Commissione Parlamentare Consultiva
in materia di riforma fiscale

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Disposizioni per la revisione organica e il completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali
(art. 3, comma 133 della legge 662/96; decreto legislativo n. 472 del 18.12.1997 - G.U. n. 5 dell’8 gennaio 1998 - S.O. n. 4/L)

(Relatore On. Rabbito)

Osservazioni recepite

In accoglimento di un espresso rilievo della Commissione parlamentare riguardante il più ampio problema della responsabilità di soggetti che agiscono per conto altrui (persona fisica, associazione, società o ente, con o senza personalità giuridica), si è ritenuto di introdurre distinzioni nell’ambito dell’elemento soggettivo, finalizzata a consentire la limitazione della responsabilità patrimoniale di detti soggetti. In relazione alla violazione connessa con dolo o colpa grave, concetto, quest’ultimo, su sollecitazione della Commissione, espressamente definito, per evitare dispute interpretative, l’autore della violazione, nei cui confronti viene comunque irrogata la sanzione non è assoggettato a procedura esecutiva, per la riscossione dell’importo stabilito con la sanzione, se non entro il limite di cento milioni di lire.

E’ stato introdotto l’onere della prova dell’elemento soggettivo doloso o della colpa grave in capo all’Amministrazione finanziaria attraverso presunzioni relative, che dunque ammettono prova contraria del contribuente.

In armonia con la disciplina del concorso di reati di cui all’art. 81 del codice penale, qualora con una sola azione od omissione vengano violate diverse disposizioni, anche relative a tributi diversi, ovvero commesse, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni della stessa disposizione, la sanzione è commisurata alla violazione più grave aumentata fino al doppio. E’ stato stabilito inoltre, che la sanzione da irrogare in applicazione delle disposizioni sul concorso di violazioni o sulle violazioni continuate non può comunque eccedere quella risultante dal cumulo materiale delle sanzioni previste per le singole violazioni unificate.

In accoglimento di uno specifico suggerimento della Commissione parlamentare, si è ritenuto opportuno non esercitare la delega legislativa riguardo il principio di specialità. Infatti, si è ritenuto che, anche in previsione della riforma della disciplina dei reati tributari ormai avviata, sia migliore soluzione quella di non alterare la normativa vigente, lasciando all’intervento penale la scelta di una eventuale introduzione del principio in questione.

E’ stato accolto il suggerimento di ridurre la sanzione, relativa ad errori ed omissioni che incidono sulla determinazione del tributo nel caso in cui sia presentato ravvedimento operoso entro il termine di presentazione della dichiarazione, ovvero l’esercizio successivo.

E’ stato previsto che la sanzione, correlata all’ammontare del tributo possa essere irrogata contestualmente all’avviso di accertamento o di rettifica.

E’ stata prevista l’obbligazione in solido, dei cessionari di azienda, per il pagamento delle somme dovute per violazioni anteriormente commesse.

Seguendo una sollecitazione della Commissione parlamentare si è ritenuto utile prevedere un procedimento per la cancellazione dell’ipoteca quando il giudizio di merito non si concluda con sentenza.

E’ stato precisato che il riferimento a disposizioni e istituti abrogati, contenuti nelle singole leggi d’imposta, si intende effettuato ai corrispondenti istituti e previsioni legislative introdotti con il presente decreto.

Si è abbreviato l’originario termine dell’entrata in vigore del decreto legislativo, fissandola, nell’art. 30, per la data del 1° aprile 1998; il termine dilatorio è necessario perché l’amministrazione finanziaria e gli enti impositori possono predisporsi ad applicare le nuove norme.

L’abrogazione delle disposizioni della legge n. 4/1929, è limitata alle sole disposizioni riguardanti le sanzioni amministrative.

Osservazioni non accolte

Non si è ritenuto di accogliere un suggerimento della Commissione parlamentare finalizzato a prevedere che la riscossione della sanzione possa avvenire solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ovvero dopo la pronuncia di una sentenza ricorribile solo per cassazione.

 

Revisione organica e completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, imposta sul valore aggiunto e riscossione dei tributi.
(art. 3, comma 133, lettera q) della legge 662/96; decreto legislativo n. 471 del 18.12.1997 - G.U. n. 5 dell’8 gennaio 1998 -S.O. n. 4/L)

(Relatore On. Rabbito)

Osservazioni recepite

E’ stato recepito il suggerimento della Commissione di specificare la sanzione irrogabile per le omesse annotazioni sul registro da istituire nel caso di mancato funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali e per la mancata e tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione.

E’ stata abrogata la disposizione che prevedeva la comunicazione del mancato pagamento di imposte da parte dell’esattore all’ufficio delle imposte e non è stata abrogata la disposizione che sanzionava atti fraudolenti su propri o altrui beni per rendere inefficace l’esecuzione esattoriale, perché previsione di natura penale.

Osservazioni non accolte

Non è stato opportuno accogliere il suggerimento di ridurre la misura edittale della sanzione della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per gli esercenti attività stagionale. Infatti i limiti edittali previsti (dai 15 giorni ai 60 giorni) permettono di graduare correttamente, anche nel caso di attività stagionale, la sanzione da applicare.

 

Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti
(art. 3, comma 133, lettera q) della legge 662/96; decreto legislativo n. 473 del 18.12.1997 - G.U. n. 5 dell’8 gennaio 1998 - S.O. n. 4/L)

(Relatore On. Rabbito)

Osservazioni recepite

E’ stato eliminato dalla rubrica dell’art. 69 del T.U. dell’imposta di registro, il riferimento alla tardività della richiesta di registrazione, perché non disciplinata da tale norma.

In materia di abbonamento alla televisione, le sanzioni specifiche previste assorbono quelle per l’omesso o ritardato pagamento della tassa di concessione governativa, che è stata aumentata perché ritenuta più grave.

Non accolte

In materia di successioni e donazioni non è stata riformulata la norma che sanziona la dichiarazione di non possedere documenti utili, anche se non obbligatori di cui sia certa l’esistenza, perché ritenuta di chiara interpretazione.

In materia di imposta sugli spettacoli, non è stata ridotta la misura edittale delle sanzioni, perché in base ai principi generali le misure "premiali" riducono tali importi.

Non sono stati ridotti gli interessi moratori sui ritardati pagamenti di tributi locali perché fuori dall’ambito della delega (peraltro in altro provvedimento tali interessi sono equiparati a quelli previsti per i tributi erariali).

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