Commissione Parlamentare Consultiva
in materia di riforma fiscale

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Riordino della disciplina dell’imposta sul valore aggiunto
(art. 3, comma 66; decreto legislativo n. 313 del 2 settembre 1997 – G.U. n. 219 del 19 settembre 1997 in S.O.118/L)

(Relatore Sen. Pasquini)

Osservazione recepite

Sono state incluse le cessioni di azienda o ramo di azienda tra le operazioni che ai fini IVA non si considerano cessioni di beni e quindi tali cessioni non sono assoggettabili al tributo.

E’ stato sostituito come principio generale, richiesto dalla Commissione, il concetto di debenza dell’imposta con quello di "esigibilità". In tale principio è stato ricompreso il trattamento dei consorzi degli enti pubblici e territoriali, come richiesto in particolare dalla Commissione.

E’ stata recepita l’osservazione relativa alla opportunità di far riferimento, per il calcolo pro-rata, alle "attività che danno luogo a operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione e ad operazioni esenti". Ciò allo scopo di prevedere l’applicazione del pro-rata solo in presenza di operazioni riconducibili all’attività del soggetto d’imposta.

La richiesta di esenzione relativamente alla attività di assistenza sociale e socio-sanitaria ha trovato accoglimento nel decreto relativo agli Enti non lucrativi.

Relativamente alle modifiche al regime del settore agricolo è stato elevato il limite di fatturato da 20 a 40 milioni oltre il quale agli imprenditori agricoli non si applica il regime speciale, (è rimasto il limite di 5 milioni di volume d’affari per i soggetti esonerati).

E’ stata introdotta una gradualità di applicazione del regime ordinario per gli imprenditori agricoli che superano un volume di affari di 40 milioni, ai quali continua ad essere applicato il regime speciale semplificato.

E’ stato accolto il mantenimento della misura della detrazione forfettaria dell’imposta per gli operatori del settore dello spettacolo e dei giochi, reputato dalla Commissione necessario finché non fosse stato affrontato l’assetto complessivo del settore e la sorte dell’imposta sugli spettacoli. Infatti, con disposizione transitoria è stato previsto che per l’anno 1998 la predetta misura rimarrà fissata a due terzi (anziché al 50% come originariamente previsto).

La macchinosità del sistema di controllo per le cooperative che utilizzano prodotti conferiti da produttori agevolati, segnalata dalla Commissione, è stato risolto con la previsione di una dichiarazione annuale e con un sistema forfettario di detrazione.

Viene estesa l’applicazione dell’iva monofase, quindi dovuta sull’intero corrispettivo, anche alla vendita pubblica delle carte telefoniche prepagate per telefoni cellulari e di ogni altro mezzo consentito dalla tecnica per fruire dei servizi di telecomunicazione fissa o mobile.

Tra le modifiche al regime previste per le agenzie di viaggio e turismo è stata recepita la proposta, di introdurre per le provvigioni pagate agli intermediari l’obbligo di fatturazione e contabilizzazione dell’imposta, per conto dell’intermediario stesso, da parte delle agenzie organizzatrici. Le stesse, perché l’obbligo si intenda assolto, devono inviare copia agli intermediari, i quali devono assolvere a tutti gli obblighi ad essi connessi ad eccezione della contabilizzazione dell’imposta. Tale nuova regolamentazione semplifica gli adempimenti degli operatori del settore nella direzione richiesta dalla Commissione e permette migliori e più tempestivi controlli all’Amministrazione.

Per le Agenzie di viaggio e turismo il momento impositivo è stato fatto coincidere con il pagamento integrale del corrispettivo o con l'inizio del viaggio, se antecedente.

Osservazioni non accolte

Non sono state accolte le osservazioni relative alla previsione di ulteriori fattispecie di esclusione e di esenzione dall’imposta e indetraibilità della stessa (quali le cessioni effettuate dai consorzi verso i consorziati, quelli di cui al nuovo articolo 19 bis, quelle effettuate dagli enti pubblici territoriali e i concorsi a premio) in quanto tali proposte eccedono i limiti posti dalla legge di delega e si pongono in contrasto con i principi comunitari in materia di IVA.

Per gli stessi motivi non è stata accolta la proroga per le agevolazioni previste per lo scioglimento delle società di comodo.

E’ rimasto il limite di 5 milioni di fatturato entro il quale gli imprenditori agricoli sono dispensati dal versamento dell’imposta nonché dagli adempimenti contabili, salvo la conservazione e numerazione delle fatture emesse.

Non è stato accolto il suggerimento relativo al problema dei c.d. "creditori strutturali" di IVA. Sarebbe stato necessario infatti modificare la misura delle aliquote relative a tali settori e tale intervento è stato considerato non consentito sulla base dei limiti posti dalla legge delega.

Non sono state apportate le modifiche, relativamente al regime speciale per le operazioni connesse all’attività di spettacolo, non soggette alla relativa imposta, in quanto un intervento in tal senso avrebbe comportato gravi disagi alla categoria e un ingiustificata penalizzazione degli operatori del settore.

Non è stata corretta la dizione "in nome e per conto proprio" con "in nome proprio" perché ciò avrebbe limitato il rapporto contrattuale tra agenzia e cliente e avrebbe deresponsabilizzato l’agenzia.

La sospensione dei termini per l’accertamento dell’IVA in analogia con quanto previsto in materia di termini processuali non è stata accolta in quanto le norme processuali non trovano applicazione in materia tributaria.

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