Commissione Parlamentare Consultiva
in materia di riforma fiscale

barrait.gif (2313 bytes)

Norme sulla unificazione della base imponibile del lavoro dipendente a fini fiscale e a fini contributivi, semplificazione degli adempimenti dei datori di lavoro
(art. 3, comma 19; decreto legislativo n. 314 del 2 settembre 1997 – G.U. n. 219 del 19 settembre 1997 in S.O 118/L)

(Relatore On. Benvenuto)

Osservazioni recepite

Nella determinazione del reddito di lavoro dipendente è stato eliminato il riferimento alla tassazione delle "utilità" percepite dal prestatore di lavoro, perché troppo generico. La norma fa riferimento adesso soltanto "alle somme e i valori in genere" percepiti nel periodo d'imposta.

Tenendo conto della considerazione della Commissione sulla opportunità di attrarre a tassazione i compensi in natura se di valore significativo, escludendo quindi misure vessatorie, è stata introdotta una franchigia: essi non costituiscono reddito per il dipendente se il loro valore complessivo non è superiore a 500.000 lire nel periodo d'imposta.

Per i generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti, che costituiscono una prassi consolidata nei rapporti di lavoro, è stato modificato il criterio di calcolo del "valore nomale", riducendone l'ammontare, che sarà determinato con riferimento al prezzo praticato al grossista.

I compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili che erano stati equiparati ai redditi da lavoro dipendente, sono stati inseriti fra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Per i contributi di assistenza sanitaria facoltativa è stato modificato il limite per la non concorrenza alla formazione del reddito. Considerato che le prestazioni sanitarie integrative sostituiscono a volte gli oneri a carico della sanità pubblica, in luogo degli stessi parametri della previdenza integrativa (4% della retribuzione con limite fisso di 5.000.000 di lire) è stato introdotto un unico limite pari a 7.000.000 di lire.

Per le erogazioni liberali è stata modificata la condizione per la non concorrenza alla formazione del reddito, che adesso prevede "rilevanti" esigenze personali del dipendente in luogo delle "gravi esigenze" personali prima previste. E' stato inoltre eliminato il riferimento al "modico valore" essendo già previsto il limite massimo di 500.000 lire.

Per le somministrazioni di "vitto" ai dipendenti, è stata estesa la disciplina di non concorrenza alla formazione del reddito delle prestazioni sostitutive (c.d. "ticket restaurant") alle indennità in denaro, con lo stesso limite di 10.240 lire giornaliere. E' stato, inoltre, chiarito che anche le convenzioni stipulate con i ristoranti costituiscono prestazione sostituiva del servizio di mensa e non concorrono alla formazione del reddito.

E' stata riformulata la norma che esclude dalla formazione del reddito l'utilizzazione delle opere e dei servizi per le finalità previste dall'articolo 65, al fine di evitare che i contributi per assistenza sociale e sanitaria (limitati da un'altra disposizione) potessero essere compresi in questa esclusione e che il termine "somme" potesse fare escludere dalla tassazione anche indennità sostitutive percepite individualmente.

Per le indennità di navigazione e volo, anche al fine di tenere conto dell'incidenza delle nuove disposizioni sui contratti di lavoro già stipulati, è stata prevista la loro tassazione al 50% e non al 100%.

Le mance contrattualmente previste corrisposte ai croupiers non concorrono alla formazione del reddito per un ammontare pari al 25%.

Per i redditi di lavori dipendente prestato all'estero, è stata spostata al 1° gennaio 2001 l'entrata in vigore della norma che prevede la loro tassazione in Italia o all'estero, in relazione al regime di convenzione vigente. Inoltre, per facilitare i dipendenti che pagano imposte all'estero, è stata introdotta una norma che consente al sostituito d'imposta di attribuire il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero già in sede di tassazione del lavoro dipendente senza attendere i tempi della dichiarazione annuale. Nel periodo transitorio rimangono applicabili le disposizioni in vigore prima dell'unificazione delle basi imponibili apportata dal decreto in esame.

Fra gli oneri deducibili dal reddito sono state introdotte le somme restituite al soggetto erogatore (e non soltanto al sostituto d'imposta) se hanno concorso al formare il reddito negli anni precedenti, a causa del criterio di cassa e poi, successivamente, restituite.

E' stato chiarito che l'unificazione del concetto di reddito comporta che tutti i redditi qualificati come di lavoro dipendente dal punto di vista fiscale subiscono la stessa qualificazione dal punto di vista previdenziale, e che la tassatività degli elementi esclusi dalla contribuzione previdenziale riguarda esclusivamente le specifiche eccezioni al principio della coincidenza del reddito ai fini fiscali e previdenziali.

Per tenere conto della richiesta di un periodo transitorio per alcune nuove modalità di imposizione, è stato differito di un anno l'integrale assoggettamento a contribuzione delle indennità di cassa e maneggio denaro, ferma restando la completa tassazione ai fini fiscali.

Il termine previsto per la consegna del certificato unico ai fini fiscali e contributivi dei redditi corrisposti da parte del sostituto d'imposta è stato ampliato da 8 a 12 giorni.

Per le azioni sottoscritte dai dipendenti, è stato esteso l'ambito di esclusione dalla formazione del reddito alle azioni emesse da società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa.

Osservazioni non accolte

E' stato ritenuto non necessario prevedere una norma che rimandasse al ministero delle finanze la possibilità di predeterminare, con appositi decreti, il valore normale di altri compensi in natura non quantificati, potendo utilizzare lo strumento regolamentare anche in assenza di una specifica disposizione.

Non è stata recepita la richiesta di non tenere conto nella formazione del reddito delle convenzioni per l'uso gratuito del parcheggio, perché occorreva inserire una esclusione non prevista nella attuale normativa fiscale e previdenziale e che interessa un esiguo numero di dipendenti.

Non si è previsto in intervento per chiudere la controversa applicazione della norma che escludeva dalla tassazione in Italia i redditi di lavoro dipendente prodotti all'estero.

Non è stato recepito l'invito ad elevare il limite delle 20.000 lire in relazione al quale è previsto l'esonero dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi, perché ritenuto un eccesso di delega (avrebbe infatti richiesto la modifica di altre disposizioni di esonero e di versamento non riguardanti il lavoro dipendente e quindi fuori dall'ambito della delega).

barrait.gif (2313 bytes)