Commissione Parlamentare Consultiva
in materia di riforma fiscale

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Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti riguardanti la dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto e relativi versamenti, nonché norme di unificazione degli adempimenti fiscali e previdenziali e di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.
(art. 3, comma 134; decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, in G.U. n. 174 del 28 luglio 1997)

(Relatore On. Targetti)

Osservazioni recepite

E' stato riformulato l'articolo 1 dello schema di decreto in modo da avere le disposizioni modificative degli articoli del d.p.r. n.600 del 1973 distinte in base all'articolo cambiato.

Si è provveduto al coordinamento delle disposizioni presenti nel decreto, in materia di obbligo di tenuta dei documenti, con quelle relative alle rettifiche da parte degli uffici dell'Amministrazione finanziaria previste dagli articoli 36 e seguenti del d.p.r. n.600.

Gli intermediari potranno trasmettere in via telematica anche le dichiarazioni da essi non predisposte.

Sono stati inseriti fra gli intermediari che possono trasmettere le dichiarazioni all'Amministrazione finanziaria anche i cosiddetti "consulenti tributari" ("soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalla camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria").

La Commissione aveva invitato il Governo a valutare con estrema cautela il problema dei tempi di realizzazione delle procedure informatiche. Il Governo, quindi, in considerazione di tali difficoltà ha inserito la possibilità di una modifica per decreto dei termini di decorrenza per esigenze organizzative.

Le richieste di chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione sono eseguibili anche via fax o internet.

Il tasso d'interesse sui pagamenti rateali è maggiorato di un punto percentuale su base annua.

Le seguenti osservazioni hanno trovato risposta in sede interpretativa nella relazione al provvedimento:

sono state chiarite le modalità per la verifica del numero di 10 dipendenti o "collaboratori", limite sotto il quale è previsto l'obbligo della dichiarazione unificata anche come sostituti d'imposta;

per il controllo della dichiarazione dei sostituti d'imposta saranno richiesti, ove necessario, i dati utili per l'individuazione dei sostituiti non indicati nel modello;

le dichiarazioni trasmesse antro il 30 ottobre sono valide (salvo il pagamento delle pene previste per il ritardo non superiore al mese dal sesto comma dell'articolo 46 del d.p.r. n.600);

è stato chiarito che nessun ritardo è previsto nell'afflusso dei fondi agli enti impositori coinvolti dai versamenti unificati e che non vengono in alcun modo alterati i meccanismi di determinazione dei contributi previdenziali né i principi assicurativi che sono alla base della determinazione dei premi Inail;

le convenzioni con le Banche e con l'Ente poste prevederanno espressamente gli obblighi alla riservatezza per il personale incaricato di ricevere le dichiarazioni ed acquisirne i dati;

in caso di mancata opzione per il pagamento rateale a cui corrisponda un comportamento concludente non si applicherà alcuna sanzione; in caso di mancata opzione e mancato versamento si applicheranno le sanzioni previste per gli omessi versamenti;

nella struttura di gestione del nuovo sistema saranno presenti tutti gli enti interessati al versamento unificato e alle compensazioni al fine di consentire, come richiesto dalla Commissione, la verifica dell'esattezza delle ripartizioni effettuate;

nell'invito a comparire per sanare la dichiarazione non firmata dalle società di persone e dalle persone giuridiche l'amministrazione indicherà il centro di servizio territorialmente competente;

la decorrenza per la presentazione della dichiarazione unificata, per i versamenti e per la compensazione si riferisce all'anno di presentazione della stessa dichiarazione e, quindi, per i redditi dell'anno precedente.

Osservazioni non accolte.

Lo spostamento del termine per la presentazione della dichiarazione Iva dal 15 marzo al 31 marzo non è stato accolto, perché la normativa comunitaria impone il termine del 28 febbraio. L'Amministrazione sta chiedendo una deroga per la presentazione della dichiarazione unificata ma non può prevedersi uno spostamento generalizzato del termine al 31 marzo.

La proposta di stabilire il termine per i versamenti al 18 del mese in luogo del 15 (con l'esclusione del mese di dicembre) non è stata accolta perché nel periodo transitorio coesisteranno sia le banche che le aziende concessionarie. Al termine di tale periodo (alla scadenza delle concessioni già rilasciate) i versamenti transiteranno soltanto per il sistema bancario con la riduzione dei tempi necessari per il trasferimento dei fondi e con la possibilità di concedere più giorni ai contribuenti.

Non è stata accolta la richiesta di spostamento da aprile a giugno del termine della presentazione della dichiarazione dei sostituti che effettuano ritenute nei confronti di più di 10 soggetti, perché l'Inps ha segnalato che questo spostamento avrebbe comportato un ritardo nella disponibilità dei dati, un livello di servizio più basso e l'invio dell'estratto conto a ciascun lavoratore oltre l'anno di presentazione della dichiarazione. Inoltre, ciò comporterebbe un considerevole aumento delle dichiarazioni sostitutive rese dai datori di lavoro per i lavoratori che cessano nel corso dell'anno e che richiedono prestazioni all'istituto previdenziale.

Nel caso di errore nella redazione della dichiarazione da parte del contribuente, che comporti uno sgravio d'imposta, non è stata accolta la richiesta di una comunicazione allo stesso per la sua utilizzazione nella prima liquidazione utile. Per il Governo questo altererebbe i meccanismi di controllo previsti e, comunque, gli uffici saranno in grado di provvedere rapidamente alla restituzione di quanto versato in più.

L’esame della richiesta volta a consentire, anche senza compensazione ma con rimborso, il recupero della detrazione dell'Iva non computata in sede di dichiarazione anche annuale, è stato rinviato al decreto sul riordino dell’Iva, ma – non reiterato dalla Commissione - non ha trovato accoglimento in quella sede.

La ridefinizione del sistema delle concessioni e della riscossione e l'inserimento nello Statuto del contribuente di una norma che impedisca l'approvazione di provvedimenti fiscali che modifichino sostanzialmente le norme dal 15 febbraio al 30 giugno, sono state ritenute "raccomandazioni al Governo che non necessitano di alcuna integrazione o modifica dell'articolato o della relazione illustrativa".

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