Commissione Parlamentare Consultiva
in materia di riforma fiscale

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Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap), revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali
(art. 3, commi da 143 a 149 e 151 della legge n. 662/96; decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 – G.U. n. 298 del 23 dicembre 1997 - S.O. n. 252/L)

(Rel. On. Targetti, Sen. Caddeo e On. Solaroli)

Osservazioni recepite

La clausola di salvaguardia è stata così modificata:

estensione del meccanismo a tre anni per i soggetti che in sede di primo acconto subiranno un aggravio superiore a livelli, determinati sia in valori percentuali che in valori assoluti, che saranno stabiliti dal Ministero delle finanze;

eliminazione delle difficoltà applicative per l'applicazione "simmetrica", con la esclusione dal meccanismo per i contribuenti avvantaggiati dalla introduzione della nuova imposta;

non si è tenuto conto dell'effetto della indeducibilità dell'Irap, che comporterà maggiore imponibile Irap rispetto ai tributi abrogati.

Per il settore agricolo sono state rideterminate le aliquote allungando il periodo transitorio e riducendo l'aliquota al primo anno: 1998, 2,5%; 1999, 3%; 2000, 3,5%; 2001, 3,75%.

Per le banche e le assicurazioni sono state aumentate le aliquote del periodo transitorio: 1998, 5,4%; 1999, 5%; 2000, 4,75%.

Nella determinazione della base imponibile:

è stato chiarito che l'esclusione per i contributi per le assicurazioni per gli infortuni sul lavoro si applica per tutti quelli a natura obbligatoria e non soltanto per l'Inail;

sono stati esclusi gli interessi dalle quote dei canoni di locazione finanziaria deducibili dalla base imponibile;

tutte le spese relative al personale dipendente non sono deducibili dalla base Irap;

ai fini della certezza della allocazione dei costi e dei ricavi in bilancio, si prevede espressamente la possibilità di fare riferimento ai principi contabili;

le prestazioni di lavoro autonomo occasionale sono state equiparate alle altre prestazioni di lavoro.

Per le cooperative edilizie a proprietà indivisa la base imponibile si determinerà con riferimento alle regole degli enti privati non commerciali ("costo del lavoro").

Per le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma, 1 lettera b), della legge 8 novembre 1991, n.381 il costo del lavoro è deducibile per intero dalla base imponibile.

Per le altre cooperative sociali è prevista una deduzione dalla base imponibile pari alla differenza fra salari effettivi e convenzionali, pari al 100% al primo anno, al 75% al secondo e al 50% al terzo anno.

E' stato chiarito che la dichiarazione Irap si presenta con unico modello insieme alle imposte sui redditi e che si applicano le compensazioni previste dal decreto sulle semplificazioni.

E' stata estesa al 100% la deducibilità per i contratti di apprendistato ed al 70% per quelli di formazione e lavoro.

Per quanto riguarda la base imponibile delle assicurazioni, sono stati inseriti tra i costi da portare in deduzione gli oneri di gestione degli investimenti in terreni e fabbricati.

E' stato chiarito che le regole di determinazione della base imponibile per le banche e gli enti e società finanziarie sono stabilite con riguardo alla peculiarità delle attività proprie di ciascun tipo di soggetti.

Per gli enti privati non commerciali è stato chiarito che nella base imponibile sono compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; per l’attività commerciale viene prevista la tenuta della contabilità separata.

E’ stato chiarito che le regole si applicano anche alle Onlus, senza la necessità di una specifica previsione normativa.

Per le agevolazioni riservate alle nuove iniziative produttive, è stata introdotta la possibilità per le Regioni di modificare i limiti in assoluto e in percentuale di riduzione dell’imposta.

Ai fini del riconoscimento dell’Irap per le imprese multinazionali, è stato chiarito che il Governo sta predisponendo le opportune iniziative per accelerare i tempi di modifica dei trattati internazionali.

E’ stato chiarito che non è sanzionato il versamento insufficiente della prima rata d’acconto se questa non è inferiore al 40% della somma dovuta, atteso il rinvio alla norme in materia di imposte sui redditi.

In merito alla addizionale comunale e provinciale, il Governo ha esercitato la delega anche in presenza della modifica della legge 662 del 1996 per la istituzione attraverso un nuovo decreto legislativo di un’addizionale Irpef in luogo di quella sull’Irap. All’attuazione della nuova disposizione di delega si provvederà con decreti correttivi a modificare il testo delle norme dell’Irap.

Il Governo si impegna, secondo le indicazioni della Commissione, ad avviare tutte le procedure necessarie per consentire alle regioni di gestire secondo principi di efficacia e di efficienza le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell’imposta a partire dall’anno dell’anno 2000.

E’ stato precisato che ai contribuenti in contabilità semplificata si applicano comunque le regole generali per assicurare che le diverse modalità di tenuta della contabilità siano neutrali nella determinazione della base imponibile.

Per la base imponibile dei professionisti, è stato chiarito che l’espressione personale dipendente deve intendersi riferita a tutte le spese non ammesse in deduzione per prestazioni di lavoro.

Non accolte

Nella determinazione della base imponibile:

non sono state incluse le maggiori quote di ammortamento anticipato, per il notevole aggravio di adempimenti per i contribuenti; il Governo si è comunque riservato di approfondire la questione per eventuali interventi con i decreti correttivi ed integrativi;

non è stato aumentato il termine di tre mesi previsto la localizzazione nelle diverse regioni del valore aggiunto prodotto;

non è stato previsto che per il telelavoro si applichi il criterio della sede del datore di lavoro.

Non è stata prevista la deducibilità dalla base imponibile degli utili accantonati a riserva indivisibile da parte delle cooperative, perché non sarebbe in armonia con i principi direttivi dettati dalla legge delega.

Non sono state rivalutati i limiti di deducibilità delle spese pluriennali sostenute dai professionisti, perché nella legge delega non ci sono principi e criteri direttivi al riguardo.

Non sì è prevista la facoltà di rivalsa degli enti pubblici sui compensi dei collaboratori, perché tale previsione è apparsa in contrasto con i principi e criteri direttivi recati dalla legge di delega, nonché suscettibile di censure sotto il profilo della legittimità costituzionale.

Non è stata modificata la base di commisurazione del primo acconto, per l’esigenza di ottenere nel minore tempo possibile dati certi in ordine all’entità complessiva della base imponibile della nuova imposta.

Non è stato possibile accogliere l’osservazione relativa al rinvio ad apposita legge della regione siciliana per l’istituzione dell’imposta, perché non conforme ai principi e criteri direttivi della legge delega.

Non è stato modificato il testo della norma sulle sanzioni per ritardato o omesso versamento dell’Irap, perché è una modifica formale non necessaria all’applicazione delle disposizione.

Altre

Per gli aggravi di carico fiscale sul settore dell'autotrasporto, il Governo si riserva una valutazione e ricorda che sono in discussione provvedimenti agevolativi per il settore.

Per quanto riguarda le raccomandazioni di interventi connessi con l'introduzione dell'Irap ma non risolvibili in questo ambito, il Governo valuterà l'opportunità di intervenire con lo strumento delle disposizioni integrative e correttive.

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