Commissione Parlamentare Consultiva
in materia di riforma fiscale

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Riforma delle disposizioni delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione di aziende, conferimenti di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni
(art. 3 comma 161, lettera a), b), c), d), e g); decreto legislativo n. 358 del 8 ottobre 1997, G:U: n. 249 del 24 ottobre 1997)

(Relatore On. Biasco)

Osservazioni recepite

E' stato chiarito che il termine "cessione d'azienda" è da interpretare in senso ampio e comprende, quindi, anche le cessioni di complessi aziendali relativi a singoli rami d'impresa. Per i conferimenti è chiarita l'equiparazione alle cessioni (art. 9 del Tuir).

E' stata soppressa la prevista possibilità di "ripensamento", entro i 5 anni, dell'opzione di neutralità scelta per il conferimento: la scelta del regime da applicare a queste operazioni dovrà essere effettuata al momento di effettuazione dell'operazione senza ulteriori possibilità.

E' stato chiarito che il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva coincide con quello previsto per i versamenti a saldo delle imposte sui redditi.

E' stato chiarito che l'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 2, vuole evitare che eventuali imposte pagate in relazione a plusvalenze realizzate possano esser richieste a rimborso con il versamento dell'imposta sostitutiva, più favorevole.

Sono stati chiariti gli elementi caratteristici dello scambio di partecipazioni. Questa fattispecie è stata modellata in base alla delega su quella del decreto legislativo n.544 del 1992. Anche se la permuta ed il conferimento possono sembrare simili, si tratta di due forme i cui elementi caratteristici e differenziali si rintracciano, rispettivamente, nelle parti del codice civile che regolano il contratto di permuta ed il contratto di società (che prevede il conferimento di beni o servizi).

La relazione del Governo chiarisce che la disciplina delle fusioni e delle scissioni, ed in particolare i suoi effetti, saranno regolati con apposita disciplina integrativa e correttiva.

E' chiarito che la esclusione dal pagamento dell'imposta sostituiva previsto con le parole "rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva" si intende fatto alle fattispecie a fronte delle quali vi sia stato un effettivo versamento d'imposta.

E' stato inserito in relazione che la disciplina del riporto delle perdite nell'ambito del gruppo chiama in causa la disciplina della "fiscalità di gruppo", che nel prossimo futuro dovrà essere valutata in vista di una sua possibile adozione.

E' stato chiarita la disciplina transitoria per le fusioni e scissioni diretta a riconoscere rilevanza tributaria alle eccedenze di valori di bilancio rispetto a quelli riconosciuti fiscalmente. In questi casi si è ritenuto opportuno consentire il riconoscimento fiscale delle eccedenze ancora in essere, previo il pagamento dell'imposta sostitutiva.

E’ Stato chiarito che l’imposta sostitutiva si applica alle cessioni di partecipazioni in società controllate o collegate, solo quando chi cede perde il controllo dell’azienda facendolo contemporaneamente acquisire al cessionario; altrimenti, non si rispetterebbe l’obiettivo del legislatore delegante di agevolare fiscalmente solo le operazioni dirette al trasferimento del controllo delle aziende.

La non neutralità fiscale, dovuta all’Invim, della trasformazione dell’unica azienda dell’imprenditore individuale in una società di capitali, non era affrontabile nell’ambito della delega (che non faceva menzione delle imposte indirette ma è in via di risoluzione in altro provvedimento normativo.

Osservazioni non accolte

Non erano possibili interventi sull'aliquota del 27%, perché la delega prevede espressamente l'analogia con la misura della tassazione dei redditi di capitale di natura analoga e non con il tasso di sconto bancario.

Non sono stati riunificati i due commi dell'articolo 5, riguardanti gli scambi di partecipazioni, perché, oltre che di natura meramente formale, avrebbe reso più difficile la lettura del testo.

Non è stato definito il trattamento fiscale del soggetto che non esercita attività d'impresa (privati, enti non commerciali, fondi comuni d'investimento) nel caso in cui esso sia controparte di un "soggetto Irpeg", perché oggetto di una separata delega.

Non sono state accolte osservazioni meramente formali.

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