Commissione Parlamentare Consultiva
in materia di riforma fiscale

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Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi
(art. 3, comma 160 della legge n. 662/96; decreto legislativo n. 461 del 21 novembre 1997
- G.U. n. 2 del 3 gennaio 1998 – S.O. N. 2/L)

(Relatore Sen. Pasquini)

Osservazioni recepite

E’ stata accolta la segnalazione relativa alla necessità di specificare l’onerosità delle cessioni di partecipazioni in società residenti detenute da non residenti ai fini del calcolo delle plusvalenze.

E’ stato chiarito quali siano i mercati regolamentati presso i quali non opera la presunzione di territorialità per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate. E’ stata, a questo proposito, recepita l’osservazione più generale, formulata dalla Commissione parlamentare, nel senso di specificare che con l’espressione "mercati regolamentati" tout court, ci si è voluti riferire ai mercati regolamentati "italiani ed esteri", invece con l’espressione "mercati regolamenti italiani", ci si è voluti riferire solo ai mercati italiani con esclusione di quelli esteri.

E’ stato accolto il suggerimento di tassare, nelle operazioni di pronto contro termine, in capo al cedente a pronti, persona fisica, il differenziale scorporati gli interessi, solo se positivo.

E’ stato escluso dalla categoria dei redditi di capitale quei redditi che, pur derivando da un eventuale atto di impiego del capitale, non possono essere trattati come ordinari frutti del capitale, ma come guadagni eventuali ed incerti del capitale (e come tali, dunque, da ricondurre nella categoria dei redditi diversi).

Il trattamento delle negoziazioni di azioni di risparmio è assimilato a quelle degli investimenti di carattere meramente finanziario, anche qualora tali azioni rappresentino una percentuale di partecipazione al capitale superiore ai limiti stabiliti dalla norma.

Anche ai fini di semplificazione soprattutto nei rapporti con gli intermediari l’applicazione della regola che impone di tener conto di tutte le cessioni effettuate nei 12 mesi è stata subordinata alla condizione che il contribuente possieda (almeno per un giorno) una partecipazione superiore alle percentuali specificate.

In relazione alle modifiche apportate all’art. 81 del TUIR che disciplina i redditi diversi, sono state accolte le richieste in merito:

al trattamento dei c.d. titoli sottili, risolto dalla disciplina delle plusvalenze sulle cessioni di partecipazione qualificate;

specificazione dei soggetti di cui all’art. 87 del TUIR nell’ambito della tassazione delle plusvalenze da negoziazione qualificata tra i redditi diversi;

tassazione di ogni ipotesi di negoziazione di strumenti, nonché ogni altro reddito realizzato attraverso contratti di natura finanziaria non risultanti fra quelli presi in considerazione precedentemente.

In questi termini la disposizione in esame, segnatamente nell’ultima parte aggiunta alla norma dello schema di decreto, risponde all’esigenza, segnalata anche dalla Commissione parlamentare, di predisporre un sistema normativo il più possibile esaustivo di tutti i fenomeni economici riconducibili alla categoria dei redditi finanziari.

Ai fini della individuazione dei criteri utili alla strenua dei differenziali positivi e negativi qualificabili tra i redditi diversi sono stati introdotti parametri ed indicatori specifici che consentono di escludere una qualunque discrezionalità, non meramente tecnica, da parte della normativa secondaria. In tale ottica, accogliendo una precisa raccomandazione della Commissione parlamentare, si è riformulata la disposizione in termini più ampi rispetto allo schema di decreto.

La previsione di sanzioni nel caso di violazioni riguardanti la dichiarazione ed il versamento, sono state riformulate – al pari di tutte le altre norme in tema di sanzioni contenute nel decreto – in modo da tener conto delle osservazioni della Commissione parlamentare, volte a tenere in considerazione la revisione del sistema sanzionatorio non penale.

In accoglimento di un’osservazione della Commissione parlamentare è stato soppresso il comma 3 dell’art. 5 dello schema di decreto, trattandosi di disposizione in effetti pleonastica.

E’ stato anche chiarito che l’intermediario di cui alle disposizioni dell’art. 6, relative all’applicazione dell’imposta sostitutiva, deve trattenere l’importo dell’imposta da versare o riceverne provvista dal contribuente al momento del realizzo di ciascun reddito.

Sono state inoltre chiarite le condizioni in presenza delle quali la banca depositaria può dare applicazione alla disposizione in esame nel caso di rapporti di deposito o conto corrente intrattenute dal gestore per conto dei propri clienti.

E’ stata soppressa la disposizione, contenuta nel comma 12 dell’art. 7, relativa all’obbligo di versamento da parte dei gestori di un acconto d’imposta sostitutiva sul risultato maturato, analoghe modifiche sono state apportate anche nel successivo articolo 8, con riguardo agli obblighi di acconto sul risultato di gestione dagli organismi di investimento collettivo del risparmio.

E’ stato chiarito che non sono soggetti alla ritenuta del 12,50% bensì ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota anche gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi da enti pubblici trasformati in base a disposizione di legge.

E’ stata confermata l’applicazione della ritenuta del 12,50% anche sugli utili corrisposti ad azionisti di risparmio non residenti.

E’ stata introdotta una speciale disciplina per i dividendi relativi ad azioni immesse nel sistema del deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A., che consente di dare piena attuazione alle norme contenute nel d.lgs. n. 415/96 (c.d. decreto EUROSIM) in materia di adesione degli intermediari non residenti ai sistemi di deposito accentrato di titoli.

Sono state introdotte modalità semplificate per l’applicazione da parte degli intermediari delle minori ritenute alla fonte sui dividendi previste da normative convenzionali ovvero dalla disciplina sulle cosiddette società "madri-figlie".

Sono state apportate alcune correzioni di carattere formale anche al fine di semplificare la disposizione relativamente alla disciplina delle obbligazioni e titoli similari senza cedole.

Osservazioni non accolte

Relativamente alle operazioni di pronti contro termine la Commissione aveva suggerito di integrare la disciplina, con la deducibilità delle somme retrocesse al soggetto venditore a pronti. Tuttavia non è stato accettato tale suggerimento in considerazione del principio dell’indeducibilità delle spese ed oneri nell’ambito dei redditi di capitale.

Non si è ritenuto, opportuno dare attuazione in questa sede alla raccomandazione della Commissione, volta a prevedere il coordinamento della disciplina in esame con l’emananda normativa sulle ONLUS e sugli enti non commerciali. L’opera di coordinamento fra le diverse normative, va demandata agli appositi decreti correttivi, successivamente emanati in attuazione delle deleghe previste dalla legge 662/96.

Per le medesime ragioni già dette con riguardo alle ONLUS ed agli enti non commerciali, non si è ritenuto opportuno procedere in questa sede al coordinamento della disciplina sui redditi di capitale e diversi con la disciplina prevista dai decreti in tema di sanzioni.

In relazione alla disciplina del regime opzionale del risparmio amministrato di cui all’art. 6 del decreto in essere, non si è ritenuto, opportuno accogliere l’indicazione formulata dalla Commissione nel senso dell’assimilazione delle cessioni a titolo gratuito a quelle a titolo oneroso, in quanto ciò avrebbe comportato un disallineamento con il regime ordinario di cui all’art. 5. Pertanto, sia agli effetti del regime del risparmio amministrato che agli effetti del regime del risparmio gestito di cui al successivo art. 7, è stato confermato il principio della neutralità dei trasferimenti per successione o donazione.

Non si è ritenuto necessario recepire con norma l’osservazione della Commissione in ordine alla "qualificazione giuridica del gestore", desumendosi dal contesto normativo che il gestore si configura quale mero incaricato della liquidazione e del versamento dell’imposta sostitutiva.

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