Commissione Parlamentare Consultiva
in materia di riforma fiscale

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Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 9 luglio 1997, n. 237 e n. 241, 2 settembre 1997, n. 313 e n. 314, 15 dicembre 1997, n. 446, e 18 dicembre 1997, n. 466, recanti norme in materia, rispettivamente, di soppressione dei servizi autonomi di cassa, di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, di imposta sul valore aggiunto, di redditi di lavoro dipendente, di istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché di riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese
(Art. 3, comma 17, della legge n. 662/96; decreto legislativo n. 56 del 23.03.1998 – G.U. n. 70 del 25.03.1998)

(Relatore Sen. Pasquini)

Osservazioni recepite

Il Governo ha chiarito che per venire incontro ai disagi causati ai contribuenti dalla soppressione dei servizi autonomi di cassa sta adottando le misure necessarie per l’introduzione di strumenti alternativi di pagamento (carte prepagate, bancomat, carte di credito, ecc.), in tal modo semplificando gli adempimenti richiesti ai contribuenti per assolvere ai relativi versamenti.

Sono state incluse le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, tra i soggetti che fruiscono del differimento dell’esigibilità dell’imposta al momento del pagamento.

E’ stato consentito il differimento del momento di emissione della fattura (e pertanto della relativa esigibilità) al mese successivo rispetto a quello di effettuazione delle operazioni, limitatamente alle cessioni effettuate dal cessionario a terzi per il tramite del proprio cedente, sempreché in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Ministro delle finanze in base ad effettive esigenze delle imprese.

E’ stato chiarito che i raccoglitori e i rivenditori dotati e non di sede fissa, non hanno diritto alla detrazione dell’imposta.

E’ stato chiarito che il limite dei 150 milioni fissato per poter esercitare l’opzione per il regime ordinario, in conformità alle previsioni comunitarie, è riferito all’importo complessivo delle cessioni di rottami ferrosi effettuate e non al volume d’affari.

E’ stato stabilito, al fine di evitare incertezze interpretative a seguito dell’opzione esercitata dai soggetti compresi nella fascia di volume di affari da 150 milioni di lire a 2 miliardi di lire, che la garanzia da prestare di cui all’articolo 38-bis, primo comma, deve essere pari all’importo derivante dall’applicazione dell’aliquota ordinaria all’ammontare di lire due miliardi.

E’ stata migliorata la formulazione del comma 6 dell’articolo 34: indicando le zone, invece dei centri abitati si è voluto precisare che le agevolazioni competono anche agli agricoltori che esercitano la loro attività nei nuclei abitati e nelle case sparse.

E’ stato semplificato e razionalizzato l’attuale sistema delle garanzie che il contribuente deve prestare in concomitanza con la richiesta di rimborso IVA. In particolare è previsto che le piccole e medie imprese presentino apposita garanzia rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) costituiti anche sotto forma di società consortili e cooperative, basata sulla consegna di denaro vincolato (pegno irregolare) a garanzia del soddisfacimento dell’eventuale credito. Ciò comporta per le piccole e medie imprese una significativa riduzione dei costi e, per l’Amministrazione finanziaria, una riduzione dei rischi.

Per i gruppi di società con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 500 miliardi di lire è stato previsto che la garanzia può essere prestata mediante la diretta assunzione da parte della società capogruppo o controllante di cui all’articolo 2539 c.c. dell’obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare, comprensiva dei relativi interessi. Ciò viene stabilito anche in caso di cessione della partecipazione nella società controllata o collegata.

Per evitare al contribuente adempimenti onerosi in relazione al modesto importo di cui si chiede il rimborso, il provvedimento prevede la esclusione della prestazione di garanzia per i soggetti cui spetta un rimborso non superiore a 10 milioni di lire.

Sono state aggiunte nella disciplina delle agenzie di viaggio i servizi singoli, preventivamente acquisiti alla disponibilità delle stesse, per completarne l’adeguamento alla sesta direttiva CEE.

E’ stato previsto che il divieto della separazione delle attività nel regime speciale dell’agricoltura trovi applicazione per le cooperative a decorrere dal 2000, al fine di evitare effetti distorsivi della concorrenza fra operatori del medesimo settore.

E’ stata prevista la possibilità di modificare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti tenendo presente le esigenze dell’amministrazione e degli stessi soggetti tenuti ai versamenti relativi a imposte e tasse di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso di concessione di un differimento per i versamenti, è prevista la corresponsione di un modesto interesse di natura corrispettiva. Per la prima applicazione è previsto che non si fa luogo alla maggiorazione, limitatamente ai primi quindici giorni, e si garantirà il riversamento dell’Iva in tesoreria entro il 31 marzo 1998.

E’ stata inserita la possibilità per i contribuenti di compensare anche il saldo, da versare nel mese di maggio 1998, di tributi che dall’anno di imposta 1998 saranno sostituiti dall’IRAP.

Relativamente alla gravosità dell’obbligo di numerare i documenti di trasporto si precisa che tale problematica verrà risolta attraverso uno specifico intervento modificativo con lo stesso strumento normativo regolamentare.

Osservazioni non accolte

Con riferimento alle incertezze sulla individuazione delle operazioni "non soggette" ad IVA ed alla rettifica della detrazione è stato precisato che è in corso l’emanazione di una circolare esplicativa che farà chiarezza sia sulla individuazione delle operazioni non soggetti ad Iva, di cui viene lamentata l’estrema genericità, sia sulla individuazione delle fattispecie che consentono di procedere alla rettifica in aumento o in diminuzione della detrazione dell’imposta.

Non è stata anticipata al 1° luglio 1998 la compensazione fra IRPEG, IVA, ritenute per le imprese soggette ad IRPEG che siano strutturalmente a credito IVA, a causa della rilevante perdita di gettito che conseguirebbe a tale anticipazione.

Non è stata reintrodotta l’originaria formulazione dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che detta norme in materia di recupero dell’imposta sul valore aggiunto da parte del creditore di una procedura concorsuale, perché la relativa disciplina ha formato oggetto di un intervento normativo posteriore all’approvazione della legge delega in materia Iva. Per quanto riguarda la proposta avanzata dalla Commissione in via subordinata, di prendere a riferimento – per l’effettuazione delle rettifiche in diminuzione da parte dei predetti creditori – il momento dell’insinuazione del credito nello stato passivo, si fa presente che la questione è allo studio.

Non è stata accolta la richiesta di inserire le importazioni di prodotti editoriali, da cedere successivamente alle biblioteche universitarie, tra le fattispecie che fanno eccezione ai criteri restrittivi in materia di detraibilità dell’IVA, perché non appare allo stato compatibile con le previsioni di gettito tenendo anche presente i prevedibili effetti emulativi in favore di altre categorie di soggetti in analoghe condizioni.

Non sono state introdotte disposizioni di agevolazione a favore di beni come le autoambulanze, di particolare utilità sociale, in quanto in contrasto con la normativa comunitaria.

Le compatibilità finanziarie non consentono di estendere il regime di non imponibilità per le operazioni effettuate da consorzi a favore di soggetti che intendono esportare, anche alle operazioni strumentali alla successiva esportazione rese dalle imprese consorziate, a favore del consorzio medesimo.

Per quel che concerne le osservazioni relative a materie non previste dalla delega, eccezion fatta per quelle relative al regime speciale per i rivenditori di materiali ferrosi, che ha formato oggetto di uno specifico intervento normativo, le stesse saranno oggetto di approfondimento in sede di emanazione di una apposita circolare esplicativa.

Il parere in più parti ritorna sul tema della detrazione d’imposta, in particolare si richiede una diversa mobilità di applicazione del pro-rata riferita alle attività imponibili ed esenti oltre che alle modifiche del meccanismo della rettifica della detrazione. Le scelte fatte in sede di approvazione del decreto legislativo n. 313 del 1997 sono state quelle di applicare un pro-rata complessivo calcolato sul totale degli acquisti riferiti sia ad attività che danno luogo ad operazioni imponibili sia ad attività che danno luogo ad operazioni esenti. La questione effettivamente appare degna di ulteriore riflessioni, attesa la complessità delle problematiche e dei riflessi in termini di gettito. Per tale motivo il Governo ritiene di dover riprendere l’esame della questione e si riserva di proporre una eventuale diversa soluzione normativa.

Analoghe esigenze di approfondimento sono emerse per le seguenti altre osservazioni della Commissione, per le quali, parimenti saranno eventualmente avanzate altre proposte normative:

armonizzazione e unificazione delle normative sui pagamenti di imposte e tasse per le formalità ipotecarie;

modifiche in tema di indetraibilità dell’Iva per l’acquisto di beni e servizi che formano oggetto di operazioni a premio;

previsione di indetraibilità totale delle operazioni esenti di cui all’articolo 36-bis. La disposizione consentirebbe di escludere dal pro-rata tali operazioni.

Non si è ritenuto di accogliere, in quanto non compatibili o non rientranti nell’ambito della delega legislativa, le seguenti osservazioni:

interventi in materia di depositerie. A tale proposito si evidenzia che è in corso di predisposizione un apposito regolamento in materia di gestione dei veicoli confiscati in via amministrativa;

prestazioni di garanzie per i rimborsi di imposta (disciplinate con l’ultimo collegato alla finanziaria – norma successiva alla delega);

prestazioni socio-sanitarie in favore di persone svantaggiate;

coordinamento dell’imposta di registro con le modifiche in materia di cessioni di immobili esentate ai fini dell’Iva;

operazioni fatte nei confronti dei terremotati nelle regioni Basilicata, Campania e nell’area di Calaggio.

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