedibili effetti distorsivi in ordine all’applicazione della "clausola di salvaguardia".

Con riferimento alla doppia imposizione nell’ambito di uno stesso "gruppo" di imprese, l’attuale legislazione fiscale impone di considerare i due soggetti (holdings e controllate) in modo separato ed autonomo. Conseguentemente la determinazione della base imponibile IRAP deve seguire le ordinarie regole per ciascun tipo di società. Le problematiche affrontate dalla Commissione evidenziano un problema reale e saranno oggetto di interventi complessivi in materia di bilancio consolidato delle holdings industriali, attualmente in fase di studio.

Non è stata accolta la possibilità di dedurre dalla base IRAP le perdite su crediti relative alla gestione caratteristica, perché non in linea con la logica complessiva del tributo, in base alla quale gli elementi di conto economico collegati a poste contabili indeducibili devono essere parimenti indeducibili.

Non è stata accolta la richiesta di commisurare l’incremento del 20% ai tributi soppressi più l’incremento assoluto di scaglione, perché essa verrebbe, comunque, recuperata, a sfavore del contribuente, in sede di versamenti a saldo e condurrebbe quindi ad un beneficio relativo per le imprese. Comunque, le compatibilità di bilancio e le esigenze di gettito non avrebbero consentito l’accoglimento della osservazione.

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