Commissione Parlamentare Consultiva
in materia di riforma fiscale

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Accertamento con adesione e conciliazione giudiziale
(art. 3, comma 120; decreto legislativo n. 218 del 19 giugno 1997, in G.U. n. 165 del 17 luglio 1997)

(Relatore Sen. Pasquini )

Osservazioni recepite

E' stato inserito il periodo che prevede, nel caso di esercizio d'attività d'impresa con più soggetti, la validità ai fini dell'accertamento dell'atto di concordato per coloro che, pur ritualmente convocati, non hanno partecipato al contraddittorio.

Considerato che l'accertamento con adesione non è limitato soltanto al solo ambito della rettifica delle dichiarazioni dei redditi già presentate, è stata modificata la lettera a) del comma 1 dell'articolo 5, prevedendo che nell'invito a comparire l'ufficio indichi i periodi d'imposta suscettibili di accertamento.

E' stato chiarito che l'invito a comparire che l'ufficio deve formulare entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, si riferisce soltanto ai contribuenti nei confronti dei quali sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica.

E' stato riformulato il comma terzo dell'articolo 4, perché la competenza alla definizione con adesione del contribuente riconosciuta all'ufficio Iva, nei casi in cui la definizione riguardi solo tale imposta, si intende limitata ai contribuenti nei confronti dei quali sia stato notificato avviso di accertamento di rettifica non preceduto dall'invito a comparire.

E' stata accolta la richiesta della Commissione di una maggiore rateizzazione del pagamento della somma dovuta per effetto dell'adesione o della conciliazione quando questa è superiore a 100 milioni di lire (massimo dodici rate trimestrali).

E' stata inserita la possibilità per gli uffici finanziari di utilizzare anche mezzi "telematici", oltre che telefonici, per formulare l'invito a comparire al contribuente.

Con riferimento alla richiesta di coordinamento con il decreto delegato sulla riforma delle sanzioni tributarie non penali, il Governo condivide il parere della Commissione e ritiene che la soluzione possa essere trovata disponendo l'entrata in vigore della modifica delle sanzioni in epoca prossima a quelle dell'accertamento con adesione. Questo anche per evitare che il nuovo strumento non sia appetibile per il contribuente, a causa del meno favorevole trattamento sanzionatorio previsto dalla normativa vigente rispetto a quello che sarà applicato secondo le nuove disposizioni.

Osservazioni non accolte

Non è stato accolto l'invito ad esercitare pienamente la delega nel punto in cui prevede condizioni ostative alla definizione dell'accertamento o della conciliazione giudiziale. Per il Governo la delega prevede che la disciplina dell'accertamento sia ispirata a quella della conciliazione giudiziale, per la quale non sono previste cause ostative, le quali non erano, quindi, introducibili senza violare i limiti imposti al legislatore delegato. Il Governo si è comunque riservato, se la pratica applicazione degli istituti ne evidenzierà l'opportunità, un più attento esame per un eventuale successivo intervento.

Non è stata prevista la possibilità della conciliazione giudiziale per le controversie già in atto prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina sul contenzioso tributario, anche dopo la prima udienza davanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali, perché una tale disposizione sembra eccedere i principi e i criteri direttivi indicati dalla legge di delega, che stabiliscono la revisione dell'istituto soltanto per quanto attiene al versamento, in forma rateale, delle somme stabilite.

La misura delle sanzioni da applicare in sede di conciliazione giudiziale è volutamente rapportata all'operato degli uffici e non al minimo edittale, richiesto dalla Commissione in maniera analoga a quanto previsto per l'accertamento con adesione, in considerazione della finalità deflattiva del contenzioso tributario che si è voluta attribuire all'accertamento stesso.

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