Commissione Parlamentare Consultiva
in materia di riforma fiscale

barrait.gif (2313 bytes)

Riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese - Dual Income Tax
(art. 3, comma 162, lettere a), b), c), d) ed f) della legge n. 662/96; decreto legislativo n. 466 del 18 dicembre 1997 – G.U. n. 3 del 5 gennaio 1998 - S.O. n. 3/L)

(Relatore: On. S. Biasco)

Osservazioni recepite

Sono state introdotti fra i soggetti che possono godere della riduzione della tassazione le banche e le assicurazioni a partire dal quarto periodo d'imposta successivo a quello in corso al 30 settembre 1996 (in genere anno 2000), considerata la necessità di una sperimentazione del nuovo sistema e la opportunità di non ridurre, date le risorse a disposizione, l'incentivo per gli altri soggetti.

Per fare operare più incisivamente la Dit il Governo ha recepito la preferenza della Commissione per l'innalzamento del tasso di remunerazione ordinaria del nuovo capitale che può arrivare fino a 3 punti oltre il rendimento dei titoli obbligazionari pubblici e privati a titolo di maggiore rischio.

Sono stati estesi i benefici Dit alle imprese in contabilità ordinaria anche per opzione a condizione che questa sia irrevocabile.

E' stata chiarita la natura facoltativa della Dit.

E' stata esclusa dal calcolo dell'incremento di capitale la riserva indisponibile derivante dalla rivalutazione del valore delle società controllate o collegate sulla base del cosiddetto metodo del patrimonio netto, se la costituzione della riserva avviene tramite destinazione dell'utile d'esercizio.

In merito alle richieste di chiarimenti circa la rilevanza della rinuncia ai crediti effettuata dai soci la relazione al provvedimento specifica che essa non costituisce apporto in denaro.

Gli utili d'esercizio rilevano, ai fini del calcolo del patrimonio netto esistente, come limite di applicazione della Dit, solo dall'esercizio successivo in cui si sono realizzati.

E' stata sostituita la dizione "accantonamento a riserva di utili" con "accantonamento di utili a riserva".

E' stato soppresso, vista la complessità della norma e in quanto superata dalle nuove disposizioni concernenti i gruppi, l'articolo 3 che prevedeva, per evitare duplicazioni dei benefici, la indeducibilità degli interessi passivi per aumenti di capitale finanziati con capitale di debito di soggetti terzi.

E' stato chiarito il meccanismo che prevede la riduzione della quota Dit a fronte dell'aumento del valore delle partecipazioni e dei crediti di finanziamento delle controllate, stabilendo che il valore di riferimento si rapporta ai conferimenti in denaro dei soci.

La riformulazione della norma ha chiarito, in relazione ai valori mobiliari, quali di essi rilevano ai fini del meccanismo di limitazione della Dit ("valori e titoli mobiliari diversi dalle partecipazioni"). La norma non si applica alle banche e alle assicurazioni come richieste dalla Commissione.

E' stata resa più stringente la norma che prevede i criteri per la determinazione del tasso di rendimento ordinario ed è stata chiarita la sua fissazione annuale.

E' stato chiarito che l'aliquota media del 27% è riferita all'imposta rapportata al reddito imponibile.

Il beneficio della Dit per le quotazioni in borsa si applica soltanto per le ammissioni alle quotazioni successive alla data di entrata in vigore della legge, per evitare duplicazioni con la precedente agevolazione ancora applicabile per il 1997.

E' stato eliminato un refuso dell'ex articolo 6, secondo comma.

Ai fini dell'applicazione per i soggetti non Irpeg è stato individuato il valore dei beni in leasing da assumere ai fini del calcolo Dit ("costo sostenuto dal concedente").

Sono state eliminate le sanzioni specifiche, per un raccordo con la nuova disciplina delle sanzioni.

Osservazioni non accolte

Non è stata accolta la distinzione del rendimento differenziale riconosciuto sui base figurativa fra grandi e piccole imprese.

Per le società di persone e le imprese individuali non sono stati previsti ulteriori meccanismi per rendere più incentivante l'agevolazione per la tranche iniziale di nuovi apporti di capitale.

barrait.gif (2313 bytes)